(Riconversione delle raffinerie: pronti i contributi)
Con il decreto 17 giugno 2024 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 - il ministero dell'Ambiente ha reso noto i criteri e le modalità di assegnazione di un contributo per la riconversione (totale o parziale) delle raffinerie tradizionali. Inoltre sono state stabilite le modalità per il riparto delle risorse del fondo per la decarbonizzazione.
Alle raffinerie che rientrano nel perimetro dell'agevolazione viene riconosciuto un contributo in conto capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di stabilite sono considerate come costituenti un unico progetto integrato tutte le componenti
dell'investimento, relative sia alla produzione che allo stoccaggio.
Il soggetto gestore per l'attuazione della misura è il Gse.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
Decreto 17 giugno 2024 del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle
raffinerie esistenti. (24A04067)
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, e in particolare l'art. 39,
sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,
convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,
recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica che con l'art. 6-bis modifica l'art. 39, comma 1-bis
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e aggiunge, a
decorrere dal 2023, alla quota percentuale di cui al comma 1 dello
stesso articolo, una quota di biocarburanti liquidi sostenibili
utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati
equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento
di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel
2030 e negli anni successivi;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,
convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che
con l'art. 6-bis modifica l'art. 39, comma 3-bis del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e incentiva la riconversione
totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti mediante
l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo
modalita' e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e
comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui
al medesimo comma 3-ter;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,
convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che
con l'art. 6-bis modifica l'art. 39, comma 3-ter del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per le finalita' di cui allo
stesso comma 3-bis e istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie
esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022,
a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno
2024, altresi' prevedendo che, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalita' e
criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in
attuazione del comma 3-bis;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,
convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che
con l'art. 6-bis modifica all'art. 39, comma 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e prevede che gli obiettivi di
cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti tramite il ricorso a un
sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di
obblighi annuali, nonche' secondo le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione disciplinati con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica;
Visto l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed, in
particolare, il comma 5-sexies, per il quale a decorrere dal 1°
gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 368,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero
dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.a.; e inoltre prevede che «e'
costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato
tecnico consultivo (di seguito anche "Comitato") composto da
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici
S.p.a., con oneri a carico dello stesso Gestore»;
Considerato che il GSE e' presente in seno al Comitato istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con n.
3 membri, e che a partire dal 2013 gestisce operativamente, a
supporto del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica), il sistema dell'obbligo
di immissione in consumo dei biocarburanti per i fornitori di benzina
e gasolio carburanti fossili e verifica, ai sensi del decreto
legislativo n. 199/2021, la sostenibilita' dei biocarburanti,
biocombustibili e carburanti da biomassa nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla normativa europea e nazionale di settore;
Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica necessita di supporto tecnico-operativo nell'esercizio
delle funzioni in capo alla competente Direzione generale per
l'attuazione della misura in conformita' all'art. 39, comma 3-bis e
3-ter, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea», il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di
gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attivita'
di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica recante «Direttiva generale concernente le attivita'
facenti capo alla Societa' Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.a. per gli anni 2024-2026» del 24 gennaio 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 14 novembre 2019, recante l'istituzione del sistema
nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e
dei bioliquidi che al fine di accertare la sostenibilita' dei
biocarburanti e bioliquidi, stabilisce tra l'altro le modalita' di
funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 2 che ha istituito il Ministero
della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le
competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra
competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello
sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto
stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di
regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero
della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 16 marzo 2023, n. 107, recante condizioni, criteri e
modalita' di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti
rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti,
compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine
biologica, RFNBO e RCF che introduce, dall'anno di immissione in
consumo 2023, le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove
modalita' di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti
rinnovabili nei trasporti;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della
Commissione del 23 giugno 2023 e facendo riferimento in particolare
all'art 4, «Soglie di notifica», che stabilisce che il regolamento
non si applica agli aiuti agli investimenti per la tutela
dell'ambiente entro la soglia limite di 30 milioni di euro per
impresa e per progetto di investimento;
