Rendicontazione societaria di sostenibilità: attuata la direttiva 2022/2464/Ue

Rendicontazione societaria di sostenibilità
Pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212

Rendicontazione societaria di sostenibilità: attuata la direttiva 2022/2464/Ue con la pubblicazione del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212.

Il provvedimento inquadra:

  • le tipologie di società alle quali si rivolge il decreto;
  • i prodotti finanziari esclusi dall'ambito di applicazione;
  • i contenuti da inserire nella relazione individuale e in quella consolidata (corporate);
  • l'attestazione sulla conformità della rendicontazione;
  • il regime delle responsabilità e delle sanzioni.

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Di seguito il testo del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Rendicontazione societaria di sostenibilità

 

Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 

 

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 dicembre  2022,  recante  modifica  del  regolamento
537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva  2006/43/CE
e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  rendicontazione
societaria di sostenibilita'. (24G00145)

(Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212)

 

Vigente al: 25-9-2024

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,

in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE)  n.

537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la

direttiva  2013/34/UE  per   quanto   riguarda   la   rendicontazione

societaria di sostenibilita';

Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante

«Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in  materia

societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;

Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante

«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione

finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio

1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante

«Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni

legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le

direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva

84/253/CEE»;

Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136,  recante

«Attuazione  della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di

talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la  parte  relativa  ai  conti

annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri  istituti

finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili

delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed

istituti finanziari con sede sociale fuori di tale  Stato  membro,  e

che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.

87»;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 30 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le

politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle

finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del

made in Italy;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «societa'  madre»:  la  societa'  tenuta  alla  redazione  del

bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile  1991,

n. 127;

b) «societa'  figlia»:  la  societa'  inclusa  nel  perimetro  di

consolidamento di un'altra societa' ai sensi del decreto  legislativo

9 aprile 1991, n. 127;

c) «societa' madre europea»:  societa'  con  sede  in  uno  Stato

membro dell'Unione europea  e  tenuta  alla  redazione  del  bilancio

consolidato  ai  sensi  della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

d) «standard di rendicontazione»: gli standards  contenuti  negli

atti delegati emanati dalla Commissione europea ai  sensi  di  quanto

previsto alla direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 giugno 2013;

e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati

ai sensi della normativa nazionale ovvero,  una  volta  emanati,  gli

standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione  europea  ai

sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  26-bis  della   direttiva

2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio

2006;

f) «questioni di sostenibilita'»:  fattori  ambientali,  sociali,

relativi ai diritti umani e di  governance,  compresi  i  fattori  di

sostenibilita'  quali  definiti  all'articolo  2,  punto   24),   del

regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 27 novembre 2019;

g) «rendicontazione di  sostenibilita'»:  la  rendicontazione  di

informazioni relative a  questioni  di  sostenibilita'  conformemente

agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza

fisica  da  cui  dipende  fondamentalmente   il   modello   aziendale

dell'impresa e che costituiscono una fonte di  creazione  del  valore

per l'impresa;

i) «societa' madre extra-europea»: le societa', con sede  in  uno

Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano

il controllo su societa' figlie o hanno istituito succursali con sede

sul territorio nazionale e che abbiano  forma  giuridica  comparabile

alla  forma  giuridica  della  societa'  per  azioni,   societa'   in

accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata;

l) «micro-imprese»: le societa' che alla  data  di  chiusura  del

bilancio non abbiano superato, nel primo  esercizio  di  attivita'  o

successivamente  per  due  esercizi  consecutivi,  due  dei  seguenti

limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;

2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro

900.000;

3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:

10;

m) «piccole e medie imprese  quotate»:  le  societa'  con  valori

mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani

o dell'Unione europea che alla data di  chiusura  del  bilancio,  nel

primo esercizio di  attivita'  o  successivamente  per  due  esercizi

consecutivi, rientrino in almeno  due  degli  intervalli  di  seguito

indicati:

1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000  e

inferiore a euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore  a

euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:

non inferiore a 11 e non superiore a 250;

n) «imprese di grandi dimensioni»: le societa' che alla  data  di

chiusura del  bilancio  abbiano  superato,  nel  primo  esercizio  di

attivita' o successivamente per due  esercizi  consecutivi,  due  dei

seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro

50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:

250;

o) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una societa'

madre e societa' figlie da includere nel bilancio consolidato e  che,

su base  consolidata,  alla  data  di  chiusura  del  bilancio  della

societa'  madre  superano,  nel  primo  esercizio  di   attivita'   o

successivamente per due esercizi consecutivi, i  limiti  numerici  di

almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro

50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:

250.

La verifica  del  superamento  dei  limiti  numerici  di  cui  alla

presente lettera o) puo' essere effettuata su  base  aggregata  senza

effettuare le operazioni di consolidamento. In tale  caso,  i  limiti

numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento;

p) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui

all'articolo 2428 del codice  civile,  all'articolo  40  del  decreto

legislativo 9 aprile  1991,  n.  127,  all'articolo  41  del  decreto

legislativo 18 agosto 2015,  n.  136,  all'articolo  94  del  decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile;

q)  «succursale»:  la  sede  secondaria  di  una  societa'  madre

extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai

sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile;

r)  «relazione  di   sostenibilita'»:   la   rendicontazione   di

informazioni relative a  questioni  di  sostenibilita'  conformemente

all'articolo 5 del presente decreto;

s) «enti di interesse pubblico»: gli enti di  interesse  pubblico

di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  27  gennaio

2010, n. 39.

2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite  e

delle prestazioni» si intendono:

a) gli importi provenienti dalla  vendita  di  prodotti  e  dalla

prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti  concessi  sulle

vendite,  l'imposta  sul  valore  aggiunto   e   le   altre   imposte

direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;

b) in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione  di

cui all'articolo 88, comma 1, del  decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del

decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

c) per gli enti creditizi di cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,

punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente

all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva  86/635/CEE

del Consiglio, dell'8 dicembre 1986;

d) per le imprese di  Paesi  terzi  di  cui  all'articolo  5  del

presente  decreto,  i  ricavi  quali  definiti   nel   quadro   della

rendicontazione finanziaria, sulla cui base e'  redatto  il  bilancio

dell'impresa.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente  decreto

si applica alle societa' di cui  agli  articoli  seguenti  costituite

nella forma giuridica della societa' per azioni,  della  societa'  in

accomandita per azioni, della  societa'  a  responsabilita'  limitata

nonche' della  societa'  in  nome  collettivo  e  della  societa'  in

accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le societa'

costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  o,  se  non

disciplinate dal diritto di  uno  Stato  membro,  che  abbiano  forma

giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

2. In attuazione  dell'articolo  1,  paragrafo  3,  comma  2  della

direttiva 2013/34/UE, la Banca d'Italia non  rientra  nell'ambito  di

applicazione del presente decreto.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i

prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b)  e

f), del regolamento (UE)  2019/2088  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 novembre 2019.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del  presente  decreto

le micro-imprese,  anche  qualora  queste  abbiano  valori  mobiliari

ammessi  alla  negoziazione  su  mercati  regolamentati  italiani   o

dell'Unione europea.

5. In attuazione dell'articolo  1,  paragrafo  3,  comma  2,  della

direttiva   2013/34/UE,   ai   fini   della   predisposizione   della

rendicontazione consolidata di sostenibilita' di cui  all'articolo  4

del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e'  tenuta  a

fare esclusivo riferimento alle informazioni relative  alle  societa'

sulle quali essa esercita attivita' di direzione e  coordinamento,  e

alle societa' sulle quali queste ultime esercitano tale attivita', ai

sensi e per gli effetti degli articoli 2497  e  seguenti  del  codice

civile, ad eccezione  delle  societa'  controllate  da  organismi  di

investimento  collettivo  del  risparmio.  I  medesimi   criteri   si

applicano  alle  societa'  soggette  all'attivita'  di  direzione   e

coordinamento  di  cui  al  primo  periodo  ai  fini  della  relativa

rendicontazione consolidata di sostenibilita'.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente  decreto  si

applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma

giuridica:

a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88,  comma  1,

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  imprese  di  cui

all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, del medesimo decreto legislativo  7

settembre 2005, n. 209;

b) enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),

del regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 giugno 2013.

 

Art. 3

Rendicontazione individuale di sostenibilita'

1. Le imprese di cui all'articolo 2 che  siano  imprese  di  grandi

dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate  includono  in

un'apposita sezione della relazione sulla  gestione  le  informazioni

necessarie  alla   comprensione   dell'impatto   dell'impresa   sulle

questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie  alla

comprensione  del  modo  in  cui  le  questioni   di   sostenibilita'

influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati  e  sulla

sua situazione.

2. La rendicontazione individuale di sostenibilita' di cui al comma

1, include:

a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendale

che indichi:

1) la  resilienza  del  modello  e  della  strategia  aziendali

dell'impresa in  relazione  ai  rischi  connessi  alle  questioni  di

sostenibilita';

2) le opportunita' per l'impresa  connesse  alle  questioni  di

sostenibilita';

3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni  di

attuazione e i relativi piani finanziari e di  investimento,  atti  a

garantire che il modello e la strategia aziendali  siano  compatibili

con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione

del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con  l'Accordo  di  Parigi

nell'ambito  della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni   Unite   sui

cambiamenti  climatici,  adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,

ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016,  n.

204, di seguito denominato «Accordo  di  Parigi»,  e  l'obiettivo  di

conseguire la neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal

regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 30 giugno 2021, e, se del  caso,  l'esposizione  dell'impresa  ad

attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas;

4)  il  modo  in  cui  il  modello  e  la  strategia  aziendali

dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e

del loro impatto sulle questioni di sostenibilita';

5) le modalita' di attuazione della strategia dell'impresa  per

quanto riguarda le questioni di sostenibilita';

b)  una  descrizione  degli  obiettivi   temporalmente   definiti

connessi alle questioni di sostenibilita'  individuati  dall'impresa,

inclusi, se del  caso,  obiettivi  quantitativi  di  riduzione  delle

emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e  il  2050,  una

descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento  degli

stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi  dell'impresa

relativi ai fattori ambientali  sono  basati  su  prove  scientifiche

conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi  di  amministrazione  e

controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e  delle

loro competenze e capacita' in relazione  allo  svolgimento  di  tale

ruolo o dell'accesso  di  tali  organi  alle  suddette  competenze  e

capacita';

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle

questioni di sostenibilita';

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di  incentivi  connessi

alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli

organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza  applicate  dall'impresa

in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile,  in

linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese

di attuare una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti  negativi,  effettivi  o  potenziali,

legati alle attivita' dell'impresa e  alla  sua  catena  del  valore,

compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e  la

sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per  identificare  e

monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa

e' tenuta a identificare in  virtu'  di  altri  obblighi  dell'Unione

europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta

diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire  o

attenuare impatti negativi,  effettivi  o  potenziali,  o  per  porvi

rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per  l'impresa  connessi

alle questioni di  sostenibilita',  compresa  una  descrizione  delle

principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le  modalita'

di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle  informazioni

di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

3.  I  soggetti  obbligati  indicano  le  procedure   attuate   per

individuare le informazioni che sono state  incluse  nella  relazione

sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui  alle

lettere a), b), c), d) e), f),  g),  e  h),  del  comma  2  includono

informazioni relative alle prospettive temporali  a  breve,  medio  e

lungo termine, a seconda dei casi.

