Tante le novità dalle fattispecie relative all'istigazione, al favoreggiamento, al concorso e al tentativo alla responsabilità delle persone giuridiche, dalle sanzioni applicabili alle persone giuridiche alle circostanze aggravanti e attenuanti, fino al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato. Per le imprese previste sanzioni che potranno essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euri a seconda della gravità del reato. Previsto il carcere per le persone fisiche, con una durata che può arrivare a 10 anni. Approfondimenti a breve su Ambiente&Sicurezza

Reati ambientali: pubblicata la nuova direttiva 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce (in G.U.U.E. L del 30 aprile 2024).

Tra i tanti, definiti:

  • i nuovi reati e relative sanzioni;
  • le fattispecie relative all'istigazione, al favoreggiamento, al concorso e al tentativo;
  • le sanzioni per le persone fisiche (da 3 a 10 anni di reclusione);
  • la responsabilità delle persone giuridiche;
  • le sanzioni applicabili alle persone giuridiche;
  • le circostanze aggravanti;
  • le circostanze attenuanti;
  • il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato;
  • i termini di prescrizione;
  • le misure necessarie per ciascun Stato membro per stabilire la propria giurisdizione;
  • il ricorso a strumenti investigativi;
  • le misure di protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini;
  • la pubblicazione di informazioni nell’interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato;
  • l'adozione di misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale;
  • la messa a disposizione di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali;
  • la formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini;
  • il coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno a uno Stato membro;
  • la cooperazione tra stati membri e commissione e altri organi e organismi dell’Unione;
  • l'elaborazione e la pubblicazione di una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali (entro il 21 maggio 2027).

 

I reati qualificati

Sono quelli che prevedono:

a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat

b) o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque

e che, in quanto tali, sono paragonabili all'ecocidio.

 

Sanzioni per le persone fisiche

Previsto il carcere con una durata che oscilla dai 3 ai 10 anni nel caso in cui la condotta criminosa messa in atto abbia causato il decesso di una persona.

 

Il risarcimento da parte delle imprese

Per le imprese previste sanzioni che potranno essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euri a seconda della gravità del reato.

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Di seguito il testo della direttiva 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024.

Direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce

 

