Residui da attività estrattiva: il Mase ha fornito chiarimenti in merito alla gestione, rispondendo a un interpello ambientale di Confindustria. In particolare, il quesito riguarda alcune problematiche relative all’utilizzo, ai fini del ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva del travertino.
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Di seguito il testo del parere ministeriale; il testo dell'interpello di Confindustria è disponibile a fine pagina in formato pdf.
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 novembre 2024, n. 214496
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152 del 2006, Confindustria ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 con particolare riferimento alla gestione dei residui derivanti dalle operazioni di estrazione del materiale litoide dalle cave e dalle lavorazioni di squadratura e taglio finalizzate all’ottenimento del prodotto da destinare alla commercializzazione.
Più nel dettaglio, si fa riferimento ad alcune problematiche relative all’utilizzo, ai fini del ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva del travertino. In particolare, viene chiesto di chiarire:
- se il materiale proveniente dall’attività di segagione della pietra è un rifiuto da estrazione come definito dal d.lgs. n. 117 del 2008 e come tale non assoggettato alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006;
- se il medesimo materiale è un rifiuto di estrazione, come definito dal d.lgs. n. 117 del 2008, ancorché il processo di segagione sia svolto in un impianto interno o esterno al sito estrattivo gestito dal medesimo titolare dell’autorizzazione di attività estrattiva o l’impianto esterno dedichi uno o più telai di segagione all’esclusivo taglio dei blocchi di provenienza di un singolo sito estrattivo, restituendo allo stesso sia il semilavorato finito (lastre) che il fango o il pezzame della segagione del blocco.
- qualora la gestione del materiale in oggetto non fosse stata descritta all’interno del piano di gestione dei rifiuti da estrazione, previsto all’articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2008, questo possa essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
- se i fanghi di segagione e il pezzame possano essere utilizzati per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie dei prodotti dalle attività estrattive in considerazione delle previsioni dell’articolo 10 del d.lgs. n. 117 del 2008 e di indicare quali sono le condizioni ambientali da rispettare al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta di seguito il quadro normativo applicabile:
- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme di materia ambientale” ed in particolare la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 76503 del 24 aprile 2024 e fornito con nota prot. n. 193928 del 24 ottobre 2024 e alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.
In merito a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 117 del 2008, sono considerati rifiuti di estrazione “i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso delle risorse minerali e dalla sfruttamento delle cave”.
La successiva lettera i) del medesimo articolo fornisce la definizione di trattamento, ovvero “il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche”.
Ciò premesso, tenendo in considerazione anche quanto già espresso da questo Ministero con il parere del 28 giugno 2023 in risposta ad analogo quesito sulla gestione di altri residui del settore estrattivo, le attività di taglio delle lastre di travertino descritte nell’istanza possono essere annoverate tra le operazioni di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo n. 117 del 2008 e pertanto si può ritenere che i residui ottenuti da tali attività siano ascrivibili ai rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.
Il secondo quesito posto riguarda la gestione dei residui del settore estrattivo quando gli stessi, per situazioni di natura logistica e di gestione dei cicli estrattivi vengono ad essere prodotti all’esterno del sito estrattivo ovvero presso impianti gestiti dal medesimo titolare dell’attività estrattiva. Rispetto ad analoga questione, già affrontata da questo Ministero attraverso un parere congiunto con l’allora Ministero dello sviluppo economico in occasione dell’emanazione del d.lgs. n. 117 del 2008, che si intende integralmente richiamato e al quale si rinvia per una più approfondita analisi, la commissione interministeriale ha concluso che in tali casi occorre fare riferimento alla definizione di sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh) del citato decreto legislativo, quale “area di cantiere o dei cantieri estrattivi individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo gestita da un operatore e le relative pertinenze per il settore minerario”. È stato quindi chiarito che “per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell'attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall'autorità competente”.
I residui di lavorazione per i quali non è applicabile la disciplina sui rifiuti estrattivi, per come sopra riportata, dovranno essere gestiti ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. In tale circostanza, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo già dalla richiesta di concessione e dalla predisposizione ed approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ovvero prima che vengano prodotti, gli stessi possono assumere la qualifica di sottoprodotti. In alternativa, potranno essere valutate anche le operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.
Appare evidente che nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2008, quale sezione del piano globale dell’attività estrattiva, devono trovare soluzione tutte le problematiche relative ai materiali estrattivi e ai rifiuti derivanti dalle lavorazioni connesse.
Con riferimento alla possibilità di utilizzo per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie dei fanghi di segagione e del pezzame, nella loro qualità di rifiuti estrattivi, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 117 del 2008 si osserva che al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, devono essere rispettati i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto.
In particolare, l’autorità competente, nell’ambito del relativo procedimento istruttorio di approvazione del citato piano di gestione dei rifiuti e del contemporaneo rilascio del titolo autorizzatorio che legittima l’attività estrattiva, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana delle operazioni di ripristino dei vuoti e delle volumetrie dell’attività estrattiva della pietra, valuterà la compatibilità degli interventi progettati e stabilirà le condizioni ambientali da verificare e rispettare, anche considerando quanto stabilito dall’articolo 13 del d.lgs. n. 117 del 2008, ivi compresa la verifica di assoggettabilità dei citati interventi alle valutazioni di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
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