Recepita la direttiva sulla cybersicurezza

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138

(Recepita la direttiva sulla cybersicurezza)

Con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 è stata recepita la direttiva europea 2022/2555 sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza dell'Unione che modifica il regolamento Ue n. 910/2014 e la direttiva Ue 2018/1972.

La nuova direttiva, inoltre, abroga la direttiva europea 2016/1148.

Qui di seguito il testo integrale del decreto di recepimento.

 

Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 

Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un
livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante
modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (24G00155)

 

(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024)
Vigente al 16 ottobre 2024

 

Capo I
Disposizioni generali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello
comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148;
Vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2023,
relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della
direttiva (UE) 2022/2555;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche);
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n.
910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo
relativo a un'identita' digitale;
Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia
dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione
della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013
(«regolamento sulla cibersicurezza»);
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
Vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i
sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa
digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE)
n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e
(UE) 2016/1011;
Vista la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE,
2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la
resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
Vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei
soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e, in particolare, le disposizioni in
materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 19,
che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante
«Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante «Proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in
materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati
informatici»;
Visto il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 5
della legge n. 15 del 2024 per il recepimento della direttiva (UE)
2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la
direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5 del
6 novembre 2015, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione
esclusiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre
2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
febbraio 2017, concernente «Direttiva recante indirizzi per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;
Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 15 del 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
dell'11 luglio 2024
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'universita' e della ricerca, della cultura e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1
Oggetto

 

1. Il presente decreto stabilisce misure volte a garantire un
livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale,
contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza
nell'Unione europea in modo da migliorare il funzionamento del
mercato interno.
2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:
a) la Strategia nazionale di cybersicurezza, recante previsioni
volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica;
b) l'integrazione del quadro di gestione delle crisi
informatiche, nel contesto dell'organizzazione nazionale per la
gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) la conferma dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
quale:
1) Autorita' nazionale competente NIS, disciplinandone i poteri
inerenti all'implementazione e all'attuazione del presente decreto;
2) Punto di contatto unico NIS, assicurando il raccordo
nazionale e transfrontaliero;
3) Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica
in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia);
d) la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2,
della direttiva (UE) 2022/2555, e del Ministero della difesa,
ciascuno per gli ambiti di competenza indicati all'articolo 2, comma
1, lettera g), quali Autorita' nazionali di gestione delle crisi
informatiche su vasta scala, assicurando la coerenza con il quadro
nazionale esistente in materia di gestione generale delle crisi
informatiche, fermi restando i compiti del Nucleo per la
cybersicurezza di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82;
e) l'individuazione di Autorita' di settore NIS che collaborano
con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, supportandone le
funzioni svolte quale Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS;
f) l'indicazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti a
cui si applica il presente decreto e la definizione dei relativi
obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza
informatica e di notifica di incidente;
g) l'adozione di misure in materia di cooperazione e di
condivisione delle informazioni ai fini dell'applicazione del
presente decreto, in particolare, attraverso la partecipazione
nazionale a livello dell'Unione europea:
1) al Gruppo di cooperazione NIS tra autorita' competenti NIS e
tra punti di contatto unici degli Stati membri dell'Unione europea,
nell'ottica di incrementare la fiducia e la collaborazione a livello
unionale;
2) alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi
informatiche (EU-CyCLONe) al fine di sostenere la gestione coordinata
a livello operativo degli incidenti e delle crisi cibernetiche su
vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni
pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli
organismi dell'Unione europea;
3) alla Rete di CSIRT nazionali nell'ottica di assicurare una
cooperazione, sul piano tecnico, rapida ed efficace.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
seguenti:
a) «Strategia nazionale di cybersicurezza»: il quadro coerente
che prevede gli obiettivi strategici e le priorita' in materia di
cybersicurezza, nonche' la governance per il loro conseguimento, di
cui all'articolo 9;
b) «Agenzia per la cybersicurezza nazionale»: l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) «Nucleo per la cybersicurezza»: il Nucleo per la
cybersicurezza di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109;
d) «Autorita' nazionale competente NIS»: l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, quale Autorita' nazionale competente NIS di
cui all'articolo 10, comma 1;
e) «Punto di contatto unico NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, quale Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 10,
comma 2;
f) «Autorita' di settore NIS»: le Amministrazioni designate quali
Autorita' di settore di cui all'articolo 11, commi 1 e 2;
g) «Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche»:
per la parte relativa alla resilienza nazionale di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 82 del 2021, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e, per la parte relativa
alla difesa dello Stato, il Ministero della difesa, quali Autorita'
nazionali responsabili della gestione degli incidenti e delle crisi
di cybersicurezza su vasta scala, di cui all'articolo 9 della
direttiva (UE) 2022/2555;
h) «CSIRT nazionali»: i Gruppi nazionali di risposta agli
incidenti di sicurezza informatica di cui all'articolo 10, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022;
i) «CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti
di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, operante
all'interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
l) «Gruppo di cooperazione NIS»: il Gruppo di cooperazione di cui
all'articolo 18, istituito ai sensi dell'articolo 14 della direttiva
(UE) 2022/2555;
m) «EU-CyCLONe»: la Rete delle organizzazioni di collegamento per
le crisi informatiche di cui all'articolo 19, istituita ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555;
n) «Rete di CSIRT nazionali»: la Rete di CSIRT nazionali di cui
all'articolo 20, istituita ai sensi dell'articolo 15 della direttiva
(UE) 2022/2555;
o) «ENISA»: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza
informatica, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/881 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
p) «sistema informativo e di rete»:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma,
un trattamento automatico di dati digitali;
3) i dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione;
q) «sicurezza dei sistemi informativi e di rete»: la capacita'
dei sistemi informativi e di rete di resistere, con un determinato
livello di affidabilita', agli eventi che potrebbero compromettere la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza dei
dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali
sistemi informativi e di rete o accessibili attraverso di essi;
r) «sicurezza informatica»: l'insieme delle attivita' necessarie
per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali
sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche, cosi'
come definito dall'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE)
2019/881;
s) «cybersicurezza»: ferme restando le definizioni di cui alle
lettere q) e r), l'insieme delle attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
t) «incidente»: un evento che compromette la disponibilita',
l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza di dati conservati,
trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informativi e
di rete o accessibili attraverso di essi;
u) «quasi-incidente»: cd. near-miss, un evento che avrebbe potuto
configurare un incidente senza che quest'ultimo si sia tuttavia
verificato, ivi incluso il caso in cui l'incidente sia stato
efficacemente evitato;
v) «incidente di sicurezza informatica su vasta scala»: un
incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla
capacita' di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto
significativo su almeno due Stati membri;
z) «gestione degli incidenti»: le azioni e le procedure volte a
prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a
rispondervi e recuperare da esso;
aa) «rischio»: la combinazione dell'entita' dell'impatto di un
incidente, in termini di danno o di perturbazione, e della
probabilita' che quest'ultimo si verifichi;
bb) «minaccia informatica»: qualsiasi circostanza, evento o
azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto
negativo di altro tipo su sistemi informativi e di rete, sugli utenti
di tali sistemi e altre persone, cosi' come definita dall'articolo 2,
punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;
cc) «minaccia informatica significativa»: una minaccia
informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si
presume possa avere un grave impatto sui sistemi informativi e di
rete di un soggetto o sugli utenti dei servizi erogati da un soggetto
causando perdite materiali o immateriali considerevoli;
dd) «approccio multi-rischio»: cosiddetto approccio all-hazards,
l'approccio alla gestione dei rischi che considera quelli derivanti
da tutte le tipologie di minaccia ai sistemi informativi e di rete
nonche' al loro contesto fisico, quali furti, incendi, inondazioni,
interruzioni, anche parziali, delle telecomunicazioni e della
corrente elettrica, e in generale accessi fisici non autorizzati;
ee) «singoli punti di malfunzionamento»: cosiddetto single points
of failure, singolo componente di un sistema da cui dipende il
funzionamento del sistema stesso;
ff) «prodotto TIC»: un elemento o un gruppo di elementi di un
sistema informativo o di rete, cosi' come definito dall'articolo 2,
punto 12), del regolamento (UE) 2019/881;
gg) «servizio TIC»: un servizio consistente interamente o
prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o
elaborazione di informazioni per mezzo dei sistemi informativi e di
rete cosi' come definito dall'articolo 2, punto 13), del regolamento
(UE) 2019/881;
hh) «processo TIC»: un insieme di attivita' svolte per
progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto TIC o
servizio TIC, cosi' come definito dall'articolo 2, punto 14), del
regolamento (UE) 2019/881;
ii) «vulnerabilita'»: un punto debole, una suscettibilita' o un
difetto di prodotti TIC o servizi TIC che puo' essere sfruttato da
una minaccia informatica;
ll) «specifica tecnica»: una specifica tecnica quale definita
all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
mm) «punto di interscambio internet»: cosiddetto internet
exchange point (IXP), un'infrastruttura di rete che consente
l'interconnessione di piu' di due reti indipendenti (sistemi
autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del
traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi
autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra
qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un
terzo sistema autonomo ne' altera o interferisce altrimenti con tale
traffico;
nn) «sistema dei nomi di dominio»: cosiddetto domain name system
(DNS), un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente
l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai
dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di
instradamento e connettivita' di internet al fine di accedere a tali
servizi e risorse;
oo) «fornitore di servizi di sistema dei nomi di dominio»: un
soggetto che fornisce alternativamente:
1) servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi
accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet;
2) servizi di risoluzione dei nomi di dominio autoritativi per
uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei nomi radice
(cosiddetto root nameserver);
pp) «gestore di registro dei nomi di dominio di primo livello»:
cosiddetto registro dei nomi TLD (top level domain) o registry,
soggetto cui e' stato delegato uno specifico dominio di primo livello
e che e' responsabile dell'amministrazione di tale dominio di primo
livello, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale
dominio di primo livello, e del funzionamento tecnico di tale dominio
di primo livello, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la
manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona
del dominio di primo livello tra i server dei nomi, indipendentemente
dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal
soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in
cui i nomi di dominio di primo livello sono utilizzati da un registro
esclusivamente per uso proprio;
qq) «fornitore di servizi di registrazione di nomi di dominio»:
un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un
fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy
o di proxy;
rr) «servizio digitale»: qualsiasi servizio della societa'
dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato
normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a
richiesta individuale di un destinatario di servizi, quale definito
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015;
ss) «servizio fiduciario»: un servizio fiduciario quale definito
all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2024;
tt) «prestatore di servizi fiduciari»: una persona fisica o
giuridica che presta uno o piu' servizi fiduciari, o come prestatore
di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi
fiduciari non qualificato, quale definito all'articolo 3, punto 19),
del regolamento (UE) n. 910/2014;
uu) «servizio fiduciario qualificato»: un servizio fiduciario che
soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n.
910/2014, ai sensi dell'articolo 3, punto 17) dello stesso;
vv) «prestatore di servizi fiduciari qualificato»: un prestatore
di servizi fiduciari che presta uno o piu' servizi fiduciari
qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di
prestatore di servizi fiduciari qualificato, quale definito
all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014;
zz) «mercato online»: un servizio che utilizza un software,
compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o
per conto del professionista, che permette ai consumatori di
concludere contratti a distanza con altri professionisti o
consumatori, quale definito all'articolo 2, lettera n), della
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2005;
aaa) «motore di ricerca online»: un servizio digitale che
consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare
ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i
siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione
su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale,
frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi
formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al
contenuto richiesto, quale definito all'articolo 2, punto 5), del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019;
bbb) «servizio di cloud computing»: un servizio digitale che
consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed
elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto
a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie
ubicazioni;
ccc) «servizio di data center»: un servizio che comprende
strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare in modo
centralizzato, interconnettere e far funzionare apparecchiature
informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione,
elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le
infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo
ambientale;
ddd) «rete di distribuzione dei contenuti»: cosiddetta content
delivery network (CDN), una rete di server distribuiti
geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilita',
l'accessibilita' o la rapida distribuzione di contenuti e servizi
digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti
e servizi;
eee) «piattaforma di servizi di social network»: una piattaforma
che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere,
scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici
dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e
raccomandazioni;
fff) «rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di
comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti
terminali di rete, quale definita all'articolo 2, punto 8), della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018;
ggg) «servizio di comunicazione elettronica»: un servizio di
comunicazione elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4),
della direttiva (UE) 2018/1972;
hhh) «soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e
riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile
nel suo luogo di stabilimento, che puo', agendo in nome proprio,
esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
iii) «fornitore di servizi gestiti»: un soggetto che fornisce
servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o
alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC
o di qualsiasi altro sistema informativo e di rete, tramite
assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti
o a distanza;
lll) «fornitore di servizi di sicurezza gestiti»: un fornitore di
servizi gestiti che svolge o fornisce assistenza per attivita'
relative alla gestione dei rischi di sicurezza informatica;
mmm) «organismo di ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo
principale lo svolgimento di attivita' di ricerca applicata o di
sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale
ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di
istruzione;
nnn) «audit»: attivita' di verifica, a distanza o in loco,
sistematica, documentata e indipendente che ha come scopo quello di
vagliare la corrispondenza agli obblighi di cui al capo IV del
presente decreto, effettuata da un organismo indipendente qualificato
o dall'Autorita' nazionale competente NIS.

