Reazione al fuoco: la classificazione dei rivestimenti e dei pannelli di legno massiccio

Pubblicato il regolamento delegato (Ue) della Commissione 10 novembre 2023, n. 2024/1399

Reazione al fuoco: la classificazione dei rivestimenti e dei pannelli di legno massiccio è l'oggetto del regolamento delegato (Ue) della Commissione 10 novembre 2023, n. 2024/1399, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 22 maggio 2024.

Per effetto viene sostituita la tabella 2, comprese le figure a) e b), dell’allegato della decisione 2006/213/Ce.

Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) della Commissione 10 novembre 2023, n. 2024/1399; l'allegato, che riporta le condizioni di conformità, è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE

(G.U.U.E. L del 22 maggio 2024)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. I pannelli e i rivestimenti in legno massiccio sono tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.
(2) Nell’allegato, tabella 2, della decisione 2006/213/CE della Commissione (3) sono stabilite le classi di (prestazione in relazione alla) reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio. Le condizioni stabilite nella suddetta decisione per tali prodotti devono essere chiarite in modo da limitarne esplicitamente l’applicazione solo al legno non trattato.
(3) Le prove hanno dimostrato che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all’uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall’essiccazione in forno.
(4) È pertanto opportuno considerare i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio conformi a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 in tutte queste condizioni, senza che siano necessarie ulteriori prove.
(5) Ai fini della certezza del diritto è opportuno sopprimere la tabella 2 dell’allegato della decisione 2006/213/CE e sostituirla con l’allegato del presente regolamento per i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio.
(6) Allo scopo di concedere ai fabbricanti, in particolare alle piccole imprese e alle microimprese, tempo sufficiente per valutare l’effetto del presente regolamento sulle loro attività, l’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere di novanta giorni dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pannelli e i rivestimenti in legno massiccio che soddisfano le condizioni di cui all’allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell’allegato senza prove.

Articolo 2

La tabella 2, comprese le figure a) e b), dell’allegato della decisione 2006/213/CE è soppressa e sostituita dalla tabella di cui all’allegato, comprese le figure a) e b).

I riferimenti alla tabella 2, comprese le figure a) e b), dell’allegato della decisione 2006/213/CE si intendono fatti alla tabella e alle figure di cui all’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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Allegati

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