Recipienti a pressione trasportabili: Inail confermato organismo notificato per la certificazione. Lo rende noto un comunicato del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021, n. 132.
Il range delle attività riguarda:
- i recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;
- le cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori,
mentre le procedure interessate sono:
- valutazione di conformità;
- ispezione straordinaria;
- ispezione intermedia;
- ispezione periodica;
- rivalutazione di conformità.
Altre notizie su Inail? Clicca qui
Di seguito il testo del comunicato del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Comunicato del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Conferma dell'Istituto INAIL quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili. (21A03286)
(Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021, n. 132)
Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione in data 20 maggio 2021, l'Istituto INAIL, con sede a
Roma, piazzale Giulio Pastore 6, e' stato confermato quale organismo
notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle
attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva
2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione
delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE
recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i
prodotti e le procedure di seguito indicate:
prodotti:
• recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;
• cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;
procedure:
• valutazione di conformità;
• ispezione straordinaria;
• ispezione intermedia;
• ispezione periodica;
• rivalutazione di conformità.
La presente designazione ha validità sino al 23 maggio 2025