Riciclaggio delle navi: la delega dei compiti di certificazione all'American Bureau of Shipping, da parte del corpo delle Capitanerie di porto, è il contenuto del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2020, n. 257.
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L'allegato al decreto fissa, tra gli altri:
- le condizioni generali;
- i termini per audit e verifiche;
- gli obblighi di riservatezza;
- i profili di responsabilità;
- le condizioni per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020
Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione
statutaria al American Bureau of Shipping per le navi registrate in
Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al
riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n.
1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. (20A05542)
(in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2020, n. 257)
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni, recante codice della navigazione e relativo
regolamento di esecuzione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999, recante ampliamento
delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella comunita' del
codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il
regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi;
Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a
«Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of
the administration»;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante
attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 2009/15/CE
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 recante
attuazione della direttiva n. 2009/21/CE relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera;
Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulle visite e certificazioni «2012 Guidelines for the survey and
certification of ships under Hong Kong convention» adottate con la
risoluzione MEPC.222(64) del 5 ottobre 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n.
2009/16/CE;
Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
sulla compilazione dell'inventario dei materiali pericolosi «2015
Guidelines for the development of the inventory of hazardous
materials» adottate con la risoluzione MEPC.269 (68) del 15 maggio
2015;
Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2321 del 19 dicembre
2016 concernente il formato del certificato di idoneita' al
riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle
navi;
Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2322 del 19 dicembre
2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento del
riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle
navi;
Vista la decisione di esecuzione (EU) n. 2016/2325 del 19 dicembre
2016 concernente il formato del certificato relativo all'inventario
dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n.
1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
riciclaggio delle navi;
Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 2017 recante la
disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle
navi;
Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 2019 recante la disciplina
relativa al «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la
vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche'
per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3
del decreto interministeriale 12 ottobre 2017»;
Considerato che il American bureau of shipping e' organismo
riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come
modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190,
attuativo della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di
esecuzione n. 2014/111/UE;
Considerato quindi che il American bureau of shipping e' stato
ritenuto in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed
organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti autorizzati
dall'accordo allegato al presente decreto;
Considerato che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, quale amministrazione, deve assicurare, nell'ambito delle
proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti
dagli accordi internazionali, comunitari e nazionali in materia di
riciclaggio dei materiali pericolosi a bordo delle navi;
Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione definire e
delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita' previste
nell'ambito di applicazione del regolamento stesso, al fine di
consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate
nonche' esplicitare le attivita' che devono essere poste in essere
durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della
stessa al riciclaggio;
Vista l'istanza del American bureau of shipping assunta a prot. n.
86963 in data 28 giugno 2019 e sue successive integrazioni assunte a
prot. n. 106329 in data 25 settembre 2020 con tutta la documentazione
allegata tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare come organismo
riconosciuto-autorizzato ai sensi di quanto disposto dal decreto
dirigenziale n. 450/2019 in data 27 maggio 2019;
Decreta:
Art. 1
Il American bureau of shipping e' autorizzato ad espletare tutte le
attivita' di cui al regolamento n. 1257/2013 ed al decreto
dirigenziale n. 450/2019 del 27 maggio 2019, compreso l'insieme dei
controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali propedeutici
al rilascio, per conto dell'amministrazione, dei certificati delle
navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione del
regolamento.
Art. 2
Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei compiti di
certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate
nell'accordo, sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'organismo American bureau of
shipping, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto, unitamente all'accordo che ne costituisce
parte integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione.
Allegati
Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria, per
le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n.
1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il
regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE
tra
il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
e
l'organismo riconosciuto American bureau of shipping
Premessa.
1. Il presente accordo e' stipulato in conformita' al regolamento
(UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
novembre 2013 «relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il
regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE» (di
seguito denominato per brevita' «Regolamento») ed alla normativa
nazionale vigente - in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12
ottobre 2017 e del decreto dirigenziale n. 450 del 27 maggio 2019 (di
seguito denominato per brevita' «d.d. n. 450/2019»).
2. E' stato predisposto sulla base del modello di cui alla
circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformita' a quanto
previsto dalle seguenti risoluzioni IMO:
A.739(18) relativa alle «Linee guida per l'autorizzazione degli
organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni»,
come emendata dalla risoluzione MSC.208(81);
A.789(19) relativa alle «Specificazioni sulle funzioni di
certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per
conto dell'amministrazione»;
MSC.349(92) ed MEPC.237(65) relative ad «Adozione del codice
per gli organismi riconosciuti (RO Code)»;
A.1070(28) relativa all'«Implementazione degli strumenti IMO»
(III Code).
