Raee e rifiuti da pile: tutte le novità del nuovo decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227).
Il provvedimento introduce nella legislazione italiana una delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto economia circolare". Gli altri provvedimenti attuativi sono:
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».
Per effetto sono stati modificati il:
- il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
- il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Il nuovo provvedimento entra in vigore dal 27 settembre 2020.
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Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118.
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Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che
modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e
ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00136)
(in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227)
Vigente al: 27-9-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 - e, in
particolare, l'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);
Vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE);
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare
l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione
di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31
agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla
data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 21 maggio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia, ogni anno, alla Commissione europea una relazione
sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni
di cui al comma 1. I dati sono accompagnati da una relazione di
controllo della qualita' e comunicati, per via elettronica, entro 18
mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il
primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include i
dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono calcolati e comunicati
alla Commissione europea secondo le modalita' e i formati definiti
dalla decisione di esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17
dicembre 2019.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8 per i
singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello
statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare
le attivita', ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui
all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta
giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione. I
Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la
conformita' dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle
attivita' avviate e, in caso di difformita', formulano motivate
osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi
60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il mancato
adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal
Registro nazionale e la cessazione dell'attivita'.»;
c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da
fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE
derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori
indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette
apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi
gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la
gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in
essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed
installate precedentemente alla entrata in vigore del presente
decreto relativi al Conto Energia, per i quali e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui
all'articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal
Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le
modalita' operative ed e' autorizzato a richiedere agli stessi
responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione,
inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici puo'
provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie
dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di
fotovoltaico incentivate.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi
di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di
AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la
corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel
proprio trust. Il trust dovra' avere le medesime tipologie di quelle
richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE
verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate
per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul
mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle
spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust
provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20%
dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al
finanziamento dei RAEE fotovoltaici.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per
via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi
dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati
raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di
riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui
livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato
II Parte B, punto 3.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui
rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un
rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle
modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi
dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.