4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2  e

3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa  e  sulla

sua catena del valore, comprese le informazioni  concernenti  i  suoi

prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la  sua  catena  di

fornitura. Inoltre, se del  caso,  contengono  anche  riferimenti  ad

altre informazioni incluse nella  relazione  sulla  gestione  e  agli

importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori

precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi  finanziari  oggetto

di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora  non  siano

disponibili tutte  le  informazioni  relative  alla  sua  catena  del

valore,  la  societa'  obbligata  include  nella  rendicontazione  di

sostenibilita' una spiegazione degli  sforzi  compiuti  per  ottenere

tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per  cui  non

e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi

piani per ottenerle in futuro.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti  dall'ammissione  o  dalla

richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione  in  un

mercato  regolamentato,  ovvero  in  un  sistema   multilaterale   di

negoziazione,   previa   deliberazione   motivata   dell'organo    di

amministrazione,  sentito  l'organo  di  controllo,  possono   essere

omesse, in casi eccezionali,  le  informazioni  concernenti  sviluppi

imminenti e operazioni in corso  di  negoziazione,  qualora  la  loro

divulgazione possa compromettere gravemente la posizione  commerciale

dell'impresa. Qualora si avvalga  della  facolta'  di  cui  al  primo

periodo,  la  societa'  ne  fa  menzione  nella  rendicontazione   di

sostenibilita' con esplicito  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al

presente comma. L'omissione non e' comunque  consentita  quando  cio'

possa  pregiudicare  una   comprensione   corretta   ed   equilibrata

dell'andamento  dell'impresa,  dei  suoi  risultati   e   della   sua

situazione, nonche' degli impatti prodotti  dalla  sua  attivita'  in

relazione agli ambiti di cui al comma 1.

6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3  e

4 in conformita' agli  standard  di  rendicontazione  adottati  dalla

Commissione europea ai sensi  dell'articolo  29-ter  dalla  direttiva

2013/34/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno

2013.

7. La societa', anche nel rispetto della normativa e degli  accordi

applicabili  in  materia,  prevede  modalita'  di  informazione   dei

rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato  e  discute  con

loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere  e  verificare

le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori

comunicano il parere, ove adottato, all'organo  amministrativo  e  di

controllo.

8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4,  5  e  6  e  fatto  salvo  quanto

previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti

piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo  1,  punto

145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese  di  assicurazione

captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009,  e  le

imprese di riassicurazione captive definite  all'articolo  13,  punto

5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione  di

sostenibilita' alle informazioni seguenti:

a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendali

dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle

questioni di sostenibilita';

c)  i  principali  impatti  negativi,  effettivi  o   potenziali,

dell'impresa in relazione  alle  questioni  di  sostenibilita'  e  le

eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o

attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali  o  per  porvi

rimedio;

d) i principali rischi per l'impresa connessi alle  questioni  di

sostenibilita' e le modalita' di gestione  di  tali  rischi  adottate

dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali  necessari  per  la  comunicazione

delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga  ivi

prevista forniscono le informazioni in conformita' agli  standard  di

rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione  europea

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater  dalla  direttiva

2013/34/UE.

10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1°  gennaio  2028,  in

deroga al comma  1,  le  piccole  e  medie  imprese  quotate  possono

omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla

gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma.

11. Le societa' di cui al  comma  1  redigono  la  relazione  sulla

gestione  nel  formato  elettronico  di   comunicazione   specificato

all'articolo  3  del  regolamento  delegato   (UE)   2019/815   della

Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro  rendicontazione

di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18  giugno  2020,  conformemente  a  detto  formato  elettronico   di

comunicazione.

12. Per le societa' che forniscono le informazioni  in  conformita'

al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di  cui  al

primo  e  secondo  comma  dell'articolo  2428  del   codice   civile,

all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.

136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle  informazioni

di carattere non finanziario.

 

Art. 4

Rendicontazione consolidata di sostenibilita'

1. Le imprese di cui all'articolo 2, che siano societa' madri di un

gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita  sezione  della

relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione

dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilita', nonche' le

informazioni  necessarie  alla  comprensione  del  modo  in  cui   le

questioni di sostenibilita' influiscono  sull'andamento  del  gruppo,

sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:

a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendali

del gruppo, che indichi:

1) la resilienza del modello e della  strategia  aziendali  del

gruppo  in  relazione  ai   rischi   connessi   alle   questioni   di

sostenibilita';

2) le opportunita' per il gruppo  connesse  alle  questioni  di

sostenibilita';

3) i piani del gruppo, incluse le  azioni  di  attuazione  e  i

relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che  il

modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione

verso un'economia sostenibile e con la limitazione del  riscaldamento

globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di  Parigi  e  l'obiettivo  di

conseguire la neutralita' climatica entro il 2050 come stabilito  dal

regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 30 giugno 2021, e, se  del  caso,  l'esposizione  del  gruppo  ad

attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il  modello  e  la  strategia  aziendali  del

gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi  e

del suo impatto sulle questioni di sostenibilita';

5) le modalita' di attuazione della strategia  del  gruppo  per

quanto riguarda le questioni di sostenibilita';

b)  una  descrizione  degli  obiettivi  temporalmente,   definiti

connessi alle  questioni  di  sostenibilita',  definiti  dal  gruppo,

inclusi, se del  caso,  obiettivi  quantitativi  di  riduzione  delle

emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e  il  2050,  una

descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento  di

tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli  obiettivi  del

gruppo  relativi  ai  fattori  ambientali  sono   basati   su   prove

scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi  di  amministrazione  e

controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e  delle

loro competenze e capacita' in relazione  allo  svolgimento  di  tale

ruolo o dell'accesso  di  tali  organi  alle  suddette  competenze  e

capacita';

d) una descrizione delle politiche del gruppo in  relazione  alle

questioni di sostenibilita';

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di  incentivi  connessi

alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli

organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo  in

relazione alle questioni di sostenibilita'  e,  ove  applicabile,  in

linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese

di condurre una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti  negativi,  effettivi  o  potenziali,

legati alle attivita' del  gruppo  e  alla  sua  catena  del  valore,

compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e  la

sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per  identificare  e

monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa

madre  e'  tenuta  a  identificare  in  virtu'  di   altri   obblighi

dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di  dovuta

diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo  per  prevenire  o

attenuare impatti negativi,  effettivi  o  potenziali,  o  per  porvi

rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per il  gruppo  connessi

alle questioni di sostenibilita', comprese le  principali  dipendenze

del gruppo da tali questioni, e le  modalita'  di  gestione  di  tali

rischi adottate dal gruppo;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle  informazioni

di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

3. Le societa' madri indicano le procedure attuate per  individuare

le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione

consolidata conformemente al comma 1. Le  informazioni  di  cui  alle

lettere a), b), c), d)  e)  f),  g)  e  h),  del  comma  2  includono

informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a

seconda dei casi.

4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e  3

sono incluse le informazioni sulle attivita' del gruppo e  sulla  sua

catena del  valore,  comprese  le  informazioni  concernenti  i  suoi

prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la  sua  catena  di

fornitura. Inoltre, se del  caso,  contengono  anche  riferimenti  ad

altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata

e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonche'  ulteriori

precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi  finanziari  oggetto

di  rendicontazione,  qualora  non   siano   disponibili   tutte   le

informazioni  relative  alla  sua  catena  del  valore,  la  societa'

obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione

di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per  ottenere

tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per  cui  non

e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi

piani per ottenerle in futuro.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti  dall'ammissione  o  dalla

richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione  in  un

mercato  regolamentato,  ovvero  in  un  sistema   multilaterale   di

negoziazione,   previa   deliberazione   motivata   dell'organo    di

amministrazione,  sentito  l'organo  di  controllo,  possono   essere

omesse, in casi eccezionali,  le  informazioni  concernenti  sviluppi

imminenti e operazioni in corso  di  negoziazione,  qualora  la  loro

divulgazione possa compromettere gravemente la posizione  commerciale

dell'impresa. Qualora si avvalga  di  questa  facolta',  la  societa'

madre ne fa menzione  nella  rendicontazione  di  sostenibilita'  con

esplicito  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma.

L'omissione  non  e',  comunque,   consentita   quando   cio'   possa

pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata  dell'andamento

dell'impresa, dei suoi risultati  e  della  sua  situazione,  nonche'

degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione  agli  ambiti

di cui al comma 1.

6. Le societa' madri forniscono le informazioni di cui ai commi  1,

2, 3, 4 e 5 in conformita' agli standard di rendicontazione  adottati

dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  29-ter   dalla

direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26

giugno 2013.

7. Se la societa' madre identifica differenze significative  tra  i

rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli  impatti  di  una  o

piu' delle sue societa' figlie, la  medesima  societa'  fornisce  una

spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli  impatti

della societa' figlia o delle societa' figlie in questione.

8. La societa' madre  indica  quali  societa'  figlie  incluse  nel

consolidamento non forniscono le informazioni  di  sostenibilita'  ai

sensi dell'articolo 7.

9. La societa' madre, anche nel rispetto della  normativa  e  degli

accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei

rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato  e  discute  con

loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere  e  verificare

le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori

comunicano il parere, ove adottato, all'organo  amministrativo  e  di

controllo.

10. Le societa' di cui al  comma  1  redigono  la  relazione  sulla

gestione  consolidata  nel  formato  elettronico   di   comunicazione

specificato all'articolo 3 del  regolamento  delegato  (UE)  2019/815

della  Commissione,  del  17  dicembre  2018,  e  marcano   la   loro

rendicontazione di sostenibilita', comprese le  informazioni  di  cui

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 18 giugno  2020,  conformemente  a  detto  formato

elettronico di comunicazione.

11. Per le societa' che forniscono le informazioni  in  conformita'

al presente articolo, gli obblighi di cui  agli  articoli  40,  comma

1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,  41,  comma  2,

del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100,  comma  1-bis,

del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  si  considerano

assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non

finanziario.

12. La societa' madre che fornisce le informazioni richieste di cui

al presente articolo non e' tenuta a fornire le informazioni  di  cui

all'articolo  3  nella  relazione   sulla   gestione   del   bilancio

d'esercizio annuale.

 

                               Art. 5

      Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica  alle  societa'  figlie  e  alle

succursali di societa' madri extra-europee che hanno  generato  negli

ultimi due esercizi consecutivi,  e  per  ciascuno  degli  stessi,  a

livello di gruppo o, se non applicabile, a livello  individuale,  nel

territorio  dell'Unione,  ricavi  netti   delle   vendite   e   delle

prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

2. Le societa' figlie di cui al  comma  1,  che  siano  imprese  di

grandi dimensioni o piccole e medie  imprese  quotate,  pubblicano  e

rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della  societa'

madre extra-europea nei termini  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,

redatta a livello  di  gruppo  dalla  societa'  madre  extra-europea,

includendo le informazioni di cui all'articolo 4,  comma  2,  lettere

a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica

alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso  in  cui

essa  non  abbia  una  societa'  figlia  con  sede   nel   territorio

dell'Unione europea e tale succursale  abbia  generato  ricavi  netti

delle vendite e delle prestazioni superiori  a  40  milioni  di  euro

nell'esercizio precedente.

4. La relazione  sulla  sostenibilita'  pubblicata  dalla  societa'

figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in

conformita' agli standard di  rendicontazione  contenuti  negli  atti

delegati emanati dalla Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo

40-ter della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 giugno 2013.

5. In deroga a quanto previsto  al  comma  4,  la  relazione  sulla

sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia  o  dalla  succursale

puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard

di  rendicontazione  contenuti  negli  atti  delegati  emanati  dalla

Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo  29-ter

della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di

rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto

di esecuzione della  Commissione  sull'equivalenza  dei  principi  di

rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo  23,

paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

6. Se la societa' madre  extra-europea  non  rende  disponibile  la

relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia  o  la  succursale

chiedono che  la  societa'  madre  extra-europea  fornisca  tutte  le

informazioni  necessarie  per  consentire  loro  di  adempiere   agli

obblighi previsti dal presente articolo. Qualora  non  siano  fornite

tutte le informazioni di  cui  comma  2,  la  societa'  figlia  o  la

succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini  di  cui

all'articolo 6, la relazione di sostenibilita'  contenente  tutte  le

informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite,  e  rilascia  una

dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea  non  ha

messo a disposizione le informazioni necessarie.

7.   Congiuntamente   alla   pubblicazione   della   relazione   di

sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia  o  la

succursale pubblica l'attestazione sulla  conformita'  rilasciata  ai

sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione,  la

societa'  figlia  o  la  succursale  rilasciano   una   dichiarazione

attestante che  la  societa'  madre  extra-europea  non  ha  messo  a

disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'.