(G.U.U.E. L del 30 aprile 2024)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1]GU C 290 del 29.7.2022, pag. 143.,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2]Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 marzo 2024.,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione s’impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. L’ambiente, in senso ampio, dovrebbe essere protetto come enunciato all’articolo 3, paragrafo 3, TUE e all’articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali, fra cui aria, acqua, suolo, ecosistemi, compresi i servizi e le funzioni ecosistemici, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat, e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.
(2) A norma dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Tale politica deve essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Dato che la criminalità ambientale incide anche sui diritti fondamentali, la lotta contro la criminalità ambientale a livello dell’Unione è cruciale per garantire la tutela di tali diritti.
(3) L’aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l’efficacia del suo diritto ambientale, continua a destare preoccupazione nell’Unione. Tali reati si stanno diffondendo in misura crescente oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Tali reati rappresentano una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace, cosa che spesso richiede un’efficace cooperazione transfrontaliera.
(4) La norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). e della legislazione ambientale settoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente. Tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all’uso delle sanzioni amministrative. La complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente.
(5) È opportuno rivedere l’elenco dei reati ambientali di cui alla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell’Unione. Le sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l’effetto deterrente e dovrebbe essere migliorata l’efficacia dell’accertamento, dell’indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali.
(6) Gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente determinate condotte illecite, definire con maggiore precisione i reati pertinenti e armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione.
(7) L’inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana di una condotta attiva. Pertanto, la definizione di reati a norma della presente direttiva dovrebbe comprendere sia le azioni che le omissioni, ove applicabile.
(8) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell’Unione prevede una serie esaustiva di norme sull’azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/2009[4]Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). e (CE) n. 1005/2008 [5]Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).del Consiglio qualora avvengano violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all’ambiente marino. In base a tali serie di norme, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare sanzioni amministrative o penali, o entrambi. In linea con le comunicazioni della Commissione dell’11 dicembre 2019«Il Green Deal europeo» e del 20 maggio 2020«Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita», alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 dovrebbero essere considerati reati.
(9) Perché una condotta costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, tale azione dovrebbe essere illecita. Perché una condotta sia illecita, dovrebbe violare il diritto dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, indipendentemente dalla base giuridica di tale diritto dell’Unione, incluso per esempio l’articolo 91, 114, 168 o 192 TFUE, o dovrebbe violare le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative di uno Stato membro, o le decisioni adottate da un’autorità competente di uno Stato membro, che attuano tale diritto dell’Unione. La presente direttiva dovrebbe specificare quali condotte illecite sono atte a costituire reato e, se del caso, stabilire una soglia quantitativa o qualitativa che è necessario superare affinché tale condotta costituisca reato. Tale condotta dovrebbe costituire reato se è intenzionale e, in alcuni casi, anche se commessa quanto meno per grave negligenza. In particolare, la condotta illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all’ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l’ambiente dovrebbe costituire anch’essa reato se commessa quanto meno per grave negligenza. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale.
(10) Una condotta dovrebbe essere illecita anche se si verifica su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente dello Stato membro, quando l’autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre il possesso di tale autorizzazione non dovrebbe impedire che il titolare sia considerato penalmente responsabile qualora l’autorizzazione violi manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali. L’espressione «in manifesta violazione dei pertinenti requisiti giuridici sostanziali» dovrebbe essere interpretata come riferita a una violazione manifesta e rilevante di pertinenti requisiti giuridici sostanziali e non è intesa a comprendere violazioni dei requisiti procedurali o di elementi minori dell’autorizzazione, o a trasferire l’obbligo di garantire che le autorizzazioni siano legali dalle autorità competenti agli operatori. Inoltre, qualora sia richiesta un’autorizzazione, il fatto che l’autorizzazione sia legale non esclude procedimenti penali nei confronti del titolare dell’autorizzazione se quest’ultimo non rispetta tutti gli obblighi di autorizzazione da essa previsti o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione.
(11) Inoltre, è necessario che gli operatori adottino le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell’ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, in relazione alle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti. Ciò dovrebbe valere anche per gli obblighi del titolare dell’autorizzazione relativi all’aggiornamento e al rinnovo di tale autorizzazione.
(12) Per quanto riguarda i reati e le sanzioni definiti dalla presente direttiva, il significato del termine «persone giuridiche» dovrebbe escludere gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri o le organizzazioni internazionali pubbliche. Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri possono adottare norme più rigorose, comprese norme sulla responsabilità penale delle istituzioni pubbliche.
(13) Alcuni reati definiti dalla presente direttiva comprendono una soglia qualitativa per determinare se la condotta costituisca un reato ambientale, segnatamente il fatto che tale condotta determini il decesso o provochi lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora. Per proteggere il più possibile l’ambiente, tale soglia qualitativa dovrebbe essere intesa in senso lato e comprendere, se del caso, danni rilevanti alla fauna e alla flora, agli habitat e ai servizi forniti dalle risorse naturali e dagli ecosistemi, nonché alle funzioni ecosistemiche. Il termine «ecosistema» dovrebbe intendersi nel significato di un complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e l’ecosistema dovrebbe comprendere tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie. Un ecosistema dovrebbe comprendere anche i servizi ecosistemici, attraverso i quali un ecosistema contribuisce direttamente o indirettamente al benessere umano, e le funzioni ecosistemiche, che si riferiscono ai processi naturali di un ecosistema. Le unità più piccole, come un alveare, un formicaio o un ceppo, possono far parte di un ecosistema, ma non dovrebbero essere considerate un ecosistema a sé stante ai fini della presente direttiva.
(14) Ai fini della presente direttiva, il termine «lesione» dovrebbe essere inteso in senso lato, ovvero comprensivo di qualsiasi forma di danno fisico a una persona, compreso un cambiamento della funzione corporea o della struttura cellulare, una malattia temporanea, cronica o mortale, un malfunzionamento dell’organismo o qualsiasi altro deterioramento della salute fisica, a eccezione della salute mentale.
(15) L’introduzione nell’ambiente di diverse forme di energia, come ad esempio il calore, le fonti di energia termica, il rumore, compreso il rumore sottomarino, e altre fonti di energia acustica, vibrazioni, campi elettromagnetici, elettricità o luce, può causare danni rilevanti alla qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo o danni rilevanti a un ecosistema, alla fauna o alla flora, o può provocare la morte o lesioni gravi a persone. Vari strumenti del diritto ambientale dell’Unione disciplinano l’introduzione di energia nell’ambiente, ad esempio nei settori della protezione delle acque, dell’ambiente marino, del controllo del rumore, della gestione dei rifiuti e delle emissioni industriali. Alla luce di tali strumenti, l’introduzione illegale di energia nell’ambiente dovrebbe costituire reato a norma della presente direttiva se provoca o può provocare danni rilevanti all’ambiente o alla salute umana.
