Il D.M. 29 luglio 2016 fa seguito al D.M. 24 giugno 2016, sui consorzi per gli imballaggi e al D.M. 2 giugno 2016 sui consorzi degli oli e dei grassi vegetali
Varato lo statuto tipo del consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2016, n. 190.
Il provvedimento fa seguito al D.M. 24 giugno 2016, che riporta lo «schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi» e al D.M. 2 giugno 2016 di «Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti».
A seguire il testo integrale del D.M. 29 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Approfondimenti a breve sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2016
Approvazione dello schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale
per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. (16A05984)
in Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2016, n. 190
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e in particolare la Parte quarta, Titoli I e
III;
Visto l'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006
che demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico
l'approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio
nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il verbale della riunione tenutasi l'11 aprile 2016 con il
Ministero dello sviluppo economico, durante la quale e' stato
espresso il concerto sullo schema di statuto tipo;
Decreta:
Art. 1
E' approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale
per il riciclaggio di riufiuti di beni in polietilene allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubbliato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
TITOLO I
IL CONSORZIO E LA SUA ATTIVITÀ
Allegato
SCHEMA DI STATUTO - TIPO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO
DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE
Art. 1.
Denominazione e natura
1. Ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e' costituito il «Consorzio nazionale per il riciclaggio di
rifiuti di beni in polietilene», in appresso denominato «Consorzio».
2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato ed
opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al fine
di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento
dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel
rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni due anni dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3. Il consorzio opera in posizione alternativa e coordinata
rispetto agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in
polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformita' ai principi di
concorrenza e libera iniziativa economica. A tal fine il consorzio
non puo' limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o
indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori
economici che svolgono attivita' nei settori di interesse del
consorzio.
Art. 2.
Sede e durata
1. II consorzio ha sede legale ..... e puo' costituire, per
delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede
operativa. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune
non comporta modifica dello statuto.
2. La costituzione di eventuali articolazioni regionali e/o
interregionali del consorzio avviene mediante modifica dello statuto.
3. Il consorzio ha durata sino al ....., prorogabile qualora a
quella data permangano i presupposti normativi di costituzione.
4. Il consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in
liquidazione, previo parere del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nei modi previsti dal successivo
art. 27, qualora i presupposti normativi per la sua costituzione
vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3.
Art. 3.
Oggetto e finalita'
1. Nello svolgimento della sua attivita', il consorzio si
conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della
Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare a quelli contenuti nell'art. 237, nonche' ai criteri di
efficacia, efficienza, ed economicita'.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al secondo comma
dell'art. 1 del presente statuto, ed in particolare dell'obiettivo
primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di
riciclaggio e di recupero, il consorzio svolge i seguenti compiti:
a. promuove la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b. assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attivita'
di intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di
polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed
impianti di riciclaggio e di recupero;
c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa
a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di
gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro, i
sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il
ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e
di recupero;
e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene
nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi
di riciclaggio di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto
nonche' nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
f. assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di
polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque
effettuata;
g. promuove accordi tra imprese e societa' interessate nonche'
con altri soggetti ed enti che effettuano attivita' di raccolta
differenziata;
h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie
di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi di
cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
i. assicura, in applicazione dell'art. 234, comma 11, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli
organi del consorzio, adottate in relazione alle finalita'
dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma
del presente statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti
partecipanti; conseguentemente il consorzio accerta il corretto
adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla
partecipazione al consorzio stesso ed intraprende, anche in
collaborazione con le competenti Autorita', le azioni necessarie per
accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati
o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi
derivanti dall'obbligo di partecipazione al consorzio.
3. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
2, il consorzio affida gli incarichi di raccolta, trasporto e
recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel
rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicita',
trasparenza parita' di trattamento e libera concorrenza
nell'attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati
con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal
consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il consorzio e le
imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di gestione e'
regolato mediante una o piu' convenzioni.
5. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione
delle proprie funzioni, di ottimizzare le modalita' di gestione
adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonche' al fine di
favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il consorzio
puo' svolgere tutte le attivita' complementari, sussidiarie,
coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile
di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto. In particolare il
consorzio puo':
a. compiere tutte le operazioni di natura mobiliare,
immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o
indirettamente connesse agli scopi consortili;
b. adottare iniziative di ogni genere atte a favorire
l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema
del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere la
riduzione del consumo dei materiali e l'introduzione di buone
pratiche di gestione;
c. stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini
del perseguimento delle finalita' consortili, in conformita' con
quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici
e distributrici con altri soggetti pubblici e privati che effettuano
attivita' di raccolta differenziata;
e. promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti
che svolgono attivita' similari;
f. stipulare accordi con i sistemi di gestione alternativi
costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale nella
distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi dell'art. 234,
comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
h. rappresentare le imprese consorziate presso le autorita'
locali, nazionali, europee ed internazionali;
i. fornire assistenza nella creazione di circuiti di impianti
di riciclaggio e recupero, nonche' promuovere e partecipare alla
progettazione degli impianti.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il consorzio puo'
stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma,
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministero delle sviluppo economico;
b. regioni, province, comuni e loro consorzi, comunita'
montane, autorita' d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari
di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;
c. consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati
dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o
finanziario, comprese tra i fini istituzionali;
d. i soggetti di cui all'art. 234, comma 7 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio puo' agire
attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure
avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
8. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il
consorzio puo' costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o
assumere partecipazioni in societa' gia' esistenti, previa
autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La
costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di
partecipazioni in societa' non e' consentita se determina la
sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalita' come
definite dal presente statuto. L'attivita' dei soggetti giuridici
partecipati e/o costituiti dal consorzio deve sempre svolgersi nel
rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza;
eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono
essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal
presente statuto.
9. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il consorzio
si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di
impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed
europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita'
economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di beni in
polietilene regolarmente autorizzate ai sensi della vigente
normativa. In particolare, il consorzio ed i consorziati non
ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi alternativi
di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, regolarmente
autorizzati ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
10. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui all'art.
234, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di
conferire i rifiuti di beni in polietilene ad operatori di altro
Stato membro della Comunita' europea in regola con le specifiche
autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza nonche' con la
normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di dichiarazione
attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero dei
rifiuti di beni in polietilene nello stato membro di destinazione,
nel rispetto delle norme vigenti.
TITOLO II
I CONSORZIATI
Art. 4.
I consorziati
1. Partecipano al consorzio in qualita' di «consorziati
ordinari»:
a. i produttori e gli importatori di beni in polietilene -
categoria A;
b. gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene -
categoria B;
c. i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in
polietilene - categoria C.
Al consorzio possono altresi' partecipare, in qualita' di
«consorziati aggiunti»:
d. i produttori ed importatori di materie prime in polietilene
per la produzione di beni in polietilene - categoria D;
e. le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio di beni in polietilene - categoria E.
2. I soggetti che esercitano attivita' rientranti in diverse
categorie di cui al primo comma, partecipano al consorzio nella
categoria prevalente, secondo i criteri e le modalita' determinati
con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 26.
3. Il numero dei consorziati e' illimitato.
Art. 5.
Ammissione dei consorziati
1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che
intendano aderire al consorzio, inviano apposita domanda scritta al
presidente del consiglio di amministrazione. La domanda deve essere
corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda
attesta e comunica:
la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e dei
regolamenti e di ogni altra disposizione vincolante per il consorzio;
di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o
altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata e
l'amministrazione straordinaria;
b) estremi dell'iscrizione CCIAA.
2. La domanda deve altresi' contenere tutte le informazioni
relative all'attivita' svolta dal richiedente, con particolare
riguardo alle quantita' di beni a base di polietilene, anche in forma
di semilavorati, prodotti o importati ed alle quantita' di rifiuti di
beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno
solare precedente a quello in cui e' presentata la domanda di
ammissione.
