Come noto, con la legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state inserite nell’ordinamento significative novità in tema di reati ambientali con l'inserimento del titolo VI bis, «Dei delitti contro l’ambiente» nel libro II del codice penale e della parte sesta-bis, «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale», nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Quest'ultima, in particolare, se da un lato ha disposto la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, con relative sanzioni pecuniarie, dall'altro ha mancato di fornire indicazioni su quale sia l'ente titolato a incassare la sanzione pecuniaria, nonché sulla destinazione finale di questi proventi.
Alla luce di questa vacatio legislativa, AssoArpa, l’associazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, ha elaborato un position paper allo scopo di fornire elementi interpretativi e d'indirizzo utili a promuovere l'intervento normativo su questo tema.
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Nel documento sono passati in esame:
- il modello di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro come termine di paragone;
- la legge n. 68/2015 e il procedimento di prescrizione asseverata: principi e campo di applicazione della procedura estintiva; la procedura estintiva mediante prescrizione asseverata; la natura giuridica dell’atto di prescrizione; la somma da pagare “in sede amministrativa”
- la recente sentenza della Corte Costituzionale 9 aprile 2019, n. 76 ;
- i primi indirizzi applicativi sull'incasso della sanzione ex art. 318-quater.
Nella parte conclusiva, sono riportate le proposte di AssoArpa sulla gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni, sinteticamente riassumibili in:
- incasso diretto da parte delle agenzie regionali e provinciali;
-
suddivisione pro-quota dell’importo fra organo accertatore ed ente asseveratore della prescrizione ambientale.
In allegato il testo integrale del position paper, disponibile anche sul sito di Assoarpa.