3. Il presente accordo e' valido tra:
il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (di
seguito: «Amministrazione» o, quando citato congiuntamente
all'organismo riconosciuto in esame, «le parti»), rappresentato dal
Comandante generale pro tempore ammiraglio ispettore capo (CP)
Giovanni Pettorino; e
l'organismo riconosciuto American bureau of shipping (di
seguito: «ABS» o, quando citato congiuntamente al Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto «le parti»), rappresentato
dall'ing. Paolo Puccio, manager di ABS Italy s.r.l., il quale agisce
in base alla procura speciale del 7 agosto 2020 da parte di Joshua
Morgan La Vire, direttore e rappresentante legale di ABS Italy s.r.l.
4. L'ABS e' organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE)
n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi.
5. L'ABS e' organismo riconosciuto autorizzato ed affidato ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche, per l'espletamento
dei compiti di ispezione e di controllo propedeutici al rilascio dei
certificati statutari.
Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto
segue.
Art. 1.
Oggetto
1. La finalita' del presente accordo e' quella di delegare al ABS
lo svolgimento delle attivita' di cui al decreto dirigenziale del 27
maggio 2019, n. 450 propedeutiche al rilascio, per conto
dell'amministrazione, dei certificati alle navi registrate in Italia,
incluse le nuove costruzioni e le navi che, a seguito di
trasferimento, sono iscritte nei registri nazionali, rientranti nel
campo di applicazione del regolamento.
2. Il presente accordo definisce lo scopo, i termini, le
condizioni, i requisiti e le attivita' di cooperazione tra le parti.
Art. 2.
Condizioni generali
1. I servizi di certificazione statutaria comprendono
l'autorizzazione al ABS, quale organismo riconosciuto-autorizzato ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del d.d. n. 450/2019, dei
controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali delle navi di
bandiera italiana, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti
del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle
disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International
maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti (di seguito:
«strumenti applicabili»), nonche' al rilascio/rinnovo dei pertinenti
certificati come indicato nell'appendice 1 allegata al presente
accordo ed il loro ritiro, previo consenso dell'amministrazione, in
caso di accertamento del venir meno dei relativi requisiti di
conformita'.
2. L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo
di cui al punto 1, si impegna a cooperare nelle attivita' di flag
State e con gli ufficiali di controllo dello Stato di approdo anche
per verificare ed agevolare, in tale ultimo caso, per conto
dell'amministrazione, l'eventuale rettifica delle deficienze rilevate
e delle altre irregolarita' accertate nonche' ad effettuare le visite
imposte in caso di diffida, fermo, allontanamento o esclusione dai
porti o terminali offshore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento.
3. Qualora una nave sia diffidata, fermata, allontanata o esclusa
da un porto estero, nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento n.
1257/2017, l'amministrazione potra' intraprendere gli accertamenti
ritenuti necessari, compresa un'ispezione a bordo, al fine di
identificarne le cause, anche con riferimento ad eventuali
responsabilita' dell'organismo stesso e ferme restando le attivita'
previste al punto 2.
4. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal ABS
sono accettati come servizi resi e certificati rilasciati
dall'amministrazione, a condizione che l'ABS continui ad operare
secondo le disposizioni di cui al regolamento, al RO Code e alle
pertinenti norme applicabili.
5. Eventuali ulteriori casistiche che non rientrano tra quelle
previste nell'appendice 1 allegata al presente accordo, finalizzate
comunque ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi
derivati dal regolamento, e' valutata da parte dell'amministrazione
caso per caso e concordata con l'organismo stesso.
6. L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar
luogo a conflitti di interesse.
7. L'ABS mantiene una rappresentanza con personalita' giuridica
nel territorio dello Stato italiano.
Art. 3.
Interpretazioni
1. L'ABS riconosce che l'interpretazione del regolamento e della
normativa che regola i servizi oggetto del presente accordo e'
prerogativa dell'amministrazione e collabora alla sua definizione.
Art. 4.
Informazioni e contatti
1. L'ABS riferisce all'amministrazione le informazioni con la
frequenza concordata tra le parti, come indicato nell'appendice 2 del
presente accordo.
2. L'ABS garantisce all'amministrazione l'accesso, su richiesta,
a tutti i piani, i documenti e i rapporti d'ispezione che formano
istruttoria per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo
stesso, come specificato in appendice 2.
3. L'amministrazione fornisce al ABS tutta la documentazione
necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente
accordo.
4. Le parti, nel riconoscere l'importanza della collaborazione
tecnica nell'ambito della materia oggetto del presente accordo,
concordano di cooperare in tal senso, mantenendo un dialogo efficace
anche attraverso dedicate riunioni.
