(Ricariche elettriche nei centri urbani e nelle strade extraurbane)
Con due comunicati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024, il ministero dell'Ambiente ha reso noti i secondi avvisi pubblici del 2024 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, rispettivamente, nei centri urbani e sulle strade extraurbane nell'ambito del Pnrr, («Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3») finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEu.
Per i centri urbani sono disponibili risorse pari a 209.276.925 euro, mentre per le strade extra urbane le risorse sono pari a 319.198.117,50 euro.
Qui di seguito il testo di entrambi i comunicati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, in coda, quello integrale degli avvisi pubblici.
COMUNICATO
Secondo avviso pubblico 2024 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
In attuazione all'art. 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 110 del 18 marzo 2024 e' stato approvato dal direttore generale della Direzione generale programmi e incentivi finanziari l'avviso pubblico n. 143 del 14 ottobre 2024 finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3. L'avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024 per l'installazione delle stazioni di ricarica per l'anno 2024, per le quali sono rese disponibili risorse pari a euro 209.276.925. Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituiti, o costituendi, da sole imprese. Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE, nei termini previsti dall'art. 9, comma 8 dell'avviso pubblico.
Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso pubblico e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
https://www.mase.gov.it/
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COMUNICATO
Secondo avviso pubblico 2024 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.
In attuazione all'art. 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024 e' stato approvato dal direttore generale della Direzione generale programmi e incentivi finanziari l'avviso pubblico n. 142 del 14 ottobre 2024 finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3. L'avviso pubblico disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 per l'installazione delle stazioni di ricarica per l'anno 2024, per le
quali sono rese disponibili risorse pari a euro 319.198.117,50. Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituiti, o
costituendi, da sole imprese. Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE, nei
termini previsti dall'art. 9, comma 8 dell'avviso pubblico. Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso pubblico e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEI CENTRI URBANI NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 4.3, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTO il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato nella G.U. 1° marzo 2021, n. 51), ed in particolare i commi 2 e 4 dell’articolo 2;
VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica, così come modificato dal D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243;
VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri”, e, in particolare:
l’articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la
denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
l’articolo 4, comma 3, che dispone che “le denominazioni Ministro dell’Ambiente e della
sicurezza energetica e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sostituiscono, a
ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e
Ministero della transizione ecologica”;
a) b)
VISTO
il DPCM del 30 ottobre 2023 n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;
VISTO il D.P.C.M del 31 maggio 2024 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 28
giugno 2024 al n. 2406, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale all’Ing. Stefania Crotta, Direttore Generale della Direzione Programmi e Incentivi Finanziari;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MITE ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. e 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024 al n. 68, recante “Atto d’indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026”;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055,
recante “Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2024”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n.n1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;
ATTESO che ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU, la Commissione europea ha proposto con comunicazione del 24 novembre 2023 (COM/2023/765 final) lo schema di una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Italia;
CONSIDERATO che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell’8 dicembre 2023;
VISTA l’ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Italia adottata a seguito della presentazione da parte dell’Italia il 4 marzo 2024 di una richiesta di modifica del PNRR italiano in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241;
VISTO l’allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – “Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica”, nell’ambito della quale è prevista l’entrata in funzione di:
1) almeno 7 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);
2) almeno 13 755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);
3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.
VISTI altresì gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:
a) la milestone M2C2-27, in scadenza al T2 2023: “notifica dell’aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di almeno 4700 stazioni di ricarica in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
b) la milestone M2C2-28, in scadenza al T4 2024: “aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 7500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le autostrade [rectius superstrade - freeways] e almeno 9055 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
c) il target M2C2-29, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 2500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le autostrade [rectius superstrade - freeways] da almeno 175 Kw”;
d) il target M2C2-29bis, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 4700 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
e) il target M2C2-30, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di 7500 punti pubblici di ricarica rapida lungo le superstrade [rectius superstrade - freeways] da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
f) il target M2C2-30bis, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 13755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
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g) il target M2C2-30ter, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio”;
VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e l’Italia in data 22 dicembre 2021;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
VISTO l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
VISTA la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;
VISTA la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;
VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”);
VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
VISTA la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l’economia e la società e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 final, del 20 luglio 2016, recante “Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione”;
VISTA la comunicazione COM (2020) 789 final della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, avente a oggetto la “Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente”;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii., e, in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale “Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” ed in particolare l’articolo 10,comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione
delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 4.3, ha assegnato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’importo complessivo di euro 741.320.000,00;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 94 del 21 aprile 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4;
VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 57;
VISTO il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall’Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;
VISTA la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 inviata dal Ministero alla Commissione europea il 30 giugno 2023;
VISTO il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell’’articolo 17- septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
VISTO l’art. 14, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 199 dell’8 novembre 2021, secondo cui “in attuazione della misura “Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 Infrastrutture di ricarica elettrica” sono definite criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto per incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra fast, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile. Con il medesimo decreto sono definite misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anche con riferimento all'attuazione della misura di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 -
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
VISTA la circolare RGS_MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
VISTA la circolare RGS_MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 13 maggio 2024, n. 21, recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 17 maggio 2024, n. 27, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 15 luglio 2024, n. 33, recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2024, n. 35, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, in particolare le Linee guida per i Soggetti attuatori;
VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;
VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 (cd. regolamento GBER), come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 110 del 18 marzo 2024 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 101 del 2 maggio 2024) recante "Criteri e modalità per la concessione dei benefici per la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici" e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 2, in base al quale il medesimo decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2023, n. 10, la cui efficacia permane limitatamente ad ogni fine connesso all’attuazione degli esiti delle procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore del D.M. 110/2024, ivi compresi gli effetti della convenzione del 15 marzo 2023 stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell’art. 4, comma 2, del predetto decreto;
b) l’articolo 3, comma 1, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al decreto stesso sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR;
c) l’articolo 15, comma 1, che stabilisce che il Ministero definisca i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’Investimento 4.3 in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio cd. DNSH;
VISTO l’articolo 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale “per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell’ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate”; l’articolo 3, comma 1, il quale prevede le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al decreto stesso sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR;
RILEVATO che il regime incentivante disciplinato dal menzionato decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 18 marzo 2024, n. 110, è stato oggetto di comunicazione ai sensi del predetto regolamento GBER (SA.114212);
VISTO lo Statuto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
VISTA la Convenzione stipulata con la società GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., prot. n. 44 del 15 marzo 2023 e approvata con DD n. 255 di pari data, recante “Convenzione ex art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – CUP F56I23000000006, e ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 08 maggio 2023 al n. 1645;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 del sopra citato decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 18 marzo 2024, n. 110;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, approvato con decreto del Direttore Generale della ex Direzione Generale Incentivi Energia n. 105 del 28 giugno 2024;
CONSIDERATO che, nel suddetto avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024, ritenendo necessario ampliare la platea degli operatori potenzialmente idonei ad accedere alla Misura si è provveduto a ridurre le dimensioni territoriali degli ambiti oggetto delle procedure competitive e ad introdurre il concetto di modulo d’ambito, ovvero di una dimensione minima della proposta progettuale abilitata a concorrere alla procedura;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024 prevede all’articolo 9 comma 8 che le istanze di ammissione ai benefici ivi previste debbano essere presentate, pena l’irricevibilità, tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 del 24° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo le indicazioni ivi previste, e fino alle ore 21:59 del 100° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione, e che qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 28 giugno 2024;
RILEVATO che, sulla base di quanto sopra riportato, il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto alle ore 21:59 del 7 ottobre 2024;
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VISTA la nota prot. 47335 del 12 ottobre 2024, acquisita agli atti con prot. 0186213 del 14 ottobre 2024, con la quale il GSE ha trasmesso le risultanze parziali del procedimento istruttorio relativo all’Avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024, con particolare riferimento agli ambiti e ai moduli d’ambito andati deserti;
CONSIDERATO che dai dati aggregati forniti dal GSE risulta che le istanze progettuali per la realizzazione di stazioni di ricarica hanno interessato solo 39 dei 58 ambiti territoriali messi a bando con l’Avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024 e che, in particolare, circa il 70% delle istanze progettuali prevede la realizzazione di stazioni di ricarica nel nord del paese, il 23% al centro e solamente il 7% al sud e sulle isole, lasciando completamente deserti gli ambiti relativi alle regioni Basilicata, Calabria e Molise;
CONSIDERATO che la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica è attività caratterizzata da notevole complessità che coinvolge aspetti di natura tecnica, urbanistica, ambientale, paesaggistica e di sicurezza e che tale complessità può essersi tradotta in una oggettiva difficoltà per i potenziali beneficiari dell’Avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024 nel poter presentare in tempo utile le istanze progettuali proprio per quegli ambiti e moduli d’ambito andati deserti;
CONSIDERATO il permanere dell’interesse pubblico all’aggiudicazione degli ambiti e moduli andati deserti, anche nell’ottica del pieno e corretto raggiungimento della milestone M2C2-28 in precedenza citata;
CONSIDERATO ai fini della presente procedura di dover rideterminare l’entità degli ambiti e dei moduli, nonché le risorse da assegnare alla luce delle risultanze della procedura di gara relativa all’Avviso n. 105 del 28 giugno 2024;
CONSIDERATO dunque di dover ridurre il numero di stazioni di ricarica per modulo d’ambito al fine di agevolare la più ampia partecipazione al presente Avviso;
RITENUTO di ricorrere al supporto tecnico-operativo del GSE di cui alla Convenzione di cui al D.D. n. 255/2023 sopracitato per la gestione della procedura di aggiudicazione in parola;
RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del citato decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, di dover procedere all’approvazione di un nuovo avviso pubblico per la presentazione di istanze progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica negli ambiti e nei moduli d’ambito andati deserti, al fine di perseguire l’obiettivo di una maggiore diffusione delle stazioni di ricarica sull’intero territorio nazionale e favorire il raggiungimento degli sfidanti obiettivi previsti dal PNRR in termini di diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani;
VISTA la nota prot. n. 0186861 del 14/10/2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
Tutto ciò visto, considerato e ritenuto
APPROVA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
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Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
Nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal PNRR con il presente Avviso pubblico sono individuati i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei progetti, i costi ammissibili, i termini e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti per la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica nei centri urbani per l’attuazione dell’investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”.
Il presente Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024 per l’installazione delle stazioni di ricarica per l’anno 2024, per le quali sono rese disponibili le risorse finanziarie di cui all’art. 4 del presente Avviso. Il presente Avviso disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.
Il contesto normativo di riferimento è dato dal regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificato dalle decisioni di esecuzione del Consiglio 12259/23 del 12 settembre 2023, n. 16051/23 del 8 dicembre 2023 e n. 9399/24 del 14 maggio 2024, dall’art. 14, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 199 dell’8 novembre 2021, nonché dal decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 110 del 18 marzo 2024.
Il presente Avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell’Unione europea all’iniziativa Next Generation EU.
La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 36-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., nonché con quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 110 del 18 marzo 2024.
Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:
a) principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
b) principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
d) principio di sana gestione finanziaria per come richiamato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
e) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea e l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;
g) superamento dei divari territoriali;
h) principi e norme vigenti in materia di aiuti di Stato in coerenza con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione europea, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le definizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n.110 del 18 marzo 2024, nonché le seguenti ulteriori definizioni:
a) “Modulo d’ambito”: frazione del numero complessivo delle stazioni di ricarica da realizzare in un “ambito” di cui all’articolo 1 comma 1 lettera d) del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024 secondo la distribuzione per lotti riportata nell’Allegato I al presente Avviso.
b) Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Si.Ge.Co. (v. infra) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.
c) Si.Ge.Co.: descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo del Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea per come richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.
d) “Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”: principio definito all’articolo 17 del regolamento UE 2020/852.
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e) “Regolamento GBER”: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
f) “Bando”: il presente Avviso di pubblica evidenza predisposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l’assegnazione delle agevolazioni, mediante il quale si dà attuazione alle procedure di selezione previste dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024.
g) “Punto di prelievo”: è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale.
Articolo 3
(Soggetto gestore)
Ai fini dell’attuazione dell’Investimento e per la definizione di misure di efficientamento amministrativo il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha individuato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, il Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE) quale Soggetto gestore.
Il GSE svolge l’attività di supporto tecnico-operativo nei confronti del MASE secondo i termini e le modalità dettagliate nell’Allegato tecnico alla convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il predetto Ministero ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto- legge n. 77 del 2021 e approvata con decreto direttoriale n. 255 del 2023.
Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 2 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all’articolo 3 comma 1 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute e rendicontate - o dei costi esposti maturati in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 4
(Dotazione finanziaria)
1. A seguito della residua disponibilità di risorse finanziarie per l’anno 2024, così come rideterminate alla luce degli esiti comunicati dal GSE della procedura di gara riguardante l’Avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024, l’ammontare della dotazione finanziaria per la concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico è pari ad Euro 209.276.925 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell’ambiente e delle sicurezza energetica ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. per l’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3. del PNRR.
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Articolo 5
(Procedura di assegnazione)
1. Le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, come ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2024.
Articolo 6
(Requisiti dei soggetti proponenti)
1. Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti, di cui all’art. 1, comma 1, lett. n) del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) sono imprese, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, o raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituite, o costituende, da sole imprese;
b) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
f) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
g) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
h) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
i) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36e ss.mm.ii.;
j) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
k) dispongono di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica dell’ambito per il quale è proposta istanza di ammissione al beneficio;
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l) qualora il soggetto proponente sia un RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti il raggruppamento, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso; nel caso di RTI costituendo, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese, secondo il format riportato in allegato J;
m) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
n) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;
o) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del regolamento GBER.
Articolo 7
(Requisiti dei progetti)
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente Avviso, i progetti devono:
a) essere avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
b) prevedere, per ciascun ambito per il quale è proposta istanza di ammissione al beneficio, la realizzazione delle stazioni di ricarica previste in uno o più moduli d’ambito, ossia in un numero intero di moduli d’ambito che non superi quello complessivamente prefissato per ciascun ambito e indicato nell’allegato I del presente Avviso;
c) includere esclusivamente interventi di realizzazione di stazioni di ricarica localizzate presso parcheggi esistenti, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, localizzati su suolo pubblico o su aree private ad accesso pubblico, o presso stazioni di rifornimento carburanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.
Il soggetto proponente, per le stazioni di ricarica che sono comprese nell’ambito per il quale è presentato il progetto, deve:
a) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, aver acquisito dall'ente competente i relativi atti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024;
b) qualora sia necessario procedere ad una nuova connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, essere fornito del preventivo di connessione ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) di cui alla delibera ARERA 568/2019/R/eel, o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte del
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soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico luogo per l’installazione di una stazione di ricarica e l’attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell’area interessata dall’installazione della stazione di ricarica nonché l’indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica; il preventivo di connessione, o eventualmente lo scambio formale con il gestore di rete, deve riguardare esclusivamente interventi di connessione alla rete di iniziative progettuali che sono riferite alle procedure competitive di cui al presente avviso pubblico;
c) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio sia presentata da soggetti diversi dal gestore della stazione, disporre di un accordo, con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione della stazione di ricarica. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall’allegato C;
d) qualora le infrastrutture siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, disporre dell’accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall’allegato D;
e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso parcheggi esistenti, localizzati su suolo pubblico o su aree private ad accesso pubblico, disporre di una relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, circa il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024 all’articolo 1 lett. i) rispetto ai requisiti tecnici dei parcheggi esistenti, secondo il format riportato in allegato K;
f) garantire il rispetto dei requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024;
g) garantire il rispetto del principio DNSH secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n. 22 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”; in particolare, per quanto riguarda le schede tecniche applicabili all’investimento (schede nn. 3, 5 e 30) i singoli elementi di controllo sono riportati nell’allegato H.
Articolo 8
(Dimensione dei progetti e principi di compilazione dell’offerta)
Ciascun soggetto proponente può presentare istanza di ammissione al beneficio relativamente a più ambiti compresi nella procedura di selezione.
Il soggetto proponente può presentare un’unica istanza per ciascun ambito.
Ai fini dell’ammissibilità, le proposte progettuali devono prevedere la realizzazione delle stazioni di ricarica previste in uno o più moduli d’ambito, ossia in un numero intero di moduli d’ambito che non superi quello complessivamente prefissato per ciascun ambito e indicato nell'allegato I del presente Avviso.
Le stazioni di ricarica della proposta progettuale devono pertanto risultare pari a:
dove:
𝑁 =𝑁𝑥𝑀 !"#
NSdR: numero di stazioni di ricarica della proposta progettuale
N: numero di stazioni di ricarica previste per il modulo d’ambito, di cui all’allegato I
M: numero intero di moduli d’ambito che compongono la proposta progettuale (inferiore o uguale a quello indicato nell’allegato I)
Per ciascun modulo d’ambito che compone la proposta progettuale, è richiesto il rispetto della distribuzione proporzionale delle stazioni di ricarica nei lotti prevista all’art.2, comma 1, lett. a) e riportati nell’allegato I.
Ai fini dell’ammissibilità delle proposte progettuali, il numero massimo di stazioni appartenenti ad un unico gruppo di stazioni di ricarica, di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, è pari a 10.
I soggetti proponenti compilano il piano delle installazioni dettagliato, di cui all’allegato B, sulla base delle istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale del GSE, inserendo prioritariamente nell’ordine di compilazione le stazioni di ricarica per le quali sono dichiarate le seguenti condizioni:
a) stazioni di ricarica per le quali siano stati acquisiti sia la disponibilità del suolo sia il preventivo di connessione;
b) stazioni di ricarica per le quali sia stata acquisita la sola disponibilità del suolo;
c) stazioni di ricarica per le quali sia stato acquisito il solo preventivo di connessione.
Rispetto a quanto indicato al comma 7, lettere a) e b), per le stazioni di ricarica:
b) stazioni di ricarica per le quali sia stata acquisita la sola disponibilità del suolo;
c) stazioni di ricarica per le quali sia stato acquisito il solo preventivo di connessione.
- Rispetto a quanto indicato al comma 7, lettere a) e b), per le stazioni di ricarica:
a) realizzate su suolo privato, si considera acquisita la disponibilità del suolo, in virtù degli accordi, di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024;
b) realizzate su suolo pubblico, si considera acquisita la disponibilità del suolo, in virtù dell’acquisizione degli atti di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), da punto I a punto V, del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024.
Articolo 9
(Termini e modalità di presentazione delle istanze e documentazione da trasmettere)
Ai fini dell’ammissione al beneficio di cui al presente Avviso, i soggetti, di cui all’articolo 6, devono presentare in via telematica al GSE, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, l’istanza di ammissione al beneficio corredata di tutti i dati, documenti e informazioni di seguito previsti.
Le istanze devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il format riportato in allegato A, circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Avviso in capo ai soggetti proponenti e per il progetto, nonché sul rispetto dei requisiti dimensionali di cui all’articolo 8 del presente Avviso.
Per ciascun ambito posto a bando il soggetto proponente è tenuto a presentare uno schema riepilogativo, redatto secondo format GSE di cui in allegato B contenente il piano delle installazioni dettagliato che si impegna a realizzare per singolo ambito e il cronoprogramma delle azioni coerente con i tempi di entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui all’articolo 15, comma 1.
All’istanza di ammissione al beneficio, di cui al comma 1, deve essere allegata la documentazione attestante i poteri di firma in capo al firmatario, qualora diverso dal rappresentante legale.
All’istanza deve essere allegata un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’allegato G, recante le informazioni relative alla titolarità effettiva del soggetto proponente e in caso di RTI, sia costituito che costituendo, di tutte le società partecipanti al raggruppamento.
All’istanza devono altresì essere allegate:
a) una relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera e), redatta secondo format GSE di cui in allegato K;
b) nel caso di RTI costituendo, una dichiarazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera l), secondo il format riportato in allegato J.
Sul sito istituzionale del GSE, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, saranno rese disponibili le istruzioni per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio.
Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate, pena l’irricevibilità, tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 14:00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo le indicazioni ivi previste, e fino alle ore 18.00 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.
Articolo 10
(Spese ammissibili e cumulabilità)
Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, al netto di IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a Euro 65.000 e ripartite come indicato nel suddetto articolo.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione di cui al presente Avviso, le spese devono essere altresì conformi alle ulteriori previsioni di cui al predetto articolo 7 e, in particolare:
- ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
- al principio di assenza del cd. “doppio finanziamento” per come richiamato dal Regolamento finanziario e dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
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- al principio di DNSH anche in base alle indicazioni di dettaglio di cui all’articolo 7, comma 2, lettera g) del presente Avviso.
3. I benefici non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso.
Articolo 11
(Contributo concedibile)
Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024 e tenuto conto della riduzione percentuale offerta nell’ambito della presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo relativo alla procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, anche nel caso di partecipazione in RTI.
Nei casi di accesso alle agevolazioni da parte di RTI, il beneficio complessivamente riconosciuto per ciascun ambito assegnato sarà ripartito tra i componenti della RTI secondo lo schema di ripartizione predisposto dalla capogruppo dell’RTI e trasmesso al Soggetto gestore.
Le RTI costituende, prima dell’adozione del provvedimento di concessione trasmettono il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ad operare in nome e per conto delle imprese mandanti, nel quale viene confermato lo schema di ripartizione indicato nella dichiarazione d’impegno, secondo modalità e tempistiche comunicate dal Ministero ai soggetti beneficiari/attuatori.
Articolo 12
(Istruttoria e validazione delle istanze di ammissione al beneficio)
Il procedimento istruttorio è condotto dal GSE sulla base dei dati, documenti e informazioni trasmessi dal soggetto proponente nell’ambito dell’istanza di ammissione al beneficio e sulla base dei criteri di selezione indicati all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024.
Nell’ambito del procedimento istruttorio, il GSE potrà richiedere integrazioni informative e documentali ritenute necessarie alla definizione dell’istanza. Le integrazioni informative e documentali eventualmente richieste dal GSE debbono essere prodotte, a cura del soggetto proponente, entro 5 giorni dalla richiesta di integrazioni.
