Rentri: è vera proroga?

Rentri: è vera proroga
L'effettiva entrata in vigore dello slittamento di 60 giorni è subordinato all'emanazione di un decreto che il Mase dovrà adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 15/2025 di conversione del D.L. n. 202/2024 (cosiddetto decreto "milleproroghe")

Rentri: è vera proroga? Di fatto l'art. 2-bis, inserito in fase di conversione dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del  decreto-legge 27 dicembre  2024, n. 202, stabilisce uno slittamento di 60 giorni (quindi dal 13 febbraio al 14 aprile) per iscriversi al Rentri; tuttavia, affinché la misura diventi effettiva, è necessario che il Mase emani un apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 15/2025 (27 marzo 2025). Nel caso, la proroga riguarderà anche l’entrata in vigore dei nuovi modelli di registri di carico e scarico (cosiddetti registri C/S) e di formulari di identificazione dei rifiuti (cosiddetti Fir), con contestuale abrogazione dei vecchi modelli.

Tutto, quindi, dipenderà da questo prossimo D.M.

Rentri: è vera proroga

Altre misure del decreto "milleproroghe", come convertito in legge, riguardano:

  • siti contaminati di interesse nazionale;
  • recipienti a pressione;
  • disposizioni in materia di contrasto alla crisi idrica;
  • energie rinnovabili
  • personale dei vigili del fuoco.

Di seguito il testo delle misure elencate sopra.

Rentri: è vera proroga

Testo coordinato del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

 

Testo del  decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.  202  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato
con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti  in
materia di termini normativi.». (25A01250)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45)

 

Vigente al: 24-2-2025

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6  marzo  2025  si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

 

                               Art. 1

     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(omissis)

7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile  2023,  n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,

in materia di contrasto alla crisi  idrica,  le  parole  «per  l'anno

2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024  e

2025».

 

(omissis)

 

8-bis. In riferimento ai commi  7  e  8,  il  Dipartimento  per  la

programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della

Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo  di

ogni anno alle Camere una relazione sulle attivita'  svolte  e  sulle

spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica  nel  corso

dell'anno precedente.

 

(omissis)

                              Art. 2

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del

  Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) all'articolo 46, commi  5  e  6,  relativi  al  meccanismo  di

finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti  delle  Forze

di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al

2024» sono sostituite dalle seguenti:  «per  gli  anni  dal  2018  al

2026».

2. I permessi  di  soggiorno  in  scadenza  al  31  dicembre  2024,

rilasciati ai beneficiari di protezione  temporanea  ai  sensi  della

decisione di esecuzione (UE) 2022/382  del  Consiglio,  del  4  marzo

2022, che accerta l'esistenza di un afflusso  massiccio  di  sfollati

dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del

Consiglio, del 20  luglio  2001,  possono  essere  rinnovati,  previa

richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della

decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio  del  25  giugno

2024. I permessi  di  soggiorno  di  cui  al  primo  periodo  perdono

efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza

dell'adozione, da parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  della

decisione di cessazione della protezione temporanea.

3. Nei casi di cui al comma 2,  primo  periodo,  al  momento  della

richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito

per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  2-ter,  del  testo  unico

delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286.

3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis,  del  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «medesima

normativa» sono aggiunte le  seguenti:  «,  fatti  salvi  i  casi  di

esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro  degli

affari esteri e della cooperazione  internazionale  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale».

4. Al fine  di  assicurare  le  facolta'  assunzionali  relative  a

diverse qualifiche dei ruoli del personale del  Corpo  nazionale  dei

Vigili del fuoco, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025 la  validita'

delle seguenti graduatorie:

a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella  qualifica

di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile  n.  207  del  17  aprile

2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  n.  381  del  19

maggio 2023;

b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di

vicedirettore  tecnico-scientifico,  nell'ambito   professionale   di

biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632  del  3

agosto 2023;

c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di

vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica,

approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile  n.  609  del  28  luglio

2023;

d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di

vicedirettore    tecnico-scientifico,    nell'ambito    professionale

psicologia, approvata con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n.  725

del 29 settembre 2023.

5. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1,  comma  15,  concernente  la  validita'  della

graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella  qualifica

di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

riservata al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con

decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso

pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno  n.  310

dell'11 giugno 2019, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2024»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le  risorse  relative  al

contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di

polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze

armate, impegnato nelle azioni di contenimento,  di  contrasto  e  di

gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate

nell'anno 2021, le parole:  «negli  anni  2022,  2023  e  2024»  sono

sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al  30

aprile  2025».  Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini   di

fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari  a

300.000 euro per l'anno 2025,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma

6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

6. (soppresso)

6-bis. All'articolo 1, comma  1122,  lettera  i),  della  legge  27

dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024,  previa

presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco,  entro  il

30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno

sei delle seguenti  prescrizioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«entro  il  31  dicembre  2026,  previa  presentazione   al   comando

provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31  dicembre  2025,  della

SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto  delle  seguenti

prescrizioni»;

b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»   sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

(omissis)

                               Art. 11

      Disposizioni concernenti termini in materie di competenza

      del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 27, comma 1, del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199, relativo  all'obbligo  di  incremento  della  quota  di

energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole:  «

1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1°  gennaio  2025

».

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,

n. 233,  relativo  alla  riperimetrazione  dei  siti  contaminati  di

interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data

di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente

decreto,» sono soppresse.

2-bis. Ai fini dell'operativita' del Registro elettronico nazionale

per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui  all'articolo  188-bis  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto,   il   termine   di   sessanta   giorni   previsto

dall'articolo 13, comma 1, lettera a),  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  4

aprile 2023, n. 59, e' aumentato a centoventi giorni.

2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma

1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  e'

prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti  e

agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti  di  palma  da

olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.

2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo

39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per  i  fornitori

di metano e di biometano ovvero di biogas per  trasporti  immessi  in

consumo per il  trasporto  stradale  e  ferroviario  si  applicano  a

decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno  2022,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.

122, le parole: « si applica fino  al  31  dicembre  2024  e  »  sono

soppresse.

2-sexies. Le modalita' di attestazione del rispetto dei criteri  di

sostenibilita' di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11,  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  da  parte  dei  produttori  di

energia elettrica e calore da combustibili da  biomassa,  escluso  il

biometano,  ai  sensi  dell'articolo  21  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto  2024,  sono  prorogate

sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025

abbiano  accettato  il  preventivo  per   la   certificazione   della

sostenibilita' da  parte  di  un  organismo  accreditato  secondo  il

Sistema  nazionale  di  certificazione  della  sostenibilita'  oppure

operante presso un sistema volontario di certificazione  riconosciuto

dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di

concludere l'iter della certificazione, per il  solo  comparto  delle

biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di

certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica delle richieste ricevute.

2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1°  marzo

2022, n. 17, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  27  aprile

2022, n. 34, le parole: «31  dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle

seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b),  del  decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27

aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A

decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas  prodotto

di cui al primo periodo e' individuato nel  mercato  del  gas  (MGAS)

gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».

(omissis)

 

[photo credits: https://tinyurl.com/3yamr39s]

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