Riciclaggio delle navi: in arrivo le sanzioni

Pubblicato il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99

Riciclaggio delle navi: in arrivo le sanzioni per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2020, n. 200, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99.

L'ammontare delle ammende può arrivare fino a un massimo di 100.000 euro, a seconda della violazione commessa.

Clicca qui per il decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43, di attuazione della direttiva (Ue) 2017/2108 in materia di sicurezza a bordo delle navi da passeggeri.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99.

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Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99 

Disciplina sanzionatoria  delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al  riciclaggio  delle  navi,
che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva
2009/16/CE. (20G00118)

(Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2020, n. 200)

 

Vigente al: 12-8-2020

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in

particolare, l'articolo 33;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in

particolare, l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e

che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva

2009/16/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo  alle  disposizioni  ed  alle

norme comuni per gli organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le

visite di controllo delle navi;

Vista la direttiva n.  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della

navigazione;

Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al

sistema penale;

Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi;

Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272,  recante

adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori

nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione  delle  navi

in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  recante

attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali

di raccolta per i rifiuti  prodotti  dalle  navi  ed  i  residui  del

carico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro;

Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante

attuazione   della   direttiva   2009/16/CE,   recante    le    norme

internazionali  per  la  sicurezza   delle   navi,   la   prevenzione

dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le

navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque

sotto la giurisdizione degli Stati membri;

Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante

attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni  ed

alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le

visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle

amministrazioni marittime;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile  18  febbraio

1992, n. 280, recante regolamento  recante  disposizioni  applicative

del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di  albi

speciali delle imprese  navalmeccaniche,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per

il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249

del 24 ottobre 2017;

Visto  il  decreto  del  Comandante  generale   del   Corpo   delle

capitanerie di porto 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi -

Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il  rilascio  dei

certificati alla nave nonche'  per  le  autorizzazioni  all'organismo

riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto  interministeriale  12

ottobre 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  133  dell'8

giugno 2019;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati;

Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della

Repubblica  non  hanno  espresso  il  proprio  parere   nei   termini

prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 22 luglio 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

della giustizia, di concerto con i Ministri  delle  infrastrutture  e

dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente  decreto  reca  la  disciplina  sanzionatoria  delle

disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e  14  del

regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica

alle navi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a)  «amministrazione»:  il  Comando  generale  del  corpo   delle

Capitanerie  di  porto,  quale  autorita'  responsabile  dei  compiti

attinenti alle navi  battenti  bandiera  italiana  o  alle  navi  che

operano sotto l'autorita' dello Stato;

b) «impianto di  riciclaggio  delle  navi»:  cantiere  navale  di

demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese  di  demolizione

navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c),  della  legge  14

giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013;

c) «operatore dell'impianto di  riciclaggio»:  persona  fisica  o

giuridica autorizzata alla gestione dell'impianto di riciclaggio;

d) «organismo riconosciuto»: organismo riconosciuto conformemente

al  regolamento  (CE)  n.  391/2009  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 aprile 2009;

e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

f) «riciclaggio delle navi»: l'attivita' di demolizione  completa

o parziale di una nave in un  impianto  di  riciclaggio  al  fine  di

recuperare componenti e materiali da  ritrattare,  preparare  per  il

riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo  la  gestione  dei

materiali pericolosi e di altro tipo,  che  comprende  le  operazioni

connesse  come  lo  stoccaggio  e  il  trattamento  di  componenti  e

materiali  sul  sito,  ma  non  il  loro  ulteriore   trattamento   o

smaltimento in impianti separati.

 

                               Art. 3

Violazione delle disposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli  9,

               13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto

di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione  dei  requisiti  e

delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,  lettere  b),

c) ed e), del regolamento, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto

di riciclaggio realizzato o gestito in  violazione  dei  requisiti  e

delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,  lettere  d),

f), g), h), i) e  j)  del  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.

3. L'operatore di un impianto di  riciclaggio  che  intraprende  il

riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneita'  al

riciclaggio rilasciato ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo  9,  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

euro 5.000 a euro 50.000.

4. Chiunque, senza l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  14  del

regolamento,  realizza  o  gestisce  un  impianto  di  riciclaggio  o

intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in

violazione delle disposizioni di cui all'articolo  13,  paragrafo  1,

del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria

da euro 30.000 a euro 100.000.

5.  Chiunque,  pur  in  conformita'  delle  prescrizioni   di   cui

all'articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un  impianto  di

riciclaggio o intraprende il  riciclaggio  di  una  nave  in  assenza

dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  14  del  regolamento,  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  20.000  a

euro 60.000.

6. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro

1.000 a euro 10.000 l'operatore di un impianto di riciclaggio che:

a) non invia all'armatore e all'amministrazione o a un  organismo

riconosciuto   da    essa    autorizzato,    entro    dieci    giorni

dall'approvazione e comunque prima dell'inizio  delle  operazioni  di

riciclaggio,  il  piano  di   riciclaggio   della   nave   ai   sensi

dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;

b)  non  notifica  all'autorita'   marittima   nel   cui   ambito

territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio  e  all'autorita'  che

rilascia le spedizioni ai  sensi  dell'articolo  181,  comma  1,  del

codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle

operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui  all'articolo  13,

paragrafo 2, lettera b) del regolamento;

c)  non  trasmette  all'autorita'  marittima   nel   cui   ambito

territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e  all'amministrazione

o all'organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il

certificato di idoneita' al  riciclaggio,  entro  quattordici  giorni

dalla fine delle  operazioni  di  riciclaggio,  la  dichiarazione  di

completamento del riciclaggio di cui all'articolo  13,  paragrafo  2,

lettera c) del regolamento.

 

                               Art. 4

Violazione  delle  diposizioni  sul  piano  di  riciclaggio  di   cui

            all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attivita'

senza predisporre il piano di cui  all'articolo  7  del  regolamento,

ovvero  prima  della  sua  approvazione  da  parte   del   capo   del

compartimento marittimo, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

 

                               Art. 5

Violazioni dell'armatore o del comandante della nave  degli  obblighi

  di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L'armatore e il comandante della nave che violano  gli  obblighi

di tenuta, compilazione e aggiornamento dell'inventario dei materiali

pericolosi come previsto dall'articolo  5  del  regolamento,  nonche'

l'obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo

articolo, sono soggetti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

euro 5.000 a euro 50.000.

2. L'armatore e il comandante della  nave  che  impiegano  la  nave

senza che siano stati eseguiti i controlli  di  cui  all'articolo  8,

paragrafi 4, 5 e 6  del  regolamento,  ovvero  senza  che  sia  stato

rilasciato il  certificato  di  inventario  di  cui  all'articolo  9,

paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000  a

euro 50.000.

3.  L'armatore  che  non  ottempera  alle   disposizioni   di   cui

all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e'  soggetto

alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  euro  10,00  per  ogni

tonnellata di stazza lorda della nave. L'armatore che non effettua la

notifica dell'intenzione di riciclare la nave di cui all'articolo  6,

paragrafo 1, lettera b), del regolamento all'autorita' marittima  nel

cui ambito territoriale ha  sede  l'impianto  di  riciclaggio,  entro

quaranta giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di riciclaggio,

e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

euro 2.000 a euro 10.000.

4. L'armatore e il comandante della nave che  inviano  la  nave  al

riciclaggio  senza  che  sia  stato  rilasciato  il  certificato   di

idoneita' al riciclaggio di cui  all'articolo  9,  paragrafo  9,  del

regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000  a

euro 60.000.

5. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese

terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale  e  che  non

detengono a bordo l'inventario dei materiali pericolosi conforme alle

prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 3, 4,  5  e  6  del

regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro  5.000  a

euro 50.000.

6. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese

terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in  violazione

a quanto previsto dall'articolo 12,  paragrafo  2,  del  regolamento,

sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

 

                               Art. 6

Violazione  degli  obblighi   sui   materiali   pericolosi   di   cui

            all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L'armatore che viola gli obblighi  di  cui  all'articolo  4  del

regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a

euro 50.000.

 

                               Art. 7

        Attivita' di controllo, accertamento delle violazioni

                    e irrogazione delle sanzioni

1. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 8 del  regolamento

sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da

essa autorizzato. Le attivita' di controllo di  cui  all'articolo  11

del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato  del  Corpo

delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. Le attivita' di accertamento delle  infrazioni  sono  effettuate

dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti in servizio presso  le  sue  articolazioni  centrali  e

periferiche.

3.  L'autorita'  competente  a  ricevere   il   rapporto   di   cui

all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e'

il capo del compartimento marittimo,  ferme  le  competenze  previste

dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle

sanzionate  dal  presente  decreto.  Per   le   violazioni   commesse

all'estero, e' competente il  capo  del  compartimento  marittimo  di

iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto

previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I,

sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di

cui agli articoli 3, 4, 5 e  6  sono  versati  ad  apposito  capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con

decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  pertinenti

capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, destinati  all'implementazione  delle  attivita'  di

vigilanza  e  controllo  previste   dal   presente   decreto   e   al

finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle

navi in Paesi terzi.

 

                               Art. 8

                      Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  e

i soggetti pubblici interessati svolgono le  attivita'  previste  dal

presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 9

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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