Rassegna di legislazione su sicurezza e ambiente/3-2023

I principali provvedimenti legislativi italiani commentati. Tra i temi di questa rassegna: end of waste, antincendio, terre e rocce da scavo e teleriscaldamento

(Rassegna di legislazione su sicurezza e ambiente/3-2023)

 

MILLE PROROGHE. EOW E ANTINCENDIO

Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (G.U. del 27 febbraio 2023, n. 49)

 

Nell’ambito della conversione in legge del D.L. n. 198/2022, noto come “Milleproroghe”, si segnala, in particolare il comma 8-undecies dell’art. 11, recante proroga di sei mesi del termine già previsto dall'art. 7, comma 1 (iniziali 180 giorni dall’entrata in vigore del D.M.), del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al D.M. n. 152/2022, per la revisione, da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.M. medesimo, tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. Parimenti risulta, altresì, prorogato per la medesima durata, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento n. 152/2022, entro il quale i produttori di rifiuti avrebbero dovuto presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del capo IV del titolo I della parte IV ovvero del titolo III-bis della parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

Un’altra disposizione da segnalare è l’art 12-bis, D.L. n. 198/2022, introdotto dalla legge di conversione in oggetto, rubricato «Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive» che, in conseguenza dell’impatto subito dalla crisi pandemica così come dell’aumento dei costi di esercizio generati dall’aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, propone l’ennesima disciplina agevolata a favore delle strutture turistico-ricettive e correlata normativa antincendio. In particolare, dalla sostituzione della lettera i) del comma 1122, art. 1, legge n. 205/2017, ne consegue che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al D.M. Interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al D.M. Interno 16 marzo 2012 potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024. Necessaria la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove sia prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove sia prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'art. 38, comma 2, D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, è, invece, prorogato al 31 dicembre 2023.

La nuova disciplina prevede, altresì, alcune norme di salvaguardia valide nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al nuova lettera i) del citato art. 1, comma 1122, legge n. 205/2017, secondo le quali i titolari delle medesime attività saranno tenuti a: a) pianificare e attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del ministro dell'Interno 1° settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme; b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del ministro dell'Interno 16 marzo 2012; c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività; d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività; e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del ministro dell'Interno 2 settembre 2021.

Da ultimo è previsto che i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento ex comma 1, art. 8, D.Lgs. n. 139/2006, qualora occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, potranno essere adibiti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

 

ATTUAZIONE PNRR. VIA. FONTI RINNOVABILI. TERRE E ROCCE DA SCAVO

D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» (G.U. del 24 febbraio 2023, n. 47)

 

Il decreto contiene diverse disposizioni volte ad accelerare e consolidare le politiche e gli atti normativi di attuazione del piano nazionale di riprese e resilienza.

Si segnala, in particolare, in materia di Via: a) l’art. 14, «Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi», tra l’altro con l’inserimento di un nuovo articolo (18-ter, «Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali») al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 108/2021. Ne consegue che «Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto»; b) il nuovo comma 5-quater dell’art. 48, relativo all’esito del provvedimento di Via, da trasmettere e comunicare dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5, con determinazione conclusiva della conferenza destinata a comprendere il provvedimento di valutazione di impatto ambientale; al riguardo è previsto che, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal Pnrr ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del Pnc, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies, legge n. 241/1990. Ciò al netto di una disciplina particolare per le eventuali determinazioni di dissenso (incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini), le quali non potranno limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma dovranno necessariamente «tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi». Risulta, altresì, precisato come la determinazione conclusiva della conferenza «perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita» (con eventuale variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comportante ex lege l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 327/2001; c) il nuovo art. 19, «Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale», istitutivo, al comma 1, di una nuova commissione mista Via – Aia, richiedibile da parte del proponente di un’opera, quale gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della commissione di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, o della commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8, e da quattro componenti della commissione di cui all'articolo 8-bis, D.Lgs. n. 152/2006, designati dai rispettivi presidenti. È previsto, al riguardo, come l'istanza di avvio dei procedimenti integrati Via- Aia sarà unica e dovrà risultare conforme ai requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 (istanza di Via) e 29-ter (domanda di Aia) del D.Lgs. n. 152/2006.

