Reach: novità dalla Commissione europea

Reach novità
Modificato il regolamento (Ue) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024

Reach: novità dalla Commissione europea con la pubblicazione sulla G.U.U.E. L del 13 agosto 2024 della rettifica del regolamento (Ue) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII al regolamento (Ce) n. 1907/2006.

In particolare, le misure riguardano:

  • l’ottametilciclotetrasilossano («D4»);
  • il decametilciclopentasilossano («D5»);
  • il dodecametilcicloesasilossano («D6»).

Di seguito il testo della rettifica.

Reach novità

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4»), il decametilciclopentasilossano («D5») e il dodecametilcicloesasilossano («D6») (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2024/1328, 17 maggio 2024)

(G.U.U.E. L del 13 agosto 2024)

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 3, lettera a),

anziché

«a) per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020.

Ai della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d’uso, sono eliminati con l’acqua dopo l’applicazione;»,

leggasi

«a) per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020.

Ai fini della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d’uso, sono eliminati con l’acqua dopo l’applicazione;».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 4,

anziché:

«4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:

—  come monomero nella produzione di polimero di silicio;

—  come intermedio nella produzione di altre sostanze a base di silicio;

—  come monomero nella polimerizzazione;

—  nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele;

—  nella produzione di articoli;

—  nel trattamento di superfici non metalliche;

—  come reagente di laboratorio nelle attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate;

b) all’immissione sul mercato delle sostanze “D5” e “D6” per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia;

c) all’immissione sul mercato del “D5” per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato.»,

«4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:

—  come monomero nella produzione di polimeri siliconici;

—  come intermedio nella produzione di altre sostanze a base di silicio;

—  come monomero nella polimerizzazione;

—  nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele;

—  nella produzione di articoli;

—  nel trattamento di superfici non metalliche;

b)  all’immissione sul mercato delle sostanze “D5” e “D6” per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia;

c)  all’immissione sul mercato del “D5” per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato;

d)  all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per l’uso come reagenti di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate.».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 5,

anziché: «5. A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” come costituenti di un polimero di silicio, tranne se il polimero di silicio è utilizzato per formulare una miscela non oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.»,

leggasi: «5. A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6”:

—  come costituenti di un polimero siliconico in quanto tale;

—  come costituenti di un polimero siliconico in una miscela oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, frase introduttiva,

anziché: «A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato di miscele contenenti “D4”, “D5” o “D6” quali residui da polimeri di silicio, alle seguenti condizioni:»,

leggasi: «A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato di miscele contenenti “D4”, “D5” o “D6” quali residui da polimeri siliconici, alle seguenti condizioni:».

Pagina 6, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, lettera c),

anziché: «c) “D4”, “D5” o “D6” in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746;»,

leggasi: «c) “D4”, “D5” o “D6” in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, diversi dai dispositivi di cui al paragrafo 6, lettera d);».

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