Raee e luogo di raggruppamento esterno: a quali condizioni?

Qual è il contesto legislativo di riferimento? Quali sono i presupposti normativi? E quali sono le premesse affinché si possa ricorrere a questa forma di gestione senza incorrere in sanzioni?

(Raee e luogo di raggruppamento esterno: a quali condizioni?)

 

1. Il contesto

Per orientarsi correttamente verso la particolare tematica dei luoghi di raggruppamento esterni, occorre prima spendere qualche premessa sul cosiddetto “Sistema Raee” al quale si è soliti riferirsi per identificare in breve tutta la delicata e intricata trama che, attraverso la collaborazione tra sistemi collettivi, produttori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e impianti di trattamento, permette di gestirne correttamente il fine vita.

Questa filiera, che tra le prime ha promosso e integrato al suo interno il principio della responsabilità estesa del produttore, risulta essere molto complessa, in particolare, per la difficoltà di compendiare nelle norme vigenti tutte le innumerevoli casistiche operative che, costituendo oramai prassi indiscusse del settore, si aspettano di riflesso opportuna regolamentazione.

Da questo punto di vista, il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 costituisce ancora oggi il principale riferimento normativo a livello nazionale per quanto riguarda la corretta gestione dei Raee.

Va, inoltre, dedicato un breve accenno alla sua natura speciale e, in quanto tale, prevalente sul D.Lgs. n. 152/2006 che costituisce, invece, disciplina ordinaria.

Entrando nel dettaglio, per quanto qui interessa, va richiamato quanto disposto dall’art. 11, comma 1, il quale riferisce, che i distributori, conformemente al principio di cooperazione che anima il sistema in generale: «assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente».

L’obbligo di ritiro cosidetto “uno contro uno” viene, poi, disciplinato dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, meglio conosciuto come il decreto “semplificazioni”, che, all’art. 1, ribadisce: «i distributori [...] al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica [...] destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita».

Questo provvedimento ha il merito, come anticipato, di garantire modalità semplificate per la gestione dei Raee provenienti dai nuclei domestici da parte di distributori, installatori e centri di assistenza al fine di potenziare gli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario tutelando il loro conferimento presso i centri di raccolta e presso gli impianti autorizzati al loro trattamento.

 

2. Il luogo di raggruppamento esterno: presupposti normativi

Focus della gestione è il cosiddetto luogo di raggruppamento o LdR, definito dall’art. 4, comma 1, lettera pp), D.Lgs. 49/2014 come il «deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11».

Nella prassi, tuttavia, spesso accade che questa fase non venga gestita direttamente dal distributore presso i suoi locali ma, alla luce di specifico contratto, da un soggetto terzo – spesso operante nel settore logistico – presso i suoi magazzini. Si viene a creare, quindi, una fattispecie che devia da quella normata: il luogo di raggruppamento esterno. Accade spesso in questi casi, allora, che la prassi venga validata dal sistema, ad esempio, richiamandola negli accordi di programma firmati da centro di coordinamento Raee, Anci e associazioni di categoria. Ed è proprio in uno di questi che, proprio in merito al LdR esterno al punto vendita, si legge: «tale luogo può essere presso il punto di vendita e/o presso altro luogo comunicato dal Distributore all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e s.m.i.. Ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE può essere utilizzato da un Distributore per uno o più punti vendita e/o da più Distributori congiuntamente, per i limiti in peso di RAEE massimi raggruppabili per ciascuno dei Distributori che utilizzano lo stesso Luogo di Raggruppamento dei RAEE».

Un altro strumento a disposizione, peraltro, è l’applicazione estensiva della norma disponibile a casistiche similari rispetto a quelle esplicitamente regolate. Nel caso di specie, quindi, pur non essendoci specificamente una norma dedicata al LdR esterno, si ritiene che la casistica possa essere fatta rientrare tramite esegesi nella più generale previsione secondo la quale la raccolta e il trasporto dei Raee da “uno contro uno” possano essere organizzati dai distributori o «dai terzi che agiscono in loro nome» (art. 3, comma 1, D.M. 8 marzo 2010, n. 65) oppure ancora che «Rientra nella fase di raccolta [...] il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui  all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 8 marzo 2010, n. 65 [leggasi iscrizione in categoria 3-bis all’Albo dei gestori ambientali] al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta […]o presso impianti autorizzati».

Raee luogo raggruppamento

3. A quali condizioni?

Affinché, tuttavia, si possa parlare di esecuzione corretta di un LdR esterno sarà necessario che il suo gestore – diverso dal distributore, ma per suo conto – lo allestisca in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato e in cui i Raee siano protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. È, altresì, necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Inoltre, dovrà essere adottata cartellonistica adeguata che sia in grado di segnalare agli operatori le (eventuali) caratteristiche di pericolo dei rifiuti e le indicazioni necessarie a movimentarli in condizioni di sicurezza.

Inoltre, dal punto di vista burocratico/documentale, i trasportatori dovranno essere iscritti obbligatoriamente all’Albo dei gestori ambientali in categoria 3-bis e possedere licenza di trasporto merci per conto terzi; allo stesso modo, il gestore del LdR e il distributore dovranno iscriversi all’Albo in categoria 3-bis; infine, il distributore dovrà associare tutti i LdR (esterni e non) che intende utilizzare. In caso contrario non si potrà procedere al conferimento in LdR dei Raee ritirati in regime di “uno contro uno”, sussistendo il rischio di incappare in responsabilità penali per gestione illecita ex art. 256, D.Lgs. n. 152/2006.

Il trasporto dei Raee ritirati dal nucleo domestico in regime di “uno contro uno” e destinati al LdR esterno dovrà essere accompagnato dall’allegato II al D.M. n. 65/2010, numerato e redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal cliente, dal distributore (o da chi ne fa le veci), dal trasportatore e dal destinatario.

Le diverse movimentazioni dovranno poi essere registrate dal distributore e da chi agisce per suo conto in apposito schedario definito anch’esso dal D.M. n. 65/2010, all’allegato I che, a sua volta, non necessita di alcuna vidimazione.

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