Registro pneumatici fuori uso: interessati produttori e importatori

Decreto 16 aprile 2024

(Registro pneumatici fuori uso)

Con il decreto 16 aprile 2024, il ministero dell'Ambiente ha istituto il registro pneumatici fuori uso al quale si dovranno iscrivere produttori e importato soggetti agli obblighi di gestione di pneumatici fuori uso.

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Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024. Le modalità operative del registro pneumatici fuori uso sono indicate nell'allegato I al decreto.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento, comprensivo dell'allegato.

Decreto 16 aprile 2024 del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di
pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori
uso. (24A02539)

(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 115, ed
in particolare l'art. 18, comma 1, lettera f), il quale prevede che
al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede
mediante altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da
eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione
europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei
soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina dell'Unione europea;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale».
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione
ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero
della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione
dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno
2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7 di adozione
dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno
2024;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e in particolare la parte quarta recante
«Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati» e, in particolare, l'art. 228 che disciplina le modalita'
con le quali produttori e importatori devono adempiere ai loro
obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso;
Visto l'art. 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
che disciplina i requisiti generali minimi in materia di
responsabilita' estesa del produttore (EPR), e nello specifico il
comma 1, lettera c) che prevede per i sistemi EPR la «adozione di un
sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti
immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di
rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei
materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera
b), da parte dei produttori, tramite il registro di cui al comma 8»
del medesimo articolo;
Visto l'art. 178-ter, comma 8, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che, al fine dello svolgimento della funzione di
vigilanza e controllo di cui al comma 6 dello stesso articolo,
prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica del registro nazionale dei produttori al quale i
soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita' estesa del
produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita' definite
con il decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, concernente il
«Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita'
attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai
sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n.
152» (di seguito, decreto del Ministro n. 182 del 2019);
Visto in particolare, l'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro n.
182 del 2019 che prevede l'istituzione con decreto del registro
informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici
soggetti agli obblighi di gestione di PFU e le relative modalita'
operative;
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui
servizi digitali), ed in particolare l'art. 30, il quale dispone che
i fornitori di piattaforme online provvedono affinche' gli operatori
commerciali possano utilizzare dette piattaforme online per
pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati
nell'Unione solo se questi hanno ricevuto determinate informazioni
relative all'operatore commerciale ed in particolare il numero di
iscrizione ad un registro pubblico presso il quale e' iscritto;
Considerata l'istruttoria condotta dalla direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
con Unioncamere relativamente alla realizzazione del registro
nazionale di produttori e importatori di pneumatici ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Ministro n. 182 del 2019;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. E' istituito il registro informatico nazionale di produttori e
importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli
pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19
novembre 2019, n. 182, di seguito denominato «registro pneumatici».
2. Il registro pneumatici e' integrato nel registro nazionale dei
produttori, istituito ai sensi dell'art. 178-ter, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le modalita' operative del registro pneumatici sono indicate
nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, nonche' le
seguenti:
a) Camera di commercio competente: la camera di commercio del
capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede
legale dell'impresa;
b) documenti commerciali: fatture fiscali, scontrini, ricevute
fiscali e fatture elettroniche.

