La conferma: abolito il Sistri
Con la conversione del D.L. n. 135/2018 (cosiddetto “decreto legge semplificazioni”) nella legge n. 12/2019 (in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019, n. 36), è stata confermata la soppressione definitiva del Sistri (e dei relativi obblighi) a fare data dal 1° gennaio 2019.
Si chiude, così, una vicenda legislativa decisamente travagliata durata all’incirca otto anni, che avrebbe dovuto portare l'Italia a dotarsi di un vero sistema per la tracciabilità dei rifiuti, ma che, di fatto, non è mai partita per via di stratificazioni legislative, numerose inchieste e complicate vicende giudiziarie. In compenso, solo di iscrizioni, corsi di aggiornamento e spese connesse, i soggetti coinvolti all’interno della filiera hanno speso complessivamente 200 milioni di euro; e altri costi sono previsti per la rimozione e restituzione delle apparecchiature di bordo affidate in comodato d’uso, tanto che le associazioni di categoria del settore dei trasporti sono già sul piede di guerra, minacciando class actions e azioni legali.
La novità: il Registro elettronico dei rifiuti
L'Italia è, quindi, destinata a rimanere "orfana" di un sistema per la tracciabilità dei rifiuti? A quanto sembra no, perché la nuova legge ha introdotto quello che, in prospettiva, dovrebbe essere il Sistri 2.0.
Si tratta del "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", formalmente istituito dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto semplificazioni, ma di fatto legato a doppio filo a un decreto ministeriale previsto dall’art. 3-bis del D.L. semplificazioni che definirà:
- le modalità di organizzazione e funzionamento del registro;
- le modalità di iscrizione;
- gli adempimenti cui saranno tenuti gli iscritti.
Il nuovo sistema, ispirato a criteri di maggior efficacia, efficienza e semplicità rispetto al precedente, è stato adottato nell’ottica di dare attuazione a quanto disposto dalla nuova direttiva 2018/851/Ue in materia di rifiuti contenuta nel pacchetto sulla circular economy e sarà organizzato e gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente.
Di seguito il testo dell'articolo 6 del testo coordinato del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
L'analisi della situazione attuale - che, sebbene preveda un "ritorno" temporaneo all'utilizzo di registri di carico e scarico, Fir e Mud, non è comunque esente da criticità - e delle prospettive future è al centro dell'approfondimento a firma Alessandro Kiniger e Luca Tronconi di B&P Avvocati (accesso riservato agli abbonati).
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Testo coordinato del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.».
in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019, n. 36
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
(omissis)
Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti
- Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema dicontrollo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis,4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,
secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis deldecreto-legge 1° luglio 2009, 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I
contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui
sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il
decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano
il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a
titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed
intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli
aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le
modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico
nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti obbligati e di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonche' gli
adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di
gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita'
del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di
cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e' garantita
effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152
del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta
il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,
al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di
funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma
3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonche' le
modalita' di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del
Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il
contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o
parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi
stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a
sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per
le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi
delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5,
del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalita' di
ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))