(16) Qualora i reati definiti nella presente direttiva siano relativi a condotte come la messa a disposizione o l’immissione sul mercato, la vendita, l’offerta a scopi commerciali o la negoziazione, è opportuno includere la condotta attuata mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(17) La presente direttiva introduce il reato penale relativo all’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro requisito volto alla tutela dell’ambiente, di un prodotto il cui impiego su vasta scala comporti lo scarico, l’emissione o l’introduzione di un quantitativo di materiali, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e provochi o possa provocare danni rilevanti all’ambiente o alla salute umana. In tale contesto, è opportuno stabilire un divieto o un’altra prescrizione volta a proteggere l’ambiente nell’ambito del diritto dell’Unione che abbia l’obiettivo, o abbia tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di proteggere l’ambiente, ad esempio attraverso la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’impiego accorto e razionale delle risorse naturali o la lotta contro i cambiamenti climatici, o la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere problemi ambientali a livello regionale o mondiale. Per contro, qualora tale divieto o prescrizione sia contemplato in altri ambiti del diritto dell’Unione che hanno altri obiettivi, ad esempio la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, la condotta in questione non dovrebbe essere considerata reato. Ai fini della presente direttiva, «l’impiego su vasta scala» si riferisce all’effetto combinato dell’uso del prodotto da parte di più utilizzatori, indipendentemente dal loro numero, a condizione che la condotta provochi o possa provocare danni all’ambiente o alla salute umana.
(18) La raccolta, il trasporto e il trattamento illegali di rifiuti e la mancata sorveglianza di tali operazioni e dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario possono provocare effetti devastanti all’ambiente e alla salute umana. Tali effetti possono essere causati da condotte illecite riguardanti rifiuti nocivi derivanti da prodotti farmaceutici, sostanze stupefacenti, fra cui componenti per produrre sostanze stupefacenti, sostanze chimiche, rifiuti contenenti acidi o basi o rifiuti contenenti tossine, metalli pesanti, olii, grassi, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso o rifiuti di plastica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché la gestione illecita dei rifiuti costituisca reato qualora la condotta in oggetto riguardi rifiuti pericolosi in quantità non trascurabile o riguardi altri rifiuti e tali altri rifiuti provochino o possano provocare danni rilevanti all’ambiente o alla salute umana.
(19) Ai fini del reato introdotto dalla presente direttiva in relazione al riciclaggio delle navi contemplato nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)., va osservato che allo stato attuale, a norma del diritto dell’Unione, gli obblighi previsti da tale regolamento si applicano solo agli armatori quali definiti da tale regolamento.
(20) Per valutare se la quantità di un prodotto interessato o di una materia prima interessata associata alla deforestazione o al degrado forestale, di cui al regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206). sia trascurabile, gli Stati membri potrebbero tenere conto, ad esempio, della quantità del prodotto o della materia prima interessata espressa in massa netta o, se del caso, in volume o in una serie di elementi, o se l’entità dell’attività in questione sia trascurabile in termini di quantità. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri potrebbero inoltre tenere conto, se del caso, di altri elementi elencati nella presente direttiva per taluni reati, tra cui lo stato di conservazione delle specie interessate o i costi di ripristino dell’ambiente.
(21) I reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull’ambiente o incendi boschivi su vasta scala. Qualora simili reati provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua, tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva. Tali reati qualificati possono comprendere condotte paragonabili all’«ecocidio», che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali.
(22) Laddove, ai sensi della presente direttiva una condotta costituisca un reato solo se riguarda una quantità non trascurabile, che corrisponde al superamento della soglia regolamentare, del valore o di altro parametro obbligatorio, nel valutare se tale soglia, valore o parametro sono stati superati, si dovrebbe tenere in considerazione, tra l’altro, la pericolosità e la tossicità, poiché quanto più pericoloso o tossico è il materiale o la sostanza, tanto più rapidamente tale soglia, valore o altro parametro sono raggiunti e nel caso di sostanze o materiali particolarmente pericolosi e tossici, anche una piccolissima quantità può provocare danni rilevanti all’ambiente o alla salute umana.
(23) L’accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l’obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Qualora nella presente direttiva, per definire un reato, si faccia riferimento a termini definiti nel diritto ambientale dell’Unione per descrivere una condotta illecita, tali termini dovrebbero essere intesi ai sensi delle corrispondenti definizioni stabilite nei pertinenti atti giuridici dell’Unione contemplati dalla presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe coprire anche eventuali atti dell’Unione che modificano disposizioni o requisiti pertinenti per descrivere condotte illecite che rientrano tra i reati definiti dalla presente direttiva. Nell’elaborare tali atti modificativi dell’Unione, sarebbe opportuno includervi un riferimento alla presente direttiva. Se però sono introdotti nuovi tipi di condotte illecite che non rientrano ancora nell’ambito di applicazione dei reati definiti nella presente direttiva, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere tali nuovi tipi di condotte illecite nel suo ambito di applicazione.
(24) Fatta salva tale natura dinamica della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare periodicamente, e ove necessario, modificare la descrizione nella presente direttiva di condotta atta a costituire reato a norma della presente direttiva. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia necessario definire altri reati qualora siano introdotte nel diritto ambientale dell’Unione nuovi tipi di condotte illecite non ancora rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(25) La presente direttiva dovrebbe fornire un elenco non esaustivo di elementi che devono essere tenuti in considerazione, ove pertinente, dalle autorità competenti nel valutare se le soglie qualitative e quantitative utilizzate per definire i reati ambientali siano state raggiunte. Tale lista dovrebbe così agevolare un’applicazione coerente della presente direttiva e una lotta più efficace alla criminalità ambientale, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali elementi di valutazione o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente l’accertamento, le indagini, l’azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati.
(26) Qualora la presente direttiva preveda che una condotta illecita costituisca reato solo qualora sia intenzionale e provochi il decesso di una persona, il concetto di intenzione dovrebbe essere interpretato conformemente al diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»). Pertanto, ai fini della presente direttiva, l’«intenzione» potrebbe essere intesa come intenzione diretta di provocare il decesso di una persona o potrebbe comprendere anche una situazione in cui l’autore del reato, nonostante non volesse provocare il decesso di una persona, accetti comunque la probabilità di provocarlo, e agisca, o si astenga dall’agire, volontariamente e in violazione di un particolare obbligo, causando pertanto il decesso di una persona. La stessa logica dovrebbe applicarsi nel caso in cui una condotta illecita descritta dalla presente direttiva, che sia intenzionale, provochi gravi danni a persone o la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto, della qualità dell’aria, del suolo o delle acque, o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tale ecosistema o habitat o alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.
(27) Per quanto riguarda i reati definiti dalla presente direttiva, il concetto di «grave negligenza» dovrebbe essere interpretato in conformità del diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. La presente direttiva non richiede l’introduzione nel diritto nazionale del concetto di «grave negligenza» per ciascun elemento costitutivo del reato, come il possesso, la vendita o l’offerta a scopi commerciali, l’immissione sul mercato ed elementi analoghi. In tali casi, gli Stati membri possono stabilire che il concetto di «grave negligenza» sia pertinente rispetto ad alcuni elementi del reato, come lo status di protezione, la «quantità trascurabile» o la «probabilità» che la condotta provochi danni rilevanti.
(28) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull’ambiente. I procedimenti penali per reati ambientali dovrebbero far fronte alla corruzione, al riciclaggio di denaro, alla criminalità informatica e alla frode documentale, nonché — in relazione alle attività commerciali — all’intenzione dell’autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese. Tali forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. Esse sono inoltre inclini, in particolare, a provocare danni rilevanti all’ambiente e alla salute umana, compresi effetti devastanti per la natura e le comunità locali. Desta, inoltre, particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi, tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tale comportamento ignorare le violazioni delle leggi ambientali emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un’autorizzazione da parte del titolare, sostenere risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.