8.  Le  societa'  figlie  e  le  succursali   di   societa'   madri

extra-europee assicurano, al  meglio  delle  proprie  possibilita'  e

conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal  comma

6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente  ai  commi

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul  territorio

nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli  3  e

4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.

 

Art. 6

Pubblicita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti,  la

rendicontazione individuale e consolidata di  sostenibilita'  inclusa

nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto  nonche'

la relazione di attestazione della conformita'  di  cui  all'articolo

14-bis  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,   sono

pubblicate con le modalita' e i termini previsti dagli articoli  2429

e 2435 del codice civile e sul sito internet della societa'.  Se  non

dispone di un sito internet, la societa' rende disponibile una  copia

cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

2.  La  relazione  sulla  sostenibilita'  di  cui  all'articolo  5,

corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo

articolo 5 e dell'attestazione di conformita' di cui al comma  7  del

medesimo articolo 5, e' pubblicata con le medesime  modalita'  e  nei

medesimi termini di pubblicazione del bilancio della societa'  figlia

ai  sensi  dell'articolo  2435  del  codice  civile.  Nel   caso   di

pubblicazione da parte della succursale, i  medesimi  documenti  sono

pubblicati  con  le  stesse  modalita'  degli  atti   sociali   della

succursale  ai  sensi  dell'articolo  2508  del  codice  civile,   e,

comunque, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di  esercizio

cui si riferisce la  relazione  sulla  sostenibilita'.  Nei  medesimi

termini la documentazione e' pubblicata anche sul sito internet della

societa' figlia o della succursale.

 

Art. 7

Esonero e casi di equivalenza

1. Le imprese di grandi dimensioni,  nonche'  le  piccole  e  medie

imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di

cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora  le  informazioni

ivi richieste siano incluse:

a) dalla societa'  madre  nella  rendicontazione  consolidata  di

sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4;

b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla

gestione redatta in conformita'  agli  articoli  29  e  29-bis  della

direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26

giugno 2013;

c) dalla societa'  madre  extra-europea  in  una  rendicontazione

consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard  di

rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto

previsto  dall'articolo  29-ter  dalla  direttiva  2013/34/UE  o  con

modalita'   equivalenti   ai   principi   di    rendicontazione    di

sostenibilita' determinati conformemente  a  un  atto  di  esecuzione

della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di

sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4,  terzo

comma, della direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' resa nel formato elettronico

di comunicazione specificato  all'articolo  3  del  regolamento  (UE)

2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata,  comprese

le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento  (UE)  2020/852

del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  giugno   2020,

conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel

medesimo regolamento delegato.

2. Le societa' madri di un gruppo di  grandi  dimensioni  non  sono

soggette agli obblighi di rendicontazione previsti  dall'articolo  4,

commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi  richieste  siano

incluse:

a) dalla societa'  madre  nella  rendicontazione  consolidata  di

sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4;

b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla

gestione redatta in conformita'  agli  articoli  29  e  29-bis  della

direttiva 2013/34/UE;

c) dalla societa'  madre  extra-europea  in  una  rendicontazione

consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard  di

rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto

previsto  dall'articolo  29-ter  dalla  direttiva  2013/34/UE  o  con

modalita'   equivalenti   ai   principi   di    rendicontazione    di

sostenibilita' determinati conformemente  a  un  atto  di  esecuzione

della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di

sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4,  terzo

comma,  della  direttiva  2004/109/CE,  nonche'  resa   nel   formato

elettronico  di  comunicazione   specificato   all'articolo   3   del

regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di  cui

all'articolo  8  del  regolamento  (UE)  2020/852,  conformemente  al

formato  elettronico  di  comunicazione  specificato   nel   medesimo

regolamento delegato.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2  sono  soggette  al  rispetto

delle seguenti condizioni:

a) la relazione sulla gestione della societa'  esentata  contiene

tutte le informazioni seguenti:

1) il nome e la sede legale della societa' madre  che  fornisce

le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2;

2) il link al sito web  sul  quale  sono  rese  disponibili  la

relazione sulla gestione consolidata della  societa'  madre  o  della

societa' madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata

sulla   sostenibilita'   della   societa'   madre   extra-europea   e

l'attestazione contenente le conclusioni  sulla  conformita'  di  cui

all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,  lettera  a-bis),  della

direttiva 2013/34/UE, e all'articolo 8 del presente decreto  o  dalle

disposizioni  nazionali  di  attuazione  degli  altri  Stati   membri

dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni  sulla

conformita' di cui alla lettera b);

3) che la societa' e' esentata ai sensi del presente articolo;

b) nei casi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la

rendicontazione consolidata di sostenibilita'  della  societa'  madre

extra-europea e l'attestazione contenente  le  conclusioni  circa  la

conformita', rilasciata da una o piu' persone o da una o piu' imprese

autorizzate a rilasciare un'attestazione  contenente  le  conclusioni

sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' a norma del

diritto a cui e'  soggetta  la  societa'  madre  extra-europea,  sono

pubblicate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 6;

c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c),  le

informazioni di cui all'articolo 8  del  regolamento  (UE)  2020/852,

relative  alle  attivita'  svolte  dalla  societa'  figlia   esentata

stabilita nell'Unione europea e dalle sue societa'  figlie,  ove  non

ricomprese nella rendicontazione di  sostenibilita'  elaborata  dalla

societa' madre extra-europea,  sono  incluse  nella  relazione  sulla

gestione della societa' esentata.

4. In caso di esonero  dalla  redazione  della  rendicontazione  di

sostenibilita' ai sensi del presente articolo, la  societa'  esentata

procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia  della

rendicontazione consolidata di sostenibilita', ovvero della relazione

sulla  gestione  consolidata   della   societa'   madre   europea   o

extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua  comunemente

utilizzata negli ambienti della  finanza  internazionale  o  che  sia

fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale.

Se la traduzione  non  e'  certificata,  la  societa'  inserisce  una

dichiarazione in tal senso.

5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si  applicano  alle

societa' di grandi dimensioni i cui valori  mobiliari  siano  ammessi

alla negoziazione su mercati  regolamentati  italiani  o  dell'Unione

europea.

6. Ai fini del presente articolo, le imprese  di  assicurazione  di

cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo

che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del

decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  sono  trattate  come

imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.

7. Ai fini del presente articolo e qualora si  applichi  l'articolo

10 del regolamento (UE) n. 575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo

2, comma 6, lettera b), del  presente  decreto,  che  sono  affiliati

permanentemente a un organismo centrale preposto  al  loro  controllo

alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del  regolamento  (UE)  n.

575/2013,  sono  trattati  come  imprese  figlie  di  tale  organismo

centrale.

 

Art. 8

Attestazione sulla conformita'

della rendicontazione di sostenibilita'

1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita' abilitato ai

sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  appositamente

incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo  14-bis  del

citato decreto legislativo n. 39 del  2010,  le  proprie  conclusioni

circa la conformita' della suddetta rendicontazione  alle  norme  del

presente decreto che ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione,  la

conformita'  all'obbligo  di  marcatura  della   rendicontazione   di

sostenibilita' di cui agli articoli  3,  comma  10,  e  4,  comma  9,

nonche'  circa  la  conformita'  all'osservanza  degli  obblighi   di

informativa previsti dall'articolo 8 del  regolamento  (UE)  2020/852

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita',  incaricato

ai  sensi  del  comma  1,  puo'  essere  lo  stesso  revisore  legale

incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso  revisore

legale.

3. Una societa' di revisione legale abilitata ai sensi del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, puo' acquisire l'incarico di  cui

al comma 1 a condizione che la relazione di cui  all'articolo  14-bis

del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione

di sostenibilita'. La societa' di revisione  legale  puo'  essere  la

stessa societa' di revisione legale incaricata della revisione legale

del bilancio o una diversa societa' di revisione legale.

4. Le conclusioni della relazione di cui  all'articolo  14-bis  del

decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  sono  basate  su  un

incarico finalizzato ad acquisire un livello di  sicurezza  limitato.

Successivamente  all'adozione  da  parte  della  Commissione  europea

dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma  2,

della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 17 maggio 2006, l'incarico e' finalizzato ad acquisire un livello

di sicurezza ragionevole.

5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilita' da

parte della societa' figlia o della succursale ai sensi dell'articolo

5, comma 7,  l'incarico  finalizzato  al  rilascio  dell'attestazione

della conformita' e' conferito a  un  revisore  della  sostenibilita'

abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  o

a un  soggetto  autorizzato  a  norma  del  diritto  nazionale  della

societa' madre extra-europea.

Art. 9

Modifiche al decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 39

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

«a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione

di  sostenibilita'":  l'incarico  finalizzato  al  rilascio  di   una

relazione contenente  le  conclusioni  espresse  dal  revisore  della

sostenibilita' o dalla societa'  di  revisione  legale  conformemente

all'articolo  8  del  decreto  legislativo  adottato  in   attuazione

dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15  e  all'articolo

14-bis del presente decreto;»;

2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) "ente di revisione di  un  Paese  terzo":  un  ente  che,

indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua  la  revisione

del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge  un

incarico finalizzato al rilascio di  un'attestazione  di  conformita'

della rendicontazione di sostenibilita' di una societa'  avente  sede

in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto  nel  registro

di uno Stato membro in seguito all'abilitazione  all'esercizio  della

revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);»;

3) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

«h-bis) "relazione di attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del  revisore  della

sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione   legale   di   cui

all'articolo 14-bis;

h-ter)    "rendicontazione     di     sostenibilita'":     la

rendicontazione di  sostenibilita'  quale  definita  all'articolo  1,

comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in  attuazione

dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»;

4) dopo la lettera i-bis), sono inserite le seguenti:

«i-ter)    "responsabile/responsabili    dell'incarico     di

attestazione della rendicontazione di sostenibilita'":

1) il revisore della  sostenibilita'  o  i  revisori  della

sostenibilita' a cui e' stato conferito  l'incarico  di  attestazione

della conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  e  che

firmano la relazione di attestazione;

2) nel caso in cui l'incarico  di  attestazione  sia  stato

conferito a una societa'  di  revisione  legale,  il  revisore  della

sostenibilita' o i  revisori  della  sostenibilita'  designati  dalla

societa'  di  revisione  legale  come  responsabili   dell'esecuzione

dell'incarico di attestazione per conto della societa'  di  revisione

legale e che firmano la relazione di attestazione  della  conformita'

della rendicontazione di sostenibilita';

i-quater):   "responsabile/   responsabili    chiave    della

sostenibilita'":

1)  il  responsabile  o  i  responsabili  dell'incarico  di

attestazione della rendicontazione di  sostenibilita'  come  definiti

alla lettera i-ter);

2)  nel  caso  di  un  incarico   di   attestazione   della

conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un  gruppo,  i

revisori della sostenibilita' designati da una societa' di  revisione

legale come i responsabili  dell'attestazione  della  rendicontazione

consolidata nonche' i revisori della sostenibilita'  designati  dalle

societa'  controllate  significative  in  qualita'  di   responsabili

dell'attestazione  della   conformita'   della   rendicontazione   di

sostenibilita';»;

5) dopo la lettera n), e' inserita la seguente:

«n-bis) "revisore della sostenibilita'": il  revisore  legale

di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico

di  attestazione   della   rendicontazione   di   sostenibilita'   in

conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero

il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico  di

attestazione della rendicontazione  di  sostenibilita'  in  un  altro

Stato membro dell'Unione europea in conformita' alle disposizioni  di

attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,   come   modificata   dalle

direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»;

6) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:

«o) "revisore di un Paese  terzo":  una  persona  fisica  che

effettua la revisione del bilancio d'esercizio o  consolidato  o,  se

del caso, un incarico  finalizzato  al  rilascio  di  un'attestazione

circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  una

societa' avente sede in un Paese  terzo  e  che  e'  diversa  da  una

persona  iscritta  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito

all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;

7) dopo la lettera p), e' inserita la seguente:

«p-bis)  "revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo":   il

revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di  revisione  legale

incaricati dell'attestazione della conformita' della  rendicontazione

consolidata di sostenibilita';»;

8) dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:

«r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi

internazionali di attestazione e altri  principi  correlati  definiti

dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite

l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB),  nella

misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in

materia di sostenibilita';

r-ter) "principi di etica e indipendenza  internazionali":  i

principi   di   etica   e   indipendenza   internazionali    definiti

dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite

l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli

incarichi  finalizzati  alla  attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione di sostenibilita' sono riservati ai soggetti iscritti

nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti

all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione

di sostenibilita' devono essere  soddisfatte  le  condizioni  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se

revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»;

2) al comma 3, alle lettere a) e b), dopo le parole:  «vertente

sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le

seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente,

se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in  materia  di

attestazione della conformita' della revisione legale dei conti o  di

entrambe»;

3) al comma 4, la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:

«f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato

membro che abbiano fatto  richiesta  di  iscrizione  al  Registro  e,

eventualmente, all'attivita' di abilitazione alla attestazione  delle

conformita' della rendicontazione di sostenibilita', anche in momenti

diversi, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato  dal

Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Consob.  Tali

imprese potranno esercitare la  revisione  legale  e  l'attivita'  di

attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di

sostenibilita'  a  condizione  che  i  responsabili  dei   rispettivi

incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2  e  3,  lettera

a).»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1)  alla  lettera  a),  le  parole:  «e   per   l'esercizio

dell'attivita' di revisione legale» sono sostituite  dalle  seguenti:

«,  per  l'esercizio   dell'attivita'   di   revisione   legale   ed,

eventualmente,  per  lo  svolgimento  dell'incarico  finalizzato   al

rilascio di un'attestazione della conformita'  della  rendicontazione

di sostenibilita'»;

1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) ha durata almeno triennale, di  cui  almeno  otto  mesi

relativi   all'acquisizione   delle   conoscenze   teorico   pratiche

necessarie nel caso in cui il tirocinante  intenda  conseguire  anche

l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.  Tale

periodo di tirocinio di almeno  otto  mesi  puo'  essere  svolto  dal

revisore legale o dal soggetto che ha gia'  completato  il  tirocinio

per   l'esercizio   dell'attivita'   di   revisione   legale,   anche

disgiuntamente al periodo di tirocinio  necessario  al  conseguimento

dell'abilitazione  alla  revisione  legale  che  ha   durata   almeno

triennale;»;

1.3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

«d-bis) comporta, ai fini  dell'abilitazione  del  revisore

allo  svolgimento   di   incarichi   finalizzati   al   rilascio   di

un'attestazione   sulla   conformita'   della   rendicontazione    di

sostenibilita', l'obbligo di collaborare nel periodo di  almeno  otto

mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della  conformita'

della rendicontazione annuale e consolidata di  sostenibilita'  o  ad

altri servizi relativi alla sostenibilita';»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «di revisione legale»;

2.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

«b-bis) la data di inizio del tirocinio per  l'abilitazione

al rilascio dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di

sostenibilita';»;

2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) il soggetto o i soggetti presso il quale  il  tirocinio

e' svolto, con specifica  identificazione  della  finalizzazione  del

tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis);»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Entro sessanta giorni dal  termine  di  ciascun  anno  di

tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita'  svolta

ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e  i  compiti

relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione  e

svolgimento ha partecipato, con indicazione del  relativo  oggetto  e

delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione  ha

assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla  dichiarazione

del revisore legale o della societa' di revisione legale  presso  cui

e' stato  svolto  il  tirocinio  che  attesta  la  veridicita'  delle

indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato  della

tenuta  del  registro  del  tirocinio.  La  relazione  attestante  lo

svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma  1,  lettera

d-bis) deve essere redatta entro  sessanta  giorni  dal  termine  del

periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale  di

cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci  si  applicano

le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del  tirocinante  e  del

revisore legale o della societa' di revisione legale  presso  cui  e'

stato svolto il tirocinio.»;

4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono

aggiunte  le  seguenti:  «all'esercizio  della  revisione  legale   o

all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la  conformita'

della rendicontazione di sostenibilita'»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio  della  revisione

legale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  per  l'abilitazione  allo

svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di

sostenibilita'»;

2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:

«3-ter). Ai fini dell'abilitazione del  revisore  legale  dei

conti anche all'attivita' di  attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione di sostenibilita', l'esame di cui al comma 2  ha  per

oggetto le seguenti, ulteriori, materie:

a) obblighi legali  e  principi  concernenti  la  redazione

della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita';

b) analisi della sostenibilita';

c)  procedure  di  dovuta  diligenza  in   relazione   alle

questioni di sostenibilita';

d)  obblighi  legali  e  principi  di  attestazione   della

conformita'  per  la  rendicontazione  di   sostenibilita'   di   cui

all'articolo 11.»;

3) al comma 4:

3.1) alla lettera a) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «alla revisione legale  dei  conti  e  all'abilitazione  allo

svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di

sostenibilita'»;

3.2) alla lettera c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «alla revisione legale  dei  conti  e  all'abilitazione  allo

svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di

sostenibilita'»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il

programma di aggiornamento riguarda anche le materie  caratterizzanti

l'attestazione    di    conformita'    della    rendicontazione    di

sostenibilita'.»;

2) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I

revisori abilitati al  rilascio  all'attestazione  della  conformita'

della  rendicontazione  di  sostenibilita'  devono  acquisire  almeno

venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui  almeno  dieci

caratterizzanti  la  revisione  legale  dei  conti  e  almeno   dieci

caratterizzanti la sostenibilita'.»;

3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori legali

e  dai   revisori   della   sostenibilita',   prevista   dagli   Albi

professionali  di  appartenenza,  e   da   coloro   che   collaborano

all'attivita'  di  revisione   legale   o   di   attestazione   della

sostenibilita'   o    sono    responsabili    della    revisione    o

dell'attestazione della sostenibilita'  all'interno  di  societa'  di

revisione che erogano formazione, viene riconosciuta  equivalente  se

dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  al

programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»;

f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero della giustizia, sentita la Consob,  definisce,  con

decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione  della  domanda

di abilitazione dei revisori  e  delle  societa'  di  revisione  allo

svolgimento dell'attivita' di attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita'

e  i  termini  di  trasmissione  delle  informazioni   e   dei   loro

aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»;

g) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera f), dopo le parole: «tenuta  degli  albi  o

registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore

legale sia abilitato per la  revisione  o  per  l'attestazione  della

conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;

1.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:

«i-bis) l'eventuale  abilitazione  allo  svolgimento  degli

incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione  di

sostenibilita'.»;

2) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i  revisori

legali impiegati presso  la  societa'  o  della  quale  sono  soci  o

amministratori, con indicazione se siano  abilitati  a  svolgere  gli

incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione  di

sostenibilita',  nonche'  gli  eventuali  provvedimenti  in   essere,

assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere  e)  e  g),  26,

comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d);»;

3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per

ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi e' indicato il numero

di iscrizione presso l'autorita' competente del Paese terzo, il  nome

di tale autorita'  nonche'  se  l'iscrizione  riguardi  la  revisione

legale   dei   conti,   l'attestazione   della   conformita'    della

rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'.»;

h) all'articolo 9, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita'  di

attestazione  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  svolta  dai

revisori della sostenibilita' e dalle societa'  di  revisione  a  tal

fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»;

i) all'articolo 9-bis:

1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di  accordi  di

cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle  seguenti:

«a norma dell'articolo 33, comma 2-bis»;

2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE

e delle norme nazionali  applicabili  alla  protezione  dei  dati  di

carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile

2016»;

3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il presente articolo si applica  anche  all'attivita'

di  attestazione   di   conformita'   svolta   dai   revisori   della

sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal  fine  incaricati,

ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.

8-ter.   Il   revisore   della   sostenibilita'    incaricato

dell'attestazione di conformita'  sulla  rendicontazione  predisposta

dalle societa' di cui agli articoli 3 e  4  del  decreto  legislativo

adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,

n. 15 e il revisore legale  incaricato  della  revisione  legale  del

bilancio delle societa', ove diversi, si scambiano ogni  informazione

necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga

a quanto previsto dal  comma  1.  Restano  ferme  le  responsabilita'

derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi,  escludendo  la

possibilita' di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto  dal

soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione  si  applica

anche con  riferimento  agli  incarichi  di  revisione  legale  e  di

attestazione a livello consolidato.

8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in

quanto compatibile, al revisore della sostenibilita' o alla  societa'

di  revisione  che  svolgono  l'attivita'   di   attestazione   sulla

conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  enti  di

interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai  sensi

dell'articolo 22, comma 1-bis.»;

l) all'articolo 10, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di

attestazione della rendicontazione di  sostenibilita',  ad  eccezione

del comma 12.

13-ter. I  revisori  della  sostenibilita'  e  le  societa'  di

revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano  i

principi  di  deontologia,  riservatezza  e  segreto   professionale,

nonche' di indipendenza e obiettivita', tenendo conto dei principi di

etica e indipendenza  internazionali,  elaborati  da  associazioni  e

ordini professionali  congiuntamente  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia  e

delle  finanze  sentita  la  Consob,  sulla   base   della   medesima

convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.»;

m) all'articolo 10-bis, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis.  Il  comma  1  si  applica   anche   all'attivita'   di

attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»;

n) all'articolo10-ter, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:

«11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di

attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»;

o) all'articolo 10-quater:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di

revisione legale, la stessa dovra' designare almeno  un  responsabile

dell'incarico.  Al  responsabile  dell'incarico   vengono   assegnate

risorse sufficienti e personale dotato delle competenze  e  capacita'

necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attivita'.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove l'attivita'  di  attestazione  sulla  conformita'

della rendicontazione di sostenibilita' e' effettuata da una societa'

di revisione legale, la stessa designa almeno un  responsabile  della

sostenibilita', che puo' essere anche il  responsabile  dell'incarico

di revisione. Al responsabile  della  sostenibilita'  sono  assegnate

risorse sufficienti e  personale  dotato  delle  competenze  e  delle

capacita'  necessarie  per  espletare  in  modo  opportuno  le   loro

funzioni.

1-ter. La qualita' della revisione legale e dell'attestazione

di  conformita',  l'indipendenza  e  la  competenza  costituiscono  i

principali criteri ai quali e' improntata la scelta dei  responsabili

dell'incarico di revisione legale e, se del  caso,  dei  responsabili

della sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale  ai

fini della relativa designazione.»;

3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche  all'attivita'

di attestazione della rendicontazione di  sostenibilita'  svolta  dal

responsabile della sostenibilita'.»;

4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

«6-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di

revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di  attestazione

sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita', contenente

i pertinenti dati di cui al comma 6.»;

5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresi'  contenere

tutti i dati  e  i  documenti  di  cui  all'articolo  10-bis  e,  ove

applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i  dati  e  i

documenti rilevanti a sostegno della relazione  di  cui  all'articolo

14-bis, nonche' i dati e i  documenti  necessari  per  monitorare  il

rispetto delle disposizioni del presente decreto  e  delle  ulteriori

disposizioni applicabili. Il  fascicolo  di  attestazione  e'  chiuso

entro sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  viene  sottoscritta  la

predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al  presente

comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione  alla

quale si riferiscono.»;

6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la

societa' di revisione legale conserva la documentazione di  eventuali

reclami scritti relativi  all'esecuzione  delle  revisioni  legali  o

delle attestazioni di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla

data della relazione di revisione o di  attestazione  alla  quale  si

riferiscono.»;

p) dopo l'articolo 10-quinquies, e' inserito il seguente:

«Art.   10-sexies   (Attestazione   della   conformita'   della

rendicontazione consolidata di sostenibilita'). -  1. Nel caso di  un

incarico di  attestazione  della  conformita'  della  rendicontazione

consolidata  di  sostenibilita'  di  un  gruppo,  il  revisore  della

sostenibilita' del gruppo assume  la  piena  responsabilita'  per  la

relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis.

