Requisito di capacità finanziaria: novità dall'Albo gestori sono riportate nella deliberazione 19 ottobre 2022, n. 6. Ad annunciarlo il comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica «Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 19 ottobre 2022» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2022, n. 283.
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In particolare, la misura si riferisce alle categorie:
1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Di seguito il testo della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 19 ottobre 2022, n. 6.
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Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 19 ottobre 2022, n. 6
Oggetto: modifiche alla Deliberazione n. 05 del 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1,4 e 5” - Adeguamento della capacità finanziaria.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 4, lettera c), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d’iscrizione all’Albo;
Vista la Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016: “Criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1,4,5”, nella quale all’art 2 comma 1 vengono definiti i requisiti per il soddisfacimento della capacità finanziaria; Visto il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Mobilità sostenibili del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n 145 del 8 maggio 2022 recante “Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n.1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”;
Vista la circolare del Dipartimento della Mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot n. 3738 del 13 maggio 2022 recante “Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”; Considerato che nell’ambito della circolare sopracitata vengono individuati nuovi parametri per il soddisfacimento della idoneità finanziaria ai fini dell’accesso del trasporto su strada per i mezzi aventi massa a carico tecnicamente ammissibile fino a 3,5 ton relativamente ai veicoli aggiuntivi al primo;
Considerato che i parametri di capacità finanziaria indicati all’art 2 comma 1 della Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016 sono stati mutuati da quelli in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e che pertanto si rende necessario adeguarli alle modifiche intervenute;
DELIBERA
Articolo 1
(Modifica dell’art 2 comma 1 della Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016)
Il comma 1 dell’art 2 della Deliberazione n.5 del 3 Novembre 2016 è così sostituito: “Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.”
Articolo 2
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente deliberazione entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
2. Le domande relative alle istanze di iscrizioni/variazioni presentate in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.