Art. 3
Registro pneumatici e obblighi di iscrizione

1. Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici
fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro n. 182
del 2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad
iscriversi al registro pneumatici di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto.
2. L'iscrizione al registro pneumatici e' effettuata in via
telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle camere
di commercio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'apertura
delle iscrizioni, pubblicata sul portale del registro pneumatici e
nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
3. L'iscrizione al registro pneumatici delle forme associate di
gestione di cui al all'art. 4 del decreto del Ministro n. 182 del
2019 e' effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo
decreto, dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici, definiti
neo-operanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto
del Ministro n. 182 del 2019, sono tenuti ad iscriversi al registro
pneumatici contestualmente all'inizio della loro attivita'.
5. Al momento dell'iscrizione, i produttori e gli importatori di
pneumatici trasmettono al registro pneumatici le informazioni
relative ai dati anagrafici e alla modalita' di gestione degli
pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 7, e all'allegato II,
del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
6. L'iscrizione al registro pneumatici per i produttori e gli
importatori di pneumatici non aventi sede legale in Italia, anche
neo-operanti, e' effettuata dal rappresentante autorizzato di cui
all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro n. 182 del
2019.
7. Le forme associate di gestione, iscritte ai sensi del comma 3,
trasmettono tempestivamente per via telematica al registro pneumatici
l'elenco dei consorziati, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del
Ministro n. 182 del 2019. Per i produttori e gli importatori che
adempiono all'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso in forma
associata, il sistema informativo del registro pneumatici garantisce,
al momento della loro iscrizione, la verifica automatica
dell'avvenuta adesione alla forma associata.
8. La camera di commercio competente rilascia a ciascun produttore
e importatore, di cui al comma 1, un numero di iscrizione al registro
pneumatici. Il numero di iscrizione al registro pneumatici e'
riportato da ciascun produttore e importatore nei documenti
commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente
decreto.
9. I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale
attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione
degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
del Ministro n. 182 del 2019 e rendono visibile nel proprio sito
internet il numero di iscrizione al registro pneumatici. I soggetti
che utilizzano le piattaforme on-line per la conclusione dei
contratti di vendita a distanza comunicano altresi' alla piattaforma
on-line utilizzata, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE)
2022/2065, il numero di iscrizione al registro pneumatici.
10. I soggetti obbligati di cui al comma 1, ivi compresi i soggetti
di cui ai commi 6, 7 e 9, trasmettono al registro pneumatici per via
telematica ogni variazione dei dati comunicati all'atto
dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante
l'obbligo di iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione.
11. Le forme associate di gestione iscritte al registro pneumatici
comunicano ogni variazione della compagine sociale entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 4
Obblighi di comunicazione

1. I produttori e gli importatori di pneumatici che agiscono in
forma individuale o associata per adempiere agli obblighi di gestione
degli pneumatici fuori uso comunicano al registro pneumatici le
informazioni richieste tenendo conto dei requisiti e delle
tempistiche indicati agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del
Ministro n. 182 del 2019.
2. Le forme associate di gestione provvedono, ai sensi dell'art. 4,
comma 10, del decreto del Ministro n. 182 del 2019, all'adempimento
degli obblighi di comunicazione per conto dei produttori e degli
importatori ad esse associati.
3. Ai fini del monitoraggio dei flussi quantitativi degli
pneumatici fuori uso, le forme associate e i sistemi individuali di
gestione con immesso pari o superiore alle 200 tonnellate annue di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro n. 182 del 2019,
comunicano con cadenza trimestrale le informazioni relative alle
quantita' di pneumatici fuori uso raccolte nel trimestre precedente,
per ciascuna provincia e distinte per categoria di pneumatico.

Art. 5
Oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Registro
Pneumatici

1. Ai fini della copertura dei costi derivanti dall'attuazione
delle disposizioni del presente decreto, le camere di commercio
competenti, secondo le linee guida definite da Unioncamere,
determinano una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio
reso ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f), della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
2. Per garantire il rispetto del principio di equita' e
proporzionalita', la tariffa di cui al comma 1 e' commisurata alla
quantita' di pneumatici immessa sul mercato da ciascun produttore e
importatore, cosi' come comunicata ai sensi dell'art. 3, comma 8, del
decreto del Ministro n. 182 del 2019.
3. Le camere di commercio competenti pubblicano nel sito del
registro pneumatici le modalita' di calcolo e di versamento della
tariffa di cui al comma 1.
4. La tariffa di cui al comma 1 viene aggiornata ogni tre anni,
tenendo conto del costo effettivo sostenuto per la gestione del
registro pneumatici.
5. Al fine di garantire la verifica del funzionamento del registro
pneumatici e del sistema di copertura dei costi connessi alla
relativa gestione, Unioncamere trasmette alla direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
entro il 31 marzo di ogni anno, un'apposita relazione che include il
rendiconto delle spese sostenute.
6. La tariffa di cui al comma 1 e' versata dai produttori e dagli
importatori, anche neo-operanti, al momento dell'iscrizione al
registro pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni
anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui
all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
7. Nel caso di produttori e importatori che adempiono agli obblighi
di gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Ministro n. 182 del 2019, la tariffa di cui al comma 1 puo' essere
versata dalla forma associata di gestione per conto del produttore e
importatore associato, successivamente alla prima iscrizione ed entro
il 31 gennaio di ogni anno.
8. Il contributo ambientale di cui all'art. 6 del decreto del
Ministro n. 182 del 2019, che assicura la copertura dei costi della
gestione degli pneumatici fuori uso, comprende la tariffa di cui al
comma 1.