2. Ai fini dell'attestazione di cui al  comma  1,  il  revisore

della sostenibilita' del gruppo valuta il lavoro svolto da  eventuali

altri revisori della sostenibilita', societa'  di  revisione  legale,

revisori di un Paese terzo, enti  di  revisione  di  un  Paese  terzo

nonche' il lavoro svolto dai prestatori indipendenti  di  servizi  di

attestazione di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva

2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio

2006, accreditati ai sensi della normativa di  recepimento  di  altri

Stati membri dell'Unione europea,  e  mantiene  documentazione  della

natura, tempistica ed estensione del lavoro da  essi  svolto  e,  ove

opportuno, del riesame effettuato dal revisore  della  sostenibilita'

del  gruppo  sulle   parti   pertinenti   della   documentazione   di

attestazione di detti  soggetti.  La  documentazione  conservata  dal

revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo  e'  atta  a  consentire

all'autorita' competente di esaminare il lavoro da essi svolto.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma  2,

secondo periodo, il revisore della sostenibilita' del  gruppo  chiede

il consenso dei revisori della sostenibilita', societa' di  revisione

legale, revisori di un Paese terzo, enti di  revisione  di  un  Paese

terzo nonche' dei prestatori indipendenti di servizi di  attestazione

di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva   2006/43/CE

accreditati ai sensi della normativa di recepimento  di  altri  Stati

membri dell'Unione  europea,  al  trasferimento  o  all'accesso  alla

documentazione  pertinente  durante   lo   svolgimento   del   lavoro

finalizzato al rilascio  dell'attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione consolidata, come condizione  affinche'  il  revisore

della sostenibilita' del gruppo possa  basarsi  sul  lavoro  da  essi

svolto.

4. Se il revisore della sostenibilita' del gruppo non e'  nelle

condizioni di svolgere le  attivita'  di  cui  al  comma  2,  secondo

periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa  tempestivamente

l'autorita' competente. Tali  misure  includono,  ove  opportuno,  lo

svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della  conformita'

della societa' controllata interessata, che puo'  essere  svolto  sia

direttamente  sia  tramite  esternalizzazione,  la   richiesta   agli

amministratori della societa' controllata di  ulteriori  documenti  e

notizie utili all'attivita' di  attestazione  e  lo  svolgimento,  da

parte del revisore della sostenibilita' del gruppo, di  accertamenti,

controlli ed esame  di  atti  e  documentazione  presso  la  societa'

controllata interessata.

5. Il revisore della sostenibilita' del gruppo, se  e'  oggetto

di  un  controllo  della  qualita'  o  di   un'indagine   riguardante

l'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di

sostenibilita' di  un  gruppo  di  imprese,  rende  disponibile  alle

autorita' competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente

da  egli  stesso  conservata  sul  lavoro   di   attestazione   della

conformita' svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte  le

relative carte di lavoro.

6.  L'autorita'  competente  puo'   chiedere   alle   autorita'

competenti   interessate   degli    Stati    membri    documentazione

supplementare sul lavoro di attestazione svolto da  revisori  legali,

societa' di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi  di

attestazione di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva

2006/43/CE accreditati ai sensi della  normativa  di  recepimento  di

altri Stati membri dell'Unione  europea,  ai  fini  dell'attestazione

della    conformita'    della    rendicontazione    consolidata    di

sostenibilita', ai sensi  dell'articolo  33.  Qualora  l'attestazione

della conformita' della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  una

controllante o di  una  controllata  di  un  gruppo  di  imprese  sia

rilasciata da uno o piu' revisori o da uno o piu' enti  di  revisione

contabile di un Paese terzo,  l'autorita'  competente  puo'  chiedere

alle autorita' competenti interessate del Paese terzo  documentazione

supplementare  sul  lavoro  di  attestazione  svolto  tali   soggetti

conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

7.  In  deroga   al   comma   6,   secondo   periodo,   qualora

l'attestazione di una controllante o di una controllata di un  gruppo

sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione di un Paese

terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo

36,  il  revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo  ha  anche   la

responsabilita' di garantire, se  richiesto,  che  la  documentazione

supplementare sul lavoro di attestazione svolto da  tali  revisori  o

enti di revisione contabile del Paese terzo,  comprese  le  carte  di

lavoro  pertinenti  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione,   sia

debitamente consegnata. Per  garantire  tale  consegna,  il  revisore

della  sostenibilita'  del  gruppo  conserva  una  copia   di   detta

documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli  enti

di revisione contabile del Paese terzo che potra'  avere  un  accesso

libero e illimitato, su  richiesta,  a  tale  documentazione,  ovvero

adotta ogni altra misura appropriata. Se non e' possibile  effettuare

la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo  al  revisore

della sostenibilita' del gruppo per motivi giuridici o altri  motivi,

la documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' gruppo

include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere

accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso  di  ostacoli

diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo

interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;

q) all'articolo 11:

1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Principi  di

revisione e di attestazione della conformita'»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'attivita' di attestazione della rendicontazione  di

sostenibilita' e' svolta in conformita' ai principi  di  attestazione

adottati dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  26-bis,

paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»;

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma  1-bis

da parte della Commissione europea, l'attivita'  di  attestazione  e'

svolta in conformita' ai principi di attestazione elaborati,  tenendo

conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni  e

ordini professionali  congiuntamente  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia  e

delle  finanze,  sentita  la  Consob,  sulla  base   delle   medesime

convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»;

r) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti  degli  incarichi»

sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»;

2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli articoli 3 e 4

del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della

legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta  motivata  dell'organo  di

controllo, conferisce l'incarico di  attestazione  della  conformita'

della rendicontazione di sostenibilita' e determina il  corrispettivo

spettante  al  revisore  della  sostenibilita'  o  alla  societa'  di

revisione legale per l'intera durata dell'incarico  e  gli  eventuali

criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo  durante  l'incarico.

L'incarico ha la durata di  tre  esercizi,  con  scadenza  alla  data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo  al

terzo esercizio dell'incarico. Per le societa' di cui agli articoli 3

e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione  dell'articolo  13

della legge 21 febbraio 2024, n.  15  che  siano  enti  di  interesse

pubblico o enti  sottoposti  a  regime  intermedio,  l'incarico  puo'

essere rinnovato per non piu' di due volte e puo'  essere  nuovamente

conferito allo stesso  soggetto  solo  dopo  il  decorso  di  quattro

esercizi. Si applica il comma 2-bis.

2-quater. Nel caso in  cui  l'incarico  dell'attestazione  di

conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia conferito  al

revisore legale o alla societa' di revisione legale incaricati  della

revisione  legale  del  bilancio,  l'incarico  dell'attestazione   di

conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  puo'  avere  una

durata  inferiore  a  quella  indicata  al  comma   2-ter   ai   fini

dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione  della

sostenibilita' con l'incarico di revisione del bilancio.»;

3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'assemblea revoca gli  incarichi,  sentito  l'organo  di

controllo,   quando   ricorra   una   giusta    causa,    provvedendo

contestualmente a conferire l'incarico a un  altro  revisore  legale,

revisore della sostenibilita' o ad altra societa' di revisione legale

secondo le modalita' di  cui  al  comma  1  o  al  comma  2-ter.  Non

costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in

merito  ad   un   trattamento   contabile,   ad   un   principio   di

rendicontazione della sostenibilita', a una procedura di revisione  o

di attestazione.

4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o  la

societa' di revisione  legale  possono  dimettersi  dagli  incarichi,

salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti

con regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita

la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in  essere

in tempi e  modi  tali  da  consentire  alla  societa'  sottoposta  a

revisione o sottoposta alla attestazione  di  provvedere  altrimenti,

salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del  revisore  legale,

del revisore della  sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione

legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e  le  modalita'  in

cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa  il  contratto

con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione  legale  e  di

attestazione.

5. Nei casi di cui al  comma  4,  la  societa'  sottoposta  a

revisione   legale    o    sottoposta    all'attestazione    provvede

tempestivamente a conferire nuovi incarichi.

6. In  caso  di  dimissioni  o  risoluzione  consensuale  del

contratto,  le  funzioni  di  revisione  legale  e  di   attestazione

continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore

della sostenibilita' o societa' di revisione legale fino a quando  la

deliberazione di conferimento del  nuovo  incarico  non  e'  divenuta

efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle  dimissioni

o della risoluzione del contratto.

7.  La  societa'  sottoposta   a   revisione   o   sottoposta

all'attestazione  e   il   revisore   legale,   il   revisore   della

sostenibilita'  o  la  societa'   di   revisione   legale   informano

tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per  la

revisione  legale   e   l'attestazione   della   rendicontazione   di

sostenibilita' relativa agli enti di interesse pubblico e  agli  enti

sottoposti a regime intermedio, la Consob,  in  ordine  alla  revoca,

alle  dimissioni  o  alla  risoluzione  consensuale  del   contratto,

fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle  ragioni  che  le  hanno

determinate.»;

4) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. In caso di  revisione  legale  o  di  attestazione  della

conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  un  ente  di

interesse pubblico di cui all'articolo  16,  gli  azionisti  di  tale

ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o

l'organo di controllo, o la Consob hanno  la  facolta'  di  adire  il

Tribunale civile per la revoca  del  revisore  legale,  del  revisore

della  sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione  legale  ove

ricorrano giustificati motivi.»;

s) all'articolo 14, comma 2:

1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) un  giudizio

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»;

2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) un giudizio sulla conformita' della  relazione  sulla

gestione alle norme  di  legge,  esclusa  la  sezione  relativa  alla

rendicontazione di  sostenibilita'  di  cui  al  decreto  legislativo

adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,

n. 15;

e-ter)  una  dichiarazione  rilasciata   sulla   base   delle

conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo  contesto

acquisite  nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,   circa

l'eventuale identificazione di errori significativi  nella  relazione

sulla gestione;»;

t) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Relazione di attestazione della conformita' della

rendicontazione  di  sostenibilita').  -   1.   Il   revisore   della

rendicontazione di sostenibilita' o la societa' di revisione  legale,

abilitati ai sensi del presente  decreto,  appositamente  incaricati,

esprimono  con  apposita  relazione  di   attestazione   le   proprie

conclusioni   circa   la   conformita'   della   rendicontazione   di

sostenibilita'  alle  norme  del  decreto  legislativo  adottato   in

attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,  che

ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di

marcatura  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui   agli

articoli 3, comma 10, e 4, comma 9,  del  predetto  decreto,  nonche'

circa la conformita' all'osservanza  degli  obblighi  di  informativa

previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. La relazione di  attestazione,  redatta  in  conformita'  ai

principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:

a)   un   paragrafo   introduttivo    che    identifica    la

rendicontazione di sostenibilita' sottoposta ad attestazione, la data

e il periodo  cui  si  riferisce,  nonche'  il  quadro  normativo  di

riferimento;

b)  una  descrizione  della  portata   delle   attivita'   di

attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di

sostenibilita' che indica almeno i principi di attestazione  in  base

ai quali tali attivita' sono state svolte;

c) le conclusioni di cui al comma 1.

3.   Qualora    l'attestazione    della    conformita'    della

rendicontazione di sostenibilita' sia stata svolta da  piu'  revisori

della sostenibilita' o da piu' societa'  di  revisione  legale,  essi

raggiungono un accordo sui risultati dell'attivita' di attestazione e

presentano una relazione e delle conclusioni congiunte.  In  caso  di

disaccordo,  ogni  revisore  della  sostenibilita'  o   societa'   di

revisione legale presenta le  proprie  conclusioni  in  un  paragrafo

distinto della relazione di  attestazione,  indicando  i  motivi  del

disaccordo.

4. La  relazione  di  attestazione  e'  firmata  e  datata  dal

responsabile dell'incarico di attestazione della  rendicontazione  di

sostenibilita'. Quando l'attivita' di attestazione e' svolta  da  una

societa' di revisione  legale,  la  relazione  di  attestazione  reca

almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione  della

rendicontazione di sostenibilita' che svolgono l'incarico  per  conto

della societa' di revisione. Qualora l'incarico  sia  stato  affidato

congiuntamente a piu' revisori della sostenibilita' o a piu' societa'

di revisione legale, la relazione di attestazione e' firmata da tutti

i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di

sostenibilita'.

5.   I   soggetti   incaricati   della    attestazione    sulla

rendicontazione di sostenibilita' hanno  diritto  di  ottenere  dagli

amministratori   documenti   e   notizie   utili   all'attivita'   di

attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed  esame

di atti e documentazione.