(29) Anche l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso in reati dovrebbero essere punibili. Il tentativo di commettere un reato che provoca o è probabile che possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, o che provoca o è probabile che possa provocare danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all’ambiente, o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso, dovrebbe costituire anch’esso reato se commesso intenzionalmente. Il concetto di «tentativo» è interpretato conformemente al diritto nazionale. In relazione al reato definito nella presente direttiva con riferimento alla realizzazione di un progetto senza autorizzazione, poiché la realizzazione di un progetto dovrebbe intendersi come già comprensiva della fase iniziale dell’attuazione di tale progetto, incluso ad esempio l’avvio di lavori di preparazione del terreno per la costruzione o di altre opere che interessino l’ambiente, la presente direttiva non elenca tale reato fra i reati per i quali un tentativo dovrebbe essere punibile come reato.
(30) Le sanzioni per i reati definiti nella presente direttiva dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine, è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. La reclusione massima prevista dalla presente direttiva per i reati commessi da persone fisiche dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati. Il diritto penale di tutti gli Stati membri contiene disposizioni sull’omicidio, commesso intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a tali disposizioni generali, comprese le disposizioni sulle circostanze aggravanti, in sede di recepimento delle disposizioni della presente direttiva relative a reati che provocano il decesso di una persona, commessi intenzionalmente o per grave negligenza.
(31) Le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie, in particolare per le persone giuridiche. È quindi opportuno potersi avvalere di sanzioni o misure accessorie nei procedimenti pertinenti. Tali sanzioni o misure potrebbero includere l’obbligo di ripristinare l’ambiente, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere altre misure accessorie adeguate in singoli casi.
(32) Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56)., le sanzioni o misure accessorie potrebbero includere l’obbligo di ripristinare l’ambiente qualora il danno sia reversibile e l’obbligo di risarcire il danno qualora il danno sia irreversibile o l’autore del reato non sia in grado di effettuare tale ripristino.
(33) Nella misura in cui una condotta che costituisce un reato ambientale, quale definito nella presente direttiva, sia attribuibile a persone giuridiche, tali persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili di tale reato. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la loro legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni penali effettivi, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la loro legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni non penali efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva. Il livello massimo di sanzioni pecuniarie previsto dalla presente direttiva per i reati ivi definiti dovrebbe applicarsi quanto meno alle forme più gravi di tali reati. Al fine di garantire che le sanzioni inflitte siano effettive, dissuasive e proporzionate, è opportuno tenere conto della gravità della condotta nonché della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo delle persone giuridiche interessate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire i livelli massimi di sanzioni pecuniarie o con una percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica interessata o con importi fissi. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero decidere quale di queste due opzioni utilizzare.
(34) Qualora, in sede di determinazione delle sanzioni pecuniarie da infliggere alle persone giuridiche, gli Stati membri scelgano di applicare il criterio del fatturato mondiale totale di una persona giuridica, gli Stati membri dovrebbero decidere se calcolare tale fatturato sulla base dell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato oppure dell’esercizio finanziario precedente la decisione di imporre la sanzione pecuniaria. Gli Stati membri dovrebbero altresì valutare la possibilità di stabilire norme per i casi in cui non sia possibile fissare l’importo di una sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente la decisione di imporre la sanzione pecuniaria. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di altri criteri, come ad esempio il fatturato mondiale totale realizzato in un diverso esercizio finanziario. Qualora tali norme includano la determinazione di importi fissi per le sanzioni pecuniarie, non dovrebbe essere necessario che i livelli massimi di tali importi raggiungano i livelli stabiliti nella presente direttiva quale requisito minimo per il livello massimo delle sanzioni pecuniarie definite in importi fissi.
(35) Qualora gli Stati membri optino per un livello massimo di sanzioni pecuniarie definito in importi fissi, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nel diritto nazionale. I livelli più elevati di tali sanzioni pecuniarie dovrebbero applicarsi alle forme più gravi di reati definiti nella presente direttiva, commessi da persone giuridiche finanziariamente forti. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di determinare il metodo di calcolo di tali livelli più elevati di sanzioni pecuniarie, comprese le condizioni specifiche. Gli Stati membri sono invitati a riesaminare periodicamente i livelli di sanzioni pecuniarie definiti in importi fissi tenendo in considerazione i tassi di inflazione e ad altre fluttuazioni del valore monetario, in linea con le procedure stabilite nel rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro dovrebbero prevedere, nella loro valuta, livelli massimi di sanzioni pecuniarie corrispondenti ai livelli determinati nella presente direttiva in euro alla data della sua entrata in vigore. Tali Stati membri sono invitati a riesaminare periodicamente i livelli delle sanzioni pecuniarie anche rispetto all’andamento del tasso di cambio.
(36) La definizione del livello massimo di sanzioni pecuniarie non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi. Poiché la presente direttiva non stabilisce livelli minimi di sanzioni pecuniarie, i giudici dovrebbero, in ogni caso, infliggere sanzioni adeguate tenendo conto della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata e della gravità della condotta.
(37) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni o le misure penali o non penali applicabili alle persone giuridiche ritenute responsabili dei reati qualificati quali definiti nella presente direttiva siano più severe di quelle applicabili in caso di altri reati definiti nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero, conformemente al loro diritto nazionale, prevedere un livello più elevato di sanzioni pecuniarie penali e non penali rispetto al livello massimo di sanzioni pecuniarie stabilito nella presente direttiva o altrimenti prevedere sanzioni o misure più severe, comprese sanzioni o misure penali o non penali, o una combinazione delle stesse.
(38) Il fatto che le persone giuridiche siano dichiarate responsabili ai sensi della presente direttiva non dovrebbe precludere l’avvio di procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che commettano, incitino o siano complici dei reati definiti nella presente direttiva. Laddove siano soddisfatte le condizioni per la responsabilità penale, in tali persone fisiche dovrebbero essere inclusi i membri del consiglio di amministrazione.
(39) È necessario che gli Stati membri prendano in considerazione l’introduzione di sanzioni o misure alternative alla reclusione al fine di contribuire al ripristino dell’ambiente.
(40) I livelli delle sanzioni inflitte dovrebbero essere ulteriormente ravvicinati e l’efficacia di tali livelli dovrebbe essere potenziata introducendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. La nozione di «circostanze aggravanti» dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice di pronunciare, per lo stesso reato, condanne più severe rispetto a quella inflitta normalmente in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di giudicare più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Pertanto, gli Stati membri non hanno l’obbligo di prevedere specifiche circostanze aggravanti qualora il diritto nazionale già contempli reati distinti che possano comportare sanzioni più severe.
(41) Gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una delle circostanze aggravanti e attenuanti di cui alla presente direttiva sia prevista quale possibile circostanza aggravante o attenuante conformemente alle norme applicabili nel loro ordinamento giuridico. In ogni caso, dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l’aumento o lo sconto di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.
(42) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi alla pronuncia delle condanne o alla loro esecuzione conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare i tipi di sanzioni o di misure accessorie più appropriate. In particolare, se il diritto nazionale prevede la possibilità di imporre l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, purché tale danno sia reversibile, la presente direttiva non impone che un giudice o un organo giurisdizionale sia responsabile anche del monitoraggio dell’esecuzione di tale obbligo. Analogamente, qualora il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio di attività che hanno portato al reato pertinente possa essere inflitto come sanzione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che i giudici abbiano la facoltà di imporre essi stessi tale sanzione o che un’altra autorità competente sia informata e possa agire conformemente alle rispettive norme di procedura nazionali.