Il GSE conclude il procedimento istruttorio entro 33 giorni successivi alla data di conclusione del periodo utile per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio; il suddetto periodo include le tempistiche necessarie alla gestione delle eventuali richieste GSE di integrazione informativo-documentale necessarie.
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4. Nell’ambito delle attività istruttorie il GSE:
a) nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, anche a seguito delle eventuali richieste di integrazioni di cui al comma 2 precedente, o qualora non sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 6 e 7 o non sia rispettata la dimensione del progetto di cui all’articolo 8, provvede all’esclusione dell’istanza;
b) nel caso in cui l’istanza di ammissione al beneficio sia completa delle informazioni e dei documenti previsti, procede alla valutazione del progetto e all’attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, predisponendo la graduatoria provvisoria per ciascun ambito. Il punteggio viene determinato effettuando un’approssimazione alla seconda cifra decimale;
c) ammette ai benefici le proposte progettuali secondo l’ordine di graduatoria:
fino al raggiungimento del numero dei moduli d’ambito previsto per ciascun ambito, riportato nell’allegato I, escludendo pertanto gli eventuali moduli che eccedono il predetto numero;
fino al raggiungimento del numero complessivo di stazioni di ricarica previsto per ciascun lotto, riportato nell’allegato I, escludendo le eventuali stazioni di ricarica che eccedono il predetto numero.
L’ammissione al beneficio in parola avviene secondo l’ordine di compilazione indicato dal soggetto proponente nel piano delle installazioni dettagliato di cui all’allegato B, che deve rispettare i principi di cui all’articolo 8, comma 7.
Il punteggio della proposta progettuale, calcolato ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, è determinato sulla base della totalità delle stazioni di ricarica incluse nell’istanza presentata dal soggetto proponente e non rispetto alle sole stazioni di ricarica ammesse al beneficio. La rendicontazione delle spese ammissibili e l’erogazione del contributo sono invece dovute esclusivamente rispetto ai moduli d’ambito e alle stazioni di ricarica ammessi al beneficio.
d) formata la graduatoria provvisoria, verifica, per ciascun soggetto proponente utilmente inserito nelle graduatorie relative agli ambiti, l’eventuale superamento del limite di cui all’articolo 11, comma 2.
e) qualora sia verificata in capo al soggetto proponente il superamento del limite di cui all’articolo 11, comma 2, procede ad invitare i soggetti proponenti che ricadono in detta condizione ad indicare i moduli d’ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.
La scelta degli ambiti o dei moduli d’ambito per i quali il soggetto proponente è tenuto a presentare la rinuncia è rimessa alla discrezionalità dello stesso soggetto. Nei casi di RTI, la dichiarazione di rinuncia all’assegnazione dell’ambito o dei moduli d’ambito, trasmessa al Soggetto gestore dall’impresa capogruppo o, in caso di RTI costituendo, dalla futura impresa capogruppo, deve essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte dell’RTI. Le dichiarazioni di rinuncia devono pervenire al GSE entro e non oltre i 7 giorni successivi alla data di comunicazione da parte dello stesso GSE della richiesta di rinuncia, pena l’esclusione da tutti gli ambiti in cui è risultato vincitore;
f) riassegna d’ufficio, rigorosamente in ordine alfabetico di ambito, gli ambiti o i moduli d’ambito per i quali è presentata rinuncia, al primo soggetto proponente utilmente collocato in graduatoria e per il quale non si sia già manifestato il superamento del limite di finanziamento individuale di cui all’articolo 11, comma 2, fermo restando che l’assegnazione degli ambiti o dei moduli d’ambito rinunciati non comporti anche per detto soggetto il superamento dello stesso limite che rappresenta una causa di esclusione per l’assegnazione. In tale ultima ipotesi, l’assegnazione degli ambiti o dei moduli d’ambito oggetto di rinuncia è disposta dal GSE in favore del successivo soggetto proponente utilmente collocato in graduatoria per cui non si verifichi il superamento di detto limite che rappresenta una causa di esclusione per l’assegnazione.
g) in esito al completamento delle attività di cui ai punti precedenti, procede entro 7 giorni successivi, alla formazione della graduatoria definitiva per ciascun ambito posto a bando e trasmette le suddette graduatorie al Ministero.
5. Qualora, successivamente al termine per l’invio delle istanze di cui al comma 8 dell’articolo 9 e antecedentemente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, sia presentata istanza di rinuncia volontaria alla richiesta di ammissione al beneficio per un dato ambito, diversa dal caso previsto al precedente comma 4 lettera e), la stessa sarà presa in considerazione dal Soggetto gestore solo successivamente all’avvenuta approvazione e pubblicazione da parte del MASE della graduatoria definitiva per l’ambito oggetto di rinuncia. La gestione delle istanze di rinuncia volontaria da parte del Soggetto gestore non comporta alcun effetto sui punteggi assegnati per la definizione della graduatoria relativa all’ambito rinunciato e sulla validità della graduatoria approvata.
Articolo 13
(Modalità di gestione degli interventi)
Le graduatorie definitive afferenti ciascun ambito posto a bando sono trasmesse dal GSE al Ministero che le approva con provvedimento del Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari.
A seguito dell’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero si riserva, effettuate le opportune valutazioni in merito alle risorse economiche a disposizione, di cui all’articolo 4, comma 1, la possibilità di ammettere al beneficio anche i moduli d’ambito e le stazioni di ricarica incluse nelle proposte progettuali dei soggetti proponenti idonee ma non ammesse al beneficio, con priorità di quelle che erano state precedentemente escluse all’ammissione al beneficio ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lett. c). A tale circostanza si provvede mediante provvedimento del Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari.
Per ciascun soggetto beneficiario/attuatore ammesso all’agevolazione, il direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari, tramite il GSE, provvede all’attribuzione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice CUP, fatto salvo il caso si tratti di beneficiari tenuti a provvedere in via autonoma all’apertura del CUP ai sensi della normativa vigente.
Le graduatorie definitive sono quindi pubblicate sul sito istituzionale del MASE e comprendono l’indicazione del CUP.
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, di cui al precedente comma 4, la Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari del MASE subordinatamente all’acquisizione degli esiti delle verifiche preliminari in materia di assenza di conflitto di interessi e doppio finanziamento di competenza della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il MASE in attuazione delle procedure previste dalla circolare DiPNRR 19 maggio 2022, prot. n. 62711, procede, anche tramite il supporto del GSE, alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti e, successivamente, a trasmettere, per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo, con indicazione dell’importo ammesso, del beneficio concesso, del CUP e del Codice Concessione RNA – COR, unitamente al format di atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento da parte del soggetto beneficiario/attuatore.
6. Successivamente a quanto previsto al comma precedente, il soggetto beneficiario dell’agevolazione, trasmette alla Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari del MASE, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa definite, l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento completo in tutte le sue parti e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario dell’agevolazione ovvero, in caso di RTI, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, con cui dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione del progetto a valere sul presente Avviso.
Articolo 14
(Variazione dei progetti)
Successivamente alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui all’articolo 13, comma 6, il soggetto beneficiario/attuatore può proporre al Ministero, tramite il GSE, secondo modalità che saranno successivamente rese disponibili su sito del GSE, richieste di modifica della proposta progettuale ammessa a finanziamento consistenti in variazioni apportate al piano delle installazioni dettagliato di cui all’Allegato B del presente Avviso. Tali modifiche, di natura non sostanziale, devono garantire il mantenimento del numero di stazioni di ricarica ammesse al beneficio, della distribuzione territoriale prevista per ogni lotto dell’ambito di riferimento, dei requisiti di ammissibilità dell’istanza, nonché del punteggio e della posizione in graduatoria attribuiti all’istanza ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024.
Il GSE, sulla base dei dati, dei documenti e delle informazioni trasmessi dal soggetto proponente, procede all’istruttoria in merito all’accoglimento della richiesta di modifica di cui al comma precedente e trasmette gli esiti del procedimento istruttorio al Ministero entro 30 giorni, calcolati al netto degli eventuali tempi per l’ottenimento di integrazioni informative e documentali di cui al comma successivo, dalla presentazione della richiesta di modifica della proposta progettuale. Il Ministero, nel caso di esito positivo dell’istruttoria, approva, con proprio provvedimento, la richiesta di modifica della proposta progettuale e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario/attuatore.
Nell’ambito del procedimento istruttorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il GSE potrà richiedere integrazioni informative e documentali ritenute necessarie alla definizione della richiesta. Le integrazioni informative e documentali eventualmente richieste dal GSE debbono essere prodotte, a cura del soggetto proponente, entro 5 giorni dalla richiesta di integrazioni.
Articolo 15
(Entrata in funzione e rendicontazione del target)
Ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica, di cui all’art. 1, comma 1, lett. v), comprese nell’ambito per il quale è presentato il progetto, deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, o comunque entro la scadenza del target PNRR M2C2-30bis, come attestato dalla documentazione di cui al successivo comma 2.
Ai fini dell’attestazione della corretta realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento e del conseguimento del target associato all’Investimento 4.3, per la quota parte di competenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione di tutte le stazione di ricarica ammesse al beneficio per ambito e comunque non oltre il termine di cui al precedente comma, in base alle indicazioni operative che saranno fornite dal Ministero e comunicate dal Soggetto gestore, il soggetto beneficiario/attuatore trasmette la seguente documentazione attestante:
- il piano delle installazioni dettagliato relativo alle stazioni di ricarica realizzate; le stazioni di ricarica realizzate devono coincidere con quelle previste in sede di istanza di ammissione al beneficio con le eventuali modifiche approvate nell’ultimo provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14;
- l’avvio del servizio di ricarica al pubblico, attraverso:
- una dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, attestante, in esito al fine lavori di installazione di ogni stazione, la data di fine lavori d’installazione delle stazioni di ricarica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera u) del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, corredata della documentazione fotografica del luogo di avvenuta installazione comprovante lo stato di realizzazione alla data di fine lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione di ogni stazione di ricarica, o di ogni eventuale gruppo di stazioni di ricarica, con esito positivo redatto da un tecnico abilitato;
- una dichiarazione, riportante il codice univoco del punto di ricarica, ai sensi del DPR n. 445 del 2020, che attesti l’avvenuta registrazione e l’avvio del servizio di ricarica al pubblico di ogni stazione di ricarica, entro il termine di cui al comma 1, sulla Piattaforma Unica Nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 106 del 16 marzo 2023;
- nel caso di realizzazione di un nuovo punto di prelievo, il verbale di primo parallelo con la rete elettrica, ove previsto dal gestore della rete di distribuzione, che certifica l’installazione del sistema di misura per l’energia prelevata dal sistema di ricarica;
- una relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, corredata di opportuna documentazione tecnica allegata, circa il rispetto dei requisiti specifici previsti dall’allegato 1 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024.