 

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Nell'ambito di applicazione del presente decreto rientrano i
soggetti pubblici e privati delle tipologie di cui agli allegati I,
II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, che sono sottoposti alla giurisdizione nazionale ai sensi
dell'articolo 5. Gli allegati I e II descrivono i settori ritenuti,
rispettivamente, altamente critici e critici, nonche' i relativi
sottosettori e le tipologie di soggetti. Gli allegati III e IV
descrivono, rispettivamente, le categorie di pubbliche
amministrazioni e le ulteriori tipologie di soggetto a cui si applica
il presente decreto.
2. Il presente decreto si applica ai soggetti delle tipologie di
cui all'allegato I e II, che superano i massimali per le piccole
imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE.
3. L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non si applica ai
fini del presente decreto.
4. Per determinare se un soggetto e' da considerarsi una media o
grande impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della
raccomandazione 2003/361/CE, si applica l'articolo 6, paragrafo 2,
del medesimo allegato, salvo che cio' non sia proporzionato, tenuto
anche conto dell'indipendenza del soggetto dalle sue imprese
collegate in termini di sistemi informativi e di rete che utilizza
nella fornitura dei suoi servizi e in termini di servizi che
fornisce.
5. Il presente decreto si applica, indipendentemente dalle loro
dimensioni, anche:
a) ai soggetti che sono identificati come soggetti critici ai
sensi del decreto legislativo, che recepisce la direttiva (UE)
2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2022;
b) ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
c) ai prestatori di servizi fiduciari;
d) ai gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e
fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
e) ai fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.
6. Il presente decreto si applica, altresi', anche
indipendentemente dalle loro dimensioni, alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate
nell'allegato III.
7. Sulla base di un criterio di gradualita', dell'evoluzione del
grado di esposizione al rischio della pubblica amministrazione, della
probabilita' che si verifichino incidenti e della loro gravita',
compreso il loro impatto sociale ed economico, tenuto conto anche dei
criteri di cui al comma 9, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 2, possono essere individuate ulteriori
categorie di pubbliche amministrazioni a cui si applica il presente
decreto al fine di adeguare l'elenco di categorie di cui all'allegato
III.
8. Il presente decreto si applica, altresi', indipendentemente
dalle loro dimensioni, anche ai soggetti delle tipologie di cui
all'allegato IV, individuati secondo le procedure di cui al comma 13.
9. Il presente decreto si applica, altresi', anche ai soggetti dei
settori o delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV,
indipendentemente dalle loro dimensioni, individuati secondo le
procedure di cui al comma 13, qualora:
a) il soggetto sia identificato prima della data di entrata in
vigore del presente decreto come operatore di servizi essenziali ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
b) il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che
e' essenziale per il mantenimento di attivita' sociali o economiche
fondamentali;
c) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe
avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica,
l'incolumita' pubblica o la salute pubblica;
d) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe
comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i
settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto
transfrontaliero;
e) il soggetto sia critico in ragione della sua particolare
importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare
settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel
territorio dello Stato;
f) il soggetto sia considerato critico ai sensi del presente
decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento,
anche digitale, di uno o piu' soggetti considerati essenziali o
importanti.
10. Il presente decreto si applica, infine, indipendentemente dalle
sue dimensioni, all'impresa collegata ad un soggetto essenziale o
importante, se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
a) adotta decisioni o esercita una influenza dominante sulle
decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la
sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale;
b) detiene o gestisce sistemi informativi e di rete da cui
dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o
essenziale;
c) effettua operazioni di sicurezza informatica del soggetto
importante o essenziale;
d) fornisce servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al
soggetto importante o essenziale.
11. Resta ferma la disciplina in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' in materia di lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.
12. L'Autorita' nazionale competente NIS applica la clausola di
salvaguardia di cui al comma 4, secondo i criteri per la
determinazione individuati con le modalita' di cui all'articolo 40,
comma 1.
13. I soggetti di cui ai commi 8 e 9 sono individuati
dall'Autorita' nazionale competente NIS, su proposta delle Autorita'
di settore, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4.
L'Autorita' nazionale competente NIS notifica a tali soggetti la loro
individuazione ai fini della registrazione di cui all'articolo 7,
comma 1.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 17 e ai Capi IV e V del
presente decreto non si applicano ai soggetti identificati come
essenziali o importanti dei settori 3 e 4 di cui all'allegato I, ai
quali si applica la disciplina di cui al regolamento (UE) 2022/2554.
15. Il presente decreto non si applica, ai sensi dell'articolo 2,
comma 10, della direttiva, ai soggetti esentati dall'ambito di
applicazione del regolamento (UE) 2022/2554.

 

Art. 4
Protezione degli interessi nazionali e commerciali

1. Il presente decreto lascia impregiudicata la responsabilita'
dello Stato italiano di tutelare la sicurezza nazionale e il suo
potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra
cui la garanzia dell'integrita' territoriale dello Stato e il
mantenimento dell'ordine pubblico.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, non ricomprendono
il Parlamento italiano, l'Autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia e
l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Agli Organi
costituzionali e di rilievo costituzionale non si applicano le
previsioni di cui al capo V.
3. Il presente decreto non si applica agli enti, organi e
articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori
della pubblica sicurezza, della difesa nazionale, o dell'attivita' di
contrasto, compresi l'indagine, l' accertamento e il perseguimento di
reati, nonche' agli organismi di informazione per la sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati, anche su
proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa,
per gli ambiti di rispettiva competenza, d'intesa con l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, sono individuati i soggetti che svolgono
attivita' o forniscono servizi in via esclusiva per gli enti, organi
e articolazioni della pubblica amministrazione di cui al comma 3,
nonche' in materia di protezione civile. A tali soggetti,
nell'espletamento di tali attivita' o servizi, non si applicano gli
obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al capo V.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
individuati i soggetti che svolgono attivita' o forniscono servizi in
via esclusiva per gli organismi di informazione per la sicurezza di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007. A tali
soggetti, nell'espletamento dei predetti attivita' o servizi, non si
applicano gli obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al
capo V. Dei provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo viene
data comunicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
6. Ai sensi del comma 4, non possono essere esclusi gli enti,
organi e articolazioni della pubblica amministrazione con competenze
di regolazione o le cui attivita' sono solo marginalmente connesse ai
settori di cui al medesimo comma. Non possono altresi' essere esclusi
i soggetti che agiscono in qualita' di prestatore di servizi
fiduciari. I soggetti di cui al comma 4 assicurano un livello di
sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui al capo IV.
7. Gli obblighi stabiliti nel presente decreto non comportano la
fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli
interessi essenziali dello Stato italiano in materia di sicurezza
nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate secondo
quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, in
particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono
scambiate con la Commissione europea e con le autorita' competenti
degli Stati membri solo nella misura in cui tale scambio sia
necessario ai fini dell'applicazione del presente decreto. Le
informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo
scambio di informazioni ne tutela la riservatezza e protegge la
sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti essenziali e dei
soggetti importanti.

 

Art. 5
Giurisdizione e territorialita'

1. Sono sottoposti alla giurisdizione nazionale i soggetti di cui
all'articolo 3 stabiliti sul territorio nazionale, ad eccezione dei
seguenti casi:
a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato
membro nel quale forniscono i loro servizi;
b) i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i
registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che
forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori
di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center,
i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di
servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche'
i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di
piattaforme di servizi di social network, che sono sottoposti la
giurisdizione dello Stato membro in cui hanno lo stabilimento
principale nell'Unione ai sensi del comma 2;
c) gli enti della pubblica amministrazione, che sono sottoposti
alla giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), si considera stabilimento
principale nell'Unione quello dello Stato membro nel quale sono
prevalentemente adottate le decisioni relative alle misure di
gestione del rischio per la sicurezza informatica. Se non e'
possibile determinare lo Stato membro in cui sono adottate le
suddette decisioni o se le stesse non sono adottate nell'Unione, lo
stabilimento principale e' considerato quello collocato nello Stato
membro in cui sono effettuate le operazioni di sicurezza informatica,
ovvero, ove cio' non sia possibile, quello dello Stato membro in cui
il soggetto interessato ha lo stabilimento con il maggior numero di
dipendenti nell'Unione europea.
3. Se i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non sono stabiliti
nel territorio dell'Unione ma offrono servizi all'interno dello
stesso, essi designano un rappresentante nell'Unione, che e'
stabilito in uno degli Stati membri in cui sono offerti i predetti
servizi ed e' sottoposto alla relativa giurisdizione.
4. In assenza della designazione del rappresentante da parte di uno
dei soggetti di cui al comma 3, l'Autorita' nazionale competente NIS
puo' avviare un'azione legale, nei confronti dei soggetti
inadempienti.
5. La designazione del rappresentante di cui al comma 3 non
pregiudica le azioni legali che potrebbero essere state gia' avviate
per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto,
l'imposizione degli obblighi di cui al capo IV e l'esercizio dei
poteri di cui al capo V.

 

Art. 6
Soggetti essenziali e soggetti importanti

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti
essenziali:
a) i soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per
le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato
della raccomandazione 2003/361/CE;
b) indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti
identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo
che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), che si
considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE;
d) indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di
servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di
dominio di primo livello, nonche' i prestatori di servizi di sistema
dei nomi di dominio di cui all'articolo 3, comma 5, lettere c) e d);
e) indipendentemente dalle loro dimensioni, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui all'allegato III, comma 1, lettera
a).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'Autorita'
nazionale competente NIS individua, secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 6,
8, 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono
considerati essenziali.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti
importanti i soggetti di cui all'articolo 3 che non sono considerati
essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Art. 7
Identificazione ed elencazione dei soggetti essenziali e dei soggetti
importanti

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui
all'articolo 3, si registrano o aggiornano la propria registrazione
sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorita' nazionale
competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche ai sensi del
presente decreto. A tal fine, tali soggetti forniscono o aggiornano
almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale;
b) l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi
e-mail e i numeri di telefono;
c) la designazione di un punto di contatto, indicando il ruolo
presso il soggetto e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi
e-mail e i numeri di telefono;
d) ove applicabile, i pertinenti settori, sottosettori e
tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV;
2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'Autorita' nazionale competente NIS,
redige, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5,
l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, sulla
base delle registrazioni di cui al comma 1 e delle decisioni adottate
ai sensi degli articoli 3, 4, e 6.
3. Tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, l'Autorita'
nazionale competente NIS comunica ai soggetti registrati di cui al
comma 2:
a) l'inserimento nell'elenco dei soggetti essenziali o
importanti;
b) la permanenza nell'elenco dei soggetti essenziali o
importanti;
c) l'espunzione dall'elenco dei soggetti.
4. Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, tramite la piattaforma
digitale di cui al comma 1, i soggetti che hanno ricevuto la
comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), forniscono o
aggiornano almeno le informazioni seguenti:
a) lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in
uso o nella disponibilita' del soggetto;
b) ove applicabile, l'elenco degli Stati membri in cui forniscono
servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto;
c) i responsabili di cui all'articolo 38, comma 5, indicando il
ruolo presso il soggetto e i loro recapiti aggiornati, compresi gli
indirizzi e-mail e i numeri di telefono;
d) un sostituto del punto di contatto di cui al comma 1, lettera
c), indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati,
compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono.
5. I fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori
di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di
servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi
di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i
fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di
servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche'
i fornitori di mercati online, i fornitori di motori di ricerca
online e i fornitori di piattaforme di social network, forniscono
all'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui
al comma 4, anche:
a) l'indirizzo della sede principale e delle altre sedi del
soggetto nell'Unione europea;
b) se non e' stabilito nell'Unione europea, l'indirizzo della
sede del suo rappresentante ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
unitamente ai dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi
e-mail e i numeri di telefono.
6. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce, secondo le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, i termini, le modalita' e
i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale di cui
al comma 1, indicando altresi' eventuali ulteriori informazioni che i
soggetti devono fornire ai sensi dei commi 1 e 4, nonche' i termini,
le modalita' e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di
cui all'articolo 5, comma 3.
7. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma
3, lettere a) e b), notificano all'Autorita' nazionale competente
NIS, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, qualsiasi
modifica delle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo
tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data
della modifica.

 

Art. 8
Protezione dei dati personali

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorita' di
settore NIS e i soggetti di cui all'articolo 3 trattano i dati
personali nella misura necessaria ai fini del presente decreto e
conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al
regolamento (UE) 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto
da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
o dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico viene effettuato in conformita' della legislazione
dell'Unione europea in materia di protezione dei dati e della
legislazione dell'Unione europea in materia di tutela della vita
privata, ai sensi della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.

 

Capo II
Quadro nazionale di sicurezza informatica

 

Art. 9
Strategia nazionale di cybersicurezza

1. La Strategia nazionale di cybersicurezza individua gli obiettivi
strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonche' adeguate
misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un
livello elevato di cybersicurezza.
2. La Strategia nazionale di cybersicurezza comprende almeno:
a) gli obiettivi e le priorita', che riguardano in particolare i
settori di cui agli allegati I, II, III e IV;
b) un quadro di governance per la realizzazione degli obiettivi e
delle priorita' di cui alla lettera a), comprendente le misure
strategiche di cui al comma 3;
c) un quadro di governance che chiarisca i ruoli e le
responsabilita' dei pertinenti portatori di interessi a livello
nazionale, a sostegno della cooperazione e del coordinamento a
livello nazionale tra le Autorita' di settore NIS, l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, in qualita' di Autorita' nazionale
competente NIS, di Punto di contatto unico NIS e di CSIRT Italia,
nonche' il coordinamento e la cooperazione tra tali organismi e le
altre autorita' competenti ai sensi degli atti giuridici settoriali
dell'Unione europea;
d) un meccanismo per individuare le risorse e una valutazione dei
rischi a livello nazionale;
e) l'individuazione delle misure volte a garantire la
preparazione e la risposta agli incidenti e il successivo recupero
dagli stessi, inclusa la collaborazione tra i settori pubblico e
privato;
f) un elenco delle diverse autorita' e dei diversi portatori di
interessi coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale per la
cybersicurezza;
g) un quadro strategico per il coordinamento rafforzato tra le
autorita' competenti ai sensi del presente decreto e le autorita'
competenti di cui al decreto legislativo di recepimento della
direttiva (UE) 2022/2557 ai fini della condivisione delle
informazioni sui rischi, le minacce e gli incidenti sia informatici
che non informatici e dello svolgimento di compiti di vigilanza, in
modo adeguato;
h) un piano, comprendente le misure necessarie, per aumentare il
livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia di
sicurezza informatica.
3. Nell'ambito della strategia nazionale per la cybersicurezza,
sono previste, inoltre, le seguenti misure strategiche:
a) la sicurezza informatica nella catena di approvvigionamento
dei prodotti e dei servizi TIC utilizzati dai soggetti per la
fornitura dei loro servizi;
b) l'inclusione e la definizione di requisiti concernenti la
sicurezza informatica per i prodotti e i servizi TIC negli appalti
pubblici, compresi i requisiti relativi alla certificazione della
cybersicurezza, alla cifratura e all'utilizzo di prodotti di
sicurezza informatica open source;
c) la gestione delle vulnerabilita', ivi comprese la promozione e
l'agevolazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di
cui all'articolo 16;
d) il sostegno della disponibilita' generale, dell'integrita' e
della riservatezza del nucleo pubblico della rete internet aperta,
compresa, se del caso, la sicurezza informatica dei cavi di
comunicazione sottomarini;
e) la promozione dello sviluppo e dell'integrazione di tecnologie
avanzate rilevanti, volte ad attuare misure all'avanguardia nella
gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
f) la promozione e lo sviluppo di attivita' di istruzione,
formazione e sensibilizzazione, di competenze e di iniziative di
ricerca e sviluppo in materia di sicurezza informatica, nonche'
orientamenti sulle buone pratiche e sui controlli concernenti
l'igiene informatica, destinati ai cittadini, ai portatori di
interessi e ai soggetti essenziali e importanti;
g) il sostegno agli istituti accademici e di ricerca volto a
sviluppare, rafforzare e promuovere la diffusione di strumenti di
sicurezza informatica e di infrastrutture di rete sicure;
h) la messa a punto di procedure pertinenti e strumenti adeguati
di condivisione delle informazioni per sostenere la condivisione
volontaria di informazioni sulla sicurezza informatica tra soggetti,
nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
i) il rafforzamento dei valori di riferimento relativi alla
resilienza e all'igiene informatica delle piccole e medie imprese, in
particolare quelle escluse dall'ambito di applicazione del presente
decreto, fornendo orientamenti e sostegno facilmente accessibili per
le loro esigenze specifiche;
l) la promozione di una protezione informatica attiva.
4. Ferme restando le funzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
provvede ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 82 del
2021, sentite le amministrazioni componenti il Nucleo per la
cybersicurezza, alla periodica valutazione della Strategia nazionale
di cybersicurezza, nonche' al suo aggiornamento ove necessario e
comunque almeno ogni cinque anni sulla base di indicatori chiave di
prestazione, proponendone l'adozione al Presidente del Consiglio dei
ministri con le modalita' di all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto-legge.