(43) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale o l’obbligo di risarcire, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, il danno o il pregiudizio causato a seguito di un determinato reato definito nella presente direttiva.
(44) La pubblicazione dei dati personali delle persone condannate contenuti in decisioni giudiziarie dovrebbe essere possibile solo in casi eccezionali debitamente giustificati a seguito di una valutazione caso per caso, ponderando l’interesse pubblico a fronte del rispetto del diritto alla vita privata e della protezione dei dati personali della persona condannata di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). La pubblicazione di tali dati personali dovrebbe pertanto essere possibile solo in caso di reati gravi e qualora siano necessari forti effetti dissuasivi. La valutazione caso per caso potrebbe tenere conto di elementi quali la gravità del danno causato all’ambiente o del pregiudizio subito da persone fisiche, o entrambi, se il reato è stato commesso ripetutamente nello stesso settore ambientale e se il reato è stato commesso da o a vantaggio di una grande società attiva in diversi Stati membri o da un importante operatore del mercato in un settore ambientale specifico. Qualsiasi trattamento di dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa dell’Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati comprende l’obbligo per gli Stati membri di prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati al momento di pubblicare, in tutto o in parte, la decisione giudiziaria relativa al reato commesso e le sanzioni o le misure inflitte. Inoltre, la pubblicazione della decisione che impone sanzioni o misure a una persona giuridica dovrebbe essere applicata fatte salve le norme nazionali che disciplinano l’anonimizzazione delle decisioni giudiziarie o la durata della pubblicazione.
(45) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall’obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell’Unione.
(46) Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente la portata del contrasto amministrativo e penale per quanto riguarda i reati ambientali secondo il loro diritto nazionale. Nell’applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’irrogazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative rispetti i principi della Carta, compreso il divieto di procedimenti che non rispettano il principio del ne bis in idem.
(47) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e non penali e di altre misure, anche di natura preventiva, per affrontare i diversi tipi di condotta criminosa in modo mirato, tempestivo, proporzionato ed efficace.
(48) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire alle autorità competenti di ordinare la cessazione immediata delle condotte illecite o di prevenirle.
(49) I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a consentire che i proventi e i beni strumentali congelati e confiscati siano gestiti in modo appropriato, in linea con la loro natura. È importante che gli Stati membri prendano in considerazione l’adozione di misure che consentano di utilizzare i beni confiscati, ove possibile, per finanziare il ripristino dell’ambiente o la riparazione di eventuali danni causati o per risarcire il danno ambientale, conformemente al diritto nazionale.
(50) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l’azione penale e l’esecuzione. Di norma, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il reato è stato commesso. Tuttavia, poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri possono prevedere che il termine di prescrizione inizi successivamente, vale a dire dal momento in cui il reato è stato scoperto, a condizione che tale momento della scoperta sia chiaramente determinato conformemente al diritto nazionale. La presente direttiva consente agli Stati membri di prevedere termini di prescrizione più brevi rispetto a quelli ivi stabiliti, purché nei loro ordinamenti giuridici sia possibile interrompere o sospendere tali termini di prescrizione più brevi in caso di atti che possono essere specificati conformemente al diritto nazionale.
(51) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori del reato, unitamente alla natura transfrontaliera dei reati contemplati dalla presente direttiva e alla possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per combattere efficacemente tali reati. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con Eurojust, in particolare sulla base del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138)., nei casi in cui potrebbero sorgere conflitti di giurisdizione. Uno Stato membro dovrebbe stabilire la giurisdizione per i reati commessi a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera tenendo conto delle norme pertinenti nell’ambito delle convenzioni internazionali in materia. La presente direttiva non obbliga gli Stati membri a stabilire per la prima volta tale giurisdizione per i reati che, per loro natura, non possono essere commessi a bordo di una nave o di un aeromobile.
(52) Gli Stati membri dovrebbero stabilire la giurisdizione per i reati definiti nella presente direttiva qualora il danno facente parte degli elementi costitutivi del reato si sia verificato nel loro territorio. Conformemente al diritto nazionale e nel rispetto del principio di territorialità, uno Stato membro potrebbe stabilire la giurisdizione per i reati commessi, in tutto o in parte, sul suo territorio.
(53) Per garantire un’azione efficace di contrasto nell’ambito del diritto penale ambientale, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti, per i reati ambientali, validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi, se e nella misura in cui l’uso di tali strumenti sia appropriato e proporzionato alla natura e alla gravità dei reati previsti nel diritto nazionale. Tali strumenti potrebbero includere l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, le consegne controllate, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere utilizzati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta. È essenziale che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.
(54) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Le persone che segnalano violazioni del diritto ambientale dell’Unione svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo l’ambiente e il benessere della società. Coloro che nell’ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un’organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all’interesse pubblico e all’ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Le persone che segnalano tali violazioni beneficiano di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17)., che include nel suo ambito di applicazione le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE[13]Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52). del Parlamento europeo e del Consiglio. In seguito alla sostituzione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE con la presente direttiva, le persone che segnalano violazioni del diritto ambientale dell’Unione dovrebbero continuare a beneficiare, in virtù della presente direttiva, di tale protezione da parte degli Stati membri da essa vincolati.
(55) Anche le persone diverse da quelle che segnalano violazioni del diritto dell’Unione ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 potrebbero essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Potrebbero essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell’ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell’azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l’assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Le necessarie misure di sostegno e di assistenza dovrebbero essere a disposizione di tali persone in conformità dei loro diritti procedurali nella legislazione nazionale e dovrebbero comprendere almeno tutte le misure di sostegno e di assistenza a disposizione delle persone che godono di corrispondenti diritti procedurali nei procedimenti penali relativi ad altri reati. Tali persone dovrebbero inoltre, in conformità dei loro diritti procedurali nel diritto nazionale, essere protette dall’essere perseguite per aver denunciato i reati ambientali o per la loro cooperazione nel procedimento penale. Il contenuto delle necessarie misure di sostegno e di assistenza non è stabilito dalla presente direttiva e dovrebbe essere determinato dagli Stati membri. Gli Stati membri non sono tenuti a mettere le misure di sostegno e di assistenza a disposizione delle persone indagate o imputate nell’ambito dei procedimenti penali in questione.
(56) Gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di consentire alle persone di segnalare i reati ambientali in forma anonima, laddove tale possibilità non esista.
(57) Poiché l’ambiente non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un’azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell’ambiente in quanto bene pubblico, in conformità del diritto nazionale e fatte salve le pertinenti norme procedurali.
(58) La presente direttiva non impone agli Stati membri di introdurre nuovi diritti procedurali per i membri del pubblico interessato. Tuttavia, se tali diritti procedurali per i membri del pubblico interessato esistono in uno Stato membro in situazioni equivalenti in relazione a reati diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, ad esempio il diritto di partecipare ai procedimenti in quanto parte civile, tali diritti procedurali dovrebbero essere concessi anche ai membri del pubblico interessato nei procedimenti relativi ai reati ambientali definiti nella presente direttiva. I diritti dei membri del pubblico interessato non pregiudicano i diritti delle vittime quali previsti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14]Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).. Le nozioni di «membri del pubblico interessato» e di «vittime» dovrebbero rimanere due concetti distinti e gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare i diritti delle vittime ai membri del pubblico interessato. La presente direttiva non impone agli Stati membri di concedere ai membri del pubblico interessato i diritti procedurali nei procedimenti penali che essi concedono a categorie di persone diverse dai membri del pubblico interessato.
