Come già anticipato, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha recentemente dettato le «Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06» con il decreto 15 aprile 2019 corredato di una relazione illustrativa.
Il provvedimento, emanato allo scopo di colmare il vuoto dovuto all'annullamento del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, da parte del Tar Lazio, non aveva mancato di sollevare perplessità, in quanto non risultava pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma solo sul sito web del ministero.
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Ora il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2019, n. 199, con contestuale cambio di numerazione da 104 a 95.
Riproponiamo di seguito il testo del D.M. 15 aprile 2019, n. 95, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 aprile 2019, n. 95
Regolamento recante le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00103)
in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2019, n. 199
Vigente al: 10-9-2019
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del
medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare
riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da
ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'allegato VIII
alla parte seconda del medesimo decreto;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6
maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle
relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies,
comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
stabilisce le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del
medesimo decreto legislativo (di seguito denominata: relazione di
riferimento).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore,
afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte
seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 3
Obbligo di presentazione della relazione di riferimento
1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata
ambientale e' presentata la relazione di riferimento relativa:
a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte
seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali
impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili
diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali e' verificata la sussistenza
dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi
dell'articolo 4.
Art. 4
Verifica della sussistenza dell'obbligo
di presentazione della relazione di riferimento
1. Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di
riferimento e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della
relazione di riferimento e' verificata applicando la procedura di cui
all'Allegato 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di presentare
comunque la relazione di riferimento.
2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 emerge l'obbligo
di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce
parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale
da presentare all'autorita' competente, individuata ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorita' competente).
3. Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga
l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di
riferimento, il gestore presenta all'Autorita' competente, unitamente
alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione
sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da
idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati
richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto
dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
4. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della
relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui
all'articolo 4, sono trasmessi all'autorita' competente quali parti
integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo
29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 5
Contenuti minimi della relazione di riferimento
1. La relazione di riferimento e' redatta tenendo conto delle Linee
guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le
informazioni di cui all'Allegato 2.
2. Le informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque
sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle
indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3.
3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, i contenuti minimi per la redazione della relazione di
riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera
d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Allegato 1
(Articolo 4)
PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI
Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti e'
effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti
fasi:
Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la
classe di pericolosita';
Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di
specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantita' di
sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza
risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilita'
di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle
proprieta' chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche
idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza
dell'impianto.
All'esito della Fase 3, se risulta la possibilita' di
contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con
cio' verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la
sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione
di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in
relazione a tali sostanze.
Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase.
Fase 1
Nella presente fase occorre verificare:
1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose
individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n.
1272/2008;
2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la
formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base
alla citata classificazione.
In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad
effettuare la seconda fase della procedura.
Fase 2
Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantita'
utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto
intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita'
produttiva. Nel caso di piu' sostanze pericolose, si sommano le
massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa classe di
pericolosita', come individuate in tabella 1, presenti
contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio piu'
gravoso.
Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe di pericolosita' e'
raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1.
Tabella 1
===================================================================== | | Indicazione di pericolo | | | | (regolamento (CE) n. |Soglia kg/anno o | | Classe | 1272/2008) | dm³/anno | +=======================+=========================+=================+ |Sostanze cancerogene o | | | |mutagene (accertate o | H350, H350(i), H351, | | |sospette) | H340, H341 | ≥10 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze letali, | H300, H304, H310, H330, | | |sostanze pericolose per| H360(d), H360(f), | | |la fertilita' o per il | H361(d), H361(f), | | |feto, sostanze tossiche| H361(fd), H400, H410, | | |per l'ambiente | H411 R54, R55, R56, R57 | ≥100 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze tossiche per | H301, H311, H331, H370, | | |l'uomo | H371, H372 | ≥1000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, | | |l'uomo o per l'ambiente| H413, R58 | ≥10000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+
Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia
comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le
sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della
rispettiva soglia.
Fase 3
Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare
il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una
valutazione circa la possibilita' di contaminazione.
Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti
elementi:
1) le proprieta' chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a
titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita', la
degradabilita', la pressione di vapore);
2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito
dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria
dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla
soggiacenza della falda;
3) l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle
sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli
incidenti, modalita' e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto
all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a
protezione del suolo e delle acque sotterranee.
Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi e' l'effettiva
possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee
connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto
intermedio di degradazione) di una o piu' sostanze pericolose da
parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate
«pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza
dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di
riferimento.
Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e b)
Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
non puo' in alcun caso essere esclusa la pertinenza delle seguenti
sostanze pericolose:
1) le sostanze, tra quelle attualmente presenti
nell'installazione, che, nell'ambito di eventuali procedimenti di
bonifica, sono risultate presenti in quantita' superiore alle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso in condizioni
di temperatura e pressione ambiente) singolarmente presenti in
quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui
alla tabella 1.
Allegato 2
(Articolo 5, comma 1)
CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato
di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla
presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose
pertinenti, all'esito della procedura di cui all'Allegato 1.
Le informazioni necessarie da fornire al fine di effettuare un
raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita' riguardano almeno:
1. uso e destinazione d'uso attuali del sito;
2. destinazioni d'uso future del sito se diverse dall'attuale;
3. descrizione delle attivita' pregresse svolte all'interno del
sito;
4. informazioni generali riguardanti il contesto geologico e
idrogeologico del sito;
5. identificazione e delimitazione cartografica delle zone in
cui, sulla base della struttura e dell'organizzazione
dell'installazione, vi e' una elevata probabilita' che sostanze
pericolose entrino in contatto con suolo o acque sotterranee (di
seguito denominate: «centri di pericolo»);
6. misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla
presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo e
sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale
del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose
pertinenti;
7. illustrazione dettagliata delle modalita' con cui sono
effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti,
descrivendo in particolare la strategia di campionamento,
l'ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento e
di analisi applicati, le analisi effettuate;
8. descrizione dello stato attuale di qualita' del suolo e delle
acque sotterranee, con specifico riferimento alla presenza delle
sostanze pericolose pertinenti, e dei criteri utilizzati per
determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate;
9. eventuali ulteriori misurazioni disponibili sull'area di
interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee,
specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici
indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di
indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica
effettuata per suoli e acque sotterranee;
10. eventuali informazioni in merito allo stato di qualita' del
suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di
ulteriori sostanze pericolose, evidenziando se la presenza di tali
sostanze sia attribuibile alla attivita' pregressa dell'installazione
o comunque ad attivita' condotte in passato nel sito;
11. eventuali iniziative gia' intraprese o da intraprendere, con
particolare riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito
ai risultati delle misurazioni disponibili (ad esempio: indagini
integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa
in sicurezza operativa, ecc.).
Allegato 3
(Articolo 5, comma 2)
CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITÀ DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI
1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo.
1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento.
La strategia di campionamento e' scelta sulla base delle
caratteristiche del sito e delle attivita' condotte, tenendo altresi'
conto delle informazioni gia' disponibili sullo stato del suolo e
delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi.
Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento:
a) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata
su campioni compositi;
b) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata
su campioni puntuali;
c) strategia di campionamento «ragionata»;
d) strategia mista.
1.1.1. Strategie a «ubicazione sistematica» [lettere a) e b)].
Ove si adotti una delle strategie ad «ubicazione sistematica»
(lettere a o b) per il campionamento del suolo insaturo, la scelta
della localizzazione dei punti e' effettuata sulla base di un
criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio mediante
campionamento effettuato sulla base di una griglia predefinita o
casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei casi in
cui le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e
impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una
caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la
localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione.
In particolare, nell'applicazione di tali strategie, fatta salva la
facolta' per l'Autorita' competente di accettare diversi criteri in
considerazione di specificita' del sito, sono utilizzati i seguenti
criteri:
il sito e' suddiviso secondo una maglia regolare in aree di
dimensione massima pari a 100 m × 100 m;
in prossimita' dei centri di pericolo la maglia e' opportunamente
raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine di garantire
una maggiore densita' di campionamento;
in ciascuna area della maglia sono prelevati campioni di suolo
rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e
[0,2 ÷ 1] m;
in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in
attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi
spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di
profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2
÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale
intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il
campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2)
m.
1.1.2. Ulteriori indicazioni per la strategia ad «ubicazione
sistematica» basata su campioni compositi (lettera a).
Con specifico riferimento alla strategia di campionamento ad
«ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a),
oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1, si applicano anche i
seguenti criteri aggiuntivi:
per ciascun intervallo di profondita', un campione composito
ottenuto da almeno 10 punti di campionamento per ciascuna maglia
costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per
tale intervallo di profondita';
il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di
profondita' indagato non puo' comunque mai essere inferiore a tre per
singola maglia.
La strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su
di campioni compositi (lettera a), non e' applicabile nel caso in cui
tra le sostanze pericolose pertinenti siano compresi composti
volatili.
Nei casi in cui siano presenti centri di pericolo situati in aree
suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio:
presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze
pericolose, sottoservizi, ecc.) la strategia basata su una maglia
regolare di campioni compositi non e' di per se' adeguata, a meno che
non sia opportunamente integrata con campioni puntuali (strategia
mista).
1.1.3. Ulteriori indicazioni per la strategia a «ubicazione
sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b).
Ove si adotti la strategia di campionamento ad «ubicazione
sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b), per il
campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri
aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1:
per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale
costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per
tale intervallo di profondita';
il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di
profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre;
campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori,
ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta
delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei punti di
campionamento prossimi ai centri di pericolo situati in aree
suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio:
presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze
pericolose, sottoservizi, ecc.).
1.1.4. Strategia «ragionata» (lettera c).
Ove si adotti la strategia di campionamento «ragionata» (lettera
c), la scelta dei punti di campionamento e' basata sull'esame dei
dati a disposizione sull'uso pregresso, attuale e futuro del sito,
nonche' sulle caratteristiche di suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in
termini di presenza ed estensione, attuale e futura, di sostanze
pertinenti significative nel sottosuolo. Questa strategia e'
particolarmente indicata per i siti complessi qualora le informazioni
storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la
localizzazione delle aree piu' vulnerabili e delle piu' probabili
fonti di contaminazione.
Per la strategia «ragionata» di campionamento del suolo insaturo si
applicano i seguenti criteri:
la posizione planimetrica dei punti di prelievo e' progettata
garantendo prelievi in corrispondenza e in prossimita' dei centri di
pericolo attuali, passati e futuri, nonche' degli strati di
sottosuolo dalle caratteristiche particolari, ad esempio per presenza
di singolarita' litologiche;
in ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo
rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e
[0,2 ÷ 1] m;
per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale
costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale posizione
per tale intervallo di profondita';
in corrispondenza di ciascun centro di pericolo il numero di
campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato
non potra' comunque mai essere inferiore a tre;
in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in
attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi
spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di
profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2
÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale
intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il
campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2)
m;
campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori,
ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta
delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di
pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli
profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo
stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.).
1.1.5. Strategia «mista» (lettera d).
La strategia mista (lettera d) per il campionamento del suolo
insaturo e' basata su una maglia regolare di campioni compositi o
puntuali (strategia di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera
b) integrata da campioni puntuali prelevati in corrispondenza dei
centri di pericolo o di strati di sottosuolo dalle caratteristiche
particolari (strategia di cui alla lettera c). La strategia mista e'
particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni gia'
disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito o in cui e'
necessario tenere conto delle difficolta' di effettuare campionamenti
in aree occupate da impianti in esercizio, e pertanto essa e' sempre
adeguata e fortemente auspicabile in caso di siti molto estesi o
complessi.
Per tale strategia si applicano i seguenti criteri:
si applica inizialmente una delle strategie di campionamento ad
«ubicazione sistematica», gia' descritte;
tali strategie sono integrate con campioni puntuali la cui
posizione e' progettata garantendo prelievi in corrispondenza dei
centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' (se del caso)
degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari;
in ciascuno di tali punti di prelievo aggiuntivi, sono prelevati
campioni puntuali di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di
profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;
campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori,
ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta
delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di
pericolo situati in aree suscettibili alla contaminazione dei suoli
profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo
stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.);
tutti i campioni puntuali sono trattati separatamente e in
aggiunta a quelli compositi.
1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni.
Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del
materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate
sulla frazione < 2 mm del materiale campionato, ma e' comunque
determinata la percentuale di «scheletro» (frazione granulometrica
compresa tra 2 mm e 2 cm). La concentrazione di contaminante e'
quindi riferita alla massa totale del campione di terreno (< 2 cm)
riferita al peso secco.
Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati
deve accertare la presenza di sostanze pericolose pertinenti e
determinare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in
particolare il contenuto di carbonio organico, il pH e la
granulometria.
