Sia del personale non dirigenziale e non direttivo sia di quello direttivo
Recepiti gli accordi sindacali per i valori delle retribuzione dei vigili del fuoco sia del personale non dirigenziale e non direttivo sia per quello direttivo. Gli accordi sono stati recepiti, rispettivamente dal D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e dal D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48.
Di seguito, i testi integrali dei provvedimenti completi delle tabelle con i valori economici.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 47
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego. (18G00072)
(GU n.110 del 14-5-2018)
Vigente al: 29-5-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»; Visto l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAL VV.F.; le organizzazioni sindacali CO.NA.PO. e USB PI VV.F. non hanno sottoscritto la predetta ipotesi; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.
Art. 2 Incremento dell'indennita' di rischio 1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: ============================================================= |Qualifiche dei ruoli del personale | Incrementi mensili | | non direttivo e non dirigente che | lordi dal 1° ottobre | |espleta funzioni tecnico-operative | 2017 (euro) | +===================================+=======================+ |Vigile del fuoco | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco qualificato | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco esperto | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco coordinatore | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco coordinatore con | | |scatto convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo squadra | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo squadra esperto | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo squadra esperto con scatto | | |convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo reparto | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo reparto esperto | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo reparto esperto con scatto | | |convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vice ispettore antincendi | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Ispettore antincendi | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Ispettore antincendi esperto | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Ispettore antincendi esperto con | | |scatto convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Sostituto direttore antincendi | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Sostituto direttore antincendi capo| 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Sostituto direttore antincendi capo| | |esperto con scatto convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco qualificato AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco esperto AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco coordinatore AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vigile del fuoco coordinatore AIB | | |con scatto convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo squadra AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo reparto AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo reparto esperto AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Capo reparto esperto AIB con scatto| | |convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Vice ispettore antincendi AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Ispettore antincendi AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Sostituto direttore antincendi AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Sostituto direttore antincendi capo| | |AIB | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ |Sostituto direttore antincendi Capo| | |esperto AIB con scatto | | |convenzionale | 79,60| +-----------------------------------+-----------------------+ 2. L'incremento di cui al comma 1 non e' attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova. 3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: ===================================================================== |Qualifiche dei ruoli del | | | |personale non direttivo e|Nuove misure mensili|Nuove misure mensili| |non dirigente che espleta| dell'indennita' di | dell'indennita' di | | funzioni | rischio dal 1° | rischio dal 1° | | tecnico-operative |ottobre 2017 (euro) |gennaio 2018 (euro) | +=========================+====================+====================+ |Vigile del fuoco | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco | | | |qualificato | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco esperto | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco | | | |coordinatore | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco | | | |coordinatore con scatto | | | |convenzionale | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo squadra | 588,09| 600,57| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo squadra esperto | 588,09| 600,57| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo squadra esperto con | | | |scatto convenzionale | 588,09| 600,57| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo reparto | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo reparto esperto | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo reparto esperto con | | | |scatto convenzionale | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vice ispettore antincendi| 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Ispettore antincendi | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Ispettore antincendi | | | |esperto | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Ispettore antincendi | | | |esperto con scatto | | | |convenzionale | 673,81| 688,40| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Sostituto direttore | | | |antincendi | 673,81| 688,40| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Sostituto direttore | | | |antincendi capo | 720,97| 736,71| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Sostituto direttore | | | |antincendi capo esperto | | | |con scatto convenzionale | 779,66| 796,85| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco | | | |qualificato AIB | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco esperto | | | |AIB | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco | | | |coordinatore AIB | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vigile del fuoco | | | |coordinatore AIB con | | | |scatto convenzionale | 508,02| 518,54| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo squadra AIB | 588,09| 600,57| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo reparto AIB | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo reparto esperto AIB | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Capo reparto esperto AIB | | | |con scatto convenzionale | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Vice ispettore antincendi| | | |AIB | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Ispettore antincendi AIB | 617,53| 630,74| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Sostituto direttore | | | |antincendi AIB | 673,81| 688,40| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Sostituto direttore | | | |antincendi capo AIB | 720,97| 736,71| +-------------------------+--------------------+--------------------+ |Sostituto direttore | | | |antincendi capo esperto | | | |AIB con scatto | | | |convenzionale | 779,66| 796,85| +-------------------------+--------------------+--------------------+ 4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita', fermo restando quanto previsto al comma 2.
