Riciclaggio delle navi: in arrivo le sanzioni per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2020, n. 200, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99.
L'ammontare delle ammende può arrivare fino a un massimo di 100.000 euro, a seconda della violazione commessa.
Clicca qui per il decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43, di attuazione della direttiva (Ue) 2017/2108 in materia di sicurezza a bordo delle navi da passeggeri.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99.
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Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi,
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva
2009/16/CE. (20G00118)
(Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2020, n. 200)
Vigente al: 12-8-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva
2009/16/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi;
Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE, recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio
1992, n. 280, recante regolamento recante disposizioni applicative
del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi
speciali delle imprese navalmeccaniche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per
il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 24 ottobre 2017;
Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi -
Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei
certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo
riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8
giugno 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini
prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del
regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica
alle navi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione»: il Comando generale del corpo delle
Capitanerie di porto, quale autorita' responsabile dei compiti
attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che
operano sotto l'autorita' dello Stato;
b) «impianto di riciclaggio delle navi»: cantiere navale di
demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese di demolizione
navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 14
giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013;
c) «operatore dell'impianto di riciclaggio»: persona fisica o
giuridica autorizzata alla gestione dell'impianto di riciclaggio;
d) «organismo riconosciuto»: organismo riconosciuto conformemente
al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009;
e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
f) «riciclaggio delle navi»: l'attivita' di demolizione completa
o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di
recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il
riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei
materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni
connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e
materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o
smaltimento in impianti separati.
Art. 3
Violazione delle disposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9,
13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto
di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e
delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b),
c) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto
di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e
delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d),
f), g), h), i) e j) del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.
3. L'operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il
riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneita' al
riciclaggio rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 50.000.
4. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 del
regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o
intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 30.000 a euro 100.000.
5. Chiunque, pur in conformita' delle prescrizioni di cui
all'articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di
riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a
euro 60.000.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 10.000 l'operatore di un impianto di riciclaggio che:
a) non invia all'armatore e all'amministrazione o a un organismo
riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni
dall'approvazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di
riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;
b) non notifica all'autorita' marittima nel cui ambito
territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'autorita' che
rilascia le spedizioni ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del
codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle
operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all'articolo 13,
paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
c) non trasmette all'autorita' marittima nel cui ambito
territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'amministrazione
o all'organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il
certificato di idoneita' al riciclaggio, entro quattordici giorni
dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di
completamento del riciclaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2,
lettera c) del regolamento.
Art. 4
Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui
all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attivita'
senza predisporre il piano di cui all'articolo 7 del regolamento,
ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del
compartimento marittimo, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
Art. 5
Violazioni dell'armatore o del comandante della nave degli obblighi
di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L'armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi
di tenuta, compilazione e aggiornamento dell'inventario dei materiali
pericolosi come previsto dall'articolo 5 del regolamento, nonche'
l'obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo
articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 50.000.
2. L'armatore e il comandante della nave che impiegano la nave
senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 8,
paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento, ovvero senza che sia stato
rilasciato il certificato di inventario di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.
3. L'armatore che non ottempera alle disposizioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni
tonnellata di stazza lorda della nave. L'armatore che non effettua la
notifica dell'intenzione di riciclare la nave di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento all'autorita' marittima nel
cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, entro
quaranta giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di riciclaggio,
e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 10.000.
4. L'armatore e il comandante della nave che inviano la nave al
riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di
idoneita' al riciclaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del
regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a
euro 60.000.
5. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese
terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non
detengono a bordo l'inventario dei materiali pericolosi conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del
regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a
euro 50.000.
6. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese
terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione
a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento,
sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Art. 6
Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui
all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del
regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.
Art. 7
Attivita' di controllo, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni
1. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento
sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da
essa autorizzato. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 11
del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. Le attivita' di accertamento delle infrazioni sono effettuate
dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e
periferiche.
3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste
dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle
sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse
all'estero, e' competente il capo del compartimento marittimo di
iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto
previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attivita' di
vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al
finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle
navi in Paesi terzi.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e
i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.