3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per
gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovra' essere
accompagnata da copia dello statuto e dall'elenco dei partecipanti.
4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire
contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla
richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione
della domanda di cui al primo comma.
5. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi
la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al consorzio, ovvero
in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di
rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata, ed e'
soggetta a reclamo e impugnativa.
Art. 6.
Quote di partecipazione al consorzio
1. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite in modo
paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1.
2. All'interno di ciascuna categoria, l'assemblea, su proposta
del consiglio di amministrazione, determina le quote di
partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione delle quote
avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A,
C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la quantita'
di materie prime in polietilene o di beni a base di polietilene e
relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene
che risulta, rispettivamente, immessa al consumo, raccolta,
riciclata, recuperata, trasportata o stoccata sul territorio
nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello
nel quale e' presentata domanda di ammissione e la quantita'
complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima
categoria, mentre. In via residuale e per i soggetti di cui alla
categoria B, la ripartizione delle quote puo' avvenire attraverso
altri criteri, quali quelli forfetari.
3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle
quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente
proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri
consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella
prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione.
4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante
al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico,
il pagamento degli importi dovuti e' condizione indispensabile per
poter partecipare all'assemblea.
Art. 7.
Diritti e obblighi dei consorziati
1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del
consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati fruiscono dei
servizi e delle prestazioni del consorzio.
2. I consorziati sono obbligati a:
a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi del consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
b. concorrere alla costituzione del fondo consortile;
c. versare il contributo annuale determinato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d. versare l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio
stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo
economico;
e. sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di
amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli
obblighi consortili, con modalita' che fanno salva la riservatezza
dei dati dei consorziati;
f. trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
g. operare per mezzo del consorzio ed in ottemperanza alle
indicazioni del consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di
cui all'oggetto consortile;
h. favorire gli interessi del consorzio e non svolgere
attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.
3. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di
materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene,
e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al
consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.
Art. 8.
Sanzioni
1. Il consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei
consorziati, degli obblighi nascenti dalla partecipazione al
consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine di
accertare e reprimere eventuali violazioni degli obblighi stessi,
avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorita'
locali e nazionali.
2. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il
consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria
commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento,
da adottarsi ai sensi dell'art. 26, sono individuate le infrazioni,
la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del
relativo procedimento. Sino all'avvenuto pagamento della sanzione
comminata, il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto
di voto in assemblea.
3. In caso di inadempimento gravi degli obblighi consortili il
consiglio di amministrazione puo' peraltro assumere specifici
provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono
individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici
provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.
Art. 9.
Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione
1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del presente statuto,
possono recedere dal consorzio in presenza di uno dei presupposti di
seguito indicati:
a. cessazione dell'attivita';
b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita';
c. perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo
svolgimento della loro attivita';
d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di beni
in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un
sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine
del loro utilizzo, con avvio al riciclo o recupero, ai sensi
dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto.
2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di
apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei
mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i
suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.
3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso
diviene efficace nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento
del sistema autonomo di gestione di cui all'art. 234, comma 7 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto
funzionamento, dandone comunicazione al consorzio. Nel caso indicato
alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorche' il
sistema autonomo comunica che il consorziato receduto e' stato
ammesso in tale sistema.
4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti
nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo
di permanenza nel corso dell'anno.
5. Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal
consorzio nei confronti del consorziato che:
a. abbia perso i requisiti di ammissione;
b. sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino,
anche provvisoriamente, la continuazione dell'attivita' d'impresa;
c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai
sensi dell'art. 25;
d. in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla
realizzazione dell'oggetto consortile.
6. Altre cause di esclusione dal consorzio possono essere
previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art.
26, anche per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di
gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al
consorzio medesimo.
7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione
l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro
quindici giorni, al consorziato.
8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
TITOLO III
FONDO CONSORTILE, FONDI DI RISERVA, MEZZI FINANZIARI, ESERCIZIO E BILANCIO
Art. 10.