Sul fronte delle energie rinnovabili si segnala la disciplina di cui all’art. 47, «Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili», del D.L. in oggetto, recante una modifica della disciplina di cui al D.Lgs. n. 199/2021, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», modificato con l’inserimento del nuovo art. 22-bis, «Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici». La misura dispone la liberalizzazione massima per l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Tutte queste saranno da considerarsi “attività di manutenzione ordinaria” e, in quanto tali, non subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (eccezion fatta, qualora l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dell’eventuale provvedimento motivato di diniego da parte della sovrintendenza).

Da ultimo si segnala l’ennesima legge delega in materia di terre e rocce da scavo, questa volta prevista all’art. 48, D.L. in oggetto, rubricato «Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo». In particolare, «al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica», è stato disposto un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, entro il quale il Mase, di concerto con il Mit e sentito il minSalute, dovrà adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge n. 400/1988, un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. Particolare riferimento dovrà essere fatto: a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a Via o ad Aia, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 152/2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato; c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti; d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. Il nuovo decreto dovrà disciplinare le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del Pnrr. Dalla data di entrata in vigore del futuro decreto risulterà, infine, abrogata la pregressa disciplina di cui all’art. 8, D.L. n. 133/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 164/2014, così come il D.P.R. n. 120/2017.

legislazione su sicurezza e ambiente

 

ANTINCENDIO. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

Decreto del ministero dell'Interno 16 febbraio 2023
«Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”» (G.U. del 2 marzo 2023, n. 52)

 

Il decreto modifica l'allegato 1 indicato al titolo, contenente le modifiche alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021. É prevista una norma di salvaguardia a favore delle attività che, alla data di entrata in vigore del decreto, siano già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il provvedimento richiamato in premessa, ovvero alla stessa già conformi, il nuovo decreto non comporterà adeguamenti. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ENERGIA. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. GAS LIQUEFATTO

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - Anno 2022» (G.U. del 21 febbraio 2023, n. 44)

 

Il decreto reca una disciplina sui criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 6, comma 5, D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2022, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, con un ammontare di risorse destinate all'uopo pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022.

Potranno accedere al contributo le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al registro elettronico nazionale (Ren) ex art. 16, regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto (art. 2).

L’agevolazione concedibile dovrà corrispondere alle risorse, nel limite del menzionato importo, quale credito d'imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto e utilizzati per l'esercizio delle attività indicate all’art. 2 citato, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

 

ENERGIA. EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
«Proroga dei termini previsti dagli articoli 5.1.4 e 9.2 dell'avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa)» (G.U. del 28 febbraio 2023, n. 50)

 

Il comunicato rende nota notizia l’avvenuta adozione, da parte del direttore generale incentivi energia, del decreto 21 febbraio 2023, n. 0000173, di proroga dei termini previsti dagli articoli 5.1.4 e 9.2 dell'avviso pubblico 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2022, n. 260, denominato «C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica», avente ad oggetto il finanziamento di progetti riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica - che possono prevedere anche impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - degli edifici delle amministrazioni comunali. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili secondo una procedura a sportello.

É specificato come, per effetto del decreto, il termine ultimo di trasmissione delle istanze previsto all'art. 5.1.4 dell'avviso viene posticipato al 14 aprile 2023, fermo restando che lo sportello sarà chiuso nel caso di esaurimento della dotazione finanziaria dell'avviso pubblico. Parimenti sono differite anche le date entro cui gli interventi devono essere completati; in particolare, il «Termine per l'esecuzione della prestazione» (allegato 8 all'avviso) è posticipato al 31 agosto 2023, mentre la data entro cui i comuni beneficiari devono presentare la richiesta di accredito del contributo indicata all'art. 9.2 dell'avviso slitta al 15 settembre 2023.

