Registri di carico e scarico delle discariche: i chiarimenti del Mite in una risposta a un'istanza di interpello di un'amministrazione provinciale.
In particolare, al ministero sono stati chiesti chiarimenti:
- sull’interpretazione del concetto “termine dell’attività” contenuto nell’articolo 190, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010;
- su modalità e tempistica di conservazione della documentazione ricevuta dalla autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto al termine della fase post operativa della discarica.
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Il dicastero, nel rispondere alle richieste di chiarimenti, ha precisato che le considerazioni riportate «sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie».
Di seguito il testo della risposta ministeriale.
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Risposta del ministero della Transizione ecologica
Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla consegna dei registri di carico e scarico delle discariche ex art. 190, comma 10 del D.Lgs 152/2006
Quesito
Con istanza di interpello sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:
1) parere sull’interpretazione del concetto “termine dell’attività” contenuto nell’articolo 190, comma 3, del Dlgs 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010;
2) modalità e tempistica di conservazione della documentazione ricevuta dalla autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto al termine della fase post operativa della discarica.
Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito di seguito si riportano le disposizioni in materia:
- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - articolo 190;
- D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” – articolo 68.
Considerazioni del Ministero della transizione ecologica
Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.
Preliminarmente appare opportuno precisare che il momento in cui il gestore è tenuto a consegnare la documentazione all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto, sia nella norma previgente al d.lgs. 205/2010 che nella norma vigente, è riconducibile alla conclusione della gestione post-operativa dell’impianto medesimo. Del resto la ratio della norma è intesa a garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana anche nell’ipotesi di un potenziale utilizzo dell’area interessata dall’impianto a seguito del risanamento ambientale o delle eventuali operazioni di bonifica, previste dalla normativa di settore.
Infatti, la disposizione contenuta nell’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, afferente l’indicazione del tempo indeterminato per la tenuta del registro di carico e scarico da parte del gestore della discarica, è necessaria in quanto finalizzata a garantire una corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi, dal produttore al trasportatore e ai destinatari addetti allo smaltimento. A tal fine la norma prevede un flusso di gestione documentale che tenga traccia di tutte le informazioni a garanzia della correttezza del procedimento in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti, al percorso di trasporto, all’identificazione degli attori del processo.
In tale contesto, è evidente come l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione è tenuta a conservare la documentazione (registri di carico e scarico) consegnata dal gestore, per un tempo sufficiente a garantire l’accessibilità all’informazione ambientale nel caso di necessità di un qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta.
È opportuno, tuttavia, considerare che, nel momento in cui i registri di carico e scarico vengono acquisiti dall’autorità competente, gli stessi costituiscono un documento amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e rientrano nella disciplina prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto si rinvia a tali disposizioni comprendenti, tra l’altro all’articolo 68, l’adozione da parte di ogni amministrazione di un proprio piano di conservazione, integrato con il sistema di classificazione degli atti, quale strumento tecnico in cui sono definiti i tempi di conservazione della documentazione prodotta ed acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.