Resistenza al fuoco: novità per i prodotti da costruzione

Resistenza al fuoco
Pubblicato il regolamento delegato (Ue) 2024/1681 della Commissione

Resistenza al fuoco: novità per i prodotti da costruzione con la pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (Ue) n. 305/2011 (in G.U.C.E. L del 13 giugno 2024).

Per effetto è stata abrogata la decisione 2000/367/CE.

Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2024/1681; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

(in G.U.C.E. L del 13 giugno 2024)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio[1]GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27., in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/367/CE della Commissione[2]Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26). istituisce un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la resistenza al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per valutare tale prestazione e per classificare i risultati di tali valutazioni.
(2) La decisione 2000/367/CE non contempla determinate classi di prestazione e limita pertanto la possibilità di dichiarare una prestazione più dettagliata. È quindi necessario stabilire classi di prestazione che siano aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.
(3) È opportuno aggiungere nuove classificazioni di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento incendio applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.
(4) L’obsoleta classificazione R di elementi portanti con funzione di compartimento incendio applicabile a pavimenti e tetti dovrebbe essere eliminata in quanto è di fatto inclusa nella tabella relativa agli elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio.
(5) I progressi tecnici nei metodi di valutazione richiedono inoltre spiegazioni più dettagliate e punti di riferimento per quanto riguarda i prodotti, comprese informazioni riviste nelle annotazioni.
(6) Al fine di consentire ai fabbricanti di dichiarare classi di prestazione dei prodotti da costruzione sufficientemente dettagliate per quanto riguarda la resistenza al fuoco in linea con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti e ai fini della chiarezza giuridica, la decisione 2000/367/CE dovrebbe essere abrogata.
(7) In conformità all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione devono essere stabilite dalla Commissione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento, tali classi devono essere utilizzate nelle norme armonizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione come riportato nell’allegato.

Articolo 2

La decisione 2000/367/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2000/367/CE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27.
2. Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26).

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