Fondo consortile - Fondi di riserva
1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente statuto, concorre
alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata
in relazione al numero delle quote di partecipazione al consorzio,
comunque queste siano state determinate e di cui e' titolare al
momento dell'adesione al consorzio.
2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai
singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo
consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio
di amministrazione.
3. Il fondo consortile, previa motivata deliberazione del
consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere
impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le
altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel
corso dell'esercizio successivo.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero
e riciclaggio, l'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli
eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile
perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla
ricostituzione del Fondo consortile nell'esercizio in cui si
determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso e' vietata la
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso
di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione
proveniente dal contributo dei soggetti partecipanti determina la
riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.
5. La quota di fondo consortile e' intrasferibile sia per atto
tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento
dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su
medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.
6. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi
ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si
realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione
del fondo consortile e' comunque determinata dall'assemblea dell'anno
successivo a quello di adesione mediante un corrispondente
proporzionale diminuzione delle quote del fondo consortile degli
altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria.
7. La quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato
e' rideterminata una volta l'anno, sulla base delle dichiarazioni
dell'anno precedente; ai fini della detta rideterminazione, con
eventuali aumenti e diminuzioni, e' conferito ampio mandato agli
organi consultivi affinche' dal consiglio di amministrazione sia
proposta e dall'assemblea sia approvata con apposita deliberazione.
Art. 11.
Finanziamento delle attivita' del consorzio
1. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle
attivita' ed il funzionamento del consorzio sono costituiti da:
a. i proventi delle attivita' svolte dal consorzio in
attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto delle
regole di concorrenza e corretta gestione ambientale;
b. il contributo versato annualmente dai consorziati, la cui
entita' e' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico;
c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;
d. eventuali liberalita', contributi e finanziamenti
provenienti da soggetti pubblici e/o privati;
e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al
comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f. l'utilizzazione di fondi di riserva nei limiti di cui
all'art. 10, comma 4;
g. l'eventuale utilizzazione del fondo consortile nelle
modalita' definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.
TITOLO IV
GLI ORGANI
Art. 12.
Organi del consorzio
1. Sono organi del consorzio:
a. l'assemblea dei soci;
b. il consiglio di amministrazione;
c. il presidente e i vice presidente;
d. l'organo di controllo.
Art. 13.
Composizione e rappresentanza in assemblea
1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati di cui all'art.
4 del presente statuto.
2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale
rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che
e' conservata dal consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal
singolo partecipante non puo' eccedere il limite del ...... del
totale delle quote consortili. Salvo diversa, espressa indicazione,
la delega e' valida per la singola assemblea. In nessun caso il
periodo della delega puo' eccedere i tre anni. La delega non puo'
essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti del
consorzio. E' sempre ammessa la revoca della delega, che va
comunicata per iscritto al delegato e al consorzio, da parte del
delegante.
3. La partecipazione all'assemblea puo' essere estesa ai
rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie
produttive dei settori inerenti l'attivita' del consorzio mediante la
stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali
rappresentate.
4. L'assemblea e' inoltre aperta alla partecipazione delle
istituzioni e degli enti locali con particolare riferimento a quelli
ricadenti nelle aree a piu' alta concentrazione di utilizzo, e
relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo.
5. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati
che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.
Art. 14.
Convocazione dell'assemblea
1. L'assemblea e' convocata dal presidente in via ordinaria
almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di
previsione e del bilancio consuntivo.
2. La convocazione dell'assemblea puo' anche avvenire su
richiesta dell'organo di controllo, entro dieci giorni dalla stessa.
3. L'assemblea e' indetta, ogni qual volta cio' sia ritenuto
necessario dal consiglio di amministrazione o sia richiesto , con
l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di
consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di
partecipazione al consorzio per ciascuna categoria di consorziati.