(59) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore sia pubblico sia privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali in generale e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero agire in cooperazione con tali portatori di interessi. In tale contesto, le misure volte a migliorare la prevenzione dei reati ambientali potrebbero includere la promozione di sistemi di conformità e di dovuta diligenza, l’incoraggiamento degli operatori a dotarsi di responsabili della conformità che contribuiscano a garantire il rispetto del diritto ambientale dell’Unione e la promozione della trasparenza al fine di rafforzare il rispetto del diritto penale ambientale. Inoltre, le sanzioni accessorie inflitte alle persone giuridiche ai sensi della presente direttiva potrebbero includere l’obbligo per le società di istituire regimi per l’esercizio del dovere di diligenza per migliorare il rispetto delle norme ambientali, il che contribuisce anche alla prevenzione di ulteriori reati ambientali. Gli Stati membri potrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un fondo a sostegno di misure di prevenzione in relazione ai reati ambientali e le loro conseguenze devastanti.
(60) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali impedisce di prevenire e condannare efficacemente tali reati. In particolare, la carenza di risorse può impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una condanna non commisurata alla gravità del medesimo. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto.
(61) L’efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche e competenze tecniche, sostegno finanziario, formazione e specializzazione all’interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero, tenendo conto delle loro tradizioni costituzionali e della struttura dei loro ordinamenti giuridici, nonché di altre circostanze, tra cui le dimensioni dello Stato membro interessato, valutare la necessità di aumentare il livello di specializzazione di tali autorità nel settore dei reati ambientali, conformemente al diritto nazionale. Se lo Stato membro interessato ha dimensioni piccole e dispone solo di un numero limitato di autorità competenti, la valutazione potrebbe concludere che, in considerazione di tale numero limitato, la specializzazione non è possibile o consigliabile. In particolare, al fine di massimizzare la professionalità e l’efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l’opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.
(62) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente e includa misure di diritto amministrativo, civile e penale, gli Stati membri dovrebbero organizzare la cooperazione e la comunicazione interne tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nel contrasto amministrativo e penale, comprese tutte le autorità che esercitano funzioni preventive, penali e correttive.
(63) In conformità delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare tra loro attraverso le agenzie dell’Unione, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell’Unione, tra cui la Procura europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, nei rispettivi settori di competenza. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, tale cooperazione dovrebbe essere prevista al fine di garantire un’azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva, e comprendere l’assistenza tecnica e operativa fornita, se del caso, da Eurojust alle autorità competenti nazionali secondo le necessità di tali autorità per coordinare le loro indagini. Se opportuno, la Commissione potrebbe fornire assistenza. Tale assistenza non dovrebbe comportare la partecipazione della Commissione alle indagini o all’azione penale relative ai singoli casi condotte dalle autorità competenti nazionali e non dovrebbe intendersi come comprendente sostegno finanziario o qualsiasi altro impegno di bilancio della Commissione.
(64) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sulle persone condannate per i reati definiti nella presente direttiva siano scambiate tra le autorità competenti nazionali conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio[15]Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23)..
(65) Per garantire un approccio coerente alla lotta contro i reati ambientali, gli Stati membri dovrebbero adottare, pubblicare, attuare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale, stabilendo gli obiettivi, le priorità e le corrispondenti misure e risorse necessarie. La strategia nazionale dovrebbe riguardare, in particolare, gli obiettivi e le priorità della politica nazionale nell’ambito della criminalità ambientale, i metodi di coordinamento e di cooperazione tra le autorità competenti, le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti e l’assistenza delle reti europee che si occupano di questioni direttamente attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di definire il formato appropriato per tale strategia, che può tenere conto delle loro tradizioni costituzionali in termini di separazione dei poteri e competenze e che può essere settoriale o parte di un documento strategico più ampio. Indipendentemente dal fatto che gli Stati membri prevedano o meno l’adozione di una o più strategie, il loro contenuto complessivo dovrebbe comprendere il territorio dell’intero Stato membro.
(66) Per contrastare efficacemente i reati ambientali di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati statistici accurati, coerenti e comparabili sulla portata di tali reati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l’istituzione di un sistema adeguato per registrare, produrre e trasmettere i dati statistici esistenti sui reati di cui alla presente di direttiva. Tali dati statistici dovrebbero essere usati dagli Stati membri ai fini della pianificazione strategica e operativa delle attività di contrasto, per analizzare la portata e le tendenze dei reati ambientali e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i dati statistici pertinenti sui procedimenti in materia di criminalità ambientale estratti da dati già esistenti a livello centralizzato o decentrato nell’intero Stato membro. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente in una relazione i risultati della sua valutazione sulla base dei dati statistici trasmessi dagli Stati membri.
(67) I dati statistici trasmessi a norma della presente direttiva sui reati ambientali dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri ed estratti sulla base di standard minimi comuni. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo alla determinazione del formato standard per la trasmissione dei dati statistici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..
(68) Il formato standard per la trasmissione alla Commissione dei dati statistici sui tipi e i livelli delle sanzioni, comprese le informazioni sulle relative categorie di reati, in conformità della presente direttiva, dovrebbe essere stabilito secondo la procedura di comitato di cui alla presente direttiva.
(69) A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(70) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(71) La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della direttiva 2008/99/CE. Poiché le modifiche da apportare sono numerose e sostanziali, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la direttiva 2008/99/CE sia sostituita nella sua interezza, in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.
(72) La direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17]Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11). è stata integrata dalla direttiva 2009/123/CE con disposizioni relative ai reati e alle pene applicabili agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi. Tali reati e pene dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, la direttiva 2009/123/CE dovrebbe pertanto essere sostituita. Tale sostituzione non dovrebbe pregiudicare l’obbligo di tali Stati membri relativo ai termini per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della direttiva 2005/35/CE aggiunte o sostituite dalla direttiva 2009/123/CE dovrebbero pertanto intendersi fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva dovrebbero restare vincolati dalla direttiva 2005/35/CE modificata dalla direttiva 2009/123/CE.
(73)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fornire definizioni comuni dei reati ambientali e la disponibilità di sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei danni transfrontalieri che le condotte illecite in questione possono causare all’ambiente, nonché a motivo della portata e degli effetti della risposta necessaria, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(74)
Gli obblighi ai sensi della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto dell’Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali e gli Stati membri dovrebbero assicurare che nei procedimenti penali siano pienamente rispettati i diritti procedurali degli indagati o degli imputati.
(75)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, tra cui la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d’innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva è intesa a garantire il pieno rispetto dei suddetti diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

