In arrivo nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). E' quanto stabilisce il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188), che prevede misure finalizzate a promuoverne lo sviluppo attraverso l'erogazione di contributi economici a favore di soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei Raee e istituti universitari e di ricerca. Esempi di obiettivi degli interventi da mettere in atto sono:
- massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento;
- ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento;
- ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento;
- ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il D.M. 25 luglio 2016 prosegue la definizione del sistema Raee, che ha visto la recente pubblicazione del D.M. 17 giugno 2016 sulla definizione della tariffa per la gestione del sistema, il D.M. n. 121/2016 sulla modalità di raccolta "uno contro zero" e il D.M. n. 140/2016 sulla progettazione ecocompatibile delle Aee; analogamente a quanto avvenuto per questi provvedimenti, anche il D.M. 25 luglio 2016 sarà analizzato a breve su Ambiente&Sicurezza.
Di seguito il testo integrale del D.M. 25 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016 Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (16A05934) in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte quarta e, in particolare, l'art. 227 concernente la gestione di particolari categorie di rifiuti; Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che prevede la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma 10, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, «definisca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui allo stesso articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12 che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalita' previamente determinati e pubblicati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153 concernente la «Direttiva recante criteri, modalita' e procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241» con la quale si disciplina l'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza, efficacia, parita' di trattamento, trasparenza e pubblicita'; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2016, prot. n. 5703; Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot. n. 7514-P; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 9 marzo 2016, prot. n. 4778; Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta del 26 maggio 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita' di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 2014. Art. 3 Provvedimento attributivo di contributi economici 1. Le misure di cui all'art. 1 sono individuate mediante provvedimenti attributivi di contributi, economici a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca. 2. I contributi economici sono diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE). 3. I contributi economici sono definiti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e attribuiti previo avviso pubblico con cadenza annuale. 4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalita', le procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse stanziate annualmente dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 4 Interventi di sviluppo tecnologico 1. Gli interventi per i quali e' possibile richiedere i contributi economici sono finalizzati all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale. A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a: massimizzare la quantita' di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagll impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE; ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell'arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014. 3. Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attivita' preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito. Art. 5 Modalita' di accesso ai contributi economici 1. L'avviso pubblico per l'attribuzione dei contributi economici di cui all'art. 3, redatto ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153, e' approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'avviso e' pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Possono presentare l'istanza di accesso ai contributi soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca. 4. Alla procedura di selezione degli interventi provvede la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 6 Disposizione finali 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. Le attribuzioni economiche di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a far data dall'esercizio finanziario 2016. Art. 7 Efficacia 1. Il presente decreto e' efficace dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.