Articolo 16
(Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore)
1. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso e attuatore del progetto ammesso a finanziamento è tenuto a:
a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, concludere gli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi e porre in funzione le infrastrutture di ricarica comprese nell’ambito per il quale è presentato il progetto entro il 31 dicembre 2025, o comunque entro la scadenza del target PNRR M2C2-30bis;
b) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando al Soggetto gestore;
c) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
d) manutenere e garantire l’accesso del pubblico alla infrastruttura di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;
e) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto anche in base a quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento dei target associati al progetto ammesso a finanziamento e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa per come dettagliata all’articolo 15, comma 2, nel rispetto delle procedure descritte dalle Linee guida per i soggetti attuatori e delle ulteriori indicazioni operative che saranno rese disponibili dal Ministero e comunicate dal Soggetto gestore;
g) effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
h) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, corredate dai pertinenti giustificativi di spesa e di pagamento, nel rispetto delle procedure descritte al successivo articolo 17 e dalle Linee guida per i soggetti attuatori e delle ulteriori indicazioni operative che saranno rese disponibili dal Ministero e comunicate dal Soggetto gestore;
i) registrare le stazioni di ricarica e trasmettere le informazioni richieste per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto ministeriale n. 106 del 16 marzo 2023;
j) rispettare le prescrizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE
k) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e
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informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, valorizzando l’emblema dell’Unione europea e riportando su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza dell’agevolazione pubblica ricevuta e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, del Soggetto gestore, dell’Ispettorato generale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali; il soggetto attuatore/beneficiario del progetto agevolato autorizza la Commissione medesima, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa al beneficio; l’obbligo di indicazione del codice CUP, nel periodo intercorrente tra la data di invio dell’istanza di ammissione al beneficio e la data di pubblicazione della graduatoria è sostituto dall’obbligo all’indicazione del codice dell’istanza di ammissione rilasciato dal Portale del GSE al momento dell’invio della richiesta;
n) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al rispetto del principio DNSH dovranno essere rispettate le indicazioni della circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n. 22 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” con particolare riferimento a quanto riportato nell’allegato H per le verifiche ex ante ed ex post;
o) assicurare che l’emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;
p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;
q) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla
stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
r) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
s) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del presente Avviso e delle pertinenti indicazioni operative di cui alle Linee guida per i soggetti attuatori;
t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati, documenti e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero o dal soggetto gestore, anche allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
u) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;
v) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti dal D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
w) inoltrare le Richieste di pagamento secondo le tempistiche e le modalità indicate di cui all’articolo 17 del presente Avviso;
x) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l’attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
Articolo 17
(Modalità di erogazione del beneficio)
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede ad erogare:
a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell’importo complessivo del progetto ammesso al beneficio, su eventuale richiesta del Soggetto beneficiario/attuatore da effettuarsi, successivamente alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;
cessione della titolarità delle stazioni di ricarica realizzate è soggetta alle disposizioni
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b) una quota a saldo, sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto beneficiario/attuatore da effettuarsi successivamente alla rendicontazione del target di cui all’articolo 15 comma 2 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026, corredata dal rendiconto delle spese sostenute e dall’attestazione di svolgimento del controllo gestionale interno di cui all'art. 16 comma 1 lettera g) del presente Avviso e delle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni fornite dal Ministero medesimo e comunicate dal Soggetto gestore. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del DM 18 marzo 2024, n. 110, sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 10 del presente Avviso.
Le specifiche modalità di trasmissione al Ministero delle richieste di erogazione a titolo di anticipo e saldo di cui al precedente comma saranno definite dalle indicazioni operative successivamente rese disponibili dal Ministero stesso e comunicate dal Soggetto gestore in coerenza con le procedure previste dal Sistema di gestione e controllo, dalle Linee guida per i soggetti attuatori e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale i riferimenti al CUP, alla Missione, all’Investimento ed al progetto di riferimento, nonché specifica dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
L’eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando l’apposito format allegato alle Linee guida per i Soggetti attuatori, rilasciata nell’interesse del beneficiario/attuatore e a favore del Ministero da primaria Banca o da primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente. L’anticipazione erogata è recuperata contabilmente dal Ministero prima dell’erogazione del saldo finale; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata. La quota di finanziamento a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione in corrispondenza delle domande di erogazione a saldo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.
Articolo 18
(Verifiche e accertamenti)
1. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, eventualmente delegando il GSE, ispezioni, controlli e verifiche documentali, anche a campione, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica oggetto di agevolazione, finalizzati ad accertare la veridicità dei dati dichiarati nelle diverse fasi del procedimento e la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione del punteggio necessario
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all’inserimento in posizione utile in graduatoria e l’erogazione del beneficio, nonché il rispetto degli obblighi imposti al soggetto beneficiario/attuatore ai sensi dell’articolo 16.
Nell’ambito del procedimento di verifica di cui al comma 1, il soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a trasmettere la documentazione richiesta entro 15 giorni.
È facoltà del GSE procedere, in accordo con il MASE, a verifiche puntuali tese ad appurare la veridicità dei dati dichiarati nell’istanza ammissione al beneficio.
In caso di difformità nelle dichiarazioni effettuate, in fase di valutazione fa sempre fede quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In caso di caricamento di file errati, illeggibili e/o di caricamento degli allegati con pagine mancanti si procederà al soccorso amministrativo. Non sarà in ogni caso possibile effettuare modifiche alle informazioni che concorrono alla formazione della graduatoria dichiarate in fase di apertura bando.
Nei casi di accertata non veridicità dei dati dichiarati e/o della sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo, in ultimo, al riconoscimento del beneficio/attuatore o nei casi di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario degli obblighi imposti dall’articolo 16, trovano applicazione l’esclusione dalla graduatoria o le disposizioni in materia di revoca dell’agevolazione di cui al successivo articolo 20.
Articolo 19
(Rinuncia al beneficio da parte del soggetto beneficiario/attuatore successiva alla pubblicazione delle graduatorie)
Il Soggetto beneficiario/attuatore, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, ha facoltà di rinunciare al beneficio riconosciuto per il quale non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione del contributo da parte del Ministero. La dichiarazione di rinuncia è trasmessa al Ministero per il tramite del GSE e, in tali casi, si procede allo scorrimento delle graduatorie.
Nei casi di cui al comma 1, diversi dai casi disciplinati dall’articolo 12, comma 4, lettera e) e comma 5, il Ministero disporrà d’ufficio l’assegnazione del beneficio ai successivi soggetti proponenti utilmente collocati in graduatoria, previo positivo espletamento da parte del GSE delle attività di verifica di non sussistenza della condizione di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d).
Nei casi di presentazione di istanza di rinuncia al beneficio successiva al provvedimento di concessione del finanziamento, il Soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle agevolazioni non ancora erogate e, in caso di eventuale avvenuta erogazione delle agevolazioni, è tenuto a restituire l’agevolazione eventualmente già percepita entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rinuncia, maggiorata degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati.
Articolo 20
(Revoca totale dell’agevolazione)
La Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari del MASE, d’ufficio o su proposta del GSE, può disporre la revoca totale delle agevolazioni, nei seguenti casi:
a) presentazione di dati o documenti non veritieri, mendaci o contraffatti in relazione all’istanza di ammissione all’agevolazione o in qualunque altra fase del procedimento;
b) difformità tra il piano delle installazioni dettagliato relativo alle stazioni di ricarica realizzate di cui all’articolo 15 comma 2 lettera a) e il piano delle installazioni dettagliato presentato in sede di istanza di ammissione al beneficio con le eventuali modifiche approvate nell’ultimo provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14;
c) non ha rispettato i termini di entrata in funzione delle stazioni di ricarica comprese nella proposta progettuale ammessa al beneficio entro i termini di cui all’articolo 15, comma 1;
d) mancato rispetto delle norme sul divieto di cumulo delle agevolazioni;
e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal soggetto beneficiario/attuatore o da suo delegato nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, consistente anche nel diniego di accesso alle aree oggetto di intervento;
f) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del beneficio;
g) qualora il soggetto beneficiario/attuatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
h) assenza, annullamento o revoca dei titoli autorizzativi/abilitativi per la costruzione e l’esercizio degli interventi realizzati.
i) nel caso in cui, successivamente all’ammissione al beneficio, vengano meno i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 6, 7 e 8, nonché nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 16 del presente avviso;
j) violazione del principio DNSH;
k) nel caso di cessione, entro i 5 anni successivi alla data di riconoscimento del beneficio, delle stazioni di ricarica realizzate e oggetto di agevolazione a soggetti terzi che hanno avuto individualmente accesso ad un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo pertinente ciascun bando. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario/attuatore in RTI;
l) fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n.110 del 18 marzo 2024, nel caso di mancata comunicazione al Ministero della cessione della titolarità delle stazioni di ricarica realizzate anche nel caso di mancata comunicazione al Ministero e al GSE, di cui all’art. 16, comma 2 del presente Avviso, del cambio della titolarità delle stesse stazioni di ricarica conseguente a modifiche societarie.
Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto
alle agevolazioni non ancora erogate, ovvero, in caso di eventuale avvenuta erogazione delle agevolazioni, è tenuto alla restituzione delle stesse entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di
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erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Articolo 21
(Trattamento dei dati personali)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il GSE S.p.A. si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii..
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti beneficiari nell’ambito del progetto relativo alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell’ambito del PNRR missione 2, componente 2, investimento 4.3. Sono oggetto del trattamento i seguenti dati: dati anagrafici, dati di contatto, dati fiscali, dati bancari, dati tecnici e amministrativi.
Il MASE conferisce a GSE il ruolo di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, per le attività di supporto tecnico-operativo come meglio specificate nell’Allegato Tecnico (allegato A) della Convenzione n.44 del 15 marzo.2023.
Il Ministero e, per esso, il Soggetto gestore GSE S.p.A. trattano i dati personali necessari per l’attività oggetto del presente Avviso e della Convenzione sopra citata per l’adempimento agli obblighi di legge a cui gli stessi sono soggetti, nonché per i connessi interessi legittimi. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e Soggetto gestore, nonché con soggetti autorizzati al trattamento che si sono impegnate alla riservatezza e osservino parimenti gli obblighi di tutela previsti dal GDPR e del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i.
Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, dal MASE e dal GSE, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all’interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente.
Per il MASE il Soggetto designato al trattamento oggetto del presente Avviso è il Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari .
Per il GSE il Soggetto designato al trattamento è il Direttore della Direzione Mercati, Sostenibilità e Studi.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.
Ai partecipanti alla procedura indetta con il presente avviso sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:
a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
10. Le richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- per il Ministero, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, l’avv. Monica Ragone, mail: rpd@mase.gov.it, PEC: rpd@pec.mase.gov.it
- per il GSE, a tutela dei diritti dei Soggetti interessati al trattamento, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, l’Avv. Maria Antonietta Fadel, rpd@gse.it, Pec: rpd@pec.gse.it.
11.Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l’ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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(Disposizioni finali)
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; dell’avvenuta pubblicazione viene data pubblicità tramite comunicato sulla GURI.