6.  La  relazione  di  attestazione  della  conformita'   della

rendicontazione consolidata di sostenibilita' rispetta i requisiti di

cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».

u) all'articolo 17:

1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di

revisione legale incaricati dell'attestazione  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo  adottato  in  attuazione

dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n.  15  che  siano  un

ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della  rete  a  cui  il

revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di  revisione  legale

appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente,  all'ente  di

interesse pubblico, alla sua  controllante  o  alle  sue  controllate

all'interno dell'Unione europea i  servizi  diversi  dalla  revisione

legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo  1,  secondo  comma,

lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE)  n.

537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile  2014,

durante:

a) il lasso di tempo  compreso  tra  l'inizio  del  periodo

oggetto  dell'attestazione   e   l'emissione   della   relazione   di

attestazione; e

b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di  cui

alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo  5,

paragrafo 1, secondo comma,  lettera  e),  del  regolamento  (UE)  n.

537/2014.

3-ter. I soggetti di cui al comma precedente,  incaricati  da

un ente di interesse pubblico e, qualora  siano  appartenenti  a  una

rete, qualsiasi membro di tale rete,  possono  prestare  all'ente  di

interesse pubblico, alla sua  controllante  o  alle  sue  controllate

servizi diversi dall'attestazione, differenti da  quelli  vietati  di

cui al comma precedente, previa approvazione da  parte  del  comitato

per  il  controllo  interno  e  la  revisione  contabile  basata   su

un'adeguata valutazione dei rischi potenziali  per  l'indipendenza  e

delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis.

3-quater. Quando un membro di una rete a  cui  appartiene  il

soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di

cui al medesimo comma a un'impresa  costituita  in  un  Paese  terzo,

controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico  di

attestazione, il revisore  della  sostenibilita'  o  la  societa'  di

revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte  del

membro della rete comprometta la sua indipendenza. In  tal  caso,  il

soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi  causati

dalla fornitura di tali servizi  e  puo'  continuare  a  svolgere  il

lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto  se  e'  in

grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che  la  fornitura  di

tali servizi non compromette  il  suo  giudizio  professionale  e  la

relazione di attestazione.»;

2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  il  responsabile

chiave della sostenibilita' che effettua l'attestazione per conto  di

una societa' di revisione legale non puo' rivestire  cariche  sociali

negli  organi  di  amministrazione  e  controllo  dell'ente  che   ha

conferito  l'incarico  di  attestazione  ne'  puo'  prestare   lavoro

autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo  funzioni

dirigenziali di rilievo, se non sia decorso  almeno  un  biennio  dal

momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore

della sostenibilita' o di responsabile chiave della sostenibilita' in

relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti  e

ai soci, diversi dai responsabili chiave  della  sostenibilita',  del

revisore della sostenibilita' o della societa' di  revisione  legale,

nonche' a ogni altra persona  fisica  i  cui  servizi  sono  messi  a

disposizione  o  sono  sotto  il   controllo   del   revisore   della

sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nel caso in  cui

tali soggetti siano  abilitati  all'esercizio  della  professione  di

revisore  legale,  per  il  periodo  di  un  anno  dal  loro  diretto

coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»;

v) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Negli enti  di  interesse  pubblico,  il  comitato  per  il

controllo interno e la revisione contabile e' incaricato:

a)  di  informare  l'organo  di   amministrazione   dell'ente

sottoposto a revisione  dell'esito  della  revisione  legale  e,  ove

applicabile,  dell'esito   dell'attivita'   di   attestazione   della

rendicontazione di sostenibilita' e  trasmettere  a  tale  organo  la

relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento  europeo,

corredata da eventuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di  informativa  finanziaria  e,

ove applicabile, della rendicontazione individuale o  consolidata  di

sostenibilita', compresi l'utilizzo del formato  elettronico  di  cui

agli articoli 3, comma 11, e 4, comma  10,  del  decreto  legislativo

adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,

n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli

standard di rendicontazione adottati  dalla  Commissione  europea  ai

sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,  nonche'  presentare  le

raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrita';

c)  di  controllare  l'efficacia  dei  sistemi  di  controllo

interno della qualita' e di gestione del rischio dell'impresa  e,  se

applicabile,   della   revisione   interna,   per   quanto    attiene

all'informativa finanziaria e,  ove  presente,  alla  rendicontazione

individuale o consolidata di sostenibilita', compreso l'utilizzo  del

formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma  10,

del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della

legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio

e  del  bilancio  consolidato  e,  ove   presente,   l'attivita'   di

attestazione della conformita' della  rendicontazione  individuale  o

consolidata di  sostenibilita',  anche  tenendo  conto  di  eventuali

risultati e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob

a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento  europeo,  ove

disponibili;

e) di verificare e  monitorare  l'indipendenza  dei  revisori

legali,  dei  revisori  della  sostenibilita'  o  delle  societa'  di

revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater

e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento  europeo,

in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di

servizi diversi dalla  revisione  all'ente  sottoposto  a  revisione,

conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f)  di  essere  responsabile  della  procedura   volta   alla

selezione dei revisori legali o delle societa' di revisione legale  e

raccomandare i revisori legali o le imprese di  revisione  legale  da

designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»;

z) all'articolo 19-ter:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di  cui

al presente decreto relative alla revisione  di  enti  diversi  dagli

enti di interesse pubblico,  ai  revisori  degli  enti  sottoposti  a

regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di cui:

a) all'articolo 17,  con  espresso  riferimento  alle  sole

norme relative alla revisione legale;

b)  all'articolo  4,  paragrafi  1  e  2,  all'articolo  5,

paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12

e 17 del Regolamento europeo.»;

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle  societa'  di

revisione legale incaricati dell'attestazione  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo  adottato  in  attuazione

dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano  ente

sottoposto a regime  intermedio,  si  applica  l'articolo  17,  commi

3-bis, 3-quater e 5-bis.»

aa) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Controllo  della  qualita'  sull'attestazione  di

conformita' della rendicontazione di sostenibilita'). - 1. I revisori

della  sostenibilita'  e  le  societa'  di  revisione  che   svolgono

incarichi di attestazione sulla conformita' della rendicontazione  di

sostenibilita' sono soggetti a controllo della  qualita'  secondo  le

specifiche disposizioni del presente articolo.

2. Il controllo di qualita' sui revisori  della  sostenibilita'

che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o

che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una

societa'  di  revisione  legale  si  intende  svolto  per  mezzo  del

controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima.  In  ogni

caso, tali soggetti sono  sottoposti  direttamente  al  controllo  di

qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un  incarico

di attestazione.

3. I revisori della sostenibilita' e le societa'  di  revisione

che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a  controllo  di

qualita' sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni.

Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello  in

cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il

revisore della sostenibilita' o la societa' di  revisione  legale  ha

acquisito almeno un incarico di attestazione.

4. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche

in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale  in

materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione  della

conformita' della rendicontazione di sostenibilita' oppure  di  altri

servizi  correlati  alla  sostenibilita',  nonche'  della  formazione

specifica in materia di controllo della qualita' di cui  all'articolo

5-bis.

5. Possono essere incaricati  dei  controlli  di  qualita'  sui

revisori della sostenibilita'  e  sulle  societa'  di  revisione  che

svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre  che

a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7:

a)  hanno  svolto,  per  almeno  cinque  anni   continuativi,

incarichi di attestazione in qualita' di responsabili dell'incarico;

b)  sono  stati,  per  almeno   cinque   anni   continuativi,

dipendenti o collaboratori di societa' di revisione partecipando agli

incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;

c)  sono  stati,  per  almeno   cinque   anni   continuativi,

dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che  svolgono

attivita'  di  vigilanza  sull'attestazione  di   conformita'   della

rendicontazione di sostenibilita'.

6. I soggetti incaricati del controllo  della  qualita'  devono

rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano  venuti  a

conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

7. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore  al

controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una

societa' di revisione legale che  svolge  incarichi  di  attestazione

prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del  rapporto  di

lavoro  come  socio  o  dipendente  o  di  ogni  altro  rapporto   di

associazione con tale revisore della  sostenibilita'  o  societa'  di

revisione legale.

8. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore  al

controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una

societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione  se

e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto  grado  del

revisore della sostenibilita' sottoposto al controllo o  di  revisori

della sostenibilita' che siano soci, amministratori  o  collaboratori

della societa' di revisione legale  sottoposta  al  controllo,  o  se

intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta

a  controllo  relazioni  d'affari  o  finanziarie  che   ne   possono

compromettere l'indipendenza.

9. La selezione delle persone fisiche da  assegnare  a  ciascun

incarico di controllo della qualita' avviene in base a una  procedura

obiettiva volta a  escludere  ogni  conflitto  di  interesse  tra  le

persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilita' o

la societa' di revisione legale che svolge incarichi di  attestazione

oggetto del controllo.

10.  Il  controllo  della  qualita',  basato  su  una  verifica

adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo  di  attestazione,

include una valutazione della conformita' ai principi di attestazione

e  ai  requisiti  di  indipendenza  applicabili,  della  quantita'  e

qualita'   delle   risorse   impiegate,   dei    corrispettivi    per

l'attestazione   della   conformita'   della    rendicontazione    di

sostenibilita',  nonche'  del  sistema  interno  di  controllo  della

qualita' nella societa' di revisione legale.

11. I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati

alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta  dal  revisore

della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale oggetto  di

controllo.

12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto

a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli  e',  in

particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo

l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni,  a  consegnare  i

documenti e le carte di lavoro richiesti.

13. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono

una relazione contenente la descrizione degli esiti del  controllo  e

le eventuali raccomandazioni di effettuare  specifici  interventi  al

revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale che

svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro

cui tali interventi sono posti in essere.

14. Il revisore della sostenibilita' e la societa' di revisione

legale che svolge incarichi di attestazione provvedono  a  effettuare

gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro  il

termine nella stessa definito.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o

tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e

delle finanze e la Consob,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza

possono applicare le sanzioni di cui agli articoli  24  e  26-quater,

commi 1, 3 e 4.

15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano

i controlli della qualita' sono esentate  dall'obbligo  di  possedere

un'esperienza   specifica   in   materia   di   rendicontazione    di

sostenibilita' e di attestazione della conformita' o di altri servizi

correlati alla sostenibilita'.»;

bb) all'articolo 21:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Ministero

dell'economia e delle finanze assicura:»;

1.2) alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «,  anche  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita'  di

attestazione   della   conformita'   della   rendicontazione    della

sostenibilita'»;

1.3)  alla  lettera  c),  le  parole:  «e  dei  principi   di

revisione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  dei  principi  di

revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto  previsto

dall'articolo 18,  comma  9,  del  decreto  legislativo  adottato  in

attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;

1.4) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:

«d) la formazione dei controllori  di  qualita'  incaricati

dei  controlli  di  qualita'  di  competenza  del  Ministero  e  alla

formazione  continua  dei  revisori  legali  dei  conti  iscritti  al

registro;»;

1.5) alla lettera f), le parole: «all'articolo 9, 10  e  11.»

sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  9,  10  e  11,  salvo

quanto previsto dall'articolo 26;»;

1.6) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) il controllo della qualita' sui revisori  legali  e

le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di  revisione

legale su enti di interesse pubblico o su enti  sottoposti  a  regime

intermedio,  nonche'  sui  revisori  della  sostenibilita'  e   sulle

societa' di revisione che svolgono incarichi di  attestazione  e  che

non  siano  sottoposti  alla  vigilanza   della   Consob   ai   sensi

dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis;

f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso

di violazioni in materia  di  attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione di sostenibilita'  delle  disposizioni  del  presente

decreto, delle disposizioni attuative e  dei  principi  di  cui  agli

articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter  e  8-quater,

10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis,

6, 7-bis e 8,  10-sexies  e  11,  nonche'  dei  principi  di  cui  al

regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,

del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della

legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero

dell'economia e delle finanze.»;

2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume  la

responsabilita' finale per le attivita' di  cui  al  comma  1  e  dei

controlli di qualita', delle ispezioni e delle sanzioni dei  revisori

legali e delle societa' di revisione legale che non  hanno  incarichi

di  revisione  legale  su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti

sottoposti  a  regime  intermedio,   nonche'   sui   revisori   della

sostenibilita' e sulle societa' di revisione che  svolgono  incarichi

di attestazione e che  non  siano  sottoposti  alla  vigilanza  della

Consob ai sensi dell'articolo 22.»;

cc) all'articolo 22:

1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di attestazione della

conformita'  della   rendicontazione   di   sostenibilita'   prevista

dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione

dell'articolo 13 della legge 21 febbraio  2024,  n.  15,  svolta  dai

soggetti di cui al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita'

e societa' di revisione legale a  tal  fine  incaricati  da  enti  di

interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi

dai revisori legali di cui al comma 1,  al  fine  di  verificarne  il

corretto svolgimento in conformita' alle  disposizioni  del  presente

decreto. Nell'esercizio di  tali  funzioni,  la  Consob  provvede  ad

effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita'  di  cui

all'articolo 20-bis.