 

Art. 10
Autorita' nazionale competente e Punto di contatto unico

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' l'Autorita'
nazionale competente NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto:
a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del presente
decreto;
b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al
presente decreto;
c) svolge le funzioni e le attivita' di regolamentazione di cui
al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e
orientamenti non vincolanti;
d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai
sensi degli articoli 3 e 6, nonche' redige l'elenco di cui
all'articolo 7, comma 2;
e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche' ai consessi e
alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi
all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e al
capo IV;
g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di cui al capo V.
2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' il Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per
garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita' nazionali
con le autorita' pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione
e l'ENISA.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si
provvede ai sensi dell'articolo 44.

 

Art. 11
Autorita' di settore NIS

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto
a livello settoriale, sono individuate le Autorita' di settore NIS
che supportano l'Autorita' nazionale competente NIS e collaborano con
essa, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, lettera
c).
2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per:
1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9
dell'allegato I, in collaborazione con l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale;
2) il settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato
I;
3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7;
4) le societa' in house e le societa' partecipate o a controllo
pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV;
b) il Ministero dell'economia e delle finanze, per i settori
bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, di cui ai
numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite le autorita' di vigilanza di
settore, Banca d'Italia e Consob;
c) il Ministero delle imprese e del made in Italy per:
1) il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8
dell'allegato I;
2) il settore dei servizi postali e di corriere, di cui al
numero 1 dell'allegato II;
3) il settore della fabbricazione, produzione e distribuzione
di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell'allegato II, sentito il
Ministero della salute;
4) i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di
elettronica e ottica, della fabbricazione di apparecchiature
elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature non
classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere
b), c) e d) del settore fabbricazione, di cui al numero 5
dell'allegato II;
5) i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di
cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione,
di cui al numero 5 dell'allegato II, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
6) i fornitori di servizi digitali, di cui al numero 6
dell'allegato II;
d) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste per il settore produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell'allegato II;
e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:
1) il settore energia, di cui al numero 1 dell'allegato I;
2) il settore fornitura e distribuzione di acqua potabile di
cui al numero 6 dell'allegato I;
3) il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato I;
4) il settore gestione dei rifiuti, di cui al numero 2
dell'allegato II;
f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per:
1) il settore trasporti, di cui al numero 2 dell'allegato I;
2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico
locale di cui al numero 1 dell'allegato IV;
g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il settore
ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II e per gli istituti di
istruzione che svolgono attivita' di ricerca di cui al numero 2
dell'allegato IV, anche in accordo con le altre amministrazioni
vigilanti;
h) il Ministero della cultura per i soggetti che svolgono
attivita' di interesse culturale di cui al numero 3 dell'allegato IV;
i) il Ministero della salute per:
1) il settore sanitario, di cui al numero 5 dell'allegato I;
2) il sottosettore fabbricazione di dispositivi medici e di
dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera a) del
settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e
sottosettori di competenza, sono altresi' designate Autorita' di
settore per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 9 e 10.
4. Le Autorita' di settore NIS, per i rispettivi settori e
sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1, procedono, in
particolare:
a) alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 7,
comma 2;
b) al supporto nell'individuazione dei soggetti essenziali e dei
soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, in particolare
identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai
commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3;
c) all'individuazione dei soggetti a cui si applicano le deroghe
di cui all'articolo 3, comma 4;
d) al supporto per le funzioni e per le attivita' di
regolamentazione di cui al presente decreto secondo le modalita' di
cui all'articolo 40;
e) all'elaborazione dei contributi per la relazione annuale di
cui all'articolo 12, comma 5, lettera c);
f) all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al
fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del
presente decreto nonche' al relativo monitoraggio. Per la
partecipazione ai tavoli settoriali non sono previsti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque
denominati;
g) alla partecipazione alle attivita' settoriali del Gruppo di
Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle iniziative a livello di
Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE)
2022/2555.
5. Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalita' di
collaborazione tra le Autorita' di settore e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano interessate, quando il soggetto
critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul
territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori di
cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero
1.
6. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente
decreto, ciascuna autorita' di settore, ad eccezione di quella
indicata al comma 2, lettera b), e' autorizzata a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di
personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari del
vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali,
o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio diretto di
personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure
concorsuali pubbliche, nonche' ad avvalersi di personale non
dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa,
distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno 2024 e di euro
925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi
dell'articolo 44.

 

Art. 12
Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS

1. Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' costituito,
in via permanente, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS,
per assicurare l'implementazione e attuazione del presente decreto.
2. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' presieduto
dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante di ogni
Autorita' di settore NIS di cui all'articolo 11 e da due
rappresentanti designati da regioni e province autonome in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I componenti del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS
possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle
rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di
trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche
essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca,
nonche' di operatori privati interessati dalle previsioni di cui al
presente decreto.
4. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' convocato su
indicazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti e
si riunisce almeno una volta per trimestre.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Tavolo per l'attuazione
della disciplina NIS:
a) supporta l'Autorita' nazionale competente NIS nello
svolgimento delle funzioni relative all'implementazione e
all'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere da a) a f);
b) formula proposte e pareri per l'adozione di iniziative, linee
guida o atti di indirizzo ai fini dell'efficace attuazione del
presente decreto;
c) predispone una relazione annuale sull'attuazione del presente
decreto.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, possono essere
dettate ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il
funzionamento del Tavolo. Per la partecipazione al Tavolo per
l'attuazione della disciplina NIS non sono previsti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati.

 

Art. 13
Quadro nazionale di gestione delle crisi informatiche

 

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di
coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2022/2555, e il Ministero della difesa sono individuati quali
Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche, ciascuno
per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g).
2. Le Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche
individuano le capacita', le risorse e le procedure che possono
essere impiegate in caso di crisi ai fini del presente decreto.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e
del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), previo parere del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica nella
composizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.
109, e' definito il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle
crisi informatiche su vasta scala. Il piano di cui al primo periodo
e' aggiornato periodicamente e, comunque, ogni tre anni.
4. Il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi
informatiche su vasta scala stabilisce gli obiettivi e le modalita'
di gestione dei medesimi. In tale piano sono definiti, in
particolare:
a) gli obiettivi delle misure e delle attivita' nazionali di
preparazione;
b) i compiti e le responsabilita' delle Autorita' nazionali di
gestione delle crisi informatiche;
c) le procedure di gestione delle crisi informatiche, tra cui la
loro integrazione nel quadro nazionale per la gestione delle crisi
che coinvolgono aspetti di cybersicurezza di cui all'articolo 10 del
decreto-legge n. 82 del 2021, e i canali di scambio di informazioni;
d) le misure nazionali di preparazione, comprese le esercitazioni
e le attivita' di formazione;
e) i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e
privato e le infrastrutture coinvolte;
f) le procedure nazionali e gli accordi tra gli organismi e le
autorita' nazionali pertinenti al fine di garantire il sostegno e la
partecipazione effettivi dell'Italia alla gestione coordinata degli
incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala a livello
dell'Unione europea.
5. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
presente articolo sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a
pubblicazione.
6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo e'
autorizzata la spesa pari a euro 1.000.000 annui a decorrere
dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Art. 14
Cooperazione tra Autorita' nazionali

1. Sono assicurate la cooperazione e la collaborazione reciproca
dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico
NIS con l'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza
e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
(Autorita' di contrasto), con il Garante per la protezione dei dati
personali quale autorita' di controllo di cui all'articolo 55 o 56
del regolamento (UE) 2016/679, con l'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) quale autorita' nazionale ai sensi dei regolamenti (CE)
n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2008, e (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2018, con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) quale
organismo di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale autorita'
nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE)
2018/1972, con il Ministero della difesa, quale responsabile in
materia di difesa dello Stato, nonche' con altre autorita' nazionali
competenti anche ai sensi di altri atti giuridici settoriali
dell'Unione europea, ivi incluso lo scambio periodico di informazioni
pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le minacce
informatiche rilevanti.
2. Ai fini della cooperazione e della collaborazione di cui al
comma 1:
a) l'Autorita' nazionale competente NIS coopera con il Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nei casi di
incidenti che comportano violazioni di dati personali, ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679, senza pregiudicare la competenza e i
compiti di controllo di cui al citato regolamento;
b) qualora l'Autorita' nazionale competente NIS, in sede di
vigilanza o di esecuzione, venga a conoscenza del fatto che la
violazione degli obblighi di cui all'articolo 24 da parte di un
soggetto essenziale o importante possa comportare una violazione dei
dati personali, quale definita all'articolo 4, punto 12), del
regolamento (UE) 2016/679, che deve essere notificata ai sensi
dell'articolo 33 del medesimo regolamento, ne informa senza indebito
ritardo il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 55 o 56 di tale regolamento;
c) qualora il Garante per la protezione dei dati personali o le
autorita' di controllo di altri Stati membri di cui all'articolo 55 o
56 del regolamento (UE) 2016/679 impongano una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2,
lettera i), del medesimo regolamento, l'Autorita' nazionale
competente NIS non procede all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 per una
violazione di cui alla lettera b) del presente comma, imputabile al
medesimo comportamento. L'Autorita' nazionale competente NIS puo'
tuttavia esercitare i poteri di esecuzione di cui all'articolo 37;
d) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, e' definito, nell'ambito dell'elenco di cui
all'articolo 7, comma 2, l'elenco dei soggetti che impattano sulla
efficienza dello Strumento militare e sulla tutela della difesa e
sicurezza militare dello Stato, su cui l'Autorita' nazionale
competente NIS comunica tempestivamente al Ministero della difesa gli
incidenti di cui all'articolo 25, nonche', con le modalita' previste
nel decreto di cui alla presente lettera, le ulteriori informazioni
di sicurezza cibernetica.
3. La cooperazione e la collaborazione reciproca dell'Autorita'
nazionale competente NIS con le autorita' nazionali competenti di cui
al regolamento (UE) 2022/2554 e' assicurata con gli strumenti di cui
al medesimo regolamento (UE) 2022/2554 e alla disciplina nazionale di
attuazione, in relazione, tra l'altro, allo scambio periodico di
informazioni pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le
minacce informatiche rilevanti.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera con le pertinenti
autorita' nazionali competenti degli altri Stati membri, di cui al
regolamento (UE) 2022/2554. In particolare, l'Autorita' nazionale
competente NIS informa il forum di sorveglianza istituito ai sensi
dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando
esercita i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a
garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto da
parte di un soggetto essenziale o importante designato come fornitore
terzo critico di servizi di TIC ai sensi dell'articolo 31 del
regolamento (UE) 2022/2554.
5. E' assicurata la cooperazione e la collaborazione reciproca
dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico
NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 3, con le
autorita' nazionali competenti e il punto di contatto unico ai sensi
della direttiva (UE) 2022/2557, anche attraverso lo scambio periodico
di informazioni riguardo all'identificazione di soggetti critici, sui
rischi, sulle minacce e sugli incidenti sia informatici che non
informatici che interessano i soggetti identificati come critici ai
sensi della direttiva (UE) 2022/2557, e sulle misure adottate in
risposta a tali rischi, minacce e incidenti.
6. Ai fini della cooperazione e della collaborazione di cui al
comma 5:
a) il punto di contatto unico e le autorita' competenti di cui al
decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557
comunicano tempestivamente all'Autorita' nazionale competente NIS i
soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del medesimo
decreto legislativo e i successivi aggiornamenti;
b) le autorita' nazionali competenti ai sensi del decreto
legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 possono
chiedere all'Autorita' nazionale competente NIS di svolgere le
attivita' ed esercitare i poteri di cui al capo V in relazione a un
soggetto che e' stato individuato come soggetto critico ai sensi del
citato decreto legislativo.

