Responsabili tecnici rifiuti: sospese le verifiche di idoneità. Lo ha comunicato il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la circolare 9 dicembre 2020, n. 13, pubblicata sul sito web dell'Albo. La misura è una conseguenza dell'emanazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2020.
Figura professionale sempre più rilevante per le imprese e le società attive nell’ambito della gestione dei rifiuti, il “responsabile tecnico” non rappresenta, oggi, solo un requisito indispensabile per l’iscrizione all’Anga - Albo nazionale dei gestori ambientali – ma svolge una serie di compiti indispensabili al fine di assicurare una corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti all’interno dell’azienda.
Oltre al tema delle verifiche e della relativa dispensa, altri aspetti recentemente messi a fuoco dalla normativa sono:
- i requisiti;
- la possibilità di essere affiancato in azienda da altre figure.
Tra le ultime disposizioni si segnala la deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 30 gennaio 2020, n. 1 che ha regolamentato la disciplina per la cessazione dell’incarico. Le disposizioni si applicano qualsiasi sia la causa della cessazione dell'incarico, compreso il venire meno dei requisiti di idoneità ex art. 13, comma 1, D.M. n. 120/2014. L'impresa, che è obbligata a comunicare alla sezione regionale la cessazione dell'incarico entro 30 giorni, può comunque continuare a proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per massimo 90 giorni consecutivi, affidando il compito di responsabile tecnico al legale rappresentante.