1-ter. La Consob  assume  la  responsabilita'  finale  per  i

controlli di qualita',  per  le  ispezioni  e  per  le  sanzioni  dei

revisori legali e  delle  societa'  di  revisione  legale  che  hanno

incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti

sottoposti a regime  intermedio  di  cui  al  comma  1,  nonche'  sui

revisori della sostenibilita'  e  sulle  societa'  di  revisione  che

svolgono incarichi di attestazione e che  sono  sottoposti  alla  sua

vigilanza ai sensi del comma 1-bis.»;

2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis,

la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 2,  lettere  a)  e

b), nei confronti di:

a) revisori della sostenibilita' e  societa'  di  revisione

legale che svolgono incarichi di attestazione;

b) persone coinvolte nelle  attivita'  dei  revisori  della

sostenibilita' o delle societa'  di  revisione  legale  che  svolgono

incarichi di attestazione;

c)  societa'   che   pubblicano   la   rendicontazione   di

sostenibilita'  oggetto  di  attestazione,  loro  affiliati  e  terzi

correlati;

d)  terzi  ai  quali  i  revisori  della  sostenibilita'  e

societa' di revisione legale che svolgono incarichi  di  attestazione

hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';

e) persone in altro modo collegate o connesse  ai  revisori

della sostenibilita' o societa'  di  revisione  legale  che  svolgono

incarichi di attestazione.»;

dd) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando  accerta

irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale  o

di  attestazione  delle  conformita'  della   rendicontazione   della

sostenibilita', puo' applicare le seguenti sanzioni:

a)  un  avvertimento,  che  impone  alla  persona  fisica   o

giuridica  responsabile  della  violazione  di   porre   termine   al

comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione

di  revisione  o  la  relazione  di  attestazione  non  soddisfano  i

requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;

c) la censura, consistente in una dichiarazione  pubblica  di

biasimo, che  indica  la  persona  responsabile  e  la  natura  della

violazione;

d)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   mille   a

centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non  superiore

a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili  le  irregolarita'

connesse all'incarico di revisione legale;

f)  la  sospensione  dell'attivita'  di  attestazione   della

conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per  un  periodo

non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono  ascrivibili  le

irregolarita';

g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale o di

attestazione   delle    conformita'    della    rendicontazione    di

sostenibilita';

h) il divieto  per  il  revisore  legale  o  la  societa'  di

revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione  legale  o

di  attestazione   delle   conformita'   della   rendicontazione   di

sostenibilita' per un periodo non superiore a tre anni;

i) la cancellazione dal Registro del soggetto al  quale  sono

ascrivibili  le  irregolarita'  connesse  all'incarico  di  revisione

legale.»;

ee) dopo l'articolo 26-ter, e' inserito il seguente:

«Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob  sull'attivita'  di

attestazione). - 1. La Consob, quando  accerta  la  violazione  delle

disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis,

10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis,

10-quater, commi 1-bis,  1-ter,  2,  3,  4,  5,  6-bis,  7-bis  e  8,

10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi  3-bis,  3-ter,

3-quater e 5-bis del presente  decreto  e  delle  relative  norme  di

attuazione, nonche'  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al

regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,

del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della

legge 21 febbraio 2024, n. 15, puo' applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a

euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilita',

della  societa'  di  revisione  legale  e  del   responsabile   della

sostenibilita'. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17,

commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  e  5-bis,  si  applica  una  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno  o  piu'  incarichi  di  attestazione  di

conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi  a  enti

di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore di sostenibilita' o  alla  societa'

di revisione legale di accettare nuovi incarichi di  attestazione  di

conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi  a  enti

di interesse pubblico o enti sottoposti a regime  intermedio  per  un

periodo non superiore a tre anni;

d)  la  sospensione   dell'attivita'   di   attestazione   di

conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per  un  periodo

non superiore a tre anni, del revisore  della  sostenibilita',  della

societa' di revisione legale o del responsabile della  sostenibilita'

ai quali sono ascrivibili le irregolarita'.

2. La  Consob  comunica  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai  fini  della

loro annotazione sul Registro.

3. Quando le violazioni di cui al comma  1  sono  connotate  da

scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in  alternativa  alle

sanzioni indicate al medesimo comma, puo':

a) pubblicare una  dichiarazione  indicante  il  responsabile

della violazione e la natura della stessa;

b)  ordinare  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con

eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per

l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di

cui  al  comma  3,  lettera  b),  la  Consob  applica   la   sanzione

amministrativa pecuniaria prevista per la violazione  originariamente

contestata aumentata fino ad un terzo.

5.  Quando  le  irregolarita'  accertate   abbiano   comportato

l'emissione di una relazione  di  attestazione  che  non  soddisfa  i

requisiti  stabiliti  dall'articolo  14-bis,  la   Consob,   con   il

provvedimento di applicazione della  sanzione  di  cui  al  comma  1,

dichiara che la relazione  di  revisione  non  soddisfa  i  requisiti

stabiliti dall'articolo 14-bis.

6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis,

comma 8-quater, puo' comminare al  revisore  della  sostenibilita'  o

alla societa' di revisione legale le sanzioni  di  cui  ai  commi  1,

lettera a), 3 e 4.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma

1, la Consob, per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli

articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  e

5-bis del presente decreto, e delle  relative  norme  di  attuazione,

applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  diecimila  a

euro  cinquecentomila  nei  confronti  dei  membri  degli  organi  di

amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando

l'inosservanza e' conseguenza della violazione  di  doveri  propri  o

dell'organo di appartenenza e ricorrono una o  entrambe  le  seguenti

condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla  complessiva

organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e  per  la

qualita' dell'attivita'  di  attestazione  della  rendicontazione  di

sostenibilita' della societa' di revisione;

b) la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la  mancata

ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli  10-ter,

comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del  presente

decreto, e delle relative norme di attuazione.

8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli

10, commi 13-bis e 13-ter, e  17,  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater  e

5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da

parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro   diecimila   a   euro

cinquecentomila.

9. Con il provvedimento  di  applicazione  della  sanzione,  in

ragione della gravita' della violazione  accertata,  la  Consob  puo'

applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione

temporanea, per un periodo non superiore a tre  anni,  dall'esercizio

di funzioni presso le societa' di revisione legale.

10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di

cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,  da  parte  degli   organi   di

amministrazione di un  ente  di  interesse  pubblico  o  di  un  ente

sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali  organi

responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa  pecuniaria

da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le  violazioni  rivestono

particolare gravita', la Consob puo' interdire  temporaneamente,  per

un periodo non superiore  a  tre  anni,  i  membri  degli  organi  di

amministrazione   e   direzione   responsabili    delle    violazioni

dall'esercizio di funzioni presso gli enti di  interesse  pubblico  o

gli enti sottoposti a regime intermedio.

11. Qualora  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli

articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater

e 5-bis del presente decreto, e delle relative  norme  di  attuazione

sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di  amministrazione

o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la

Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti  i  provvedimenti

previsti dal comma 1, lettera d).

12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si

applica l'articolo 195 del TUF.

13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo  si  applicano

gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.»

ff) all'articolo 33:

1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale»

sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformita' della

rendicontazione di sostenibilita'»;

2) ai commi 3 e 4, dopo le parole:  «in  materia  di  revisione

legale»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  di   attestazione   delle

conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;

gg) all'articolo 34:

1) al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «riguardante  i  conti

annuali o i conti consolidati» sono inserite  le  seguenti:  «o,  ove

applicabile, una relazione di attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'»;

2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i

conti consolidati» sono inserite le  seguenti:  «e  le  relazioni  di

attestazione della conformita' della  rendicontazione  individuale  o

consolidata di sostenibilita'»;

hh)  all'articolo  35,  comma  2,  le  parole:  «,  su  base   di

reciprocita',» sono soppresse.

 

Art. 10

Responsabilita' e sanzioni

 

1. La responsabilita' di garantire che  le  informazioni  richieste

dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano  fornite  in  conformita'  a  quanto

previsto dal  presente  decreto  compete  agli  amministratori  delle

societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro

obblighi costoro  agiscono  secondo  criteri  di  professionalita'  e

diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle

funzioni a esso attribuite dall'ordinamento,  vigila  sull'osservanza

delle disposizioni stabilite nel  presente  decreto  e  ne  riferisce

nella relazione annuale all'assemblea.

2. Per i due anni successivi all'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c),  le

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193,  commi

1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  applicate

per la violazione  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  154-ter,

comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998,  non

possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo,  le  sanzioni

amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli

obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo

decreto legislativo  n.  58  del  1998,  non  possono  eccedere  euro

2.500.000.  Per  il  medesimo  periodo,  le  sanzioni  amministrative

pecuniarie  previste  dagli  articoli  24  e  26-quater  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  non  possono  eccedere  per  le

societa'  di  revisione  euro  125.000  e  per   i   revisori   della

sostenibilita' euro 50.000.

3.  Quando  le  infrazioni  stesse  siano   connotate   da   scarsa

offensivita'   o   pericolosita',   si   applica   quanto    previsto

dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e

b), del decreto legislativo n. 58 del 1998.

4. Ai fini della determinazione del  tipo  e  dell'ammontare  delle

sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione  degli  obblighi

previsti  dall'articolo  154-ter,   comma   1-quater,   del   decreto

legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-quater,  comma  1,  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  ai  sensi  dell'articolo

194-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del  1998,  la  Consob

tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:

a) delle  procedure  adottate  dall'organo  amministrativo  della

societa' per la redazione della rendicontazione di sostenibilita'  in

conformita' con il presente decreto, anche alla luce delle  eventuali

linee guida o  indicazioni  fornite  dalle  Autorita',  nazionali  ed

europee, relativamente all'informativa di sostenibilita';

b) della  violazione  degli  obblighi  del  presente  decreto  se

connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da  parte

delle  imprese  incluse  nella  catena  del  valore  che  non   siano

sottoposte a controllo della stessa societa'.

 

Art. 11

Coordinamento tra le Autorita'

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo  4,  comma  13,  del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le  pubbliche

amministrazioni e gli enti pubblici, nel  rispetto  delle  reciproche

competenze e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica,  individuano  forme  di  coordinamento,  anche   attraverso

protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al

fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie

di sostenibilita'  ambientale,  sociale,  nonche'  della  tutela  dei

diritti umani.

2. Ai componenti degli  eventuali  comitati  di  coordinamento  non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spesa  o  altri

emolumenti comunque denominati.

