Reati omissivi: responsabili tutti i titolari delle posizioni di garanzia

In tema di reati omissivi colposi (se i titolari della posizione di garanzia sono più di uno) ciascuno è completamente responsabile delle misure di sicurezza da mettere in atto per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. E deve verificare che anche gli altri responsabil abbiano compiuto il proprio dovere di verifica. Lo afferma la Cassazione penale (sezione IV), con la sentenza numero 25455.

Detto in altri termini: in tema di sicurezza del lavoro e prevenzione  lo scarica barile non abita qui.
La sezione IV della Cassazione penale con la sentenza numero 25455 (5 dicembre 2015) è stata chiara:  è dovere di tutti quanti il legislatore individua come responsabili di garantire la prevenzione e la sicurezza, non solo di farsi parte attiva affinché si riduca il rischio incidenti, ma anche di vigilare affinché coloro i quali condividono la medesima responsabilità abbiamo compiuto il proprio dovere.
Il fatto: un lavoratore muore colpito da un albero appena tagliato.
Al termine del processo vengono condannati: il presidente del consiglio di amministrazione, il capo cantiere e il RSPP (sei mesi di reclusione ciascuno). La loro colpa? Aver omesso di predisporre le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza. I tre condannati, però, non ci stanno, e partono i ricorsi. Il presidente del consiglio di amministrazione si è appellato all'avvenuta delega di funzioni; il capo cantiere ha rifiutato la responsabilità non di non aver cordinato l'attività di altri soggetti imprenditoriali impegnati nell'area di lavoro (la sua responsabilità - questa la posizione assunta -  era limitata a una singola società); mentre il RSPP ha negato che fra i suoi compiti rientrasse quello di verificare le interferenze delle differenti attività sottolinando il suo ruolo consulenziale rispetto a un unico datore di lavoro.
Niente da fare: la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi affermando che: "In tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto, della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro) ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che , se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto".

Per saperne di più si rimanda alla circostanziata nota della consulente legale Maria Melizzi, pubblicata su Ambiente&Sicurezza n. 2 del 2015.

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