 

Art. 15
Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza
informatica - CSIRT Italia

 

1. Il CSIRT Italia, fermo restando quanto previsto dal
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
a) e' l'organo preposto alle funzioni di gestione degli incidenti
di sicurezza informatica per i settori, i sottosettori e le tipologie
di soggetti di cui agli allegati I, II, III e IV, conformemente a
modalita' e procedure definite dal CSIRT stesso;
b) dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione
appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale attraverso la
quale scambiare informazioni con i soggetti essenziali o importanti e
con gli altri portatori di interesse pertinenti;
c) coopera e, se opportuno, scambia informazioni pertinenti
conformemente all'articolo 17 con comunita' settoriali o
intersettoriali di soggetti essenziali e di soggetti importanti;
d) partecipa alla revisione tra pari di cui all'articolo 21;
e) garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura,
nella Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20;
f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera s), del
decreto-legge n. 82 del 2021, puo' stabilire relazioni di
cooperazione con gruppi nazionali di risposta agli incidenti di
sicurezza informatica di Paesi terzi. Nell'ambito di tali relazioni
di cooperazione, facilita uno scambio di informazioni efficace,
efficiente e sicuro con tali CSIRT nazionali, o strutture nazionali
equivalenti di Paesi terzi, utilizzando i pertinenti protocolli di
condivisione delle informazioni, ivi inclusi quelli adottati e
sviluppati dalle principali comunita' nazionali, europee e
internazionali del settore. Il CSIRT Italia puo' scambiare
informazioni pertinenti con Gruppi nazionali di risposta agli
incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi o con organismi
equivalenti di Paesi terzi, compresi dati personali ai sensi della
normativa nazionale vigente e del diritto dell'Unione europea in
materia di protezione dei dati personali;
g) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera s), del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, puo' cooperare con Gruppi
nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di
Paesi terzi o con organismi equivalenti di Paesi terzi, in
particolare al fine di fornire loro assistenza in materia di
sicurezza informatica.
2. Il CSIRT Italia:
a) e' dotato di un alto livello di disponibilita' dei propri
canali di comunicazione evitando singoli punti di malfunzionamento e
dispone di mezzi che gli permettono di essere contattato e di
contattare i soggetti essenziali o importanti e altri CSIRT nazionali
in qualsiasi momento. Il CSIRT Italia indica chiaramente i canali di
comunicazione e li rende noti ai soggetti essenziali e importanti e
agli altri CSIRT nazionali;
b) dispone di locali e sistemi informativi di supporto ubicati in
siti sicuri;
c) utilizza un sistema adeguato di gestione e inoltro delle
richieste, in particolare per facilitare i trasferimenti in maniera
efficace ed efficiente;
d) garantisce la riservatezza e l'affidabilita' delle proprie
attivita';
e) e' dotato di sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup al
fine di garantire la continuita' dei propri servizi;
f) partecipa, se del caso, a reti di cooperazione internazionale.
3. Il CSIRT Italia svolge i seguenti compiti:
a) monitora e analizza le minacce informatiche, le vulnerabilita'
e gli incidenti a livello nazionale e, su richiesta, fornisce
assistenza ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti
interessati per quanto riguarda il monitoraggio in tempo reale o
prossimo al reale dei loro sistemi informativi e di rete, secondo un
ordine di priorita' delle attivita' definito dal medesimo CSIRT
Italia, onde evitare oneri sproporzionati o eccessivi;
b) emette preallarmi, allerte e bollettini e divulga informazioni
ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati, nonche'
alle autorita' nazionali competenti e agli altri pertinenti portatori
di interessi, in merito a minacce informatiche, vulnerabilita' e
incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale;
c) fornisce una risposta agli incidenti e assistenza ai soggetti
essenziali e ai soggetti importanti interessati, ove possibile;
d) raccoglie e analizza dati forensi e fornisce un'analisi
dinamica dei rischi e degli incidenti, nonche' una consapevolezza
situazionale riguardo alla sicurezza informatica;
e) effettua, su richiesta di un soggetto essenziale o importante,
secondo modalita' e procedure definite, una scansione proattiva dei
sistemi informativi e di rete del soggetto interessato per rilevare
le vulnerabilita' con potenziale impatto significativo;
f) partecipa alla Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20
e fornisce assistenza reciproca secondo le proprie capacita' e
competenze agli altri membri della Rete di CSIRT nazionali su loro
richiesta;
g) agisce in qualita' di coordinatore ai fini del processo di
divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16;
h) contribuisce allo sviluppo di strumenti sicuri per la
condivisione delle informazioni di cui al comma 1, lettera b);
i) puo' effettuare, secondo modalita' e procedure definite, una
scansione proattiva e non intrusiva dei sistemi informativi e di rete
accessibili al pubblico di soggetti essenziali e di soggetti
importanti. Tale scansione e' effettuata per individuare sistemi
informativi e di rete vulnerabili o configurati in modo non sicuro e
per informare i soggetti interessati. Tale scansione non ha alcun
impatto negativo sul funzionamento dei servizi dei soggetti.
4. Il CSIRT Italia applica un approccio basato sul rischio per
stabilire l'ordine di priorita' nello svolgimento dei compiti di cui
al comma 3.
5. In caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica, le
strutture pubbliche con funzione di computer emergency response team
(CERT) collaborano con il CSIRT Italia, anche ai fini di un piu'
efficace coordinamento della risposta agli incidenti.
6. Il CSIRT Italia instaura rapporti di cooperazione con i
pertinenti portatori di interesse nazionali del settore privato al
fine di perseguire gli obiettivi del presente decreto in relazione
alle proprie competenze.
7. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al comma 5, il CSIRT
Italia promuove l'adozione e l'uso di pratiche, sistemi di
classificazione e tassonomie standardizzati o comuni per quanto
riguarda:
a) le procedure di gestione degli incidenti;
b) la divulgazione coordinata delle vulnerabilita' ai sensi
dell'articolo 16.
8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui
si provvede ai sensi dell'articolo 44.

 

Art. 16
Divulgazione coordinata delle vulnerabilita'

 

1. Il CSIRT Italia e' designato coordinatore ai fini della
divulgazione coordinata delle vulnerabilita' ai sensi dell'articolo
12 della direttiva (UE) 2022/2555 e agisce da intermediario di
fiducia agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona
fisica o giuridica che segnala la vulnerabilita' e il fabbricante o
fornitore di servizi TIC o prodotti TIC potenzialmente vulnerabili,
su richiesta di una delle parti.
2. I compiti del CSIRT Italia in veste di coordinatore comprendono:
a) l'individuazione e il contatto dei soggetti interessati;
b) l'assistenza alle persone fisiche o giuridiche che segnalano
una vulnerabilita';
c) la negoziazione dei tempi di divulgazione e la gestione delle
vulnerabilita' che interessano piu' soggetti.
3. Le persone fisiche o giuridiche possono segnalare in forma
anonima, qualora lo richiedano, una vulnerabilita' al CSIRT Italia.
Quest'ultimo, in veste di coordinatore, garantisce lo svolgimento di
diligenti azioni per dare seguito alla segnalazione di vulnerabilita'
e assicura l'anonimato della persona fisica o giuridica segnalante.
Se la vulnerabilita' segnalata e' suscettibile di avere un impatto
significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro, il CSIRT
Italia coopera, ove opportuno, con altri CSIRT designati in qualita'
di coordinatori nell'ambito della Rete di CSIRT nazionali di cui
all'articolo 20.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS adotta, secondo le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, una politica nazionale di
divulgazione coordinata delle vulnerabilita' in linea con le
previsioni del presente decreto e tenuto conto degli orientamenti non
vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS. L'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale implementa mezzi tecnici per agevolare
l'attuazione della politica nazionale di divulgazione coordinata
delle vulnerabilita'.

 

Art. 17
Accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza
informatica

 

1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente decreto e laddove opportuno anche ulteriori soggetti,
possono scambiarsi, su base volontaria, pertinenti informazioni sulla
sicurezza informatica, comprese informazioni relative a minacce
informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilita', tecniche e procedure,
indicatori di compromissione, tattiche avversarie, informazioni
specifiche sugli attori delle minacce, allarmi di sicurezza
informatica e raccomandazioni concernenti la configurazione degli
strumenti di sicurezza informatica per individuare le minacce
informatiche, se tale condivisione di informazioni:
a) mira a prevenire o rilevare gli incidenti, a recuperare dagli
stessi o a mitigarne l'impatto;
b) aumenta il livello di sicurezza informatica, in particolare
sensibilizzando in merito alle minacce informatiche, limitando o
inibendo la capacita' di diffusione di tali minacce e sostenendo una
serie di capacita' di difesa, la risoluzione e la divulgazione delle
vulnerabilita', tecniche di rilevamento, contenimento e prevenzione
delle minacce, strategie di mitigazione o fasi di risposta e
recupero, oppure promuovendo la ricerca collaborativa sulle minacce
informatiche tra soggetti pubblici e privati.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 avviene nell'ambito
di comunita' di soggetti essenziali e di soggetti importanti e, se
opportuno, nell'ambito dei loro fornitori o fornitori di servizi.
Tale scambio e' attuato mediante accordi di condivisione delle
informazioni sulla sicurezza informatica che tengono conto della
natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento
delle funzioni di Autorita' nazionale competente NIS e di CSIRT
Italia, ove possibile, tenuto conto degli orientamenti e delle
migliori pratiche non vincolanti elaborati dall'ENISA, favorisce la
conclusione degli accordi di condivisione delle informazioni sulla
sicurezza informatica di cui al comma 2 e puo' specificare gli
elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme TIC dedicate e di
strumenti di automazione, i contenuti e le condizioni degli accordi
di condivisione delle informazioni. Nello stabilire i dettagli
relativi alla partecipazione delle autorita' pubbliche a tali
accordi, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' imporre
condizioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5,
alinea, per le informazioni messe a disposizione dalle autorita'
competenti e dal CSIRT Italia. L'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, nello svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale
competente NIS e di CSIRT Italia, supporta i soggetti essenziali e i
soggetti importanti per l'applicazione di tali accordi conformemente
alle loro misure strategiche di cui all'articolo 9, comma 3, lettera
h).
4. I soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano
all'Autorita' nazionale competente NIS la loro partecipazione agli
accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza
informatica di cui al comma 2 al momento della conclusione di tali
accordi o, ove applicabile, del loro ritiro da tali accordi, una
volta che questo e' divenuto effettivo.
5. E' assicurato l'accesso degli Organismi di informazione per la
sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007
alle informazioni riguardanti l'elenco dei soggetti essenziali e dei
soggetti importanti, tramite la piattaforma digitale di cui
all'articolo 7, le notifiche di cui agli articoli 25 e 26, le
vulnerabilita' rilevate nell'applicazione del presente decreto, e le
ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al presente comma che
dovessero essere ritenute utili, relative alle attivita' di cui al
presente decreto, previe intese tra i predetti Organismi e l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.

 

Capo III
Cooperazione a livello dell'Unione europea e internazionale

Art. 18
Gruppo di cooperazione NIS

 

1. L'Autorita' nazionale competente NIS partecipa al Gruppo di
cooperazione NIS.
2. Le Autorita' di settore NIS partecipano, su richiesta
dell'Autorita' nazionale competente NIS, alle iniziative del Gruppo
di cooperazione NIS relative al proprio settore di interesse.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS,
supportata dalle Autorita' di settore NIS interessate, provvede a:
a) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di
cooperazione NIS in merito al recepimento e all'attuazione della
direttiva (UE) 2022/2555;
b) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di
cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di
politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'
di cui all'articolo 16;
c) scambiare migliori prassi e informazioni relative
all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, anche per quanto
riguarda minacce informatiche, incidenti, vulnerabilita',
quasi-incidenti, iniziative di sensibilizzazione, attivita' di
formazione, esercitazioni e competenze, sviluppo di capacita',
specifiche tecniche anche adottate da un organismo di normazione
riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012, nonche'
all'identificazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti
ai sensi del presente decreto;
d) effettuare scambi di opinioni per quanto riguarda l'attuazione
degli atti giuridici settoriali dell'Unione europea che contengono
disposizioni in materia di sicurezza informatica;
e) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari
di cui all'articolo 21;
f) richiedere, se del caso, una discussione sulle relazioni sulle
revisioni tra pari di cui all'articolo 21 che coinvolgono l'Autorita'
nazionale competente NIS e l'elaborazione di conclusioni e di
raccomandazioni a riguardo;
g) discutere casi di assistenza reciproca, ivi incluse le
esperienze e i risultati delle azioni di vigilanza comuni
transfrontaliere di cui all'articolo 39;
h) su richiesta di uno o piu' Stati membri, discutere le
richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39;
i) richiedere, se opportuno, la discussione di richieste
specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39 che
coinvolgono l'Autorita' nazionale competente NIS;
l) scambiare opinioni su misure per mitigare la ricorrenza di
incidenti e crisi di sicurezza informatica su vasta scala sulla base
degli insegnamenti tratti da EU-CyCLONe e dalla Rete di CSIRT
nazionali;
m) partecipare, ove necessario, ai programmi di sviluppo delle
capacita', anche prevedendo lo scambio di personale tre le Autorita'
nazionali e quelle di altri Stati membri;
n) discutere le attivita' intraprese per quanto riguarda le
esercitazioni in materia di sicurezza informatica, comprese le
attivita' svolte dall'ENISA;
o) partecipare alle riunioni congiunte con il gruppo per la
resilienza dei soggetti critici istituito ai sensi della direttiva
(UE) 2022/2557, volte a promuovere e ad agevolare la cooperazione
strategica e lo scambio di informazioni nell'attuazione della
direttiva medesima e della direttiva (UE) 2022/2555.
4. Inoltre, ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale
competente NIS, supportata dalle Autorita' di settore NIS
interessate, contribuisce:
a) alla definizione degli orientamenti non vincolanti per le
autorita' competenti in merito al recepimento e all'attuazione della
direttiva (UE) 2022/2555;
b) alla definizione degli orientamenti non vincolanti del Gruppo
di cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di
politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'
di cui all'articolo 16;
c) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione
con la Commissione europea per quanto riguarda le nuove iniziative
strategiche in materia di sicurezza informatica e la coerenza dei
requisiti settoriali di informatica;
d) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione
con la Commissione europea per quanto riguarda i progetti di atti
delegati o di esecuzione adottati ai sensi della direttiva (UE)
2022/2555;
e) allo scambio delle migliori prassi e di informazioni con le
istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti
dell'Unione europea;
f) se del caso, all'elaborazione di conclusioni e di
raccomandazioni circa le relazioni sulle revisioni tra pari di cui
all'articolo 21;
g) all'elaborazione delle valutazioni coordinate dei rischi per
la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche
conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2022/2555;
h) alla definizione degli orientamenti strategici per EU-CyCLONe
e per la Rete di CSIRT nazionali su specifiche questioni emergenti;
i) al rafforzamento delle capacita' di sicurezza informatica a
livello dell'Unione europea;
l) all'organizzazione di riunioni congiunte periodiche con i
pertinenti portatori di interessi del settore privato dell'Unione
europea per discutere le attivita' svolte dal Gruppo di cooperazione
NIS e raccogliere contributi sulle sfide strategiche emergenti;
m) alla definizione della metodologia e degli aspetti
organizzativi delle revisioni tra pari di cui all'articolo 21 nonche'
della metodologia di autovalutazione per gli Stati membri e
all'elaborazione dei codici di condotta su cui si basano i metodi di
lavoro degli esperti di sicurezza informatica designati di cui al
medesimo articolo;
n) all'elaborazione delle relazioni, ai fini del riesame di cui
all'articolo 40 della direttiva (UE) 2022/2555, sull'esperienza
acquisita a livello strategico e dalle revisioni tra pari
sull'attuazione della direttiva stessa;
o) alla discussione e allo svolgimento periodico di valutazione
dello stato di avanzamento delle minacce o degli incidenti
informatici, ivi inclusi i ransomware;
p) alla collaborazione con l'ENISA e con la Commissione europea
per la pubblicazione della relazione biennale sullo stato della
sicurezza informatica nell'Unione europea di cui all'articolo 18,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;
q) alla collaborazione con l'ENISA, con la Commissione europea e
con la Rete di CSIRT nazionali, per la definizione della metodologia
di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555,
per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato della
sicurezza informatica nell'Unione europea.

