Rentri: tre nuovi decreti e una modifica

Rentri pubblicati tre nuovi decreti
Sul sito ministeriale sono usciti i DD.DD. nn. 253-254-255/2024 (rispettivamente su sistemi di geolocalizzazione, manualistica ed enti di controllo), nonché una varazione degli allegati I-II al D.D. n. 251/2023 a seguito dell'abrogazione della categoria 3 dell'Albo gestori ambientali

Rentri: tre nuovi decreti e una modifica sono gli ultimi aggiornamenti introdotti dal Mase.

 

I decreti

Si tratta in particolare dei decreti direttoriali 12 dicembre 2024:

  • n. 253, con il quale sono stati definiti i criteri tecnici funzionali per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione sulla base di quanto previsto dall’art. 16, D.M. n. 59/2023 ed è stata fissata la data a partire dalla quale le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili;
  • n. 254, emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f), decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, con il quale sono stati approvati i seguenti documenti:

- manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;

- manuale per l’emissione dei Fir cartacei con i servizi di supporto;

- manuale per l'accesso e l'iscrizione al Rentri da parte degli operatori;

- manuale per l'accesso e l'iscrizione al Rentri da parte dei soggetti delegati;

- manuale per l’accesso e la registrazione al Rentri da parte dei produttori non soggetti a obbligo di iscrizione;

  • n. 255, con il quale è stata adottata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all’articolo 19, comma 4, D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel Rentri ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La modifica

Alla luce  dell’entrata in vigore della legge 14 novembre 2024, n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali, il Mase ha apportato alcune integrazioni alle «Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti» e alle «Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto», rispettivamente contenute nell’allegato 1 e all’allegato 2 al decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251.

 

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Di seguito i testi dei tre decreti e della modifica; gli allegati del D.D. n. 254/2024 sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

Rentri pubblicati tre nuovi decreti

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale economia circolare e bonifiche 12 dicembre 2024, n. 253

Decreto direttoriale con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

(omissis)

DECRETA

Art. 1

1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

  • il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
  • il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
  • i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
  • i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.

Art. 2

1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l’associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.

2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all’articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59.

***

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale economia circolare e bonifiche 12 dicembre 2024, n. 254

Decreto direttoriale di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori

 

(omissis)

Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 si approvano i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

-  Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
-  Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
-  Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
-  Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
-  Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.

Articolo 2

I manuali elencati nel presente decreto sono pubblicati sul sito del RENTRI www.rentri.gov.it.

Gli aggiornamenti relativi ai manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI e hanno immediata efficacia.

***

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale economia circolare e bonifiche 12 dicembre 2024, n. 255

Decreto direttoriale di adozione della procedura di accreditamento degli enti e delle Amministrazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

Articolo 1

1. E’ adottata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, come riportata in allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

 

ALLEGATO – PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO ENTI

L’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, prevede che “Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.”

Sulla base del disposto normativo, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’accreditamento degli Enti, Amministrazioni ed Organi di controllo che presentano specifica richiesta attraverso il portale RENTRI www.rentri.gov.it

Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli enti/amministrazioni/organi di controllo che potrebbero essere interessati alla consultazione delle informazioni presenti nel RENTRI:

a)  Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

b)  Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;

c)  Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Interni;

d)  Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia

delle Dogane, Guardia Costiera;

e)  Organi di controllo locale: Polizia Municipale;

f)  Regioni, Province e città metropolitane;

g)  Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;

h)  Camere di commercio.

Procedura di accreditamento

La procedura di accreditamento viene gestita in maniera integralmente telematica attraverso il portale RENTRI www.rentri.gov.it
Il primo accesso viene effettuato da una persona fisica, con il proprio dispositivo di identità digitale. La persona, chiede di accreditare l’Ente o l’Area Organizzativa Omogenea definita all’interno di esso. L’identificazione dell’ente o dell’Area Organizzativa Omogenea avviene mediante interoperabilità con l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.

Il RENTRI invia all’indirizzo PEC dell’ente la richiesta di conferma della domanda di accreditamento effettuata dalla persona.
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ricevuta la domanda di accreditamento, procede ad esaminarla e, in caso di accoglimento, ne definisce il profilo di visibilità, oppure procede a richiedere integrazioni, oppure la respinge.

Il RENTRI notifica all’ente, via PEC, l’esito della richiesta di accreditamento.
Una volta accreditato l’ente, la persona sarà abilitata, con profilo di responsabile per l’ente, all’accesso e alla consultazione delle informazioni sulla base della visibilità attribuita dal MASE e pertanto potrà abilitare anche altri utenti.

Accesso

Il responsabile comunica al RENTRI i nominativi di altri utenti che possono consultare le informazioni per conto dell’ente.

Questi utenti potranno accedere in due modi:

i) identificandosi mediante dispositivi di identità digitale

oppure

ii) utilizzando credenziali generate dal RENTRI. In questo secondo caso il responsabile dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica a cui verranno trasmesse le credenziali.

Ambiti di consultazione

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nell’ambito della valutazione della richiesta presentata dall’ente, definisce gli ambiti di consultazione in funzione di due parametri:

la tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e il territorio.

Tipologia di informazioni
Sezione Anagrafica Informazioni anagrafiche sugli operatori iscritti

Informazioni sui delegati

Sezione Tracciabilità Informazioni amministrative (per singolo operatore/ unità locale)

Informazioni sui registri (per singolo operatore/ unità locale)

Informazioni sui FIR (per singolo operatore/ unità locale)

Sezione statistica Elaborazioni statistiche standard

 

Territorio

Per quanto riguarda il territorio, l’ente potrà avere accesso a informazioni a livello nazionale oppure regionale, in funzione delle specifiche competenze.

***

Integrazioni alle istruzioni allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica rende noto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali, si rende necessario apportare alcune integrazioni alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.

A tale riguardo si segnala quanto segue:

- nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario NON dovranno indicare il numero di iscrizione all’Albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.

- Analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’Albo, NON andrà compilato il campo n. 4 del modello di FIR (numero di iscrizione all’Albo) previsto dai punti 1.1.2 “Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006” delle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.

- NON andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’Albo presente nel campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (Trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.

Si informa inoltre che la tabella “tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti" e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del D.M. n.59 del 2023 Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)"  è modificata come di seguito riportato

Le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei modelli saranno aggiornate di conseguenza.

 

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Allegati

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