Con i provvedimenti di concessione del beneficio adottati a valere sul presente Avviso pubblico sono assolti gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal regolamento GBER e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti entro il quindicesimo giorno antecedente la data ultima di presentazione delle istanze progettuali di cui al precedente articolo 9 comma 8, a mezzo PEC all’indirizzo pif@pec.mase.gov.it, nonché allo sportello del GSE. La predetta comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto “Richiesta di chiarimenti/informazioni in merito all’Avviso Pubblico PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3”.
Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente Avviso, può farsi riferimento anche alle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con riferimento all’Avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024 e alle Linee guida per i Soggetti attuatori degli interventi PNRR di competenza del MASE.
Il responsabile del presente Avviso è il Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
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7. Il soggetto beneficiario/attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
8. Gli Allegati 1, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K costituiscono parte integrante del presente Avviso.
(Strade extraurbane)
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA SULLE STRADE EXTRAURBANE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 4.3, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU integrazioni”;
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTO il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato nella G.U. 1° marzo 2021, n. 51), ed in particolare i commi 2 e 4 dell’articolo 2;
VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica, così come modificato dal D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243;
VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e in particolare:
- l’articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la
denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- l’articolo 4, comma 3, che dispone che “le denominazioni Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a
ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e
Ministero della transizione ecologica”;
a) b)
VISTO il DPCM del 30 ottobre 2023 n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;
VISTO il D.P.C.M del 31 maggio 2024 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 al n. 2406, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale all’Ing. Stefania Crotta, Direttore Generale della Direzione Programmi e Incentivi Finanziari;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MITE ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. e 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024 al n. 68, recante “Atto d’indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026”;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055,
recante “Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2024”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici”;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) ufficialmente presentato alla
Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;
ATTESO che ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU, la Commissione europea ha proposto con comunicazione del 24 novembre 2023 (COM/2023/765 final) lo schema di una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Italia;
CONSIDERATO che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell’8 dicembre 2023;
VISTA l’ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Italia adottata a seguito della presentazione da parte dell’Italia il 4 marzo 2024 di una richiesta di modifica del PNRR italiano in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241;
VISTO l’allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – “Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica”, nell’ambito della quale è prevista l’entrata in funzione di:
1) almeno 7 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);
2) almeno 13 755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);
3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.
VISTI altresì gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:
a) la milestone M2C2-27, in scadenza al T2 2023: “notifica dell’aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di almeno 4700 stazioni di ricarica in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
b) la milestone M2C2-28, in scadenza al T4 2024: “aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 7500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le autostrade [rectius superstrade - freeways] e almeno 9055 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
c) il target M2C2-29, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 2500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le autostrade [rectius superstrade - freeways] da almeno 175 Kw”;
d) il target M2C2-29bis, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 4700 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
e) il target M2C2-30, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di 7500 punti pubblici di ricarica rapida lungo le autostrade [rectius superstrade - freeways] da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
f) il target M2C2-30bis, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 13755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”;
g) il target M2C2-30ter, in scadenza al T4 2025: “entrata in funzione di almeno 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio”;
VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e l’Italia in data 22 dicembre 2021;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
VISTO l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
VISTA la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;
VISTA la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;
VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”);
VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
VISTA la comunicazione Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l’economia e la società e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 final, del 20 luglio 2016, recante “Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione”;
VISTA la comunicazione COM (2020) 789 final della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, avente a oggetto la “Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente”;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, e ss.mm.ii., in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale “Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” ed in particolare l’articolo 10,comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione
dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 4.3, ha assegnato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’importo complessivo di euro 741.320.000,00;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 94 del 21 aprile 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4;
VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 57;
VISTO il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall’Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;
VISTA la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 inviata dal Ministero alla Commissione europea il 30 giugno 2023;
VISTO il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell’’articolo 17- septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
VISTO l’art. 14, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 199 dell’8 novembre 2021, secondo cui “in attuazione della misura “Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 Infrastrutture di ricarica elettrica” sono definite criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto per incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra fast, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile. Con il medesimo decreto sono definite misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anche con riferimento all'attuazione della misura di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 13 maggio 2024, n. 21, recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 17 maggio 2024, n. 27, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 15 luglio 2024, n. 33, recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2024, n. 35, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, in particolare le Linee guida per i Soggetti attuatori;
VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;
VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 (cd. regolamento GBER), come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 101 del 02 maggio 2024) recante "Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici" e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 2, in base al quale il medesimo decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2023, n. 11, la cui efficacia permane limitatamente ad ogni fine connesso all’attuazione degli esiti delle procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore del D.M. 109/2024, ivi compresi gli effetti della convenzione del 15 marzo 2023 stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell’art. 4, comma 2, del predetto decreto;
b) l’articolo 3, comma 1, il quale prevede le risorse finanziarie destinate alla copertura dei
benefici di cui al decreto stesso sono complessivamente pari a 359.943.750 euro, cui si provvede mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento
4.3, del PNRR;
c) l’articolo 15, comma 1, che stabilisce che il Ministero definisca i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’Investimento 4.3 in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio cd. DNSH;
RILEVATO che il regime incentivante disciplinato dal menzionato decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 18 marzo 2024, n. 109, è stato oggetto di comunicazione ai sensi del predetto regolamento GBER (SA. 114204);
VISTO lo Statuto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
VISTA la Convenzione stipulata con la società GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., prot. n. 44 del 15 marzo 2023 e approvata con DD n. 255 di pari data, recante “Convenzione ex art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – CUP F56I23000000006, e ammessa alla registrazione della Corte dei conti l’8 maggio 2023 al n. 1645;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 del sopra citato decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 18 marzo 2024, n. 109;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, approvato con decreto del Direttore Generale della ex Direzione Generale Incentivi Energia n. 106 del 28 giugno 2024;
CONSIDERATO che, nel suddetto avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024, ritenendo necessario ampliare la platea degli operatori potenzialmente idonei ad accedere alla Misura, si è provveduto a ridurre le dimensioni territoriali degli ambiti oggetto delle procedure competitive e ad introdurre i concetti di macrolotto, ovvero di accorpamento di due o più lotti, e di modulo di macrolotto, ovvero di una dimensione minima della proposta progettuale abilitata a concorrere alla procedura;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024 prevede all’articolo 9 comma 8 che le istanze di ammissione ai benefici ivi previste debbano essere presentate, pena l’irricevibilità, tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 del 24° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo le indicazioni ivi previste, e fino alle ore 21:59 del 100° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione, e che qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 28 giugno 2024;
RILEVATO che, sulla base di quanto sopra riportato, il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto alle ore 21:59 del 7 ottobre 2024;
VISTA la nota prot. 47335 del 12 ottobre 2024, acquisita agli atti con prot. 0186213 del 14 ottobre 2024, con la quale il GSE ha trasmesso le risultanze parziali del procedimento istruttorio relativo all’Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024, con particolare riferimento ai macrolotti e ai moduli di macrolotto andati deserti;
CONSIDERATO che dai dati aggregati forniti dal GSE risulta che le istanze progettuali per la realizzazione di stazioni di ricarica hanno interessato solo 50 dei 166 macrolotti messi a bando con l’Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024 e che, in particolare, circa il 76% delle istanze progettuali prevede la realizzazione di stazioni di ricarica nel nord del paese, il 19% al centro e solamente il 5% al sud e sulle isole, lasciando completamente deserti gli ambiti relativi alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise, Sardegna e Valle d’Aosta;
CONSIDERATO che la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica è attività caratterizzata da notevole complessità che coinvolge aspetti di natura tecnica, urbanistica, ambientale, paesaggistica e di sicurezza e che tale complessità può essersi tradotta in una oggettiva difficoltà per i potenziali beneficiari dell’Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024 nel poter presentare in tempo utile le istanze progettuali proprio per quegli ambiti e moduli d’ambito andati deserti;
CONSIDERATO il permanere dell’interesse pubblico all’aggiudicazione dei macrolotti e dei moduli di macrolotto andati deserti, anche nell’ottica del pieno e corretto raggiungimento della milestone M2C2-28 in precedenza citata;
CONSIDERATO ai fini della presente procedura di dover rideterminare l’entità dei macrolotti e dei moduli di macrolotto, nonché le risorse da assegnare alla luce delle risultanze della procedura di gara relativa all’Avviso n. 106 del 28 giugno 2024;
CONSIDERATO dunque di dover ridurre il numero di stazioni di ricarica per modulo di macrolotto al fine di agevolare la più ampia partecipazione al presente Avviso;
RITENUTO di ricorrere al supporto tecnico-operativo del GSE di cui alla Convenzione di cui al D.D. n. 255/2023 sopracitato per la gestione della procedura di aggiudicazione in parola;
RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del citato decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, di dover procedere all’approvazione di un nuovo avviso pubblico per la presentazione di istanze progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei macrolotti e nei moduli di macrolotto andati deserti, al fine di perseguire l’obiettivo di una maggiore diffusione delle stazioni di ricarica sull’intero territorio nazionale e favorire il raggiungimento degli sfidanti obiettivi previsti dal PNRR in termini di diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane;
VISTA la nota prot. n. 0186861 del 14/10/2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
Tutto ciò visto, considerato e ritenuto
APPROVA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
Nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal PNRR con il presente Avviso pubblico sono individuati i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei progetti, i costi ammissibili, i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti per la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica sulle strade extraurbane per l’attuazione dell’investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”.
Il presente Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 per l’installazione delle stazioni di ricarica per l’anno 2024, per le quali sono rese disponibili le risorse finanziarie di cui all’art. 4 del presente Avviso. Il presente Avviso disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.
Il contesto normativo di riferimento è dato dal regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificato dalle decisioni di esecuzione del Consiglio n. 12259/23 del 12 settembre 2023, n. 16051/23 del 8 dicembre 2023e n. 9399/24 del 14 maggio 2024, dall’art. 14, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 199 dell’8 novembre 2021, nonché dal decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024.
Il presente Avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell’Unione europea all’iniziativa Next Generation EU.
La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 36-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., nonché con quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024.
Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:
a) principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
b) principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
d) principio di sana gestione finanziaria per come richiamato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
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e) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea e l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;
g) superamento dei divari territoriali;
h) principi e norme vigenti in materia di aiuti di Stato in coerenza con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le definizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 109 del 18 marzo 2024, nonché le seguenti ulteriori definizioni:
a) “Macrolotto”: area territoriale per la quale è possibile presentare istanza di ammissione al beneficio, definita ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 e individuata dall’accorpamento di due o più lotti all’interno di uno stesso ambito di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) del suddetto decreto; i macrolotti di riferimento sono riportati nell’Allegato I al presente Avviso.
b) “Modulo di macrolotto” (di seguito, per brevità, “Modulo”): frazione del numero complessivo delle stazioni di ricarica da realizzare in un “macrolotto”, come riportato nell’Allegato I al presente Avviso.
c) Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Si.Ge.Co. (v. infra) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.
d) Si.Ge.Co.: descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo del Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea per come
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richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.
e) “Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”: principio definito all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
f) “Regolamento GBER”: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
g) “Bando”: il presente Avviso di pubblica evidenza predisposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l’assegnazione delle agevolazioni, mediante il quale si dà attuazione alle procedure di selezione previste dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024.
h) “Punto di prelievo”: è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale.