5. I regolamenti, le norme e le istruzioni sono redatti in lingua
inglese, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di
richiedere al ABS una traduzione in lingua italiana qualora se ne
ravvisi la necessita', mentre i modelli di rapporto saranno redatti
in lingua italiana ed inglese.
6. L'ABS e' consapevole dell'importanza rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente
articolo e specificati nell'appendice 2 del presente accordo, al fine
di consentire all'amministrazione di verificare che i servizi
statutari autorizzati siano svolti regolarmente, con propria
soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica,
da parte dell'amministrazione, l'attivazione della procedura di
sospensione della delega secondo le modalita' previste dall'art. 11
del presente accordo.
7. I punti di contatto dell'amministrazione, cui l'ABS e' tenuto
a riferire le informazioni di cui all'appendice 2 del presente
accordo, sono i seguenti:
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Sicurezza della navigazione e marittima
2° Ufficio - Servizi tecnici di sicurezza, vigilanza sul
mercato, normativa, qualita', flag State
viale dell'Arte n. 16 - 00144 - Roma
tel. 06.5908.1 - web: http://www.guardiacostiera.gov.it/ - pec:
cgcp@pec.mit.gov.it
8. I punti di contatto del ABS, cui l'amministrazione invia le
proprie comunicazioni/documentazioni di cui al punto 3, sono i
seguenti:
absitaly@pcert.postecert.it
ABS Italy s.r.l.
via al Porto Antico n. 23 - 16128 - Genova
Art. 5.
Audit e verifiche
1. L'amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni,
attraverso un team di auditors designati dalla stessa, che i servizi
statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al ABS
siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un apposito
piano di audit, predisposto dall'amministrazione, e' sottoposto per
condivisione al ABS con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto
alla data individuata per la verifica.
2. La frequenza degli audit e' determinata, tra l'altro, dai
risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che
intercorre tra una verifica e l'altra non puo' superare i quattro
anni.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in ogni
tempo, ad ulteriori verifiche occasionali sia presso gli uffici
dell'organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate ovvero
presso strutture cantieristiche che riterra' opportuno ispezionare,
dando al ABS un preavviso scritto di almeno sette giorni.
4. Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli
auditor dell'amministrazione incaricati delle verifiche tutte le
informazioni richieste nonche' le pertinenti istruzioni, norme,
circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e
documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono
svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
5. Nel corso delle verifiche, o preliminarmente se ritenuto
necessario, l'ABS si impegna a garantire agli auditor
dell'amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso al «Libro
registro delle navi», nonche' ai sistemi di archiviazione della
documentazione, compresi i sistemi informatici, utilizzati
dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli
effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra
informazione concernente le attivita' oggetto del presente accordo.
6. Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato entro
trenta giorni al ABS che fara' conoscere, ove necessario, le proprie
osservazioni e le eventuali azioni correttive all'amministrazione,
entro il periodo di tempo indicato nel rapporto finale di verifica.
7. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del ABS, ne
terra' debito conto per la valutazione finale dei compiti svolti in
virtu' della normativa che regola i servizi oggetto del presente
accordo.
8. L'organismo ABS si impegna ad acconsentire l'effettuazione, in
caso di necessita' da parte dell'amministrazione, di eventuali visite
in accompagnamento congiuntamente ad ulteriori risorse che
l'amministrazione ritiene utili per i fini del presente accordo.
Art. 6.
Compensi per i servizi di certificazione statutaria
1. I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui
all'appendice 1 del presente accordo svolti dal ABS, in nome e per
conto dell'amministrazione, sono addebitati dallo stesso direttamente
ai soggetti richiedenti il servizio.
Art. 7.
Obblighi di riservatezza
1. Le parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di cui
ai seguenti commi per tutte le attivita' previste dal presente
accordo.
2. Il ABS, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a
mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione
derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi autorizzati
senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto
ragionevolmente necessario a consentire all'organismo
riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti di cui al presente
accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle norme
di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o derivanti
da regolamenti o convenzioni internazionali.
3. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo,
l'amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a
terzi alcuna informazione derivata dal ABS in relazione alle funzioni
di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al
presente accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi dalle
norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla
Commissione europea, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da
regolamenti o convenzioni internazionali.
4. Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 nonche' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati
personali.
Art. 8.
Ispettori
1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione
statutaria di cui all'appendice 1 del presente accordo, il ABS si
impegna ad eseguirli attraverso ispettori che prestino, anche tenendo
conto delle disposizioni dell'RO Code, la loro attivita' alle proprie
esclusive dipendenze ed attraverso un rapporto contrattuale di lavoro
che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che possono
configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi.