Art. 6
Informazione al pubblico

1. L'elenco delle imprese iscritte al registro pneumatici e'
pubblicato sul relativo sito con l'informazione dei dati
identificativi dell'impresa, della forma di gestione prescelta
nonche' delle altre informazioni e degli altri dati da rendere
pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro n.
182 del 2019.
2. La predisposizione e la pubblicazione di una raccolta statistica
a partire dai dati comunicati al registro pneumatici, e' curata da
Unioncamere.

Art. 7
Accesso ai dati

1. Le camere di commercio competenti mettono a disposizione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le
informazioni raccolte ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende
disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel
registro pneumatici ad altri enti, amministrazioni e organi di
controllo, preliminarmente accreditati presso il registro medesimo,
per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
3. Il registro pneumatici assicura l'interconnessione con il
registro delle imprese, con l'albo nazionale gestori ambientali e con
la Banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della
semplificazione degli adempimenti.

Art. 8
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Allegato I

Modalita' operative per il funzionamento del Registro informatico
nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli
obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso («Registro
Pneumatici»)

Il registro pneumatici e' articolato in diverse aree:
portale del registro attraverso il quale gli operatori, le
amministrazioni e i cittadini consultano informazioni, statistiche ed
elenchi di imprese iscritte e i soggetti obbligati potranno accedere
all'area riservata del registro PFU nonche' ad altri registri
esistenti gestiti dalle Camere di Commercio in materia di
responsabilita' estesa del produttore.
area riservata tramite la quale le imprese possono trasmettere
le pratiche di iscrizione e le comunicazioni periodiche.
banca dati del registro attraverso cui l'amministrazione ed
altri enti abilitati possono consultare le informazioni inserite ed
elaborare report e statistiche.
area amministrativa, attraverso la quale le Camere di Commercio
e il Ministero gestiscono le pratiche.
1. Accesso e registrazioni
L'accesso al sistema e' consentito esclusivamente attraverso il
riconoscimento dell'identita' digitale della persona fisica che
intende operare per conto dell'impresa o ente da iscrivere.
Ad oggi le identita' digitali riconosciute sono quelle fornite
dal sistema SPID (persona fisica anche ad uso professionale), dalla
CNS e dalla CIE.
In sede di presentazione di pratiche di iscrizione o variazione
e' richiesto di firmare digitalmente la pratica. Il sistema
verifichera' che il titolare dell'identita' digitale abbia titolo per
rappresentare l'impresa, mediante interoperabilita' con il registro
delle imprese.
Il rappresentante dell'impresa potra' successivamente demandare
l'operativita' nel portale ad altre persone, individuandole mediante
i rispettivi codici fiscali. Le persone cosi' incaricate, quando
accederanno con la propria identita' digitale, troveranno gia'
configurato l'ambito in cui sono state abilitate ad operare.
1.2 Profilo di registrazione e comunicazione della modalita' di
gestione
In applicazione del decreto ministeriale n. 182/2019 i soggetti
obbligati alle comunicazioni delle informazioni ivi previsti e
pertanto soggetti all'obbligo di iscrizione al registro pneumatici
sono:
(A) produttori e importatori italiani degli pneumatici: la
persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici,
immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
(B) rappresentante autorizzato di produttori o importatori
esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la
persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il
produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo-operante, non
avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza
per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
(C) forme associate di gestione: consorzi o societa' consortili
costituiti da produttori e importatori di pneumatici che intendono
adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'art. 228, comma
1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che devono