 

Art. 19
Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche -
EU-CyCLONe

 

1. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche
partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi
informatiche (EU-CyCLONe).
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale di gestione delle
crisi informatiche contribuisce a:
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di
incidenti e crisi informatiche su vasta scala;
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito
agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;
c) valutare le conseguenze e l'impatto degli incidenti e delle
crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di
attenuazione;
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi
informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a
livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i
piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche
su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva
(UE) 2022/2555;
f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS
al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e
delle crisi informatiche su vasta scala, nonche' in merito alle
tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui
soggetti essenziali e sui soggetti importanti;
g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali;
h) elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all'articolo 16,
paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555.
3. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai
sensi del comma 2, lettera e), puo' richiedere di discutere il piano
nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su
vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.

 

Art. 20
Rete di CSIRT nazionali

 

1. Il CSIRT Italia partecipa alla Rete di CSIRT nazionali.
2. Il CSIRT Italia, ai fini del comma 1, contribuisce a:
a) scambiare informazioni per quanto riguarda le capacita' dei
CSIRT nazionali;
b) agevolare, ove possibile, la condivisione, il trasferimento e
lo scambio di tecnologia e delle misure, delle politiche, degli
strumenti, dei processi, delle migliori pratiche e dei quadri
pertinenti fra i CSIRT nazionali;
c) scambiare, su richiesta di un CSIRT nazionale di un altro
Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, informazioni
relative a tale incidente, alle minacce informatiche, ai rischi e
alle vulnerabilita' associate;
d) scambiare informazioni in merito alle pubblicazioni e alle
raccomandazioni in materia di sicurezza informatica;
e) garantire l'interoperabilita' per quanto riguarda le
specifiche e i protocolli per lo scambio di informazioni;
f) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali
potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere
informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale
incidente, ai rischi e alle vulnerabilita' associati, ad eccezione
dei casi in cui lo scambio di informazioni potrebbe compromettere
l'indagine sull'incidente;
g) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali,
discutere e, ove possibile, attuare una risposta coordinata a un
incidente identificato nella giurisdizione di tale Stato membro;
h) fornire assistenza ai CSIRT nazionali di altri Stati membri
nel far fronte a incidenti che interessano due o piu' Stati membri;
i) cooperare e scambiare migliori pratiche con i CSIRT nazionali
designati dagli altri Stati membri in qualita' di coordinatori ai
sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555, nonche'
fornire loro assistenza per quanto riguarda la gestione della
divulgazione coordinata di vulnerabilita' che potrebbero avere un
impatto significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro;
l) discutere e individuare ulteriori forme di cooperazione
operativa, anche in relazione a:
1) categorie di minacce informatiche e incidenti;
2) preallarmi;
3) assistenza reciproca;
4) principi e modalita' di coordinamento in risposta a rischi e
incidenti transfrontalieri;
5) contributi al piano nazionale di risposta agli incidenti e
alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma
3, su richiesta di uno Stato membro;
m) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali,
discutere le capacita' e lo stato di preparazione del CSIRT nazionale
richiedente;
n) cooperare e scambiare informazioni con i centri operativi di
sicurezza informatica regionali e a livello dell'Unione europea, al
fine di migliorare la consapevolezza situazionale comune sugli
incidenti e le minacce informatiche a livello dell'Unione europea;
o) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari
di cui all'articolo 21;
p) scambiare informazioni pertinenti per quanto riguarda gli
incidenti, i quasi-incidenti, le minacce informatiche, i rischi e le
vulnerabilita';
q) informare il Gruppo di cooperazione NIS sulle proprie
attivita' e sulle ulteriori forme di cooperazione operativa discusse
a norma della lettera i) e, se necessario, chiedere orientamenti non
vincolanti in merito;
r) fare il punto sui risultati delle esercitazioni di sicurezza
informatica, comprese quelle organizzate dall'ENISA;
s) fornire orientamenti non vincolanti volti ad agevolare la
convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione
delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione
operativa.

 

Art. 21
Procedura di revisione tra pari

 

1. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' partecipare alla
procedura di revisione tra pari, di cui all'articolo 19 della
direttiva (UE) 2022/2555, nel quadro della metodologia di cui
all'articolo 18, comma 4, lettera m), del presente decreto:
a) richiedendo l'esecuzione di una revisione tra pari in
relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 a livello
nazionale;
b) indicando uno o piu' rappresentanti dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale o delle Autorita' di settore NIS quali
esperti di sicurezza informatica, di cui all'articolo 19, paragrafo
2, della direttiva (UE) 2022/2555, per eseguire revisioni tra pari
presso altri Stati membri, su richiesta di questi ultimi, nel
rispetto dei codici di condotta di cui all'articolo 18, comma 4,
lettera m), del presente decreto. Eventuali rischi di conflitto di
interessi riguardanti gli esperti di sicurezza informatica designati
sono condivisi con gli altri Stati membri, il Gruppo di cooperazione
NIS, la Commissione europea e l'ENISA prima dell'inizio della
revisione tra pari.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'Autorita' nazionale
competente NIS, con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5,
alinea:
a) provvede a identificare almeno un aspetto da sottoporre alla
revisione tra pari tra i seguenti:
1) il livello di attuazione degli obblighi in materia di misure
di gestione del rischio e di notifica degli incidenti di cui agli
articoli 24 e 25;
2) il livello delle capacita', comprese le risorse finanziarie,
tecniche e umane disponibili, e l'efficacia dello svolgimento dei
compiti dell'Autorita' medesima;
3) le capacita' operative del CSIRT Italia;
4) lo stato di attuazione dell'assistenza reciproca di cui
all'articolo 39;
5) lo stato di attuazione degli accordi per la condivisione
delle informazioni in materia di sicurezza informatica di cui
all'articolo 17;
6) questioni specifiche di natura transfrontaliera o
intersettoriale;
b) notifica, prima dell'inizio della revisione tra pari, agli
Stati membri partecipanti, l'ambito di applicazione della medesima,
comprese le questioni specifiche individuate;
c) effettua, se del caso, un'autovalutazione degli aspetti
oggetto della revisione;
d) seleziona, tra gli esperti di sicurezza informatica indicati
dagli altri Stati membri partecipanti, gli esperti idonei da
designare. Qualora l'Autorita' nazionale competente NIS si opponga
alla designazione di uno o piu' esperti indicati, comunica allo Stato
membro indicante i motivi debitamente giustificati;
e) fornisce, se del caso, l'autovalutazione di cui alla lettera
c) agli esperti designati di cui alla lettera d);
f) fornisce agli esperti designati di cui alla lettera d) le
informazioni necessarie per la valutazione, anche con visite in loco
fisiche o virtuali, nonche' scambi di informazioni a distanza;
g) formula, se del caso, osservazioni sulla relazione elaborata
dagli esperti designati di cui alla lettera d);
h) puo' decidere di rendere pubblica la relazione elaborata dagli
esperti designati di cui alla lettera d), alla quale sono allegate,
in tutto o in parte, le osservazioni di cui alla lettera g).
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli esperti di sicurezza
informatica indicati dall'Autorita' nazionale competente NIS:
a) non divulgano a terzi le eventuali informazioni sensibili o
riservate ottenute nel corso delle revisioni tra pari a cui
partecipano;
b) partecipano alle attivita' necessarie allo svolgimento delle
revisioni tra pari tramite visite in loco fisiche o virtuali e scambi
di informazioni a distanza;
c) contribuiscono all'elaborazione delle relazioni sui risultati
e sulle conclusioni delle revisioni tra pari.
4. La condivisione delle informazioni ai sensi del presente
articolo e' effettuata nel rispetto della legislazione nazionale o
dell'Unione europea in materia di tutela delle informazioni protette
da classifica di segretezza e di salvaguardia delle funzioni
essenziali dello Stato, ivi inclusa la sicurezza nazionale.

 

Art. 22
Comunicazioni all'Unione europea

 

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri notifica
tempestivamente alla Commissione europea la conferma dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale quale Autorita' nazionale competente NIS
e quale Punto di contatto unico NIS, nonche' la designazione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di
coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2022/2555, e del Ministero della difesa, quali Autorita'
nazionali di gestione delle crisi informatiche, e i relativi ambiti
di competenza come indicati all'articolo 2, comma 1, lettera g).
Successivamente, ogni ulteriore modifica a tali designazioni o
compiti e' notificata, senza ingiustificato ritardo, alla Commissione
europea. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di
pubblicita'.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS:
a) trasmette alla Commissione europea la Strategia nazionale di
cybersicurezza di cui all'articolo 9 entro tre mesi dalla sua
adozione o dal suo aggiornamento. Possono essere esclusi dalla
trasmissione gli elementi della strategia riguardanti la sicurezza
nazionale e quelli ulteriori rispetto alle previsioni del presente
decreto;
b) comunica entro il 17 gennaio 2025 alla Commissione europea le
misure sanzionatorie e le disposizioni che stabiliscono sanzioni nei
confronti dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui al
presente decreto. Successivamente, e' comunicata ogni ulteriore
modifica a tali misure e disposizioni;
c) comunica entro il 17 aprile 2025 e, successivamente, ogni due
anni:
1) alla Commissione europea e al Gruppo di cooperazione NIS, il
numero dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti inclusi
nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, per ciascun settore e
sottosettore di cui agli allegati I, II e III;
2) alla Commissione europea informazioni pertinenti sul numero
di soggetti essenziali e di soggetti importanti individuati ai sensi
dell'articolo 3, comma 9, lettere da b) a e), sui settori e i
sottosettori di cui agli allegati I, II e III ai quali appartengono,
sul tipo di servizio che forniscono e sui criteri di cui all'articolo
3, comma 9, lettere da b) a e), per i quali sono stati individuati;
d) su richiesta della Commissione europea, puo' notificare a
quest'ultima, in tutto o in parte, le denominazioni dei soggetti
essenziali e dei soggetti importanti di cui alla lettera c), numero
2);
e) comunica all'ENISA, senza ingiustificato ritardo e comunque
entro quattordici giorni dalla loro ricezione, le informazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e d), comma 4, lettera b), e
comma 5, lettere a) e b), fornite dai soggetti di cui a quest'ultimo
comma, per l'inserimento nel registro di cui all'articolo 27 della
direttiva (UE) 2022/2555. L'Autorita' nazionale competente NIS puo'
richiedere all'ENISA l'accesso a tale registro, assicurando la tutela
della riservatezza delle informazioni ivi contenute.
3. Il Punto di contatto unico NIS:
a) successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, comunica alla Commissione europea, senza ingiustificato
ritardo, la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
quale CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, e quale coordinatore
conformemente all'articolo 16, i rispettivi compiti in relazione ai
soggetti essenziali e ai soggetti importanti e qualsiasi ulteriore
modifica dei medesimi;
b) trasmette all'ENISA, ogni trimestre a partire dal 1° gennaio
2026, una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e
aggregati sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle
minacce informatiche e sui quasi-incidenti notificati ai sensi degli
articoli 25 e 26;
c) trasmette, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, senza ingiustificato ritardo, le notifiche di
incidente con effetti transfrontalieri di cui agli articoli 25 e 26
ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati e
all'ENISA.
4. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche
comunica entro tre mesi dall'adozione o dall'aggiornamento del piano
nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su
vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3, alla Commissione europea
e alla Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi
informatiche (EU-CyCLONe) le informazioni pertinenti relative ai
requisiti di cui all'articolo 13, comma 4, in merito al proprio piano
nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su
vasta scala, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 7
e 8.

 

Capo IV
Obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente

Art. 23
Organi di amministrazione e direttivi

 

1. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
a) approvano le modalita' di implementazione delle misure di
gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate da tali
soggetti ai sensi dell'articolo 24;
b) sovrintendono all'implementazione degli obblighi di cui al
presente capo e di cui all'articolo 7;
c) sono responsabili delle violazioni di cui al presente decreto.
2. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
a) sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza
informatica;
b) promuovono l'offerta periodica di una formazione coerente a
quella di cui alla lettera a) ai loro dipendenti, per favorire
l'acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di
individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi
per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attivita' del
soggetto e sui servizi offerti.
3. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti sono informati su base
periodica o, se opportuno, tempestivamente, degli incidenti e delle
notifiche di cui agli articoli 25 e 26.

 

Art. 24
Obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza
informatica

 

1. I soggetti essenziali e i soggetti importanti adottano misure
tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, secondo
le modalita' e i termini di cui agli articoli 30, 31 e 32, alla
gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di
rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attivita' o nella
fornitura dei loro servizi, nonche' per prevenire o ridurre al minimo
l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per
altri servizi. Tali misure:
a) assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e
di rete adeguato ai rischi esistenti, tenuto conto delle conoscenze
piu' aggiornate e dello stato dell'arte in materia e, ove
applicabile, delle pertinenti norme nazionali, europee e
internazionali, nonche' dei costi di attuazione;
b) sono proporzionate al grado di esposizione a rischi del
soggetto, alle dimensioni del soggetto e alla probabilita' che si
verifichino incidenti, nonche' alla loro gravita', compreso il loro
impatto sociale ed economico.
2. Le misure di cui al comma 1 sono basate su un approccio
multi-rischio, volto a proteggere i sistemi informativi e di rete
nonche' il loro ambiente fisico da incidenti, e comprendono almeno i
seguenti elementi:
a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi
informativi e di rete;
b) gestione degli incidenti, ivi incluse le procedure e gli
strumenti per eseguire le notifiche di cui agli articoli 25 e 26;
c) continuita' operativa, ivi inclusa la gestione di backup, il
ripristino in caso di disastro, ove applicabile, e gestione delle
crisi;
d) sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli
aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun
soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della
manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la
gestione e la divulgazione delle vulnerabilita';
f) politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure di
gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
g) pratiche di igiene di base e di formazione in materia di
sicurezza informatica;
h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e,
ove opportuno, della cifratura;
i) sicurezza e affidabilita' del personale, politiche di
controllo dell'accesso e gestione dei beni e degli assetti;
l) uso di soluzioni di autenticazione a piu' fattori o di
autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali
protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da
parte del soggetto al proprio interno, ove opportuno.
3. Nel valutare quali misure di cui al comma 2, lettera d), siano
adeguate, i soggetti tengono conto delle vulnerabilita' specifiche
per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualita'
complessiva dei prodotti e delle pratiche di sicurezza informatica
dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro
procedure di sviluppo sicuro. Per la medesima finalita' i soggetti
tengono altresi' conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei
rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche
effettuate dal Gruppo di cooperazione NIS.
4. Qualora un soggetto rilevi di non essere conforme alle misure di
cui al comma 2, esso adotta, senza indebito ritardo, tutte le misure
appropriate e proporzionate correttive necessarie.