1.   I termini utilizzati nella presente direttiva per descrivere le condotte di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono interpretati, se del caso, conformemente alle definizioni contenute nella legislazione dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a) «persona giuridica»: soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

b) «habitat all’interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

c) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Articolo 3

Reati

1.   Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato qualora siano illecite.

Ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola:

a) un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o

b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un’autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell’Unione di cui alla lettera a).
Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

b) l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

c) la fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, e:

i) è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[18]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).;
ii) è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
iii) non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).;
iv) non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[20]Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).;
v) non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[21]Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).; oppure
vi) è vietata a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).,

d) la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1). e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

e) la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24]Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1)., se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

f) la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta:

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure
ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

g) la spedizione di rifiuti ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj)., se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

h) il riciclaggio delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;

i) lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all’articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino;

j) l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[27]Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)., e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

k) la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[29]Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66). e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

l) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom[30]Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1)., 2014/87/Euratom[31]Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42). o 2013/51/Euratom[32]Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

m) l’estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[33]Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)., se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

n) l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell’allegato IV o nell’allegato V, se le specie che figurano in quest’ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all’allegato IV, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio[34]Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). e di uno o più esemplari delle specie di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[35]Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7)., salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

o) il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio[36]Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).e l’importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell’allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;

p) l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;

q) qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell’allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all’interno di un sito protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;

r) l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione, se tali condotte violano:

i) le restrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[37]Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35). e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure
ii) una condizione di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9 di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

s) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio[38]Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L, 2024/590, del 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj)., o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;

t) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio[39]Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, del 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj). o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature.
3.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati relativi alle condotte elencate al paragrafo 2 costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano:

a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o

b) o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.

4.   Gli Stati membri assicurano che le condotte elencate al paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a q), lettera r), punto ii), e lettere s) e t), costituiscano reato se illecite e poste in essere quanto meno per grave negligenza.

5.   Oltre ai reati relativi alle condotte di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, conformemente al loro diritto nazionale, prevedere ulteriori reati al fine di proteggere l’ambiente.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante per quanto riguarda le condotte di cui al paragrafo 2, lettere da a), a e), lettera f), punto ii), lettere da j), a m) e lettera r), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:

a) le condizioni originarie dell’ambiente colpito;

b) la durata del danno (lunga, media o breve);

c) la portata del danno;

d) la reversibilità del danno.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se una condotta di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), lettera f), punto ii), lettere da i) a m) e lettera r), può provocare danni alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:

a) la condotta riguarda un’attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l’ambiente o per la salute umana, e richiede un’autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare, o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell’Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), o in un’autorizzazione rilasciata per l’attività pertinente;

c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l’ambiente o la salute umana.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se la quantità sia trascurabile o meno ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto i), e lettere g), n), o) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più degli elementi seguenti:

a) il numero di elementi interessati;

b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell’Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;

d) il costo di ripristino dell’ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, siano punibili penalmente.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il tentativo di un reato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a m), e lettere o), p), r), s) e t), sia punibile penalmente.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

a) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k), l) e r), siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;

b) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, siano punibili con una pena massima di almeno otto anni di reclusione;

c) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, qualora quest’ultimo faccia riferimento all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k) e lettera l), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;

d) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettere p), s) e lettera t), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione;

e) i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:

a) l’obbligo di

i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; o
ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;

b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata e, se del caso, determinate tenendo debitamente conto della gravità e della durata del danno causato all’ambiente e dei benefici economici derivanti dal reato;

c) esclusioni dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;

d) l’interdizione dall’esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;

e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al pertinente reato;

f) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;

g) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:

a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni penali o non penali nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri attuano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure penali o non penali nei confronti di tali persone giuridiche possano includere quanto segue:

a) l’obbligo di:

i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure
ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;

b) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

c) l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;

d) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;

e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;

f) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

g) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;

i) l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:

a) per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l), e lettere p), s) e t):

i) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii) a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR;

b) per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e lettera r):

i) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii) a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR.

Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l’importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6 dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, siano punibili con sanzioni o misure penali o non penali più severe di quelle applicabili ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui all’articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

a) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

b) il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio[40]Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).;

c) il reato ha comportato l’uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell’autore del reato;

d) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni;

e) l’autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati della stessa indole di quelli di cui all’articolo 3 o 4;

f) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati;

g) l’autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denuncianti;

h) il reato è stato commesso in una zona classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, oppure in un sito designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o in un sito di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.
La circostanza aggravante di cui alla lettera a) del presente articolo non si applica al reato di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 9

Circostanze attenuanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

a) l’autore del reato ripristina l’ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della direttiva 2004/35/CE, o, prima dell’avvio di un’indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l’impatto e l’entità del danno o a porvi rimedio;

b) l’autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:

i) identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato;
ii) acquisire elementi di prova.

