Rentri: al via le modalità operative per la trasmissione dei dati

Rentri modalità operative
Pubblicato il decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, n. 143

Rentri: al via le modalità operative per la trasmissione dei dati con la pubblicazione del decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, n. 143. Il provvedimento rappresenta il secondo decreto attuativo, dopo il D.D. 22 settembre 2023, n. 97, che ha definito la tabella delle scadenze.

In particolare, nell'allegato al D.D. n. 143/2023 sono definiti:

  • le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al Rentri e il suo funzionamento;
  • le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori;
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Rentri con i sistemi adottati dagli operatori;
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti.

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Di seguito il testo del D.D. 6 novembre 2023, n. 143; l'allegato tecnico è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, n. 143

Oggetto: modalità operative trasmissione dei dati al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), accesso e iscrizione da parte degli operatori al Rentri, requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge n. 22 dell’1 marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l’On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto del Ministro del 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell’atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto del Ministro del 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2023;

VISTI il D.P.R. 20 gennaio 2023 e il D.M. 13 febbraio 2023, n. 73, con i quali è stato conferito alla ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ammessi alla registrazione della Corte dei conti, rispettivamente, al n. 1509 e al n. 1508 del 3 maggio 2023;

VISTO il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all’Ing. Silvia Grandi l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia circolare;

VISTO il decreto del Dipartimento Sviluppo Sostenibile n.188 del 10 maggio 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 maggio 2023, al n. 260, con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2023 per il DiSS e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

VISTO il decreto direttoriale n. 67 del 6 luglio 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 luglio 2023, al n. 377, con il quale è stata adottata la Direttiva di III livello dell’anno 2023 per la Direzione Generale Economia circolare e sono stati assegnati gli obiettivi alle Divisioni della medesima Direzione;

VISTO il regolamento (CE) 910/2014 del 23 luglio 2014 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;

VISTA la determinazione AgID n. 406/2020, Adozione della Circolare recante la linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica e la circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica e relativi allegati;

VISTA la determinazione AgID n. 547/2021, Adozione delle «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1 gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;

VISTO il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l’acquisizione, l’elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l’ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l’articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l’adozione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs 152/2006;

VISTO l’articolo 1 del citato D.M. n.59 del 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO, in particolare, l’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l’altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

CONSIDERATO che sono state effettuate consultazioni qualificate con i portatori di interessi nei mesi di novembre 2022, maggio 2023 e settembre 2023 in merito alle modalità operative, alle istruzioni, ai requisiti e alle modalità di funzionamento di cui all’art. 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del citato D.M. n.59 del 2023;

SENTITO l’Albo nazionale gestori ambientali che ha trasmesso le proprie osservazioni acquisite con prot.173985 del 30 ottobre 2023

DECRETA

Articolo 1

(Modalità operative)

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 si approva il documento, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, concernente le “Modalità operative” di seguito indicate:

−  Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);

−  Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);

−  Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);

−  Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

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