2. L'amministrazione puo' consentire in via eccezionale,
valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori
esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti-autorizzati
dalla stessa ai sensi del d.d. n. 450/2019, con i quali il ABS stesso
abbia concluso accordi. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori
che non siano dipendenti esclusivi del ABS sono vincolate al sistema
di qualita' dell'organismo riconosciuto-autorizzato del presente
accordo.
Art. 9.
Emendamenti
1. Le modifiche al presente accordo e alle appendici diventeranno
effettive solo previa consultazione e accordo scritto tra le parti.
Art. 10.
Responsabilita'
1. Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del ABS, dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un
indennizzo da parte del ABS stesso nella misura in cui l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.
2. L'ABS si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla
decorrenza del presente accordo, una polizza assicurativa a garanzia
dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 1 ed a
mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Il ABS
trasmette all'amministrazione copia del certificato di assicurazione
che attesta la stipula di tale polizza.
Art. 11.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'amministrazione, qualora ritenga che l'ABS non possa piu'
essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso
delegati dal presente accordo, sospende, con decreto,
l'autorizzazione previa contestazione dei relativi motivi e fissando
un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi
giustificativi e controdeduzioni.
2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di
grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tal caso,
l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'amministrazione proceda alla sospensione di
cui al comma 1, indica nel provvedimento di sospensione i motivi, i
modi e i termini entro i quali l'ABS dovra' ottemperare per risolvere
le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente
il termine stabilito nel provvedimento di sospensione,
l'amministrazione revoca l'autorizzazione.
4. L'amministrazione revoca, altresi', l'autorizzazione in
mancanza del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n.
391/2009 nonche' dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui al
punto 5 della permessa al presente accordo.
Art. 12.
Spese
1. Tutti i costi relativi alle procedure di autorizzazione, agli
audit e verifiche di cui all'art. 5 sono a carico del ABS.
2. Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto che vada
ad individuare apposite tariffe per le attivita' di verifica
dell'amministrazione, alla copertura dei costi di cui al comma
precedente (spese di missione sostenute per gli audit e le verifiche
di cui all'art. 5) restano a carico del ABS.
Art. 13.
Durata e modifiche
1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per
un periodo di dodici anni, fatta salva la facolta'
dell'amministrazione di cui all'art. 11. Trascorso tale periodo,
l'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la
delega al ABS.
2. Dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza
dell'undicesimo anno dello stesso, ciascuna delle parti puo'
manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o
integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per
iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo
semestre del dodicesimo anno di durata dell'accordo, si pervenga ad
accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il
nuovo testo sostituira' o integrera' il presente accordo, a decorrere
dalla scadenza naturale del dodicennio in essere.
3. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza del ABS,
da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza dell'accordo
vigente.
Art. 14.
Diritto di recesso
1. Le parti hanno la facolta', in caso di sopravvenute esigenze
di diritto pubblico o di normative internazionali, comunitarie o
nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una
rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere
unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con
preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi via pec. Il
recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di
esecuzione. In tal caso e' fatto salvo tutto cio' che nel frattempo
e' stato ottenuto in termini di risultati e l'ABS si impegna a
corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al
momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 15.
Interpretazione dell'accordo
1. Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita'
alla normativa vigente nello Stato italiano.
Art. 16.
Controversie
1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di
reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non
specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari
per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire
consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso
del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile
raggiungere in tal modo un accordo, ogni eventuale controversia e'
riservata alla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 - Roma;
per l'ABS presso la propria sede legale in Italia denominata
ABS Italy s.r.l. e situata in via al Porto Antico n. 23 - 16128 -
Genova.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Roma, 09 ottobre 2020
Per il Comando generale Per il American bureau of shipping
del Corpo delle capitanerie Manager di ABS Italy s.r.l.
di porto Ing. Paolo PUCCIO
Il Comandante generale
A.I.C (CP) Giovanni PETTORINO Genova, 7 settembre 2020
Appendice 1
All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria
per le navi registrate in Italia come previsto dal regolamento (UE)