Decreta:
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 39, commi 3-bis e
3-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i
criteri e le modalita' di assegnazione di un contributo in conto
capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie
tradizionali esistenti, nonche' le modalita' di riparto delle risorse
del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
medesime raffinerie, disponibili a legislazione vigente e iscritte,
anche in conto residui, sul capitolo n. 7663 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «beneficiario»: soggetto giuridico titolare di una raffineria
tradizionale esistente sul territorio italiano, che sostiene le spese
per la riconversione della stessa e che ha diritto a richiedere
l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto;
b) «raffineria tradizionale esistente»: stabilimento di
lavorazione e stoccaggio di oli minerali autorizzato all'esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che rientra
nel codice ATECO 2022, n. 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
c) «raffineria convertita totalmente in bioraffineria»:
sostituzione degli impianti o modifica dei cicli produttivi
tradizionali in esercizio, finalizzati alla produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, con
relativo stoccaggio dedicato, con dismissione di tutte le linee
produttive in esercizio dedicate alla lavorazione di oli minerali, da
effettuarsi entro la data di entrata in esercizio dei nuovi impianti
o degli impianti modificati;
d) «raffineria convertita parzialmente in bioraffineria»:
sostituzione di impianti o modifica di uno o piu' cicli tradizionali
in esercizio, finalizzati alla produzione di biocarburanti liquidi da
utilizzare in purezza con relativo stoccaggio dedicato. Si configura
altresi' come conversione parziale la modifica dei cicli produttivi
di lavorazione di oli minerali in esercizio, per la realizzazione di
impianti per la trasformazione di materie prime idonee alla
produzione di biocarburanti in purezza con relativo stoccaggio
dedicato;
e) «biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza»:
biocarburanti definiti all'art. 2 punto 33 della direttiva (UE)
2018/2001 e conformi ai criteri di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE)
2018/2001 ed ai relativi atti di esecuzione o delegati prodotti a
partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale
direttiva. Tali biocarburanti non soffrono di limitazioni di
miscibilita' con carburanti tradizionali e sono quindi perfettamente
sostituibili al carburante di origine fossile ad uso trasporti;
f) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di
seguito, GSE), soggetto incaricato delle attivita' di supporto
tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione della misura
del presente decreto;
g) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, quale amministrazione centrale titolare del Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie
esistenti;
h) «Comitato biocarburanti»: Comitato tecnico consultivo
istituito ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e
integrazioni, cosi' come disciplinato ai sensi dell'art. 39, comma 11
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sue successive
modifiche e integrazioni per l'esercizio delle competenze operative e
gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti;
i) «Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde
delle raffinerie esistenti»: fondo di cui al comma 3-ter dell'art. 39
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
j) «data di entrata in esercizio di un impianto»: data in cui, al
termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali
all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento
dell'impianto;
k) «periodo di avviamento e collaudo di un impianto»: periodo
intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di
entrata in esercizio commerciale;
l) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»:
data, comunicata dal soggetto richiedente al Ministero, a decorrere
dalla quale ha inizio la distribuzione commerciale del biocarburante
liquido sostenibile da utilizzare in purezza.
Art. 3
Beneficiari
1. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto i soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che non hanno avviato gli
interventi di cui all'art. 1 prima della pubblicazione della
graduatoria ai sensi dell'art. 7, e che completano la realizzazione
delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro
quarantotto mesi dalla pubblicazione della stessa graduatoria, la
quale deve essere pubblicata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di cui all'art. 1
si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima
obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo
esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero
all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere
propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di
studi preliminari di fattibilita' non sono da considerarsi come
inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1.
3. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente
decreto:
a) alle imprese in difficolta' secondo la definizione di cui al
punto 20 della comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di
esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 96 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36;
c) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di
recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione
europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e
incompatibili con il mercato interno;
d) alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla
legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
Art. 4
Soggetto gestore e regole applicative
1. Il soggetto gestore per l'attuazione della misura e' il GSE
S.p.a. Con apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero e il
GSE S.p.a. sono definiti i compiti dell'amministrazione centrale e
del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all'accordo
si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al
beneficio, quantificato secondo le modalita' previste dall'art. 25
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
2. Con provvedimento da emanarsi nei successivi trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ne approva, su proposta
del GSE, le regole applicative che disciplinano e recano, in
particolare:
a) gli schemi di avviso pubblico per le procedure previste
dall'art. 7 del presente decreto;
b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di
accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia
portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e
delle modalita' di compilazione nonche' delle conseguenze penali e
amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'art.