 

Art. 25
Obblighi in materia di notifica di incidente

 

1. I soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano, senza
ingiustificato ritardo, al CSIRT Italia ogni incidente che, ai sensi
del comma 4, ha un impatto significativo sulla fornitura dei loro
servizi, secondo le modalita' e i termini di cui agli articoli 30, 31
e 32.
2. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT
Italia di determinare un eventuale impatto transfrontaliero
dell'incidente.
3. La notifica non espone il soggetto che la effettua a una
maggiore responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.
4. Un incidente e' considerato significativo se:
a) ha causato o e' in grado di causare una grave perturbazione
operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto
interessato;
b) ha avuto ripercussioni o e' idoneo a provocare ripercussioni
su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o
immateriali considerevoli.
5. Ai fini della notifica di cui al comma 1, i soggetti interessati
trasmettono al CSIRT Italia:
a) senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore da
quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, una
pre-notifica che, ove possibile, indichi se l'incidente significativo
possa ritenersi il risultato di atti illegittimi o malevoli o puo'
avere un impatto transfrontaliero;
b) senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 ore da
quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, una
notifica dell'incidente che, ove possibile, aggiorni le informazioni
di cui alla lettera a) e indichi una valutazione iniziale
dell'incidente significativo, comprensiva della sua gravita' e del
suo impatto, nonche', ove disponibili, gli indicatori di
compromissione;
c) su richiesta del CSIRT Italia, una relazione intermedia sui
pertinenti aggiornamenti della situazione;
d) una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della
notifica dell'incidente di cui alla lettera b), che comprenda:
1) una descrizione dettagliata dell'incidente, ivi inclusi la
sua gravita' e il suo impatto;
2) il tipo di minaccia o la causa originale (root cause) che ha
probabilmente innescato l'incidente;
3) le misure di attenuazione adottate e in corso;
4) ove noto, l'impatto transfrontaliero dell'incidente;
e) in caso di incidente in corso al momento della trasmissione
della relazione finale di cui alla lettera d), una relazione mensile
sui progressi e una relazione finale entro un mese dalla conclusione
della gestione dell'incidente.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, lettera b), un
prestatore di servizi fiduciari, in relazione a incidenti
significativi che abbiano un impatto sulla fornitura dei suoi servizi
fiduciari, provvede alla notifica di cui alla medesima lettera, senza
indebito ritardo e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a
conoscenza dell'incidente significativo.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, senza
ingiustificato ritardo e ove possibile entro 24 ore dal ricevimento
della pre-notifica di cui al comma 5, lettera a), il CSIRT Italia
fornisce una risposta al soggetto notificante, comprensiva di un
riscontro iniziale sull'incidente significativo e, su richiesta del
soggetto, orientamenti o consulenza sull'attuazione di possibili
misure tecniche di mitigazione. Su richiesta del soggetto
notificante, il CSIRT Italia fornisce ulteriore supporto tecnico.
8. Qualora si sospetti che l'incidente significativo abbia
carattere criminale, il CSIRT Italia fornisce al soggetto notificante
anche orientamenti sulla segnalazione dell'incidente significativo,
all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Autorita' di
contrasto).
9. Sentito il CSIRT Italia, se ritenuto opportuno e qualora
possibile, i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano,
senza ingiustificato ritardo, ai destinatari dei loro servizi gli
incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla
fornitura di tali servizi.
10. I soggetti essenziali e i soggetti importanti, se ritenuto
opportuno e qualora possibile, sentito il CSIRT Italia, comunicano
senza ingiustificato ritardo, ai destinatari dei loro servizi che
sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica
significativa, misure o azioni correttive o di mitigazione che tali
destinatari possono adottare in risposta a tale minaccia. Inoltre,
sentito il CSIRT Italia, se ritenuto opportuno, i soggetti essenziali
e i soggetti importanti comunicano ai medesimi destinatari anche la
natura di tale minaccia informatica significativa.
11. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento
delle funzioni di Autorita' nazionale competente NIS e di CSIRT
Italia, anche sentendo, se del caso, le autorita' competenti e gli
CSIRT nazionali degli altri Stati membri interessati, puo' informare
il pubblico riguardo all'incidente significativo per evitare
ulteriori incidenti significativi o per gestire un incidente
significativo in corso, o qualora ritenga che la divulgazione
dell'incidente significativo sia altrimenti nell'interesse pubblico.
12. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adotta mezzi tecnici
e relative procedure per semplificare le notifiche di cui al presente
articolo e le notifiche volontarie di cui all'articolo 26, informando
i soggetti essenziali e i soggetti importanti.

 

Art. 26
Notifica volontaria di informazioni pertinenti

 

1. In aggiunta all'obbligo di notifica di incidente di cui
all'articolo 25, possono essere trasmesse, su base volontaria,
notifiche al CSIRT Italia da parte dei:
a) soggetti essenziali e soggetti importanti, per quanto riguarda
gli incidenti diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, le
minacce informatiche e i quasi-incidenti;
b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a),
indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di
applicazione del presente decreto, per quanto riguarda gli incidenti
che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi,
le minacce informatiche e i quasi-incidenti.
2. Il CSIRT Italia:
a) tratta le notifiche volontarie applicando la procedura di cui
all'articolo 25;
b) tratta le notifiche di incidente di cui all'articolo 25
prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie;
c) tratta le notifiche volontarie soltanto qualora cio' non
costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
3. Fatte salve le esigenze di indagine, accertamento e
perseguimento di reati, la notifica volontaria di cui al comma 1 non
puo' avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo
a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale
notifica.

 

Art. 27
Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza

 

1. Al fine di dimostrare il rispetto di determinati obblighi di cui
all'articolo 24, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai soggetti
essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di
prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, di cui, rispettivamente,
all'articolo 2, comma 1, lettere ff), gg) e hh), sviluppati dal
soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che
siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione
della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del regolamento (UE)
2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
L'Autorita' nazionale competente NIS promuove, altresi', l'utilizzo
di servizi fiduciari qualificati da parte dei soggetti essenziali e
dei soggetti importanti.
2. Nelle more dell'adozione di pertinenti sistemi europei di
certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del
regolamento (UE) 2019/881, l'Autorita' nazionale competente NIS,
secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai
soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie
di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto
essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano
certificati nell'ambito di schemi di certificazione riconosciuti a
livello nazionale o europeo.

 

Art. 28
Specifiche tecniche

 

1. Per favorire l'attuazione efficace e armonizzata dell'articolo
24, commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, senza
imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare
tipo di tecnologia, promuove l'uso di specifiche tecniche europee e
internazionali, anche adottate da un organismo di normazione
riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relative alla sicurezza
dei sistemi informativi e di rete.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS tiene
conto delle linee guida e degli orientamenti non vincolanti elaborati
dall'ENISA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2022/2555 e puo' redigere e aggiornare periodicamente un elenco
delle categorie di tecnologie piu' idonee ad assicurare l'effettiva
attivazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza
informatica.
3. L'elenco di cui al comma 2 non ha carattere vincolante o
esaustivo ed e' pubblicato sul sito dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale al fine di fornire un orientamento sulle
specifiche tecniche, di cui al comma 1, e sulle norme di settore
nazionali ed europee applicabili alle tipologie di soggetti di cui
agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.

 

Art. 29
Banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio

 

1. Per contribuire alla sicurezza, alla stabilita' e alla
resilienza dei sistemi di nomi di dominio, i gestori di registri dei
nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di
registrazione dei nomi di dominio raccolgono e mantengono dati di
registrazione dei nomi di dominio accurati e completi in un'apposita
banca dati con la dovuta diligenza, conformemente al diritto
dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai fini del comma 1, la banca dei dati di registrazione dei nomi
di dominio contiene le informazioni necessarie per identificare e
contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che
amministrano i nomi di dominio presenti, registrati o censiti nel
registro dei nomi di dominio di primo livello (top level domain -
TLD). Tali informazioni includono, almeno:
a) il nome di dominio;
b) la data di registrazione;
c) il nome, l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di
telefono del soggetto che procede alla registrazione;
d) l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del
punto di contatto che amministra il nome di dominio qualora siano
diversi da quelli del soggetto che procede alla registrazione.
3. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i
fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
predispongono e rendono pubbliche politiche e procedure, incluse le
procedure di verifica, al fine di garantire che le banche dati di cui
al comma 1 contengano informazioni accurate e complete.
4. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i
fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio per i
domini di primo livello rendono pubblicamente disponibili, senza
ingiustificato ritardo dopo la registrazione di un nome di dominio, i
dati di registrazione dei nomi di dominio che non sono dati
personali.
5. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i
fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, su
richiesta motivata dei soggetti legittimati, forniscono l'accesso a
specifici dati di registrazione dei nomi di dominio, nel rispetto del
diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati. I
soggetti che gestiscono i registri dei nomi di dominio di primo
livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi
di dominio rispondono senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro
72 ore dalla ricezione della richiesta di accesso. Tale risposta reca
gli specifici dati di registrazione dei nomi di dominio richiesti,
ovvero le motivazioni per cui la richiesta non e' stata ritenuta
legittima o debitamente motivata. Le politiche e le procedure
relative alla divulgazione di tali dati hanno evidenza pubblica.
6. Ai fini del comma 5, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
puo' richiedere l'accesso ai dati di registrazione dei nomi di
dominio e puo' stipulare appositi protocolli con i gestori di
registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di
registrazione dei nomi di dominio.
7. Al fine di evitare una duplicazione della raccolta di dati di
registrazione dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di
dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione
dei nomi di dominio individuano modalita' e procedure di
collaborazione per la raccolta e il mantenimento dei dati di cui al
comma 1.

 

Art. 30
Elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e
dei servizi

 

1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 1, dal 1° maggio al 30
giugno di ogni anno a partire dalla ricezione della prima
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), i soggetti
essenziali e i soggetti importanti comunicano e aggiornano, tramite
la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, un elenco
delle proprie attivita' e dei propri servizi, comprensivo di tutti
gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e della relativa
attribuzione di una categoria di rilevanza.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce, secondo le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, anche tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le categorie di rilevanza
nonche' il processo, le modalita' e i criteri per l'elencazione,
caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi di
cui al presente articolo.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione tramite la piattaforma
digitale di cui al comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS
fornisce riscontro ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti
circa la conformita' di quanto comunicato rispetto alle modalita' e
ai criteri di cui al comma 2. Il predetto termine puo' essere
prorogato dall'Autorita' nazionale competente NIS, per una sola volta
e fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, qualora sia
necessario svolgere approfondimenti. Ove si renda necessario
richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive ai soggetti
essenziali o importanti, i termini di cui al presente comma sono
interrotti sino alla data di ricevimento delle predette integrazioni
e informazioni, che sono rese entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta.
4. In assenza del riscontro di cui al comma 3 da parte
dall'Autorita' nazionale competente NIS entro i termini di cui al
medesimo comma, la conformita' di cui al comma 3 si intende
convalidata.
5. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente
NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera f).

 

Art. 31
Proporzionalita' e gradualita' degli obblighi

 

1. Ai fini di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29 l'Autorita'
nazionale competente NIS stabilisce obblighi proporzionati tenuto
debitamente conto del grado di esposizione dei soggetti ai rischi,
delle dimensioni dei soggetti e della probabilita' che si verifichino
incidenti, nonche' della loro gravita', compreso il loro impatto
sociale ed economico.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce termini,
modalita', specifiche e tempi graduali di implementazione degli
obblighi di cui al comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
40, comma 5, anche differenziandoli in relazione:
a) alle categorie di rilevanza di cui all'articolo 30, comma 2,
delle attivita' e dei servizi che i sistemi informativi e di rete
supportano, svolgono o erogano;
b) al settore, al sottosettore e alla tipologia di soggetto,
tenendo conto del grado di maturita' iniziale nell'ambito della
sicurezza informatica;
c) all'individuazione del soggetto quale essenziale o importante.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS individua, se del caso, le
fattispecie che determinano la sospensione dei termini di cui al
comma 2.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare linee guida
vincolanti per l'attuazione degli obblighi di cui al presente capo.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare
raccomandazioni per supportare i soggetti nell'implementazione degli
obblighi di cui al presente capo.
6. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente
NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera f).
7. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita'
nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo
della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1.

 

Art. 32
Previsioni settoriali specifiche

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28
e 29, tenuto conto degli impatti sociali e economici di un incidente
significativo nella catena di approvvigionamento del settore della
pubblica amministrazione, l'Autorita' nazionale competente NIS,
secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre
specifici obblighi proporzionati e graduali ai soggetti essenziali e
ai soggetti importanti che forniscono servizi, anche digitali, alla
pubblica amministrazione.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di
cui all'articolo 40, comma 5, puo' individuare gli obblighi di cui al
presente capo che non si applicano:
a) alle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato III,
lettere c) e d);
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, comma 9, lettera
f), e comma 10.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25 non si applicano ai
soggetti che erogano esclusivamente servizi di registrazione dei nomi
di dominio. Tali soggetti assicurano un livello di sicurezza
informatica coerente con gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25.
4. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di
cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica l'applicabilita' degli
obblighi di cui al presente capo.

 

Art. 33
Coordinamento con la disciplina del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica

 

1. Ai fini dell'articolo 4:
a) gli obblighi di gestione del rischio per la sicurezza
informatica e di notifica di incidente previsti dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, sono considerati almeno equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto;
b) alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici
inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 105 del 2019, non si applicano le disposizioni di
cui al presente decreto. Restano fermi gli obblighi del presente
decreto per i sistemi informativi e di rete diversi da quelli di cui
al primo periodo;
c) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 105 del 2019, non sono sottoposti agli obblighi di
notifica di cui all'articolo 25 del presente decreto per gli
incidenti riconducibili a una notifica effettuata ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge;
d) le informazioni attinenti ai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, ovvero trasmesse da
questi ultimi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi
del presente decreto, possono essere escluse dagli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 22.