conformarsi ai principi di cui all'art. 237 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
(D) soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale
attraverso la vendita a distanza.
Nell'ambito delle due figure di cui ai punti (A), (B) e (D) sono
compresi i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o
intendono adempiere all'obbligo di cui all'art. 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale.
1.3 Dati anagrafici
(A) All'atto della registrazione, produttori e importatori
italiani inseriscono il codice fiscale dell'impresa, a partire dal
quale il Registro, mediante interoperabilita' con il registro delle
imprese, recupera:
- ragione sociale;
- indirizzo della sede legale;
- legale rappresentante;
- CCIAA di iscrizione e numero REA;
codice ATECO;
- PEC.
(B) In caso di rappresentante autorizzato di produttore e
importatore estero, a partire dal codice fiscale dell'impresa, il
registro, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese,
recupera:
- ragione sociale;
- indirizzo della sede legale;
- legale rappresentante;
CCIAA di iscrizione e numero REA;
- codice ATECO;
- PEC.
Nel caso in cui il rappresentante autorizzato non sia un'impresa
(p.es. professionista) dovra' comunicare:
- nome e cognome o ragione sociale;
- partita IVA;
- indirizzo sede;
- PEC.
Per ogni impresa estera rappresentata vengono raccolti i seguenti
dati:
- V.A.T. (o altro codice identificativo analogo valido nello
- Stato di origine);
- ragione sociale;
- indirizzo della sede legale;
- Stato estero;
- legale rappresentante.
(C) Per le forme associate di gestione, a partire dal codice
fiscale dell'impresa inserito dalla direzione generale competente del
Ministero, il registro, mediante interoperabilita' con il registro
delle imprese, recupera:
- ragione sociale;
- indirizzo sede legale;
- legale rappresentante;
- CCIAA di iscrizione e numero REA;
- codice ATECO;
PEC.
1.4 Informazioni sulle modalita' di gestione
I produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati)
indicano la modalita' di gestione con la quale intendono adempiere
agli obblighi previsti dalla normativa e fornire le seguenti
informazioni.
I. In caso di produttori e importatori (o rappresentanti
autorizzati) che adempiono all'obbligo in forma individuale:
a) documento contenente il progetto descrittivo;
b) nel caso di adempimento diretto: numero di iscrizione albo,
mediante interoperabilita' con l'albo nazionale dei gestori
ambientali;
c) nel caso di adempimento indiretto: codice fiscale e ragione
sociale delle imprese che svolgono attivita' di raccolta, stoccaggio,
trasporto e recupero.
II. In caso di produttori e importatori (o rappresentanti
autorizzati) che aderiscono ad una forma di gestione associata:
a) codice fiscale della forma associata di gestione;
b) ragione sociale (recuperata automaticamente dal Registro
Imprese).
III. Le forme associate di gestione comunicano:
a) codice fiscale delle imprese consorziate (a partire dal
quale vengono recuperati i dati anagrafici).
1.5 Pagamenti
Al momento dell'iscrizione, produttori e importatori devono
versare:
- tassa di concessione governativa, nella misura definita dalla
normativa vigente (al momento 168,00 euro) dovuta in quanto si tratta
di registro abilitante;
- imposta di bollo virtuale: nella misura definita dalla
normativa vigente (al momento 16,00 euro), a fronte della
presentazione della pratica;
- contributo annuale: a fronte dei dati comunicati dal
produttore/importatore relativamente alla quantita' complessiva di
pneumatici immessa sul mercato nell'anno precedente, ovvero stimata
per l'anno di prima attivita' dai produttori/importatori
neo-operanti, il contributo sara' calcolato moltiplicando la
quantita' dichiarata per la tariffa unitaria.
Il pagamento di imposta di bollo e contributo annuale avverra'
attraverso il canale di pagamento PagoPA oppure attraverso le
modalita' di pagamento telematico messe a disposizione dalle camere
di commercio.
La tassa di concessione governativa verra' versata sul conto
corrente dell'Agenzia delle entrate, allegando la scansione della
ricevuta postale di versamento.
Successivamente alla prima iscrizione, produttori e importatori
dovranno versare unicamente il contributo annuale, al momento della
presentazione della comunicazione relativa alle quantita' di