Articolo 3
(Soggetto gestore)
Ai fini dell’attuazione dell’Investimento e per la definizione di misure di efficientamento amministrativo il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha individuato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, il Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE) quale Soggetto gestore.
Il GSE svolge l’attività di supporto tecnico-operativo nei confronti del MASE secondo i termini e le modalità dettagliate nell’Allegato tecnico alla convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il predetto Ministero ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto- legge n. 77 del 2021 e approvata con decreto direttoriale n. 255 del 2023.
Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 2 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all’articolo 3 comma 1 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute e rendicontate - o dei costi esposti maturati in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 4
(Dotazione finanziaria)
1. A seguito della residua disponibilità di risorse finanziarie per l’anno 2024, così come rideterminate alla luce degli esiti comunicati dal GSE della procedura di gara riguardante l’Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024, l’ammontare della dotazione finanziaria per la concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico è pari ad Euro 319.198.117,50, a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell’ambiente e delle sicurezza energetica ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. per l’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3. del PNRR.
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Articolo 5
(Procedura di assegnazione)
1. Le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, come ripartite per macrolotti nell’allegato I al presente avviso, in coerenza con quanto previsto nell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2024.
Articolo 6
(Requisiti dei soggetti proponenti)
1. Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti, di cui all’art. 1, comma 1, lett. m) del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) sono imprese, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, o raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) costituite, o costituende, da sole imprese;
b) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
f) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
g) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
h) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
i) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
j) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
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k) dispongono di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica del macrolotto per il quale è proposta istanza di ammissione al beneficio;
l) qualora il soggetto proponente sia un RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti il raggruppamento, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso; nel caso di RTI costituendo, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese, secondo il format riportato in allegato J;
m) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
n) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;
o) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del regolamento GBER.
Articolo 7
(Requisiti dei progetti)
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente Avviso, i progetti devono:
a) essere avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
b) prevedere, per ciascun macrolotto per il quale è proposta istanza di ammissione al beneficio, la realizzazione delle stazioni di ricarica previste in uno o più moduli, ossia in un numero intero di moduli che non superi quello complessivamente prefissato per ciascun macrolotto e indicato nell’allegato I del presente Avviso;
c) includere esclusivamente interventi di realizzazione di stazioni di ricarica localizzate presso parcheggi esistenti, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. h) del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, localizzati su suolo pubblico o su aree private ad accesso pubblico, o presso stazioni di rifornimento carburanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.
Il soggetto proponente, per le stazioni di ricarica che sono comprese nel macrolotto per il quale è presentato il progetto, deve:
a) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, aver acquisito dall'ente competente i relativi atti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024;
b) qualora sia necessario procedere ad una nuova connessione alla rete di distribuzione di
energia elettrica, ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, essere fornito del
preventivo di connessione ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Condizioni
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economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) di cui alla delibera ARERA 568/2019/R/eel, o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico luogo per l’installazione di una stazione di ricarica e l’attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell’area interessata dall’installazione della stazione di ricarica nonché l’indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica; il preventivo di connessione, o eventualmente lo scambio formale con il gestore di rete, deve riguardare esclusivamente interventi di connessione alla rete di iniziative progettuali che sono riferite alle procedure competitive di cui al presente avviso pubblico;
c) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio sia presentata da soggetti diversi dal gestore della stazione, disporre di un accordo, con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione della stazione di ricarica. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall’allegato C;
d) qualora le infrastrutture siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, disporre dell’accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall’allegato D;
e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso parcheggi esistenti, localizzati su suolo pubblico o su aree private ad accesso pubblico, disporre di una relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, circa il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 all’articolo 1 lett. h) rispetto ai requisiti tecnici dei parcheggi esistenti, e all’articolo 1 lett. lettera p), secondo il format riportato in allegato K;
f) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali, disporre di una relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, circa il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 all’articolo 1 lett. p), secondo il format riportato in allegato L;
g) garantire il rispetto dei requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024;
h) garantire il rispetto del principio DNSH secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n. 22 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”; in particolare, per quanto riguarda le schede tecniche applicabili all’investimento (schede nn. 3, 5 e 30), i singoli elementi di controllo sono riportati nell’allegato H.
Articolo 8
(Dimensione dei progetti e principi di compilazione dell’offerta)
Ciascun soggetto proponente può presentare istanza di ammissione al beneficio relativamente a più macrolotti compresi nella procedura di selezione.
Il soggetto proponente può presentare un’unica istanza per ciascun macrolotto.
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Ai fini dell’ammissibilità, le proposte progettuali devono prevedere la realizzazione delle stazioni di ricarica previste in uno o più moduli, ossia in un numero intero di moduli che non superi quello complessivamente prefissato per ciascun macrolotto e indicato nell'allegato I del presente Avviso.
Le stazioni di ricarica della proposta progettuale devono pertanto risultare pari a:
𝑁 =𝑁𝑥𝑀 !"#
dove:
NSdR: numero di stazioni di ricarica della proposta progettuale
N: numero di stazioni di ricarica previste per il modulo, di cui all’allegato I
M: numero intero di moduli che compongono la proposta progettuale (inferiore o uguale a quello indicato nell’allegato I)
Ai fini dell’ammissibilità delle proposte progettuali, il numero massimo di stazioni appartenenti ad un unico gruppo di stazioni di ricarica, di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, è pari a 6.
I soggetti proponenti compilano il piano delle installazioni dettagliato, di cui all’allegato B, sulla base delle istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale del GSE, inserendo prioritariamente nell’ordine di compilazione le stazioni di ricarica per le quali sono dichiarate le seguenti condizioni:
a) stazioni di ricarica per le quali siano stati acquisiti sia la disponibilità del suolo sia il preventivo di connessione;
b) stazioni di ricarica per le quali sia stata acquisita la sola disponibilità del suolo;
c) stazioni di ricarica per le quali sia stato acquisito il solo preventivo di connessione.
Rispetto a quanto indicato al comma 6, lettere a) e b), per le stazioni di ricarica:
a)
b)
realizzate su suolo privato, si considera acquisita la disponibilità del suolo, in virtù degli accordi, di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024;
realizzate su suolo pubblico, si considera acquisita la disponibilità del suolo, in virtù dell’acquisizione di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), da punto I a punto V, del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024.
Articolo 9
(Termini e modalità di presentazione delle istanze e documentazione da trasmettere)
Ai fini dell’ammissione al beneficio di cui al presente Avviso, i soggetti, di cui all’articolo 6, devono presentare in via telematica al GSE, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, l’istanza di ammissione al beneficio corredata di tutti i dati, documenti e informazioni di seguito previsti.
Le istanze devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il format riportato in allegato A, circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 6 e
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7 del presente Avviso in capo ai soggetti proponenti e per il progetto, nonché sul rispetto dei requisiti dimensionali di cui all’articolo 8 del presente Avviso.
Per ciascun macrolotto posto a bando il soggetto proponente è tenuto a presentare uno schema riepilogativo, redatto secondo format GSE di cui in allegato B contenente il piano delle installazioni dettagliato che si impegna a realizzare per singolo macrolotto e il cronoprogramma delle azioni coerente con i tempi di entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui all’articolo 15, comma 1.
All’istanza di ammissione al beneficio, di cui al comma 1, deve essere allegata la documentazione attestante i poteri di firma in capo al firmatario, qualora diverso dal rappresentante legale.
All’istanza deve essere allegata un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’allegato G, recante le informazioni relative alla titolarità effettiva del soggetto proponente e in caso di RTI, sia costituito che costituendo, di tutte le società partecipanti al raggruppamento.
All’istanza devono altresì essere allegate:
a) una relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera e), redatta secondo format GSE di cui in allegato K;
b) una relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera f), redatta secondo format GSE di cui in allegato L;
c) nel caso di RTI costituendo, una dichiarazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera l), secondo il format riportato in allegato J.
Sul sito istituzionale del GSE, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, saranno rese disponibili le istruzioni per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio.
Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate, pena irricevibilità, tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 14:00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo le indicazioni ivi previste, e fino alle ore 18.00 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.
Articolo 1
(Spese ammissibili e cumulabilità)
Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, al netto di IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a € 121.500 e ripartite come indicato nel suddetto articolo.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione di cui al presente Avviso, le spese devono essere altresì conformi alle ulteriori previsioni di cui al predetto articolo 7 e, in particolare:
- ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al
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regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
- al principio di assenza del cd. “doppio finanziamento” per come richiamato dal Regolamento finanziario e dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- al principio di DNSH anche in base alle indicazioni di dettaglio di cui all’articolo 7, comma 2, lettera h) del presente Avviso.
3. I benefici non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso.
Articolo 11
(Contributo concedibile)
Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024 e tenuto conto della riduzione percentuale offerta nell’ambito della presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun macrolotto ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo relativo alla procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, anche nel caso di partecipazione in RTI.
Nei casi di accesso alle agevolazioni da parte di RTI, il beneficio complessivamente riconosciuto per ciascun macrolotto assegnato sarà ripartito tra i componenti della RTI secondo lo schema di ripartizione predisposto dalla capogruppo dell’RTI e trasmesso al Soggetto gestore.
Le RTI costituende, prima dell’adozione del provvedimento di concessione trasmettono il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ad operare in nome e per conto delle imprese mandanti, nel quale viene confermato lo schema di ripartizione indicato nella dichiarazione d’impegno, secondo modalità e tempistiche comunicate dal Ministero ai soggetti beneficiari/attuatori.
Articolo 12
(Istruttoria e validazione delle istanze di ammissione al beneficio)
Il procedimento istruttorio è condotto dal GSE sulla base dei dati, documenti e informazioni trasmessi dal soggetto proponente nell’ambito dell’istanza di ammissione al beneficio e sulla base dei criteri di selezione indicati all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024.
Nell’ambito del procedimento istruttorio, il GSE potrà richiedere integrazioni informative e documentali ritenute necessarie alla definizione dell’istanza. Le integrazioni informative e
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documentali eventualmente richieste dal GSE debbono essere prodotte, a cura del soggetto proponente, entro 5 giorni dalla richiesta di integrazioni.
Il GSE conclude il procedimento istruttorio entro 33 giorni successivi alla data di conclusione del periodo utile per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio; il suddetto periodo include le tempistiche necessarie alla gestione delle eventuali richieste GSE di integrazione informativo-documentale necessarie.
Nell’ambito delle attività istruttorie il GSE:
a) nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, anche a seguito delle eventuali richieste di integrazioni di cui al comma 2 precedente, o qualora non sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 6 e 7 o non sia rispettata la dimensione del progetto di cui all’articolo 8, provvede all’esclusione dell’istanza;
b) nel caso in cui l’istanza di ammissione al beneficio sia completa delle informazioni e dei documenti previsti, procede alla valutazione del progetto e all’attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, predisponendo la graduatoria provvisoria per ciascun macrolotto. Il punteggio viene determinato effettuando un’approssimazione alla seconda cifra decimale;
c) ammette ai benefici le proposte progettuali secondo l’ordine di graduatoria:
fino al raggiungimento del numero dei moduli previsto per ciascun macrolotto, riportato nell’allegato I, escludendo pertanto gli eventuali moduli
che eccedono il predetto numero;
fino al raggiungimento del numero complessivo di stazioni di ricarica previsto per ciascun macrolotto, riportato nell’allegato I, escludendo le eventuali stazioni di ricarica che eccedono il predetto numero.