Capo V
Monitoraggio, vigilanza ed esecuzione

Art. 34
Principi generali per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza ed
esecuzione

 

1. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora e valuta il
rispetto da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti
degli obblighi previsti dall'articolo 7 e dal capo IV, nonche' i
relativi effetti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete,
svolgendo attivita' di vigilanza attraverso:
a) il monitoraggio, l'analisi e il supporto ai soggetti
essenziali e ai soggetti importanti;
b) la verifica e le ispezioni;
c) l'adozione di misure di esecuzione;
d) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' conferire priorita'
alle attivita' di cui al presente capo adottando un approccio basato
sul rischio.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS provvede affinche' le
attivita' di vigilanza imposte ai soggetti per quanto riguarda gli
obblighi di cui al presente decreto siano effettive, proporzionate e
dissuasive, tenuto conto di ciascuna fattispecie e dei criteri di cui
all'articolo 31.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS vigila sul rispetto, da
parte degli enti della pubblica amministrazione, del presente
decreto, con indipendenza operativa rispetto agli enti della pubblica
amministrazione sottoposti a vigilanza.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS espone nei particolari la
motivazione per l'adozione dei provvedimenti per lo svolgimento delle
attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo.
6. Le attivita' e i poteri di cui al presente capo sono
rispettivamente svolte ed esercitati rispettando i diritti della
difesa nonche' tenendo conto delle circostanze di ciascuna
fattispecie e almeno dei seguenti elementi:
a) la gravita' della violazione e l'importanza delle disposizioni
violate, considerando gravi in particolare:
1) le violazioni ripetute;
2) la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato
rimedio a tali incidenti;
3) il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni
vincolanti emesse dall'Autorita' nazionale competente NIS;
4) l'ostacolo alle attivita' di vigilanza di cui al presente
capo;
5) la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte
relative agli obblighi di cui al presente decreto;
b) la durata della violazione;
c) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal
soggetto interessato;
d) qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le
perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e
il numero di utenti interessati;
e) un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte
dell'autore della violazione;
f) qualsiasi misura adottata dal soggetto per prevenire o
attenuare il danno materiale o immateriale;
g) qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di
certificazione approvati;
h) il livello di collaborazione delle persone fisiche o
giuridiche ritenute responsabili con l'Autorita' nazionale competente
NIS.
7. Gli audit sulla sicurezza, periodici e mirati, nonche' le
scansioni di sicurezza di cui agli articoli 35 e 37, sono svolti da
organismi indipendenti e si basano su valutazioni del rischio
effettuate dall'Autorita' nazionale competente NIS o dal soggetto
sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in relazione
ai rischi. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' richiedere,
anche solo in parte, di acquisire gli esiti di tali audit sulla
sicurezza e di tali scansioni di sicurezza. I costi di tali audit
sulla sicurezza e di tali scansioni di sicurezza sono a carico del
soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi debitamente giustificati
in cui l'Autorita' nazionale competente NIS decida altrimenti, in
linea con il piano di risposta agli incidenti e alle crisi
informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.
8. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di
cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica lo svolgimento delle
attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo.
9. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita'
nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo
della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 1, sono
stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' per lo svolgimento
delle attivita', l'esercizio dei poteri e l'adozione dei
provvedimenti di cui al presente capo.

 

Art. 35
Monitoraggio, analisi e supporto

 

1. Ai fini dell'articolo 7, l'Autorita' nazionale competente NIS
verifica e fornisce riscontro circa le informazioni trasmesse e la
relativa corrispondenza ai requisiti prescritti per i soggetti
registrati, ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo
7, comma 2, assicurando altresi' adeguata pubblicita' ai criteri
concernenti l'ambito di applicazione del presente decreto e dei
relativi obblighi.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora l'attuazione degli
obblighi di cui al presente decreto da parte dei soggetti che
rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3,
implementando, altresi', interventi di supporto per i soggetti
medesimi.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'attivita' di
monitoraggio di cui al comma 2, puo':
a) richiedere ai soggetti una rendicontazione, anche periodica,
ivi incluse autovalutazioni e piani di implementazione, dello stato
di attuazione degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' le
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, dichiarando la finalita' della richiesta;
b) richiedere ai soggetti l'esecuzione, periodica o mirata, di
audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente
significativo o di violazione del presente decreto da parte del
soggetto;
c) richiedere ai soggetti l'esecuzione di scansioni di sicurezza
basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non
discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con
il soggetto interessato;
d) emanare raccomandazioni e avvertimenti relativi a presunte
violazioni del presente decreto da parte dei soggetti interessati.
4. Ai fini del comma 2, l'Autorita' nazionale competente NIS indica
modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere,
nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS analizza le risultanze
delle attivita' di cui al presente capo al fine di stabilire l'ordine
di priorita' degli interventi di supporto di cui al comma 2 nonche'
di individuare gli indirizzi di sviluppo della regolamentazione di
cui all'articolo 31.
6. L'Autorita' nazionale competente NIS implementa gli interventi
di supporto di cui al comma 2 qualora cio' non costituisca un onere
sproporzionato o eccessivo.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS, nello svolgimento delle
attivita' di cui al presente capo, si puo' avvalere dei tavoli
settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).

 

Art. 36
Verifiche e ispezioni

 

1. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei poteri
di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente decreto, puo' sottoporre
questi ultimi a:
a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse
all'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto;
b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali;
c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni
necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo,
dichiarando la finalita' della richiesta e specificando le
informazioni richieste ai soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e
ispettivi si applicano unicamente qualora l'Autorita' nazionale
competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o
informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente
decreto.

 

Art. 37
Misure di esecuzione

 

1. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'esercizio dei
suoi poteri di esecuzione, tiene anche conto degli esiti delle
attivita' di monitoraggio, analisi e supporto di cui all'articolo 35
e delle risultanze dell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi
di cui all'articolo 36.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei suoi
poteri di esecuzione puo' richiedere ai soggetti, dichiarandone la
finalita', di fornire i dati che dimostrino l'attuazione di politiche
di sicurezza informatica, quali i risultati di audit sulla sicurezza
e i relativi elementi di prova, nonche' le informazioni necessarie
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali anche ai fini:
a) della valutazione delle misure di gestione dei rischi per la
sicurezza informatica;
b) del rispetto degli obblighi di trasmissione, comunicazione e
notifica di cui al presente decreto.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei suoi
poteri di esecuzione, puo' intimare ai soggetti:
a) di eseguire, su base periodica o mirata, audit sulla
sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di
violazione del presente decreto da parte del soggetto. L'Autorita'
nazionale competente NIS non puo' prescrivere l'esecuzione periodica
di audit di sicurezza ai soggetti importanti;
b) di eseguire scansioni di sicurezza basate su criteri di
valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e
trasparenti, se necessario in cooperazione con la medesima Autorita';
c) di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit
sulla sicurezza;
d) di adempiere agli obblighi di cui al presente decreto;
e) di porre termine al comportamento che viola il presente
decreto e di astenersi dal ripeterlo;
f) di attuare le istruzioni vincolanti impartite dalla medesima
Autorita' o di porre rimedio alle carenze individuate
nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto o alle
conseguenze che derivano da violazioni del presente decreto;
g) ai fini dell'articolo 25, comma 9, di comunicare senza
ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi gli incidenti
significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura
di tali servizi;
h) ai fini dell'articolo 25, comma 10, di comunicare senza
ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono
potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa,
qualsiasi misura o azione correttiva che tali destinatari possono
adottare in risposta a tale minaccia, nonche', se opportuno, la
minaccia informatica significativa stessa;
i) ai fini dell'articolo 25, comma 11, di informare il pubblico
sugli incidenti occorsi;
l) di rendere pubbliche le violazioni di cui al presente decreto.
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell'esercizio dei
suoi poteri di esecuzione quale Autorita' nazionale competente NIS,
puo' intimare l'osservanza di istruzioni vincolanti per evitare il
verificarsi di un incidente o per porvi rimedio.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' designare un proprio
funzionario per supportare il soggetto interessato ai fini
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto, con
compiti ben definiti nell'arco di un periodo di tempo determinato,
anche tramite visite in loco e a distanza. Il soggetto interessato
assicura la piena collaborazione con il funzionario designato.
6. Qualora il soggetto interessato non adempia alle disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5, secondo periodo, l'Autorita' nazionale
competente NIS diffida il soggetto ad adempiere a tali disposizioni.
7. Ai fini dei commi 2, 3, 4 e 6, l'Autorita' nazionale competente
NIS indica modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per
adempiere nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli
adempimenti.
8. Prima di adottare provvedimenti di cui ai commi 3 e 6,
l'Autorita' nazionale competente NIS notifica ai soggetti interessati
le conclusioni preliminari, concedendo a questi ultimi un termine
ragionevole, comunque non inferiore a quindici giorni, per presentare
osservazioni.
9. Il comma 8 non trova applicazione nei casi in cui la notifica
delle conclusioni preliminari non consenta azioni immediate per
prevenire un incidente o rispondervi. In tali casi l'Autorita'
nazionale competente NIS motiva l'omissione della notifica di cui al
comma 8.
10. Nei casi di adozione da parte dell'Autorita' nazionale
competente NIS di piu' provvedimenti successivi riconducibili alla
medesima fattispecie, il comma 8 si applica esclusivamente al primo
di questi provvedimenti.

 

Art. 38
Sanzioni amministrative

 

1. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'esercizio dei
suoi poteri sanzionatori, tiene anche conto degli esiti delle
attivita' di monitoraggio, supporto e analisi di cui all'articolo 35,
delle risultanze dell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi di
cui all'articolo 36, nonche' dell'esercizio dei poteri di esecuzione
di cui all'articolo 37.
2. Fermi restando i criteri di cui all'articolo 34, comma 6,
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con una o piu'
determinazioni, adottate secondo le modalita' dell'articolo 40, comma
5, puo' specificare laddove necessario i criteri per la
determinazione dell'importo delle sanzioni per le violazioni di cui
ai commi 8 e 10 del presente articolo, adottando tutte le misure
necessarie per assicurarne l'effettivita', la proporzionalita', la
dissuasivita' e l'applicazione.
3. L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 37 non impedisce la
contestazione delle violazioni di cui ai commi 8 e 10 del presente
articolo, nonche' la relativa irrogazione di sanzioni amministrative
di cui al presente articolo.
4. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla
diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorita' nazionale
competente NIS puo' sospendere temporaneamente o chiedere a un
organismo di certificazione o autorizzazione, oppure a un organo
giurisdizionale, ai sensi della normativa vigente, di sospendere
temporaneamente un certificato o un'autorizzazione relativi a una
parte o alla totalita' dei servizi o delle attivita' pertinenti
svolti dal soggetto essenziale. Tale sospensione temporanea e'
applicata finche' il soggetto interessato non adotta le misure
necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle diffide
di cui all'articolo 37, commi 6 e 7. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui
all'allegato III, nonche' ai soggetti rientranti fra le tipologie di
cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 4.
5. Qualsiasi persona fisica responsabile di un soggetto essenziale
o che agisca in qualita' di suo rappresentante legale con l'autorita'
di rappresentarlo, di prendere decisioni per suo conto o di
esercitare un controllo sul soggetto stesso, assicura il rispetto
delle disposizioni di cui al presente decreto. Tali persone fisiche
possono essere ritenute responsabili dell'inadempimento in caso di
violazione del presente decreto da parte del soggetto di cui hanno
rappresentanza.
6. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla
diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorita' nazionale
competente NIS puo' disporre nei confronti delle persone fisiche di
cui al comma 5 del presente articolo, ivi inclusi gli organi di
amministrazione e gli organi direttivi di cui all'articolo 23 dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti, nonche' di quelle che
svolgono funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o
rappresentante legale di un soggetto essenziale o importante,
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
incapacita' a svolgere funzioni dirigenziali all'interno del medesimo
soggetto. Tale sospensione temporanea e' applicata finche' il
soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio
alle carenze o a conformarsi alle diffide di cui all'articolo 37,
commi 6 e 7.
7. Ai dipendenti pubblici che esercitano i poteri di cui al comma
5, si applicano le norme in materia di responsabilita' dei dipendenti
pubblici e dei funzionari eletti o nominati. In particolare, la
violazione degli obblighi di cui al presente decreto puo' costituire
causa di responsabilita' dirigenziale, disciplinare e
amministrativo-contabile.
8. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 sono
punite le seguenti violazioni:
a) mancata osservanza degli obblighi imposti dall'articolo 23
agli organi di amministrazione e agli organi direttivi, nonche' degli
obblighi relativi alla gestione del rischio per la sicurezza
informatica e alla notifica di incidente, di cui agli articoli 24 e
25, cosi' come disciplinati ai sensi dell'articolo 31;
b) inottemperanza alle disposizioni adottate dall'Autorita'
nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, e
alle relative diffide.
9. Le violazioni di cui al comma 8 sono punite:
a) per i soggetti essenziali, escluse le pubbliche
amministrazioni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un
massimo di euro 10.000.000 o del 2% del totale del fatturato annuo su
scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto, calcolato
secondo le modalita' previste della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, se tale importo e' superiore, il cui
minimo e' fissato nella misura di un ventesimo del massimo edittale;
b) per i soggetti importanti, escluse le pubbliche
amministrazioni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un
massimo di euro 7.000.000 o dell'1,4% del totale del fatturato annuo
su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto, calcolato
secondo le modalita' previste della raccomandazione 2003/361/CE, se
tale importo e' superiore, il cui minimo e' fissato nella misura di
un trentesimo del massimo edittale;
c) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III,
nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui
all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti essenziali, con sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 25.000 a euro 125.000;
d) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III,
nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui
all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti importanti, le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) sono ridotte di un
terzo.
10. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 11
sono punite le seguenti violazioni:
a) mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle
informazioni ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 3, 4, 5 e 7;
b) inosservanza delle modalita' stabilite dall'Autorita'
nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 7;
c) mancata comunicazione o aggiornamento dell'elenco delle
attivita' e dei servizi nonche' della loro categorizzazione ai sensi
dell'articolo 30, comma 1;
d) mancata implementazione o attuazione degli obblighi relativi
all'uso di schemi di certificazione, alla banca dei dati di
registrazione dei nomi di dominio nonche' alle previsioni settoriali
specifiche di cui agli articoli 27, 29 e 32, cosi' come disciplinati
ai sensi dell'articolo 31.
e) mancata collaborazione con l'Autorita' nazionale competente
NIS nello svolgimento delle attivita' e nell'esercizio dei poteri di
cui al presente capo;
f) mancata collaborazione con il CSIRT Italia.
11. Le violazioni di cui al comma 10, fermi restando i minimi
edittali di cui al comma 9, sono punite:
a) per i soggetti essenziali, con sanzioni amministrative
pecuniarie fino a un massimo dello 0,1% del totale del fatturato
annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto,
calcolato secondo le modalita' previste della raccomandazione
2003/361/CE;
b) per i soggetti importanti, con sanzioni amministrative
pecuniarie fino a un massimo dello 0,07% del totale del fatturato
annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto,
calcolato secondo le modalita' previste della raccomandazione
2003/361/CE;
c) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III,
nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui
all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti essenziali, con sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 50.000;
d) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III,
nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui
all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti importanti, le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) sono ridotte di un
terzo.
12. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo
nei casi regolati dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre del
1981, n. 689. Nei casi di reiterazione specifica, la sanzione
prevista per la violazione e' aumentata fino al doppio. Nei casi di
reiterazione non specifica si applica la sanzione prevista per la
violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
13. In caso di mancata o tardiva registrazione di cui all'articolo
7, sono comunque contestate tutte le violazioni previste dai commi 8
e 10 del presente articolo, e si applica la sanzione prevista per la
violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
14. In caso di mancata osservanza degli obblighi relativi alla
notifica di incidente di cui all'articolo 25, da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonche' dei
soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1,
partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove
individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4, le
disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo si applicano
solo in caso di reiterazione specifica nell'arco di cinque anni e
l'Autorita' nazionale competente NIS puo' esercitare, durante i
dodici mesi successivi all'accertamento della violazione, i poteri di
verifica e ispettivi di cui all'articolo 36.
15. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono
individuate, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera c), le
modalita' di applicazione, nell'ambito del procedimento
sanzionatorio, dei seguenti strumenti deflattivi del contenzioso:
a) l'invito a conformarsi che l'Autorita' nazionale competente
NIS, ove accerti la sussistenza delle violazioni, e fatto salvo il
caso di reiterazione delle stesse, invia al trasgressore, assegnando
un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'
della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti
dalla normativa vigente. Ove il trasgressore ottemperi all'obbligo di
conformare la condotta nei termini previsti, il procedimento
sanzionatorio non prosegue. La disposizione di cui alla presente
lettera non si applica al soggetto che sia stato gia' destinatario
della diffida di cui all'articolo 37, comma 6, ovvero ai soggetti e
nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo;
b) la facolta' di estinguere il procedimento attraverso il
pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione o se piu' favorevole, e qualora sia stabilito, al doppio del
minimo della sanzione edittale, nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di notifica della contestazione. In caso di
reiterazione si applica l'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689;
c) le fattispecie in cui non e' prevista pubblicita'
dell'irrogazione di sanzioni amministrative.
16. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi di quanto previsto
dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'articolo 18 del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per
incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.