 

Art. 12

Modifiche al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 118-bis, comma  1,  dopo  le  parole:  «documenti

contabili,»,   sono   inserite   le   seguenti:   «ivi   inclusa   la

rendicontazione   di   sostenibilita'   disciplinata   dal    decreto

legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13  della  legge  21

febbraio 2024, n. 15,»;

b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita

dalla seguente:

«d-bis)  una  descrizione  delle  politiche   in   materia   di

diversita' applicate in relazione alla composizione degli  organi  di

amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'eta', la

composizione di genere, le disabilita'  o  il  percorso  formativo  e

professionale,  nonche'  una  descrizione  degli   obiettivi,   delle

modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche.  Nel  caso

in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in  maniera

chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se  tali  informazioni

sono incluse nella rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui  agli

articoli 3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione

dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di

cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che  un

riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella  relazione  sul

governo societario.»;

c) all'articolo 125-ter, comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:

«commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle  seguenti:  «commi  1,

1-bis, 1-ter e 1-quater»;

d) all'articolo 154-bis:

1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:

«5-ter. Qualora l'emittente sia  soggetto  agli  obblighi  in

materia di  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui  al  decreto

legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13  della  legge  21

febbraio 2024,  n.  15,  gli  organi  amministrativi  delegati  e  il

dirigente preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari

attestano,  con  apposita  relazione,  che  la   rendicontazione   di

sostenibilita'  inclusa  nella  relazione  sulla  gestione  e'  stata

redatta conformemente agli standard di rendicontazione  applicati  ai

sensi  della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato  in

attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con

le specifiche adottate a norma  dell'articolo  8,  paragrafo  4,  del

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2020. La medesima  attestazione  puo'  essere  resa  da  un

dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari, dotato di specifiche competenze  in  materia  di

rendicontazione   di   sostenibilita',   nominato,   previo    parere

obbligatorio dell'organo di controllo, secondo  le  modalita'  e  nel

rispetto dei requisiti di professionalita'  previsti  dallo  statuto.

L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito  con  regolamento

dalla Consob.»;

2) al comma 6, dopo le parole: «documenti contabili societari,»

sono inserite le seguenti: «nonche' al  dirigente  di  cui  al  comma

5-ter se previsto,»;

e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:

«1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia  come  Stato

membro  d'origine  che   non   siano   microimprese   come   definite

all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato

in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,  n.  15,

includono, in un'apposita sezione  come  tale  contrassegnata,  nella

relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste

dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato  in  attuazione

dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche

adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020.

In tal caso la relazione  di  attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo  14-bis  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' messa  a  disposizione

del pubblico  entro  il  termine  di  pubblicazione  della  relazione

finanziaria annuale di cui al comma 1»;

2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

«7-bis. La Consob, nel caso in cui  abbia  accertato  che  le

informazioni di cui al comma 1-quater non sono  conformi  alle  norme

che ne disciplinano la redazione, puo' esercitare i poteri di cui  al

comma 7.».

 

Art. 13

Modifiche al decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i

seguenti periodi: «Per le imprese  di  grandi  dimensioni  e  per  le

piccole e medie imprese,  a  eccezione  delle  micro-imprese,  i  cui

valori  mobiliari  sono  ammessi   alla   negoziazione   su   mercati

regolamentati, l'analisi di cui al comma 1  e',  altresi',  corredata

delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e  spiega  in

che modo il modello aziendale dell'impresa  dipende  fondamentalmente

da tali risorse e  come  tali  risorse  costituiscono  una  fonte  di

creazione del valore per l'impresa.  Tali  ultime  informazioni  sono

inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.»;

b) all'articolo 100, comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i

seguenti periodi:  «L'analisi  di  cui  al  comma  1,  e',  altresi',

corredata delle informazioni sulle  risorse  immateriali  essenziali,

spiegando in che  modo  il  modello  aziendale  dell'impresa  dipende

fondamentalmente da tali risorse e come  tali  risorse  costituiscono

una  fonte  di  creazione  del  valore  per  l'impresa.  Tali  ultime

informazioni sono inserite in una sezione  apposita  della  relazione

sulla gestione.».

 

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 136

1. All'articolo 41, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  agosto

2015, n. 136, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  le

imprese di grandi dimensioni e per le  piccole  e  medie  imprese,  a

eccezione delle micro-imprese, i cui valori  mobiliari  sono  ammessi

alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma

1  e',  altresi',  corredata   delle   informazioni   sulle   risorse

immateriali essenziali e spiega in  che  modo  il  modello  aziendale

dell'impresa dipende fondamentalmente da tali  risorse  e  come  tali

risorse  costituiscono  una  fonte  di  creazione  del   valore   per

l'impresa. Tali ultime informazioni  sono  inserite  nella  relazione

sulla gestione.».

 

Art. 15

Relazione sulla gestione

1. Per le imprese di grandi dimensioni e per  le  piccole  e  medie

imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428

del codice civile include le informazioni sulle  risorse  immateriali

essenziali e spiega in che modo  il  modello  aziendale  dell'impresa

dipende  fondamentalmente  da  tali  risorse  e  come  tali   risorse

costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

 

Art. 16

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione,

del 17 ottobre 2023,  che  modifica  la  direttiva  2013/34/UE  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda   gli

adeguamenti dei criteri  dimensionali  per  le  microimprese  e  le

imprese o  i  gruppi  di  piccole,  medie  e  grandi  dimensioni  e

modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127

 

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2435-bis, primo  comma,  le  parole:  «4.400.000»

sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le  parole  «8.800.000»

sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»;

b) all'articolo 2435-ter, primo comma, le parole: «175.000»  sono

sostituite dalle seguenti: «220.000»  e  le  parole:  «350.000»  sono

sostituite dalle seguenti: «440.000».

2. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: «20.000.000»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «25.000.000» e  le  parole:  «40.000.000»  sono  sostituite

dalle seguenti: «50.000.000»;

2) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «principi  contabili

internazionali adottati dall'Unione europea» sono aggiunte, in  fine,

le seguenti: «, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del

decreto legislativo adottato in  attuazione  dell'articolo  13  della

legge 21 febbraio 2024, n. 15»;

b) all'articolo 40:

1) al comma 1-bis:

1.1) al primo  periodo,  le  parole:  «non  finanziari»  sono

sostituite dalle seguenti: «di sostenibilita'»;

1.2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le

imprese di grandi dimensioni e per le  piccole  e  medie  imprese,  a

eccezione delle micro-imprese, i cui valori  mobiliari  sono  ammessi

alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma

1  e',  altresi',  corredata   delle   informazioni   sulle   risorse

immateriali essenziali e spiega in  che  modo  il  modello  aziendale

dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse  e

come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per

l'impresa e per il gruppo. Tali  ultime  informazioni  sono  inserite

nella relazione sulla gestione.»;

2) dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:

«2-ter. La relazione sulla  gestione  redatta  ai  sensi  per

presente  articolo  dovra'  contenere  anche   le   informazioni   di

sostenibilita' di cui all'articolo 4 al decreto legislativo  adottato

in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,  n.  15,

ove applicabile.».

 

Art. 17

Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto ai  commi  2  e  3,  le  disposizioni  del

presente decreto si applicano:

a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024  o  in  data

successiva:

1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti  di

interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio,  superano

il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

2) agli enti di interesse pubblico ai sensi  dell'articolo  16,

comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  che  sono,

altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che,  su

base consolidata, alla data di  chiusura  del  bilancio  superano  il

criterio  del  numero  medio  di  500  dipendenti  occupati   durante

l'esercizio;

b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025  o  in  data

successiva:

1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle  di  cui

al comma 1, lettera a), numero 1);

2) alle societa' madri diverse da quelle di  cui  al  comma  1,

lettera a), numero 2);

c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026  o  in  data

successiva:

1) alle piccole e medie  imprese  quotate,  a  eccezione  delle

micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,  comma

10;

2) agli enti piccoli e non complessi, di  cui  all'articolo  4,

paragrafo 1,  punto  145),  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  purche'  si

tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e  medie  imprese

quotate e che non sono micro-imprese;

3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo

13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e

del  Consiglio,  del  25   novembre   2009,   e   alle   imprese   di

riassicurazione captive di  cui  all'articolo  13,  punto  5),  della

citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o

di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5  si  applicano  a  partire

dagli esercizi aventi inizio  il  1°  gennaio  2028,  fermo  restando

quanto previsto all'articolo 18, comma 3.

3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e'  abrogato  a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 18

Disposizioni transitorie

1.  Gli  incarichi  di   attestazione   della   conformita'   della

dichiarazione non finanziaria conferiti  ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da  parte

di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del  presente

decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello

svolgimento dell'attivita' di attestazione  della  conformita'  della

rendicontazione di sostenibilita' di cui  all'articolo  8,  salvo  la

possibilita' di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di  un

nuovo incarico in  conformita'  all'articolo  13,  comma  2-ter,  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di  attestazione

della conformita' della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi

dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre  2016,

n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del

presente  decreto  non  si  computa  ai  fini  della  durata  massima

novennale  prevista  dall'articolo  13,  comma  2-ter,  del   decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Fino al 6 gennaio 2030:

a)  gli  obblighi  stabiliti  in   capo   alla   societa'   madre

extra-europea di cui all'articolo 5  potranno  essere  adempiuti,  su

base consolidata, da parte della societa' figlia con sede all'interno

del territorio dell'Unione europea che abbia generato i  ricavi  piu'

elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea  almeno

in uno dei cinque esercizi precedenti, su  base  consolidata  se  del

caso,  e  che  rediga  la  propria  rendicontazione  in   conformita'

all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-bis della

direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26

giugno 2013;

b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui  alla  lettera  a)

del presente comma dovra' includere l'informativa di cui all'articolo

8  del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante  le  attivita'  svolte  da

tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione  europea  e

soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  14  dicembre  2022.  A  tal   fine,

l'informativa resa  ai  sensi  del  presente  articolo,  soddisfa  la

condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c).

4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro

la data del 1° gennaio 2026, sono  considerati  abilitati  e  possono

rilasciare le attestazioni di conformita'  della  rendicontazione  di

sostenibilita' senza che siano osservati gli  obblighi  di  cui  agli

articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter),  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano  maturato  almeno

cinque crediti formativi annuali  nelle  materie  caratterizzanti  la

rendicontazione  e  l'attestazione  della  sostenibilita'  ai   sensi

dell'articolo 5 del citato decreto  legislativo  n.  39  del  2010  e

producano  domanda  di  abilitazione  con   le   modalita'   di   cui

all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

5. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  entro

centocinquanta  giorni   dalla   domanda   di   cui   al   comma   4,

all'annotazione  dell'abilitazione  nel  registro,  assicurandone  la

pubblicita'.

6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformita'

a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua

di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  a  partire  dall'anno  solare

successivo a quello dell'abilitazione.

7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte

del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni  di  cui

all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si

applicano a decorrere dal  31  dicembre  2026,  a  condizione  che  i

soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in

materia di controlli della qualita', che puo' avere  anche  carattere

selettivo.

8. Fermo restando quanto previsto al  comma  9,  nelle  more  della

sottoscrizione delle convenzioni di cui agli  articoli  9,  comma  1,

9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi  2  e  2-bis,  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi  professionali

sono  elaborati  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze

congiuntamente  alla  Consob  e  agli  ordini  e  alle   associazioni

professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in  data  24

settembre 2014, dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  i

predetti ordini e associazioni.

9.  Fino  all'adozione   dei   principi   di   attestazione   della

rendicontazione di  sostenibilita'  di  cui  all'articolo  11,  comma

2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la  Consob

individua  i  principi  applicabili  e  disciplina   lo   svolgimento

dell'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione

di  sostenibilita'  da  parte  dei  revisori   della   sostenibilita'

incaricati,  nonche'  della  formulazione  delle  conclusioni   della

relazione di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  legislativo  27

gennaio 2010, n. 39.

10. In  deroga  all'articolo  154-bis,  comma  5-ter,  del  decreto

legislativo  28  febbraio   1998,   n.   58,   l'attestazione   sulla

rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo' essere resa,  con

riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data  di  entrata

in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari,  designato

con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza  di

specifica   previsione   statutaria,   previo   parere   obbligatorio

dell'organo di controllo.

11. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  il

Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Consob  conducono  uno

studio  volto  a  verificare  i  benefici   e   gli   oneri   sottesi

all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della

direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della  direttiva  (UE)

2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli  altri  Stati  membri

nell'ottica di garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei

servizi di attestazione della conformita'  della  rendicontazione  di

sostenibilita',   la   tutela   effettiva   dei   destinatari   delle

informazioni di sostenibilita', nonche' l'integrita'  e  la  qualita'

dei servizi di attestazione medesimi.

 

Art. 19

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni  di  cui  al

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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