4. La convocazione dell'assemblea avviene secondo le seguenti
modalita':
a. mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
almeno trenta giorni prima dell'adunanza;
b. mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata,
posta certificata o telefax almeno quindici giorni prima
dell'adunanza;
c. mediante avviso depositato presso la sede consortile e
pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti
giorni prima dell'adunanza.
5. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della
prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima
di 24 ore dalla prima adunanza.
6. L'assemblea puo' tenersi anche per via telematica od
informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva
partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e
l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera
tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.
7. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consorzio o in
caso di assenza o impedimento dai vice presidenti.
8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che e'
sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato
da quest'ultimo.
Art. 15.
assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria:
a. determina le direttive di massima dell'attivita' del
consorzio;
b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina
il presidente e i due vice presidenti, di cui uno con deleghe
operative;
c. propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare i rappresentanti, indicati da ciascuna
associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle
categorie produttive di cui all'art. 4, comma 1, che saranno nominati
all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto
Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico;
d. elegge i componenti dell'organo di controllo;
e. approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio
consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo
economico entro 60 giorni dall'approvazione;
f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle modifiche
delle quote di partecipazione al consorzio e delle quote di fondo
consortile;
g. determina il valore unitario delle quote di partecipazione
al consorzio al fondo dei singoli consorziati ed approva la
ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato;
h. delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi
finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;
i. approva la relazione tecnica sull'attivita' complessiva
sviluppata dal consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare
precedente, di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo
economico entro il 31 maggio di ogni anno;
l. approva il programma annuale e pluriennale di attivita' e di
investimento proposto dal consiglio di amministrazione;
m. delibera su ogni variazione di sede che non implichi
modifica dello statuto;
n. puo' nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche
competenze di analisi e proposte;
o. delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di
carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale
e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di
amministrazione e dell'organo di controllo.
p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
del consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o
dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di
amministrazione.
2. In prima convocazione l'assemblea e' validamente costituita
quando sia presente un numero di consorziati tale da rappresentare
piu' della meta' delle quote di partecipazione al consorzio. In
seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita qualunque
sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti
cosi' come stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile, salvo
la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata.
3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei
voti dei presenti, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza
piu' elevata.
Art. 16.
Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello statuto, da sottoporre al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro
dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;
b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e le relative
modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25;
c. sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio,
secondo le modalita' indicate nell'art. 27;
d. sulla proposta del consiglio di amministrazione di
costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione di
partecipazioni in societa' esistenti di cui all'art. 3, comma 7,
previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
f. su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua
competenza dalla legge.
2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria e'
validamente costituita quando siano rappresentati di oltre un terzo
delle quote di partecipazione al consorzio; in seconda convocazione,
quando sia rappresentata almeno due terzi delle quote di
partecipazione rappresentate in assemblea, salvo la possibilita' di
prevedere una maggioranza piu' elevata.
3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del
regolamento consortile e' comunque necessario l'intervento di tanti
consorziati che rappresentino piu' della meta' delle quote di
partecipazione al consorzio ed il voto favorevole della maggioranza
delle quote presenti, anche in seconda convocazione.
4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino piu' della meta' delle quote di
partecipazione al consorzio, salvo la possibilita' di prevedere una
maggioranza piu' elevata.
5. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti
articoli.
Art. 17.
Diritto e modalita' di voto
1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti
nell'assemblea pari al numero di quote di cui e' titolare. Con
apposito regolamento sono determinate le modalita' operative volte ad
assicurare la rispondenza tra i voti e le quote di partecipazione
spettanti a ciascun consorziato.
2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con
l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.
3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata di mano)
sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi
sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.
Art. 18.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da ..., tra i
quali il presidente e i due vice presidenti. Tutti i componenti del
consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea.
2. Nel consiglio di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie prime. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato
da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello
nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si
procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria
dei consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della
lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da
adottarsi a norma del successivo art. 25 sono determinate le
modalita' ed i sistemi di voto.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e
scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio. La cessazione degli
amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui
il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. I componenti
del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi
motivo, di uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione, si
procede alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non
eletti nella categoria del predecessore; il consigliere cosi'
nominato resta in carica sino alla scadenza del consiglio di
amministrazione.