 

Art. 39
Assistenza reciproca

 

1. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera e assiste le
autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, nonche'
puo' richiedere la cooperazione e l'assistenza reciproca alle
medesime, in funzione delle necessita', nei seguenti casi:
a) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione nazionale ai
sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono
ubicati sul territorio nazionale, fornisce servizi in uno o piu'
altri Stati membri;
b) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione di altri Stati
membri ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete
sono ubicati sul territorio di altri Stati membri, fornisce servizi
sul territorio nazionale.
2. La cooperazione di cui al comma 1 comprende la reciproca:
a) notifica e consultazione, per il mezzo del Punto di contatto
unico NIS, circa le attivita' ispettive, le misure di esecuzione e
l'esercizio dei poteri sanzionatori, nonche' la loro applicazione;
b) richiesta giustificata di attivita' ispettive o di adozione di
misure di esecuzione;
c) assistenza proporzionata alle rispettive risorse affinche' le
attivita' ispettive e di esecuzione possano essere attuate in maniera
efficace, efficiente e coerente.
3. L'assistenza reciproca di cui al comma 2, lettera c), puo'
riguardare richieste di informazioni e attivita' ispettive, comprese
le richieste di effettuare ispezioni in loco o a distanza o audit
sulla sicurezza mirati.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' respingere una
richiesta di assistenza da parte di autorita' competenti degli altri
Stati membri ai sensi del presente articolo quando:
a) l'Autorita' nazionale competente NIS non e' competente per
fornire l'assistenza richiesta;
b) l'assistenza richiesta non e' proporzionata ai compiti
ispettivi e di esecuzione previsti dal presente decreto;
c) la richiesta riguarda informazioni o comporta attivita' che,
se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi essenziali
di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di difesa dello
Stato.
5. Ai fini del comma 4, prima di respingere una richiesta,
l'Autorita' nazionale competente NIS consulta le autorita' competenti
degli Stati membri interessati. Su richiesta di uno degli Stati
membri interessati, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta
anche la Commissione europea e l'ENISA.
6. Se opportuno e di comune accordo, l'Autorita' nazionale
competente NIS e le autorita' competenti di altri Stati membri
possono svolgere attivita' ispettive e di esecuzione comuni.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS puo':
a) a fronte di una richiesta di assistenza reciproca da parte di
autorita' competenti di altri Stati membri, esercitare i poteri di
cui al presente capo nei confronti di un soggetto che soddisfa i
criteri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) inoltrare una richiesta di assistenza reciproca alle autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati per l'esercizio dei
rispettivi poteri di cui al capo VII della direttiva 2022/2555 nei
confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo.

 

Capo VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 40
Attuazione

 

1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di
cui all'articolo 12 e previo parere del Comitato interministeriale
per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109:
a) sono definiti i criteri per l'applicazione della clausola di
salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4;
b) sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' di cui
all'articolo 34, comma 10;
c) sono individuate le modalita' di applicazione, nell'ambito del
procedimento sanzionatorio, degli strumenti deflattivi del
contenzioso di cui all'articolo 38, comma 15.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, d'intesa con le Autorita' di settore NIS interessate,
sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e previo
parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza:
a) possono essere stabiliti ulteriori criteri di identificazione
delle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II, nonche'
delle ulteriori tipologie di soggetto di cui all'articolo 3;
b) possono essere individuate ulteriori categorie di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, a cui si applica
il presente decreto;
c) sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione
tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le Autorita' di
settore NIS ai fini del presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, sentito il
Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, previo parere del
Comitato interministeriale per la cybersicurezza, sono stabilite, ove
necessario, le modalita' di raccordo e collaborazione di cui
all'articolo 14.
4. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, su proposta delle Autorita' di settore NIS interessate,
sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) sono individuati, ove necessario, i soggetti ai quali si
applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4;
b) sono individuati i soggetti ai quali si applica il presente
decreto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9.
5. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) ai sensi degli articoli 3 e 6, e' stabilito l'elenco dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui all'articolo 7,
comma 2;
b) sono stabiliti i termini, le modalita' nonche' i procedimenti
di utilizzo e accesso di cui all'articolo 7, comma 6, le eventuali
ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dei
commi 1 e 4 del medesimo articolo, nonche' i termini, le modalita' e
i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all'articolo
5, comma 3;
c) possono essere definiti ulteriori disposizioni per
l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo per l'attuazione
della disciplina NIS di cui all'articolo 12;
d) e' adottata, d'intesa con il Ministero della giustizia, la
politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di
cui all'articolo 16, comma 4;
e) possono essere imposte condizioni per le informazioni messe a
disposizione dalle autorita' competenti e dal CSIRT Italia nel
contesto degli accordi di condivisione delle informazioni sulla
sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 3;
f) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti essenziali e i
soggetti importanti notificano all'Autorita' nazionale competente NIS
la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle
informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17,
comma 4;
g) possono essere designati gli esperti di sicurezza informatica
di cui all'articolo 21, comma 1, nonche' individuate, se necessario,
le modalita' per l'esecuzione della revisione tra pari di cui al
medesimo articolo 21;
h) puo' essere imposto l'utilizzo di prodotti TIC, servizi TIC e
processi TIC certificati di cui all'articolo 27, definendo i relativi
termini, criteri e modalita';
i) sono stabilite le categorie di rilevanza nonche' le modalita'
e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione
delle attivita' e dei servizi, a valenza multisettoriale e, ove
opportuno, settoriale, di cui all'articolo 30;
l) sono stabiliti obblighi proporzionati e graduali, a valenza
multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 31,
le modalita' di applicazione dei medesimi obblighi per i soggetti che
svolgono attivita' in piu' settori o sottosettori e per i soggetti di
cui all'articolo 32, commi 1 e 2;
m) sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo
delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2.
6. Sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione:
a) i decreti di cui al comma 3;
b) le determinazioni di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5,
lettera a);
c) atti, documenti, e informazioni relativi o comunque collegati
alle notifiche degli incidenti o la cui divulgazione o il cui accesso
possono comunque arrecare un possibile pregiudizio alla sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono adottati:
a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1, lettera a), e al comma 3;
b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettere b) e c).
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottati:
a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1, lettere b) e c), e al comma 2, lettera c);
b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
di cui al comma 5, lettere d), f) e l).
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottate le determinazioni dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettera i).
10. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
presente articolo sono aggiornati periodicamente e, comunque, ogni
tre anni.
11. Le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
di cui al presente articolo sono aggiornate periodicamente e,
comunque, ogni due anni.

 

Art. 41
Regime transitorio e abrogazioni

 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a
decorrere dal 18 ottobre 2024.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 65, e' abrogato, a esclusione dell'articolo 7, comma 8, e
dell'articolo 8, comma 10, che sono abrogati dal 1° gennaio 2025. I
capi IV e V del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2018
continuano a trovare applicazione nei confronti dei soli soggetti di
cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), fino alla data di adozione
dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 40, commi 1, 2, 3, 4
e 5, lettere a), b), e) e f).
3. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera h) e' abrogata;
b) l'articolo 30, comma 26, e gli articoli 40 e 41 sono abrogati.
4. I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di
cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare
applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le
disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle
determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l).

 

Art. 42
Fase di prima applicazione

 

1. In fase di prima applicazione:
a) ai sensi dell'articolo 7, entro il 17 gennaio 2025, i
fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di
registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi
di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud
computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di
distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i
fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di
mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di
servizi di social network che rientrano nell'ambito di applicazione
del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui
all'articolo 7, comma 1;
b) sino al 31 dicembre 2025, il Tavolo per l'attuazione della
disciplina NIS di cui all'articolo 12 si riunisce almeno una volta
ogni sessanta giorni;
c) sino al 31 dicembre 2025, il termine per l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 25 e' fissato in nove mesi dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettere
a) e b), e il termine per l'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 23, 24 e 29 e' fissato in diciotto mesi dalla medesima
comunicazione. Ai fini di cui al primo periodo, l'Autorita' nazionale
competente NIS puo' stabilire modalita' e specifiche di base per
assicurare la conformita' dei soggetti essenziali e dei soggetti
importanti.
2. L'obbligo di cui all'articolo 30, comma 1, si applica a partire
dal 1° gennaio 2026.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i soggetti essenziali e i
soggetti importanti possono registrarsi a partire dalla data di
pubblicazione della piattaforma di cui al medesimo comma.

 

Art. 43
Modifiche normative

 

1. Al fine di assicurarne la coerenza con l'architettura nazionale
di cybersicurezza e con i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo di
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello
comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148;»;
2) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 6» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) la lettera d) e' sostituita dalle seguenti:
«d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e),
del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica
dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi
informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo NIS;»;
1.2) alla lettera n), le parole: «CSIRT Italia di cui
all'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti «CSIRT Italia di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i)»;
1.3) alla lettera n-bis), le parole: «di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere g) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti
essenziali e i soggetti importanti di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo NIS»;
2) il comma 3 e' abrogato;
c) l'articolo 15 e' abrogato.
2. Per assicurare la coerenza con gli obblighi di cui al capo IV e
con le disposizioni di cui al capo V del presente decreto,
all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' abrogato;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La notifica d'incidente ai sensi del comma 3, lettera a),
effettuata dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 assolve
agli obblighi in materia di notifica di incidente di cui all'articolo
25 del decreto legislativo medesimo.»;
c) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica che non sono individuati come soggetti
essenziali o importanti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto
legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, si
applicano gli obblighi di cui al capo IV e le attivita' ispettive e
sanzionatorie di cui al capo V previste per i soggetti essenziali ai
sensi del medesimo decreto legislativo, limitatamente ai sistemi
informativi e di rete diversi da quelli inseriti nell'elenco delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente decreto. L'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, sentito il tavolo interministeriale
per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
stabilisce con propria determina termini, modalita', specifiche e
tempi graduali di implementazione degli obblighi di cui al presente
comma.»;
d) il comma 17 e' abrogato.

 

Art. 44
Disposizioni finanziarie

 

1. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
degli articoli 10, 11, 13 e 15 del presente decreto e, piu' in
generale le spese ICT sostenute per l'adeguamento dei sistemi
informativi al presente decreto, sono coerenti con il Piano triennale
per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 1, commi da 512 a 520, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, 11, comma 7,
13, comma 6, e 15 comma 8, pari a euro 409.424 per l'anno 2024 e euro
5.925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto euro a 409.424 per l'anno 2024, euro 2.625.695 per
l'anno 2025, euro 2.707.695 per l'anno 2026 e euro 3.100.695 annui a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a euro 3.300.000 per l'anno 2025, euro 3.218.000 per
l'anno 2026 e euro 2.825.000 annui a decorrere dall'anno 2027,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al
comma 2 dell'articolo 41.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Per l'allegato I e II vai direttamente sul sito della Gazzetta Ufficiale

ALLEGATO III

Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo

1. Ai fini dell'articolo 3, comma 6, sono individuatele seguenti
categorie:

a) amministrazioni centrali:
1) gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
2) la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;
3) le Agenzie fiscali;
4) le Autorita' amministrative indipendenti;

b) amministrazioni regionali:
1. le Regioni e le Province autonome.

c) amministrazioni locali
1. le Citta' metropolitane;
2. i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
3. i Comuni capoluoghi di regione;
4. le Aziende sanitarie locali.

d) altri soggetti pubblici:
1. gli Enti di regolazione dell'attivita' economica;
2. gli Enti produttori di servizi economici;
3. gli Enti a struttura associativa;
4. gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali;
5. gli Enti e le Istituzioni di ricerca;
6. gli Istituti zooprofilattici sperimentali

ALLEGATO IV
Ulteriori tipologie di soggetti

1. Soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale.
2. Istituti di istruzione che svolgono attivita' di ricerca.
3. Soggetti che svolgono attivita' di interesse culturale.
4. Societa' in house, societa' partecipate e societa' a controllo
pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.

 

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