Art. 3 Indennita' mensile 1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per dodici mensilita' per l'anno 2017 e per tredici mensilita' a decorrere dall'anno 2018.
Art. 4 Assegno di specificita' 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito. 3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'. 4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.
Art. 5 Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017 1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di € 37.257.326, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad € 72,14 per dodici mensilita', lordo dipendente. Per il personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche la misura di tale istituto retributivo e' pari a € 36,07 per dodici mensilita', lordo dipendente.
Art. 6 Fondo di amministrazione 1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 e' annualmente incrementato a decorrere dall'anno 2018 dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente decreto.
Art. 7 Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad € 143.195.529 per l'anno 2018 e ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2019 si provvede: a) quanto ad € 57.962.142 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1 Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. =========================================================== | | Incrementi del fondo di | | |amministrazione del personale non| | Esercizio finanziario |direttivo e non dirigente (euro) | +=======================+=================================+ | 2018 | 2.060.968| +-----------------------+---------------------------------+ | 2019 | 1.072.023| +-----------------------+---------------------------------+ | 2020 | 1.027.275| +-----------------------+---------------------------------+ | 2021 | 660.336| +-----------------------+---------------------------------+ | 2022 | 376.809| +-----------------------+---------------------------------+ | 2023 | 920| +-----------------------+---------------------------------+ | 2024 | 425.137| +-----------------------+---------------------------------+ | 2025 | 821.431| +-----------------------+---------------------------------+ | 2026 | 787.064| +-----------------------+---------------------------------+ | 2027 | 867.612| +-----------------------+---------------------------------+ | a decorrere dal 2028 | 683.963| +-----------------------+---------------------------------+
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 48
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego. (18G00073)
(GU n.110 del 14-5-2018)
Vigente al: 29-5-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»; Visto l'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N. DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F.; l'Organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi di accordo sindacale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.
Art. 2 Incremento dell'indennita' di rischio 1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: =================================================================== | | Incrementi mensili | | Qualifiche dei ruoli del personale | lordi dal 1° ottobre | | direttivo | 2017 (euro) | +=========================================+=======================+ |Direttore vicedirigente con scatto 26 | | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente con scatto 16 | | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Vice direttore | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico-vicedirigente con scatto| | |26 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico-vicedirigente con scatto| | |16 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico-vicedirigente | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Vice direttore medico | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | | |con scatto 26 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | | |con scatto 16 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Vice direttore ginnico-sportivo | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente AIB con scatto 26| | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente AIB con scatto 16| | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore AIB | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ 2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: ===================================================================== | | | Nuove misure | | | Nuove misure | mensili | | | mensili |dell'indennita' di| | |dell'indennita' di | rischio dal 1° | | Qualifiche dei ruoli del | rischio dal 1° | gennaio 2018 | | personale direttivo |ottobre 2017 (euro)| (euro) | +============================+===================+==================+ |Direttore vicedirigente con | | | |scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente con | | | |scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | 721,21| 739,01 | +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente con | | | |scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente con | | | |scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore medico | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore medico | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente con scatto 26 | | | |anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente con scatto 16 | | | |anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore | | | |ginnico-sportivo | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | | | |con scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | | | |con scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore AIB | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+ 3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Art. 3 Assegno di specificita' 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito. 3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'. 4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.
Art. 4 Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017 1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di euro 596.205,07, nel fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad euro 72,14 per dodici mensilita' lordo dipendente.
Art. 5 Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente accordo.
Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad euro 2.804.471 per l'anno 2018 e a euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2019 si provvede: a) quanto ad euro 1.037.858 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto ad euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.