Articolo 10

Congelamento e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il tracciamento, l’identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41]Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). adottano le misure di cui al primo comma conformemente a tale direttiva.

Articolo 11

Termini di prescrizione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione che consenta l’esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 3 e 4 per un periodo di tempo sufficiente dopo tale condanna.

2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, primo comma, è fissato come segue:

a) almeno dieci anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;

b) almeno cinque anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;

c) almeno tre anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.

3.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, è fissato come segue:

a) almeno dieci anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:

i) una pena detentiva superiore ai cinque anni; o alternativamente
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;

b) almeno cinque anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:

i) una pena detentiva superiore a un anno; o alternativamente
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione; e

c) almeno tre anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:

i) una pena detentiva fino a un anno; o alternativamente
ii) una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a cinque anni, purché tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.

Articolo 12

Competenza giurisdizionale

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;

b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera;

c) il danno, che è uno degli elementi costitutivi del reato, si è verificato sul proprio territorio; o

d) l’autore del reato è un proprio cittadino.

2.   Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

a) l’autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;

b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

c) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale; o

d) il reato ha comportato un rischio grave per l’ambiente nel proprio territorio.
Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio[42]Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42)., la questione è deferita a Eurojust.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 13

Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l’azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.

Articolo 14

Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini

Fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 15

Pubblicazione di informazioni nell’interesse pubblico e accesso alla giustizia del pubblico interessato

Gli Stati membri provvedono affinché le persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva, e le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati, qualora tali diritti processuali per il pubblico interessato esistano nello Stato membro nei procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità di parte civile. In tali casi, gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le informazioni sull’avanzamento dei procedimenti siano condivise con il pubblico interessato, qualora ciò avvenga nei procedimenti riguardanti altri reati.

Articolo 16

Prevenzione

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tali portatori di interessi.

Articolo 17

Risorse

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l’efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l’attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tenendo conto delle tradizioni costituzionali e della struttura del loro ordinamento giuridico, nonché di altre circostanze nazionali, valutano la necessità di aumentare il livello di specializzazione di tali autorità nel settore del diritto penale ambientale, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 18

Formazione

Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni di tali giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti.

Articolo 19

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

a) garantire priorità comuni e la comprensione dei collegamenti tra l’attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;

b) lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile;

c) la consultazione nell’ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile;

d) lo scambio di buone pratiche;

e) fornire assistenza alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse.

I meccanismi di cui al primo paragrafo possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d’intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.

Articolo 20

Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altri organi e organismi dell’Unione

Qualora si sospetti che i reati ambientali siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti.

Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Commissione cooperano, nell’ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Eurojust fornisce ove opportuno l’assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini. Se del caso, la Commissione può fornire assistenza.

Articolo 21

Strategia nazionale

1.   Gli Stati membri elaborano e pubblicano una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027.

Gli Stati membri adottano misure per attuare la loro strategia nazionale senza indebito ritardo. La strategia nazionale affronta almeno gli aspetti seguenti:

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;

c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la loro strategia nazionale sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

Articolo 22

Dati statistici

1.   Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.

2.   I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti:

a) il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri;

b) il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per il reato in questione;

c) il numero di persone fisiche che sono:

i) sottoposte ad azione penale;
ii) condannate;

d) il numero di persone giuridiche che:

i) sono sottoposte ad azione penale;
ii) o nei cui confronti è stata imposta una sanzione o misura penale o non penale;

e) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte.

3.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni tre anni di una revisione consolidata delle loro statistiche.

4.   Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel formato standard, di cui all’articolo 23.

5.   La Commissione pubblica almeno ogni tre anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l’adozione della decisione concernente il formato standard di cui all’articolo 23.

Articolo 23

Competenze di esecuzione

1.   Entro il 21 maggio 2027, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato standard facilmente accessibile e comparabile per la trasmissione dei dati statistici di cui all’articolo 22, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

2.   Ai fini della trasmissione dei dati statistici, il formato standard contiene gli elementi seguenti:

a) una classificazione dei reati ambientali;

b) unità di conteggio;

c) un formato per la trasmissione delle relazioni.

È garantita un’interpretazione comune degli elementi di cui al primo comma.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25

Valutazione, relazione e revisione

1.   Entro il 21 maggio 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

2.   Entro il 21 maggio 2031, la Commissione effettua una valutazione dell’impatto della presente direttiva in cui affronta la necessità di aggiornare l’elenco dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi una sintesi dell’attuazione della presente direttiva e delle misure adottate a norma degli articoli da 16 a 21 e dati statistici, riservando particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera. Se necessario, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

3.   La Commissione valuta periodicamente se sia necessario modificare i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 26

Sostituzione della direttiva 2008/99/CE

La direttiva 2008/99/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2008/99/CE.

Articolo 27

Sostituzione della direttiva 2009/123/CE

La direttiva 2009/123/CE è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di quella direttiva.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della direttiva 2005/35/CE aggiunte o sostituite dalla direttiva 2009/123/CE si intendono fatti alla presente direttiva.

Gli Stati membri non vincolati dalla presente direttiva restano vincolati dalla direttiva 2005/35/CE modificata dalla direttiva 2009/123/CE.

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Note   [ + ]

1. GU C 290 del 29.7.2022, pag. 143.
2. Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 marzo 2024.
3. Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
4. Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
5. Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
6. Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).
7. Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).
8. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
9. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
10. Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
11. Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
12. Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
13. Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).
14. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
15. Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
16. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
17. Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).
18. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
19. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
20. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
21. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
22. Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
23. Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).
24. Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
25. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
26. Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).
27. Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
28. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
29. Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).
30. Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
31. Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).
32. Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
33. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
34. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
35. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
36. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
37. Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
38. Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L, 2024/590, del 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj).
39. Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, del 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).
40. Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
41. Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
42. Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

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