Il set analitico e' integrato anche con altre sostanze pericolose,
che non interessano le attivita' correnti, in particolare nel caso in
cui gli impatti su suolo e acque sotterranee prodotti da attivita'
pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli prodotti
dalle attivita' in esercizio.
Qualora la numerosita' dei campioni lo consenta (n ≥ 10), il valore
della concentrazione rappresentativa delle sostanze pericolose
pertinenti, per ogni spessore indagato, e' un indicatore statistico
della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri casi (n <
10) si tiene conto di tutti i valori di concentrazione riscontrati
nei campioni analizzati per ciascuno strato (campioni compositi e
puntuali) e il valore rappresentativo per il sito e' scelto a partire
da tali valori, in modo da rendere possibile un confronto
quantitativo con il valore che sara' determinato al momento della
cessazione definitiva della attivita', determinato con i medesimi
criteri.
2. Criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla
storia del sito.
Ferme restando le indicazioni generali di cui al paragrafo 1, in
considerazione degli usi passati del sito, si applicano anche le
indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.
2.1. Nuove installazioni in aree rispetto alle quali non si hanno
informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui
sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti.
Nel caso di nuova installazione (articolo 5, comma 1, lettera
i-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006) in un'area rispetto
alla quale non si ha notizia di presenza, attuale o pregressa, di
attivita' che abbiano gestito sostanze pericolose pertinenti, si
ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1 lettere a),
b) o d).
La strategia «ragionata», e' ammissibile solo previa illustrazione
dei motivi che dimostrino la sua adeguatezza sulla base di specifiche
caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti e sulla base di
tipo e localizzazione dei futuri centri di pericolo.
2.2. Nuove installazioni in aree con accertata presenza di
insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze
pericolose.
Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta
la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi in cui
sono state impiegate sostanze pericolose, devono essere fornite le
eventuali informazioni sullo stato del sito gia' disponibili, ove
validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva
competenza.
Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state
validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o
non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a
caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque
sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose
pertinenti, si procede applicando le strategie di cui al punto 1.1.
2.3. Installazioni esistenti.
Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma 1, lettera
i-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006), devono essere
prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito gia'
disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei
procedimenti di rispettiva competenza.
Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state
validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o
non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a
caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque
sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose
pertinenti, si procede applicando preferibilmente una strategia
«ragionata» o una strategia mista (punto 1.1 lettere c oppure d).
2.4. Aggiornamento della relazione di riferimento e presentazione di
nuova relazione.
In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico di
installazioni che hanno gia' presentato la relazione di riferimento e
che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze
pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento della
relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze pericolose
pertinenti ovvero, se le modifiche introducono un nuovo processo
produttivo che modifica il modello concettuale della
caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento.
3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee.
La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione
delle acque sotterranee, deve tenere conto della dimensione e delle
condizioni idrogeologiche del sito.
Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere
realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato
a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e
almeno uno a valle.
Salve diverse indicazioni dell'autorita' competente dettate da
possibili specificita' idrogeologiche, l'indagine dovra' interessare
l'acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda profonda,
adottando i dovuti accorgimenti volti ad evitare fenomeni di
cross-contamination, esclusivamente nei casi di:
sospetta contaminazione della falda profonda;
interazione tra falda superficiale e profonda;
emungimento delle acque della falda profonda per l'utilizzo
all'interno dell'impianto. In quest'ultimo caso, i pozzi di
emungimento potranno essere utilizzati ai fini del prelievo di
campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive (data di
installazione, stratigrafia, intervallo/i di finestratura,
profondita', ecc.) sono illustrate nella relazione di riferimento.
La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero
indagato e' effettuata sulla base di appositi rilievi eseguiti in
campo.
Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti ed i
loro eventuali prodotti intermedi di degradazione.
Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a monte
idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione
significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio
composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di
fase separata, le attivita' di indagine devono essere integrate con
la valutazione della presenza della fase stessa.
Per la redazione della relazione di riferimento possono essere
utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati
nell'anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il
riferimento a dati meno recenti e' opportunamente motivato e sara'
oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorita' competente.
Qualora la caratterizzazione gia' effettuata e utilizzabile ai fini
della predisposizione della relazione di riferimento non e'
considerata esaustiva da parte dell'autorita' competente, devono
essere prelevati ulteriori campioni dai punti di monitoraggio
esistenti oppure da nuovi punti di indagine opportunamente
realizzati.