L’ammissione al beneficio in parola avviene secondo l’ordine di compilazione indicato dal soggetto proponente nel piano delle installazioni dettagliato di cui all’allegato B, che deve rispettare i principi di cui all’articolo 8, comma 6.
Il punteggio della proposta progettuale, calcolato ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, è determinato sulla base della totalità delle stazioni di ricarica incluse nell’istanza presentata dal soggetto proponente e non rispetto alle sole stazioni di ricarica ammesse al beneficio. La rendicontazione delle spese ammissibili e l’erogazione del contributo sono invece dovute esclusivamente rispetto ai moduli e alle stazioni di ricarica ammessi al beneficio.
d) formata la graduatoria provvisoria, verifica, per ciascun soggetto proponente utilmente inserito nelle graduatorie relative ai macrolotti, l’eventuale superamento del limite di cui all’articolo 11, comma 2.
e) qualora sia verificata in capo al soggetto proponente il superamento del limite di cui all’articolo 11, comma 2, procede ad invitare i soggetti proponenti che ricadono in detta condizione ad indicare i moduli o i macrolotti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.
La scelta dei macrolotti o dei moduli per i quali il soggetto proponente è tenuto a presentare la rinuncia è rimessa alla discrezionalità dello stesso soggetto. Nei casi di RTI, la dichiarazione di rinuncia all’assegnazione del macrolotto o dei moduli, trasmessa al Soggetto gestore dalla impresa capogruppo o, in caso di RTI costituendo, dalla futura impresa capogruppo, deve essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte dell’RTI. Le dichiarazioni di rinuncia devono pervenire al GSE entro e non oltre
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i 7 giorni successivi alla data di comunicazione da parte dello stesso GSE della richiesta di rinuncia, pena l’esclusione da tutti i macrolotti in cui è risultato vincitore;
f) riassegna d’ufficio, rigorosamente in ordine alfanumerico di macrolotto, i macrolotti o i moduli per i quali è presentata rinuncia, al primo soggetto proponente utilmente collocato in graduatoria e per il quale non si sia già manifestato il superamento del limite di finanziamento individuale di cui all’articolo 11, comma 2, fermo restando che l’assegnazione dei macrolotti o dei moduli rinunciati non comporti anche per detto soggetto il superamento dello stesso limite che rappresenta una causa di esclusione per l’assegnazione. In tale ultima ipotesi, l’assegnazione dei macrolotti o dei moduli oggetto di rinuncia è disposta dal GSE in favore del successivo soggetto proponente utilmente collocato in graduatoria per cui non si verifichi il superamento
di detto limite che rappresenta una causa di esclusione per l’assegnazione.
g) in esito al completamento delle attività di cui ai punti precedenti, procede entro 7 giorni successivi, alla formazione della graduatoria definitiva per ciascun macrolotto
posto a bando e trasmette le suddette graduatorie al Ministero.
5. Qualora, successivamente al termine per l’invio delle istanze di cui al comma 8 dell’articolo 9 e antecedentemente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, sia presentata istanza di rinuncia volontaria alla richiesta di ammissione al beneficio per un dato macrolotto, diversa dal caso previsto al precedente comma 4 lettera e), la stessa sarà presa in considerazione dal Soggetto gestore solo successivamente all’avvenuta approvazione e pubblicazione da parte del MASE della graduatoria definitiva per il macrolotto oggetto di rinuncia. La gestione delle istanze di rinuncia volontaria da parte del Soggetto gestore non comporta alcun effetto sui punteggi assegnati per la definizione della graduatoria relativa al macrolotto rinunciato e sulla validità della graduatoria approvata.
Articolo 13
(Modalità di gestione degli interventi)
Le graduatorie definitive afferenti a ciascun macrolotto posto a bando sono trasmesse dal GSE al Ministero che le approva con provvedimento del Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari.
A seguito dell’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero si riserva, effettuate le opportune valutazioni in merito alle risorse economiche a disposizione, di cui all’articolo 4, comma 1, la possibilità di ammettere al beneficio anche i moduli e le stazioni di ricarica incluse nelle proposte progettuali dei soggetti proponenti idonee ma non ammesse al beneficio, con priorità di quelle che erano state precedentemente escluse all’ammissione al beneficio ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lett. c). A tale circostanza si provvede mediante provvedimento del Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari.
Per ciascun soggetto beneficiario/attuatore ammesso all’agevolazione, il direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari, tramite il GSE, provvede all’attribuzione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice CUP, fatto salvo il caso si tratti di beneficiari tenuti a provvedere in via autonoma all’apertura del CUP ai sensi della normativa vigente.
Le graduatorie definitive sono quindi pubblicate sul sito istituzionale del MASE e comprendono l’indicazione del CUP.
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A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, di cui al precedente comma 4, la Direzione Generale Programmi e incentivi finanziaridel MASE, subordinatamente all’acquisizione degli esiti delle verifiche preliminari in materia di assenza di conflitto di interessi e doppio finanziamento di competenza della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il MASE in attuazione delle procedure previste dalla circolare DiPNRR 19 maggio 2022, prot. n. 62711, procede, anche tramite il supporto del GSE, alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti e, successivamente, a trasmettere, per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo, con indicazione dell’importo ammesso, del beneficio concesso, del CUP e del Codice Concessione RNA – COR, unitamente al format di atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento da parte del soggetto beneficiario/attuatore.
Successivamente a quanto previsto al comma precedente, il soggetto attuatore/beneficiario dell’agevolazione, trasmette alla Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari del MASE, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa definite, l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento completo in tutte le sue parti e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario dell’agevolazione ovvero, in caso di RTI, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, con cui dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione del progetto a valere sul presente Avviso.
Articolo 14
(Variazione dei progetti)
Successivamente alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui all’articolo 13, comma 6, il soggetto beneficiario/attuatore può proporre al Ministero, tramite il GSE, secondo modalità che saranno successivamente rese disponibili su sito del GSE, richieste di modifica della proposta progettuale ammessa a finanziamento consistenti in variazioni apportate al piano delle installazioni dettagliato di cui all’Allegato B del presente Avviso. Tali modifiche, di natura non sostanziale, devono garantire il mantenimento del numero di stazioni di ricarica ammesse al beneficio, dei requisiti di ammissibilità dell’istanza, nonché del punteggio e della posizione in graduatoria attribuiti all’istanza ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024.
Il GSE, sulla base dei dati, dei documenti e delle informazioni trasmessi dal soggetto proponente, procede all’istruttoria in merito all’accoglimento della richiesta di modifica di cui al comma precedente e trasmette gli esiti del procedimento istruttorio al Ministero entro 30 giorni, calcolati al netto degli eventuali tempi per l’ottenimento di integrazioni informative e documentali di cui al comma successivo, dalla presentazione della richiesta di modifica della proposta progettuale. Il Ministero, nel caso di esito positivo dell’istruttoria, approva, con proprio provvedimento, la richiesta di modifica della proposta progettuale e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario/attuatore.
Nell’ambito del procedimento istruttorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il GSE potrà richiedere integrazioni informative e documentali ritenute necessarie alla definizione della richiesta. Le integrazioni informative e documentali eventualmente richieste dal GSE debbono essere prodotte, a cura del soggetto proponente, entro 5 giorni dalla richiesta di integrazioni.
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Articolo 15
(Entrata in funzione e rendicontazione del target)
Ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica, di cui all’art. 1, comma 1, lett. v), comprese nel macrolotto per il quale è presentato il progetto, deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, o comunque entro la scadenza del target PNRR M2C2-30.
Ai fini dell’attestazione della corretta realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento e del conseguimento del target associato all’Investimento 4.3, per la quota parte di competenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione di tutte le stazione di ricarica ammesse al beneficio per macrolotto e comunque non oltre il termine di cui al precedente comma, in base alle indicazioni operative che saranno fornite dal Ministero e comunicate dal Soggetto gestore, il soggetto beneficiario/attuatore trasmette la seguente documentazione attestante:
il piano delle installazioni dettagliato relativo alle stazioni di ricarica realizzate; le stazioni di ricarica realizzate devono coincidere con quelle previste in sede di istanza di ammissione al beneficio con le eventuali modifiche approvate nell’ultimo provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14;
l’avvio del servizio di ricarica al pubblico, attraverso:
- una dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, attestante, in esito al fine lavori di installazione di ogni stazione di ricarica, la data di fine lavori d’installazione delle stazioni di ricarica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera u) del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024, corredata della documentazione fotografica del luogo di avvenuta installazione comprovante lo stato di realizzazione alla data di fine lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione di ogni stazione di ricarica, o di ogni eventuale gruppo di stazioni di ricarica, con esito positivo redatto da un tecnico abilitato;
- una dichiarazione, riportante il codice univoco del punto di ricarica, ai sensi del DPR n. 445 del 2020, che attesti l’avvenuta registrazione e l’avvio del servizio di ricarica al pubblico di ogni stazione di ricarica, entro il termine di cui al comma 1, sulla Piattaforma Unica Nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 106 del 16 marzo 2023;
nel caso di realizzazione di un nuovo punto di prelievo, il verbale di primo parallelo con la rete elettrica che certifica l’installazione del sistema di misura per l’energia prelevata dal sistema di ricarica;
- una relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, corredata di opportuna documentazione tecnica allegata, circa il rispetto dei requisiti specifici previsti dall’allegato 1 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024.