pneumatici immesse sul mercato.
Il versamento degli importi dovuti consentira' di completare la
comunicazione.
1.6 Sottoscrizione
Le pratiche di iscrizione, ed eventuali variazioni ai dati
comunicati al momento dell'iscrizione, vengono sottoscritte
digitalmente con dispositivo di firma digitale (CNS, carta nazionale
dei servizi) intestato al rappresentante dell'impresa o al
rappresentante autorizzato nel caso di imprese non localizzate sul
territorio nazionale.
A completamento la pratica deve essere trasmessa telematicamente
(firmata digitalmente da soggetto verificato come rappresentante di
impresa).
1.7 Notifiche
Notifica di avvenuta registrazione.
Rilascio numero di iscrizione al registro da riportare sui
documenti commerciali.
1.8 Controlli
In fase di inserimento dei dati da parte dell'utente, il sistema,
oltre a recuperare i dati anagrafici da archivi ufficiali, verifica
che:
- il dispositivo di identita' digitale utilizzato sia valido alla
data;
- il soggetto che presenta la pratica sia legittimato ad operare
per conto dell'impresa;
- i dati obbligatori siano inseriti;
- il produttore che si iscrive dichiarando di aderire ad una
forma associata di gestione, sia stato effettivamente inserito dalla
forma associata;
- il codice VAT indicato per i produttori esteri risponda alle
regole formali di validazione (nel caso di produttori UE);
il pagamento della tariffa prevista sia effettuato
correttamente.
1.9 Variazioni/Cancellazioni
I soggetti iscritti comunicano qualsiasi variazione dei dati
forniti all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione
dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione, entro trenta
giorni dalla variazione.
Con la pratica di variazione i soggetti iscritti possono:
aggiornare i dati anagrafici identificativi dell'impresa;
modificare il profilo di attivita';
modificare le informazioni relative alle modalita' di gestione;
modificare l'elenco delle imprese consorziate.
In caso di cessazione dell'impresa o di cessazione dell'attivita'
che determina l'obbligo di iscrizione, il produttore/importatore deve
presentare una pratica di cancellazione dal registro.
Dal momento della cancellazione il produttore/importatore non
potra' piu' immettere sul mercato pneumatici e non potra' piu'
utilizzare il numero di iscrizione.
La cancellazione dell'impresa deve essere effettuata prima della
cancellazione dal registro imprese. Nel caso di cancellazione
l'impresa dovra' indicare la causale.
Le pratiche di variazione e cancellazione non prevedono oneri.
2. Comunicazioni periodiche
2.1 Tipologia di comunicazioni
Il registro consente l'effettuazione delle seguenti comunicazioni
da parte degli utenti a partire dall'area riservata del portale, a
cui si accede con dispositivi di identita' digitale:
quantita' immesse sul mercato ed esportate (modulo Allegato III
del decreto ministeriale n. 182/2019);
quantita' di PFU gestite (modulo Allegato IV del decreto
ministeriale n. 182/2019);
quantita' di PFU raccolte (modulo Allegato VII del decreto
ministeriale n. 182/2019) anche su base trimestrale e suddivise per
provincia e per tipologia (piccoli, medi e grandi);
contributi ambientali applicati (modulo Allegato VIII del
decreto ministeriale n. 182/2019);
contributi ambientali versati su base mensile (trasferiti alla
forma associata di gestione) unitamente alla copia della
documentazione relativa ai versamenti effettuati (art. 4, comma 11
del decreto ministeriale n. 182/2019);
comunicazione sull'andamento dell'attivita': bilancio di
esercizio e relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati
(art. 3, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019).
2.2 Controllo della pratica
Il sistema, oltre a facilitare l'inserimento dei dati previsti,
opera controlli al fine di prevenire la trasmissione di pratiche
incomplete o errate.
2.3 Pagamenti
Le comunicazioni al registro non prevedono oneri.
2.4 Firma
La pratica di comunicazione, generata dal sistema a seguito
dell'inserimento dei dati, non richiede l'utilizzo di dispositivi di
firma digitale.
A completamento, la pratica di comunicazione deve essere
trasmessa telematicamente.
2.5 Notifiche
Completata la trasmissione dei dati il sistema genera la notifica
di avvenuta comunicazione

 

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