n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il
regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE
tra
il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
ed
il American bureau of shipping
1. Servizi di certificazione statutaria ed attivita' effettuate.
L'ABS, per le navi registrate in Italia, incluse le nuove
costruzioni e le navi che sono iscritte, a seguito di trasferimento,
nei registri nazionali, per le quali abbia rilasciato il certificato
di classe o, nel caso di unita' con classe multipla, che abbia
effettuato le visite ai fini del rilascio rinnovo dei certificati
statutari e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, e'
delegato a svolgere le seguenti attivita':
a) esecuzione delle visite iniziali, di rinnovo e addizionali,
propedeutiche, rispettivamente, al rilascio, al rinnovo e alla
convalida del certificato denominato «Certificato relativo
all'inventario dei materiali pericolosi», in conformita' ai requisiti
del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle
disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International
maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e
7, d.d. n. 450/2019);
b) esecuzione delle visite finali propedeutiche al rilascio del
certificato denominato «Certificato di idoneita' al riciclaggio», in
conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive
modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate
dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi
emendamenti (articoli 6 e 7, d.d. n. 450/2019);
c) proroga dei certificati di cui alle lettere a) e b), su
autorizzazione dell'amministrazione, nei casi previsti dal
regolamento, dalle disposizioni nazionali e dalle linee guida emanate
dall'International maritime organization (IMO) e successivi
emendamenti (art. 7, d.d. n. 450/2019);
d) verifica dell'«inventario dei materiali pericolosi» in
conformita' ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive
modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate
dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi
emendamenti;
e) richiesta alla nave visitata di conformarsi ai requisiti del
regolamento, delle disposizioni nazionali e delle linee guida emanate
dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi
emendamenti e di applicare le opportune misure correttive qualora la
gestione dei materiali pericolosi a bordo non sia ad essi conforme e
ad informarne immediatamente l'amministrazione ai fini del sistema di
gestione della sicurezza;
f) effettuazione di controlli a campione delle navi a richiesta
dell'amministrazione o qualora se ne rilevi la necessita' tenendo
informata l'amministrazione (art. 13, comma 1, lettera d) del d.d. n.
450/2019);
g) comunicazione all'autorita' competente di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) del decreto 12 ottobre 2017 delle navi di
bandiera italiana a cui e' stato rilasciato un certificato di
idoneita' al riciclaggio (art. 13, comma 1, lettera d) del d.d. n.
450/2019);
h) la ricezione dall'operatore di un impianto di riciclaggio
delle navi del piano di riciclaggio della nave una volta approvato e,
successivamente, della dichiarazione di completamento del riciclaggio
della nave (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017).
Appendice 2
All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria
per le navi registrate in Italia come previsto dal regolamento (UE)
n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il
regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva n. 2009/16/CE
tra
il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
ed
il American bureau of shipping
1. Obblighi di informazione e rapporti del ABS con l'amministrazione.
1. Gli obblighi di informazione sulle attivita' svolte dal ABS,
per conto dell'amministrazione, a seguito della delega di cui
all'art. 2 dell'accordo, sono i seguenti:
a) inviare all'amministrazione entro il 15 gennaio di ogni
anno, per fini statistici, un'analisi sull'attivita' eseguita,
comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate a bordo di
navi certificate secondo il presente accordo;
b) fornire all'amministrazione, in formato cartaceo e/o
digitale, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi sul
riciclaggio, provvedendo ai relativi aggiornamenti o fornirne
l'accesso per via informatica;
c) fornire annualmente all'amministrazione l'elenco degli
ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione
previsti dal presente accordo e che prestano la loro attivita' alle
esclusive dipendenze del ABS;
d) fornire all'amministrazione i modelli e le check list
aggiornati relativi alle attivita' di verifica e certificazione
previsti dal presente accordo;
e) mettere a disposizione dell'amministrazione un accesso
telematico, attivo h 24 e trecentosessantacinque giorni l'anno, per
garantire la consultazione diretta e gratuita di tutti i dati
relativi all'attivita' svolta in nome e per conto
dell'amministrazione in conformita' al presente accordo;
f) invio della dichiarazione di completamento del riciclaggio
all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed all'autorita'
competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 12
ottobre 2017 (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017).
2. L'ABS informa senza ritardo l'amministrazione quando una nave
e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la
condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono
sostanzialmente alla certificazione di cui in possesso, ai requisiti
applicabili del regolamento e/o alle prescrizioni nazionali.
Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a
soddisfazione dell'organismo riconosciuto-autorizzato, quest'ultimo
consultera' immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso,
ritirera' i relativi certificati informando, eventualmente, le
autorita' dello Stato del porto.
3. L'ABS informa per iscritto e senza ritardo gli armatori:
in caso di certificati scaduti o prossimi alla scadenza;
quando devono essere effettuate le visite previste;
in caso di alterazioni o manifeste deficienze richiedendo
riscontro della riparazione effettuata.
4. Se eventuali irregolarita' rilevate non sono state rettificate
dalla nave/company nei termini prescritti, l'ABS informera'
l'amministrazione senza ritardo fornendo tutte le informazioni
necessarie e le azioni intraprese.
5. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione
tempestiva delle visite previste.