Articolo 16
(Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore)
1. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso e attuatore del progetto ammesso a finanziamento è tenuto a:
a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, concludere gli interventi nel rispetto del cronoprogramma delle azioni e porre in funzione le infrastrutture di ricarica comprese nel macrolotto per il quale è presentato il progetto entro il 31 dicembre 2025, o comunque entro la scadenza del target PNRR M2C2-30;
b) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando al Soggetto gestore;
c) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
d) manutenere e garantire l’accesso del pubblico alla infrastruttura di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;
e) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto anche in base a quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento dei target associati al progetto ammesso a finanziamento e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa per come dettagliata all’articolo 15, comma 2, nel rispetto delle procedure descritte dalle Linee guida per i soggetti attuatori e delle ulteriori indicazioni operative che saranno rese disponibili dal Ministero e comunicate dal Soggetto gestore;
g) effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
h) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, corredate dai pertinenti giustificativi di spesa e di pagamento, nel rispetto delle procedure descritte al successivo articolo 17 e dalle Linee guida per i soggetti attuatori e delle ulteriori indicazioni operative che saranno rese disponibili dal Ministero e comunicate dal Soggetto gestore;
i) registrare le stazioni di ricarica e trasmettere le informazioni richieste per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto ministeriale n. 106 del 16 marzo 2023;
j) rispettare le prescrizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
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k) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, valorizzando l’emblema dell’Unione europea e riportando su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza dell’agevolazione pubblica ricevuta e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, del Soggetto gestore, dell’Ispettorato generale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali; il soggetto beneficiario/attuatore del progetto agevolato autorizza la Commissione medesima, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa al beneficio; l’obbligo di indicazione del codice CUP, nel periodo intercorrente tra la data di invio dell’istanza di ammissione al beneficio e la data di pubblicazione della graduatoria è sostituto dall’obbligo all’indicazione del codice dell’istanza di ammissione rilasciato dal Portale del GSE al momento dell’invio della richiesta;
n) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al rispetto del principio DNSH dovranno essere rispettate le indicazioni della circolare RGS-MEF 14 maggio 2024, n. 22 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” con particolare riferimento a quanto riportato nell’allegato H per le verifiche ex ante ed ex post;
o) assicurare che l’emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;
p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;
q) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di
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competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
r) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
s) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del presente Avviso e delle pertinenti indicazioni operative di cui alle Linee guida per i soggetti attuatori;
t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati, documenti e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero o dal soggetto gestore, anche allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
u) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;
v) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti dal D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
w) inoltrare le Richieste di pagamento secondo le tempistiche e le modalità indicate di cui all’articolo 17 del presente Avviso;
x) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l’attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
2. La
previste all’articolo 13, comma 3 del decreto ministeriale n. 109 del 18 marzo 2024. Tale disposizione si applica anche nel caso di cambio della titolarità delle stesse stazioni conseguente a modifiche societarie del soggetto beneficiario/attuatore, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione al Ministero e al GSE.
Articolo 17
(Modalità di erogazione del beneficio)
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede ad erogare:
a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell’importo complessivo del progetto ammesso al beneficio, su eventuale richiesta del Soggetto beneficiario/attuatore
cessione della titolarità delle stazioni di ricarica realizzate è soggetta alle disposizioni
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da effettuarsi, successivamente alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;
b) una quota a saldo, sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto beneficiario/attuatore da effettuarsi successivamente alla rendicontazione del target di cui all’articolo 15 comma 2 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026, corredata dal rendiconto delle spese sostenute e dall’attestazione di svolgimento del controllo gestionale interno di cui all'art. 16 comma 1 lettera g) del presente Avviso e delle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni fornite dal Ministero medesimo e comunicate dal Soggetto gestore. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del DM 18 marzo 2024, n. 109, sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 10 del presente Avviso.
Le specifiche modalità di trasmissione al Ministero delle richieste di erogazione a titolo di anticipo e saldo di cui al precedente comma saranno definite dalle indicazioni operative successivamente rese disponibili dal Ministero stesso e comunicate dal Soggetto gestore in coerenza con le procedure previste dal Sistema di gestione e controllo, dalle Linee Guida per i Soggetti attuatori e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale i riferimenti al CUP, alla Missione, all’Investimento ed al progetto di riferimento, nonché specifica dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
L’eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando l’apposito format allegato alle Linee guida per i Soggetti attuatori, rilasciata nell’interesse del beneficiario/attuatore e a favore del Ministero da primaria Banca o da primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente. L’anticipazione erogata è recuperata contabilmente dal Ministero prima dell’erogazione del saldo finale; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata. La quota di finanziamento a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione in corrispondenza delle domande di erogazione a saldo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.
Articolo 18
(Verifiche e accertamenti)
1. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, eventualmente delegando il GSE, ispezioni, controlli e verifiche documentali, anche a campione, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica oggetto di agevolazione, finalizzati ad
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accertare la veridicità dei dati dichiarati nelle diverse fasi del procedimento e la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione del punteggio necessario all’inserimento in posizione utile in graduatoria e l’erogazione del beneficio, nonché il rispetto degli obblighi imposti al soggetto beneficiario/attuatore ai sensi dell’articolo 16.
Nell’ambito del procedimento di verifica di cui al comma 1, il soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a trasmettere la documentazione richiesta entro 15 giorni.
È facoltà del GSE procedere, in accordo con il MASE, a verifiche puntuali tese ad appurare la veridicità dei dati dichiarati nell’istanza ammissione al beneficio.
In caso di difformità nelle dichiarazioni effettuate, in fase di valutazione fa sempre fede quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In caso di caricamento di file errati, illeggibili e/o di caricamento degli allegati con pagine mancanti si procederà al soccorso amministrativo. Non sarà in ogni caso possibile effettuare modifiche alle informazioni che concorrono alla formazione della graduatoria dichiarate in fase di apertura bando.
Nei casi di accertata non veridicità dei dati dichiarati e/o della sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo, in ultimo, al riconoscimento del beneficio o nei casi di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario/attuatore degli obblighi imposti dall’articolo 16, trovano applicazione l’esclusione dalla graduatoria o le disposizioni in materia di revoca dell’agevolazione di cui al successivo articolo 20.
Articolo 19
(Rinuncia al beneficio da parte del soggetto beneficiario/attuatore successiva alla pubblicazione delle graduatorie)
Il Soggetto beneficiario/attuatore, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, ha facoltà di rinunciare al beneficio riconosciuto per il quale non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione del contributo da parte del Ministero. La dichiarazione di rinuncia è trasmessa al Ministero per il tramite del GSE e, in tali casi, si procede allo scorrimento delle graduatorie.
Nei casi di cui al comma 1, diversi dai casi disciplinati dall’articolo 12, comma 4, lettera e) e comma 5, il Ministero disporrà d’ufficio l’assegnazione del beneficio ai successivi soggetti proponenti utilmente collocati in graduatoria, previo positivo espletamento da parte del GSE delle attività di verifica di non sussistenza della condizione di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d).
Nei casi di presentazione di istanza di rinuncia al beneficio successiva al provvedimento di concessione del finanziamento, il Soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle agevolazioni non ancora erogate e, in caso di eventuale avvenuta erogazione delle agevolazioni, è tenuto a restituire l’agevolazione eventualmente già percepita entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rinuncia, maggiorata degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati.
Articolo 20
(Revoca totale dell’agevolazione)
La Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari del MASE, d’ufficio o su proposta del GSE, può disporre la revoca totale delle agevolazioni, nei seguenti casi:
a) presentazione di dati o documenti non veritieri, mendaci o contraffatti in relazione all’istanza di ammissione all’agevolazione o in qualunque altra fase del procedimento;
b) difformità tra il piano delle installazioni dettagliato relativo alle stazioni di ricarica realizzate di cui all’articolo 15 comma 2 lettera a) e il piano delle installazioni dettagliato presentato in sede di istanza di ammissione al beneficio con le eventuali modifiche approvate nell’ultimo provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14;
c) non ha rispettato i termini di entrata in funzione delle stazioni di ricarica comprese nella proposta progettuale ammessa al beneficio entro i termini di cui all’articolo 15, comma 1;
d) mancato rispetto delle norme sul divieto di cumulo delle agevolazioni;
e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal soggetto beneficiario/attuatore o da suo delegato nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, consistente anche nel diniego di accesso alle aree oggetto di intervento;
f) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del beneficio;
g) qualora il soggetto beneficiario/attuatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
h) assenza, annullamento o revoca dei titoli autorizzativi/abilitativi per la costruzione e l’esercizio degli interventi realizzati.
i) nel caso in cui, successivamente all’ammissione al beneficio, vengano meno i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 6, 7 e 8, nonché nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 16 del presente avviso;
j) violazione del principio DNSH;
k) nel caso di cessione, entro i 5 anni successivi alla data di riconoscimento del beneficio, delle stazioni di ricarica realizzate e oggetto di agevolazione a soggetti terzi che hanno avuto individualmente accesso ad un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo pertinente ciascun bando. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario/attuatore in RTI;
l) fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n.109 del 18 marzo 2024, nel caso di mancata comunicazione al Ministero della cessione della titolarità delle stazioni di ricarica realizzate anche nel caso di mancata comunicazione al Ministero e al GSE, di cui all’art. 16, comma 2 del presente Avviso, del cambio della titolarità delle stesse stazioni di ricarica conseguente a modifiche societarie.
Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto
alle agevolazioni non ancora erogate, ovvero, in caso di eventuale avvenuta erogazione delle agevolazioni, è tenuto alla restituzione delle stesse entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di
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erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Articolo 21
(Trattamento dei dati personali)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il GSE S.p.A. si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii..
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti beneficiari nell’ambito del progetto relativo alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell’ambito del PNRR missione 2, componente 2, investimento 4.3. Sono oggetto del trattamento i seguenti dati: dati anagrafici, dati di contatto, dati fiscali, dati bancari, dati tecnici e amministrativi.
Il MASE conferisce a GSE il ruolo di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, per le attività di supporto tecnico-operativo come meglio specificate nell’Allegato Tecnico (allegato A) della Convenzione n.44 del 15 marzo 2023.
Il Ministero e, per esso, il Soggetto gestore GSE S.p.A trattano i dati personali necessari per l’attività oggetto del presente Avviso e della Convenzione sopra citata per l’adempimento agli obblighi di legge a cui gli stessi sono soggetti, nonché per i connessi interessi legittimi. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e Soggetto gestore, nonché con soggetti autorizzati al trattamento che si sono impegnate alla riservatezza e osservino parimenti gli obblighi di tutela previsti dal GDPR e del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i..
Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, dal MASE e dal GSE, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all’interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente.
Per il MASE il Soggetto designato al trattamento oggetto del presente Avviso è il Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari.
Per il GSE il Soggetto designato al trattamento è il Direttore della Direzione Mercati, Sostenibilità e Studi.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.
Ai partecipanti alla procedura indetta con il presente avviso sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:
a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
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utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
10. Le richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- per il Ministero, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, l’avv. Monica Ragone, mail: rpd@mase.gov.it, PEC: rpd@pec.mase.gov.it;
- per il GSE, a tutela dei diritti dei Soggetti interessati al trattamento, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, l’Avv. Maria Antonietta Fadel, rpd@gse.it, Pec: rpd@pec.gse.it.
11.Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l’ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Articolo 22
(Disposizioni finali)
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; dell’avvenuta pubblicazione viene data pubblicità tramite comunicato sulla GURI.
Con i provvedimenti di concessione del beneficio adottati a valere sul presente Avviso pubblico sono assolti gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal regolamento GBER e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti entro il quindicesimo giorno antecedente la data ultima di presentazione delle istanze progettuali di cui al precedente articolo 9 comma 8, a mezzo PEC all’ indirizzo pif@pec.mase.gov.it, nonché allo sportello del GSE. La predetta comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto “Richiesta di chiarimenti/informazioni in merito all’Avviso Pubblico PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3”.
Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente Avviso, può farsi riferimento anche alle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con riferimento all’Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024 e alle Linee guida per i Soggetti attuatori degli interventi PNRR di competenza del MASE.
Il responsabile del presente Avviso è il Direttore della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
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7. Il soggetto beneficiario/attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
8. Gli Allegati 1, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L costituiscono parte integrante del presente Avviso.