Radiazioni ionizzanti: i livelli di esposizione per i lavoratori sono stati definiti dal decreto del ministero dell'Interno 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105.
I soggetti destinatari delle misure sono i lavoratori e il personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali. Il provvedimento definisce anche:
- le indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di emergenza;
- le attività mettere in atto negli scenari di intervento;
- i criteri per la valutazione dello scenario operativo;
- le misure protettive e le strategie per la gestione dell'emergenza;
- la messa in campo di squadre speciali di intervento.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 22 aprile 2022.
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Decreto del ministero dell'Interno 22 aprile 2022
Modalita' e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di
intervento ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101. (22A02723)
(Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n.105)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante
«Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti», e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge
4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri», che stabilisce che il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» e' rinominato «Ministero della
transizione ecologica» e che la direzione generale per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e
la direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo
economico sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;
Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 124, comma
12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che prevede che
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo
economico (ora della transizione ecologica), sentito il Dipartimento
della protezione civile, sono stabiliti le modalita' e i livelli di
esposizione dei lavoratori e del personale di intervento;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che si e' espresso con nota n. 53100 del
7 dicembre 2021;
Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, espresso con nota n. 1296 del 26 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota
n. 385-P del 20 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica,
espresso con nota n. 8297 del 4 aprile 2022;
Decreta:
Art. 1
Obiettivi
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i livelli di
esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale
di intervento che partecipa alle attivita' emergenziali e che, in
relazione all'attivita' a cui sono adibiti, sono suscettibili di
incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante
il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si fa
riferimento alle definizioni contenute nell'art. 7 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Art. 3
Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di
emergenza
1. Durante una situazione di esposizione di emergenza l'intervento
prevede la pronta attuazione delle misure definite nell'ambito della
preparazione all'emergenza, compresi:
a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente
prima che abbia inizio l'esposizione;
b) la valutazione dell'efficacia delle strategie e delle azioni
attuate e loro adeguamento alla situazione esistente;
c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento
applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi
superiori al livello di riferimento;
d) l'attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario,
a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni
disponibili.
Art. 4
Attivita' su scenari di intervento
1. Le principali attivita' che determinano esposizione
professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento
sono:
a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente
pericolo;
b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni,
agli animali e all'ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico
urgente e spegnimento di incendi;
c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi;
d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed
equipaggiamenti;
e) la delimitazione delle aree contaminate;
f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari;
g) la verifica dell'effettivo ripristino delle condizioni di
sicurezza dei siti di intervento;
h) la bonifica di ambienti contaminati.
Art. 5
Valutazione dello scenario operativo
1. Gli interventi che determinano modalita' di esposizione
professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello
scenario operativo con particolare riguardo a:
a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di
protezione individuale disponibili piu' idonei in relazione
all'emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere,
l'accessibilita' al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di
elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la
tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonche' i
quantitativi, la provenienza e le modalita' di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell'area operativa all'interno
della quale e' necessario effettuare le operazioni di emergenza.
Art. 6
Misure protettive per la gestione dell'emergenza
1. Sono considerate misure protettive efficaci per la gestione
dell'emergenza:
a) l'applicazione dei principi generali della radioprotezione per
le situazioni di esposizione di emergenza, come indicati dall'art.
173 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) la delimitazione e suddivisione dell'area operativa,
all'interno della quale e' presente una condizione che possa
determinare un'esposizione a dosi superiori ai limiti previsti per le
diverse categorie;
c) l'impiego di mezzi di sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi
in relazione alle funzioni svolte per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
d) il monitoraggio ambientale dell'area operativa;
e) il controllo dell'esposizione professionale o accidentale
degli addetti all'emergenza che accedono all'area operativa;
f) la sorveglianza degli accessi all'area operativa;
g) l'applicazione di tecniche operative che non espongono
direttamente gli operatori agli effetti delle radiazioni, anche
mediante sistemi robotizzati o azionati a distanza.
Art. 7
Strategie di gestione dell'emergenza
1. Sono considerate strategie e azioni efficaci per la gestione
dell'emergenza:
a) la predisposizione da parte della Prefettura dei piani di
emergenza per le installazioni e gli impianti, nei casi previsti
dagli articoli 174, 175, 177, 185, 186 e 187 del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, che si avvale per tale fine del «comitato per
la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare», con i
contenuti previsti dall'allegato XXXII dello stesso decreto;
b) la capacita' di condividere da parte del responsabile della
segnalazione dell'emergenza, nell'immediatezza, tutte le informazioni
finalizzate alla gestione dell'intervento con il Comando dei vigili
del fuoco, la prefettura, la questura, il servizio di emergenza
sanitaria 118, l'ARPA/APPA e il sindaco;
c) l'adozione di un modello di intervento in grado di assicurare
la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i soggetti
impegnati nell'emergenza e lo svolgimento coordinato delle attivita'
operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in
capo al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, con
l'attivazione di un Posto di comando avanzato al quale dovranno fare
riferimento i responsabili di tutte le funzioni individuati nei piani
di emergenza; per la gestione delle operazioni il direttore tecnico
dei soccorsi si avvale dell'esperto di radioprotezione
dell'esercente, anche riguardo al controllo dell'esposizione
professionale e accidentale di emergenza;
d) la definizione di specifiche misure protettive, anche
comprendenti misure di salute pubblica, da adottare nei confronti
della popolazione, nonche' di informazione pubblica;
e) l'impiego delle squadre speciali di intervento laddove
previsto nei piani di emergenza indicati dal titolo XIV del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Art. 8
Squadre speciali di intervento
1. Per le esigenze connesse all'attuazione dei piani di emergenza,
nei casi in cui e' necessario che siano previste squadre speciali di
emergenza, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Il personale, individuato su base volontaria, e' chiaramente ed
esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la
salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione
disponibili.
3. Ai lavoratori e al personale delle squadre speciali di emergenza
che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano suscettibili
di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti
il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,
5, 6 e 7 dell'art. 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101.
4. Nel caso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale
facente parte dei nuclei di intervento N-R. In caso di intervento del
personale non facente parte dei nuclei di intervento N-R, in
ottemperanza all'art. 124, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, dovranno essere previste ed adottate le misure idonee
ad evitare che lo stesso sia suscettibile di incorrere in esposizioni
superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui
all'art. 146 del decreto legislativo n. 101 del 2020. In caso di
avvenuta esposizione di emergenza, fermo restando quanto previsto
dall'art. 124, comma 10, del decreto legislativo n. 101 del 2020,
tale personale e' comunque sottoposto alla sorveglianza sanitaria
eccezionale di cui all'art. 141 del decreto legislativo n. 101 del
2020.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non riportato nel presente decreto si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.