7, per la valutazione dei progetti e la verifica del rispetto dei
requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto
capitale di cui al presente decreto;
d) le tempistiche e le modalita' di adozione dei provvedimenti
che formalizzano la concessione dei contributi unitamente al format
di atto d'obbligo con il quale il soggetto beneficiario si impegna al
rispetto degli obblighi e degli adempimenti riconnessi
all'accettazione del contributo, all'attuazione del progetto a valere
sulle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la
riconversione verde delle raffinerie esistenti e alle disposizioni,
euro-unitarie e nazionali, di riferimento;
e) le tempistiche e le modalita' di svolgimento della procedura
per l'accesso al contributo, compatibili con i termini di perenzione
delle somme stanziate dall'art. 39, comma 3-ter, del decreto
legislativo n. 199 del 2021 e nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicita', tutela della concorrenza e secondo
modalita' non discriminatorie;
f) le tempistiche e le modalita' di riconoscimento degli
incentivi;
g) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari tra cui
ricomprendere, ove pertinente:
1) l'obbligo di avviare tempestivamente le attivita'
progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la
proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di
sottoporre al Ministero o alla Regione competente le variazioni dei
progetti;
2) l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano
determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla
tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma,
relazionando al Ministero;
3) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse attraverso l'utilizzo di un sistema di
contabilita' separata o apposita codificazione contabile e
informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
4) l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti
amministrativo-contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
5) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di
ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e
nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione
della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al
progetto e della documentazione probatoria pertinente;
6) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del
procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e
monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresi' le
verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero
medesimo e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche
attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
7) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di
eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o
amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del
progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di
corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di
doppio finanziamento;
h) le modalita' con le quali il GSE trasmette gli esiti
dell'istruttoria al Ministero ai fini dei provvedimenti di
concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale di cui al
presente decreto;
i) le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni
riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di
cui all'art. 10, ulteriori rispetto ai casi di revoca di cui all'art.
12, definite secondo criteri di proporzionalita' in ragione
dell'entita' delle violazioni medesime.
3. Il GSE aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio
sito internet, il dettaglio degli incentivi in conto capitale
impegnati ed erogati fino al raggiungimento dei contingenti annui di
spesa previsti dal presente decreto.
Art. 5
Contributo in conto capitale
1. Alle raffinerie di cui all'art. 1 che rispettano i requisiti
stabiliti all'art. 6, e collocatesi in posizione utile nella
graduatoria di cui all'art. 7, e' riconosciuto un contributo in conto
capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto
d'investimento e per impresa e, comunque, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del citato fondo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini della verifica del
rispetto delle soglie di cui al presente comma, sono considerate come
costituenti un unico progetto integrato tutte le componenti
dell'investimento, relative sia alla produzione che allo stoccaggio.
Art. 6
Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 3, accedono
agli incentivi di cui al presente decreto le raffinerie tradizionali
esistenti sul territorio nazionale che rispettano i seguenti
requisiti:
a) possesso del titolo abilitativo all'installazione e
all'esercizio dell'impianto di raffineria tradizionale;
b) conformita' del biocarburante liquido oggetto della
produzione, da utilizzare in purezza, ai requisiti in materia di
sostenibilita' e di riduzione dei gas ad effetto serra stabiliti
dalla direttiva 2018/2001/UE e dalla normativa nazionale attuativa di
cui al Capo II del decreto legislativo n. 199 del 2021;
c) presentazione del progetto di massima/di fattibilita' della
riconversione totale o parziale della raffineria tradizionale;
d) la componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75%
del suo contenuto di combustibile finito da impianti di produzione di
biocarburanti collegati direttamente;
e) conformita' alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai
documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e, per le attivita' industriali, dalla Parte V,
titolo I del medesimo provvedimento nel caso che i soggetti
richiedenti svolgano attivita' industriale, rientrante tra le
categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in
funzione anche dei valori di capacita', laddove la produzione di
biocarburante liquido sostenibile da utilizzare in purezza avvenga su
scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o
biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di
prodotti chimici organici e, in particolare, di idrocarburi semplici
(categoria 4.1.a).
Art. 7
Modalita' di svolgimento della procedura per l'accesso al contributo
e graduatoria
1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi dando
priorita' ai progetti di riconversione totale delle raffinerie
tradizionali esistenti e, in subordine, ai progetti di riconversione
parziale delle stesse sulla base della percentuale di riconversione
degli impianti. Nell'ambito delle tipologie di conversione indicate,
i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande fino ad eventuale esaurimento della
disponibilita' economica del fondo.
2. Il GSE ricevuta la documentazione di cui al comma 4:
a) riscontra la completezza dell'istanza di partecipazione entro
5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa;
b) esamina i progetti presentati ed entro quarantacinque giorni
dalla chiusura della procedura trasmette al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
l'elenco dei progetti ammessi, dando evidenza di quelli collocatisi
in posizione utile ai fini dell'accesso agli incentivi identificati
puntualmente dal CUP e, dopo l'approvazione del Ministero, provvede
alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet.
3. La tempistica e le modalita' di svolgimento della procedura, che
si svolge in forma telematica nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicita', sono dettagliate nelle regole applicative
di cui all'art. 4.
4. Ai fini dell'accesso alla procedura di cui al presente articolo,
i soggetti richiedenti trasmettono la documentazione e/o
autodichiarano il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
Art. 8
Realizzazione degli interventi
1. I soggetti beneficiari, collocatisi in posizione utile nella
graduatoria, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria stessa garantiscono l'entrata in esercizio degli impianti
incentivati. I termini di entrata in esercizio sono da considerarsi
al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle
opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi
calamitosi accertati dalle autorita' competenti.
2. I beneficiari di cui al comma 1 comunicano al GSE la data di
entrata in esercizio entro i trenta giorni successivi all'avvio
dell'esercizio stesso.
3. E' fatto obbligo di non distogliere dall'uso previsto i beni
agevolati per almeno dieci anni a partire dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto riconvertito e comunque non prima della fine
del periodo di ammortamento previsto per l'investimento.
4. In corso di realizzazione della riconversione e per almeno dieci
anni a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto riconvertito,
e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto
per l'investimento, non puo' essere modificato l'indirizzo produttivo
dell'impianto della produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili
da utilizzare in purezza, pena la revoca del contributo e la sua
restituzione, nei termini di cui all'art. 12.
5. In caso di mancata entrata in esercizio commerciale entro i
termini di cui al comma 1, il soggetto titolare dell'impianto e'
tenuto alla restituzione completa degli incentivi percepiti.
Art. 9
Erogazione del contributo in conto capitale
1. Alla richiesta di corresponsione del contributo in conto
capitale di cui all'art. 5 sono allegati i titoli di spesa sostenuta
quietanzati in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonche'
la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell'art. 4. Il
GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione
delle spese ammissibili, determinando il contributo da erogare.
2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del
contributo in conto capitale:
a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto
quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione
delle materie utilizzate nella bioraffineria per la produzione dei
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, compresi
i costi di adeguamento, ammodernamento e certificazione delle
attrezzature esistenti al nuovo processo di produzione;
b) i costi di acquisto del suolo (nei limiti del 10%
dell'investimento ammissibile) e relative sistemazioni e indagini
geognostiche;
c) i costi per opere murarie e assimilate;
d) i costi per infrastrutture specifiche aziendali, compresi i
costi per sistemi logistici di ricezione, stoccaggio (iniziale,
intermedio e finale) e spedizione nonche' i costi dei sistemi di
interconnessione (tubazioni) tra sistemi logistici e impianti di
produzione, nonche' tra le varie zone dell'impianto di produzione;
e) i costi per macchinari, impianti ed attrezzature «nuovi di
fabbrica», quali ad esempio i catalizzatori; mezzi mobili
strettamente necessari al ciclo produttivo purche' dimensionati alla
effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio
esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque
esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto targati di merci e/o
persone);
f) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici
funzionali alla gestione dell'impianto;
g) le spese di progettazione, direzione lavori, studi di
fattibilita' e valutazione di impatto ambientale, oneri per le
concessioni edilizie, collaudi, certificazioni di qualita' e
ambientali, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla
realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima
complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
3. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con
pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e
riportanti il CUP del progetto. Sono ammesse le sole spese
quietanziate entro il 2027.
4. All'esito dell'istruttoria tecnica svolta dal GSE ai sensi del
presente articolo, il Ministero provvede all'erogazione dei
contributi in conto capitale conformemente alle regole generali
adottate per l'erogazione dei contributi pubblici e secondo le
modalita' definite dalle regole applicative di cui all'art. 4.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile alle
agevolazioni, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della
legislazione sull'IVA. Il relativo importo deve in ogni caso essere
puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.
6. L'incentivo e' erogato su stato avanzamento lavori secondo il
seguente schema:
a) primo incentivo del 30% della spesa ammissibile sostenuta,
fino a un massimo concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione di
1/3 dei lavori in progetto;
b) secondo incentivo del 30% della spesa ammissibile sostenuta e
aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo
concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione dei 2/3 dei lavori
in progetto;
c) terzo incentivo del 40% della spesa ammissibile sostenuta e
aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo
concedibile di 12 milioni di euro, al completamento dei lavori in
progetto.
Art. 10
Verifiche e controlli
1. I controlli sugli impianti riconvertiti alla produzione dei
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza sono
eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze,
dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti ai sensi
dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28.
2. Le attivita' di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte
mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il
sito ove e' ubicato l'impianto, anche prima dell'entrata in esercizio
dell'impianto medesimo e senza preavviso, anche al fine di accertarne
la corretta esecuzione tecnica e amministrativa. Il produttore e'
tenuto all'adozione delle misure necessarie affinche' le attivita' di
sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di
igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche
spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali,
nonche' agli organismi di certificazione di cui all'art. 7, comma 3,
del decreto ministeriale 14 novembre 2019 e successive modificazioni
ed integrazioni. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non
comprendono ne' sostituiscono i controlli che, in base alle
discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti
pubblici o concessionari di attivita' di servizio pubblico, i quali
continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili.
4. Le attivita' di cui al comma 1 verranno definite nella
convenzione di cui all'art. 4 ed i relativi costi saranno inclusi
nelle spese totali delle prestazioni effettuate dal GSE, senza
determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11
Cumulabilita' degli incentivi
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono cumulabili, nel
limite massimo del costo totale dell'investimento, con altri
incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati
ai medesimi progetti nel rispetto della disciplina sugli aiuti di
Stato. Nell'ipotesi in cui le misure riguardino diversi costi
ammissibili individuabili, si applica la disciplina di cui all'art.
8, paragrafo 3, lettera a) del regolamento Ue 651/2014.
Art. 12
Revoche
1. I contributi sono revocati dal Ministero, in tutto o in parte,
nei seguenti casi:
a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di
ammissibilita' previsti dal presente decreto;
b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o
in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o
errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verita';
c) i beni agevolati siano distolti dall'uso previsto ovvero sia
modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto della produzione dei
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza prima dei
termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8;
d) il soggetto beneficiario sia stato assoggettato a liquidazione
giudiziale o ad altra procedura concorsuale;
e) mancato rispetto di una o piu' disposizioni del presente
decreto e in particolare degli obblighi previsti agli articoli 8
comma 5, 9 e 10;
f) in tutti i casi ulteriormente previsti dalle regole
applicative di cui all'art. 4, nonche' dai provvedimenti di
concessione e di erogazione.
2. La revoca e' disposta dal Ministero con provvedimento motivato e
comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del
contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca, che deve essere versato ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente
acquisito all'erario.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.