6. Qualora, per qualunque ragione, non sia possibile procedere
alla sostituzione mediante cooptazione e comunque in caso di
cessazione dalla carica della meta' o piu' dei componenti del
consiglio di amministrazione, i consiglieri in carica convocano
d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione del
consigliere cessato. Se vengono a cessare tutti i consiglieri,
l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente
convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da un solo
consorziato.
7. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea e
puo' essere esercitato solo per giusta causa.
Art. 19.
Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione
1. La convocazione e' fatta per iscritto, con lettera
raccomandata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il
luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai
consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di
urgenza, almeno due giorni prima.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute
dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
vicepresidente o, in caso assenza anche del vicepresidente, dal
consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.
3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano,
senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono
validamente assunte con il voto favorevole ..... componenti.
5. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15, comma
1, lettera m).
6. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione e'
redatto dal segretario del consiglio di amministrazione, nominato dal
presidente che assiste alle riunioni. Il verbale e' sottoscritto dal
segretario e da colui che presiede la riunione del consiglio di
amministrazione.
7. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del consorzio ed in maniera imparziale ed
indipendente.
Art. 20.
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri di
gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha la facolta' di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di
amministrazione:
a. nomina, tra i propri componenti, il presidente e il vice
presidente e, salvo quanto previsto all'art. 21, ne determina le
funzioni;
b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
c. propone all'assemblea straordinaria gli schemi del
regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre, una
volta approvati dalla stessa, all'approvazione del Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero
dello sviluppo economico;
d. sottopone all'assemblea straordinaria, ai fini
dell'approvazione, le proposte di modifica dello statuto, anche con
riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed
interregionali del consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette
poi la relativa delibera assembleare al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo
economico ai fini dell'approvazione;
e. redige e sottopone all'assemblea per l'approvazione il
bilancio preventivo triennale ed annuale e il bilancio consuntivo
annuale nonche' la relazione afferente quest'ultimo;
f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione
di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro il 31 maggio di ogni anno;
g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art.
2615-bis del codice civile;
h. definisce il valore unitario delle quote di partecipazione
al consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra i consorziati,
la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione del
numero dei consorziati, e le sottopone all'assemblea per
l'approvazione;
i. ove siano insufficienti le altre fonti di provvista
finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per
la gestione del consorzio, indicando le modalita' di reintegrazione
del fondo nel corso dell'esercizio successivo. La delibera,
adeguatamente motivata, e' sottoposta all'assemblea ai fini
dell'approvazione;
l. adotta il programma annuale e pluriennale di attivita' e di
investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;
m. definisce le modalita' e i termini di versamento e
riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma 2, lettera b)
del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
n. trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico la
delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o di
assunzione di partecipazioni in societa' esistenti, di cui all'art.
3, comma 7 del presente statuto;
o. delibera sulle richieste di ammissione al consorzio ai sensi
dell'art. 5 del presente statuto;
p. vigila per l'esatto adempimento degli obblighi di cui
all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la
loro entita' secondo i modi e con le procedure previste in apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;
q. conserva i libri consortili e provvede al loro costante
aggiornamento;
r. delibera sulla stipula di tutti i contratti e accordi di
ogni genere inerenti l'attivita' del consorzio, compresi quelli
relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di
prestazione d'opera professionale;
s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni
e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5 del presente
statuto;
t. definisce le strutture organizzative interne al consorzio,
determina l'organico del consorzio e le modalita' della gestione
amministrativa interna;
u. delibera su iniziative e atti opportuni ad assicurare il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con agli
altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene
costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' gli altri consorzi di cui alla parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
v. pone in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalita'
di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di
legge o di statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.
2. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto
consultivo delle associazioni rappresentative dei settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
Art. 21.
presidente e Vicepresidente
1. Al presidente del consiglio d'amministrazione, che puo'
essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria
amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente
statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le
funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.
3. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Art. 22.
Organo di controllo
1. L'organo di controllo e' costituito da ... componenti
effettivi e ... supplenti.
2. ... componenti effettivi e ... supplente sono di nomina
ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea.
3. I componenti effettivi di nomina ministeriale sono nominati,
rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico.
4. I componenti eletti dall'assemblea devono essere selezionati
tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili,
mentre per i componenti di nomina ministeriale non e' richiesta
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
5. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre
esercizi, e scadono nel momento in cui l'assemblea approva il
bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi
causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei componenti
supplenti secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica o,
in subordine, della maggiore eta' anagrafica.
7. I sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo
dai Ministri da cui sono stati nominati.
8. L'Organo di controllo:
a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria
del consorzio;
b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne
riferisce all'assemblea.
9. I componenti dell'organo di controllo partecipano
all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni consortili o su determinati affari e possono
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
10. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea
ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, comma 2, lettera
n).
Art. 23.
Revisione legale dei conti
1. Il controllo contabile sul consorzio e' esercitato dall'organo
di controllo o da una societa' di revisione legale iscritta
nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo o la societa' incaricata della revisione
legale:
a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio;
b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
comprende:
a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o
consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla societa';
b. una descrizione della portata della revisione legale svolta
con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio;
d. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone
all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi
costituiscano rilievi;
e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio
con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra
analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della
revisione.
5. La societa' di revisione legale ha diritto di ottenere dagli
amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione
legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
6. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della
revisione legale.
7. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo,
conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il
corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
8. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
9. L'assemblea revoca l'incarico alla societa' di revisione
legale, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta
causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra
societa' di revisione legale secondo le modalita' del comma 8. Non
costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in
merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
Esercizio finanziario e bilancio - non e' previsto nel loro statuto
1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed
amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio
separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve
evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie
relative al contributo annuale di cui all'art. 11, comma 1, lettera
b) del presente statuto.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il
consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La
convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale
ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni
che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di ...
dell'anno precedente, e' accompagnato da:
a. una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da
realizzare nell'esercizio;
b. una relazione sulle differenze di previsione in rapporto
all'esercizio precedente.
5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono
restare depositati presso la sede del consorzio in modo da consentire
a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima
dello svolgimento dell'assemblea.
6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da
relazione tecnica sull'attivita' consortile sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla
loro approvazione.
7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio
sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni
deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri.
Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni
i bilanci si intendono approvati.
8. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme
relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e'
depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita'
sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 25.
Art. 25.
Regolamenti consortili
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini
dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue
attivita' il consiglio di amministrazione approva uno o piu' schemi
di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per
l'approvazione.
2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono
comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri,
qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con
le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento
richiedere al consorzio di adottare le necessarie modifiche.
Art. 26.
Vigilanza
1. L'attivita' del consorzio e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero per lo sviluppo economico.
2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del consorzio o
di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo
scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario
incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non e'
possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono
disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del
consorzio.
Art. 27.
Scioglimento e liquidazione
1. Qualora il consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione,
l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu'
liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte
le passivita'.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle
indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in
conformita' alle norme applicabili.
Art. 28.
Organismo di vigilanza
1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di
... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero
dello sviluppo economico. Tra i membri uno svolge funzioni di
presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di
amministrazione del consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di
vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo sono scelti
tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attivita' di
verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e
l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri
esterni sia membri interni privi di compiti operativi.
2. I componenti dell'organismo restano in carica per anni tre,
rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino
alla nomina del successore.
3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al
funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 29.
Accesso alle informazioni ambientali
1. Il consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre
disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di
accesso alle informazioni ambientali.
Art. 30.
Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia
1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente
statuto, al consorzio si applicano, in quanto compatibili con la sua
natura giuridica e con le finalita' perseguite, le norme del codice
civile e le altre comunque regolanti la materia.