Il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile sul sito istituzionale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica: https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica

 

ENERGIA. TELERISCALDAMENTO. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
«Modalità di pagamento delle tariffe connesse al contributo-spese in favore del GSE per i progetti ammessi ai benefici di cui al decreto 23 dicembre 2022, n. 435, relativi all'Investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M2C3-I.3.1). Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU» (G.U. del 1° marzo 2023, n. 51)

 

Il comunicato rende nota l’avvenuta approvazione, da parte del direttore generale “Incentivi energia”, del decreto direttoriale 21 febbraio 2023, n. 174, che disciplina le modalità di pagamento delle tariffe connesse al contributo-spese di cui all'art. 19, comma 3 dell’avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94, in favore del Gestore servizi energetici (Gse). Il decreto definisce le tariffe a copertura dei costi delle attività svolte dal Gse, in linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, decreto del ministero della Transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263, nonché le modalità di pagamento delle stesse.

 

INCIDENTI RILEVANTI. PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

Direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 7 dicembre 2022 
«Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l'informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna» (G.U. del 7 febbraio 2023, n. 31)

  

La direttiva approva le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna» di cui all'allegato 1, nonché le «Linee guida per l'informazione alla popolazione» di cui all'allegato 2, e gli ndirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna» di cui all'allegato 3, alla medesima.

legislazione su sicurezza e ambiente

 

RIFIUTI. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
«Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 8 del 15 dicembre 2022». «Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 9 del 15 dicembre 2022» (G.U. dell’11 febbraio 2023, n. 35)

 

Con due distinti comunicati il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica rende nota l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ rispettivamente de: la deliberazione del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali 15 dicembre 2022, n. 8, recante: «Modifiche alla deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 "Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194. comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)" - Adeguamento della capacità finanziaria»; la deliberazione del comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali 15 dicembre 2022, n. 9, recante: «Attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020».

 

ENTI E ISTITUZIONI. FONDO ITALIANO PER IL CLIMA. COMITATI

Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022
«Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del “Fondo italiano per il clima”» (G.U. del 14 febbraio 2023)

 

Il decreto definisce le modalità di funzionamento del “Comitato di indirizzo” e le modalità di composizione e funzionamento del “Comitato direttivo del Fondo clima, entrambi istituiti presso il Mase (già Mite), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il “Comitato di indirizzo” è composto dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che lo presiede, nonché da un rappresentante del medesimo dicastero, da un rappresentante del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante del ministero dell’Economia e delle finanze (designati dalle rispettive amministrazioni) ed è nominato dal ministro della Transizione ecologica, dura in carica tre anni, rinnovabili, ed esercita i compiti elencati all’art. 4 del D.M. in oggetto, tra cui la definizione dell'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima. A propria volta gli artt. 7 e 8 risultano dedicato alle competenze e modalità di funzionamento del comitato direttivo sopra indicato.

 

EMISSIONI. SOSTANZE OZONE LESIVE 

Comunicato del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
«Entrata in vigore dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016» (G.U. del 2 marzo 2023, n. 52)

 

Il comunicato rende noto l’avvenuto perfezionamento della procedura prevista per l'entrata in vigore dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, siglato il 16 settembre 1987 e adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. La ratifica risulta autorizzata con legge 21 gennaio 2022, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2022, n. 33. Ne consegue che, in conformità al suo art. IV.4, l'emendamento è entrato in vigore il 23 agosto 2022.

 

AEE. PIOMBO

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 gennaio 2023
«Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche» (G.U. del 10 febbraio 2023, n. 34) 

 

Il decreto apporta modifiche all’allegato IV al D.Lgs. n. 27/2014 concernente alcune esenzioni all’utilizzo di piombo nei cavi e nei fili superconduttori nonché in alcuni dispositivi diagnostici, in adeguamento – rispettivamente – alle direttive delegate (Ue) 2022/1631 e 2022/1632.

 

RIFIUTI RADIOATTIVI. SITI OSPITANTI. CONTRIBUTI

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 27 dicembre 2022, n. 59/2022
«Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni)» (G.U. del 18 febbraio 2023, n. 42)

 

La delibera reca i «Criteri di ripartizione» per le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4, D.L. n. 314 /2003. In particolare, è previsto come la ripartizione avverrà, per ciascun sito, sulla base di tre componenti: a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso; b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Le risorse, pari a 14.502.090,39 euro per il 2021, saranno ripartite per ciascun sito e suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50% a favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25% in favore della relativa Provincia e in misura del 25% in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nella tabella allegata alla delibera medesima.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome