Semplificazioni in arrivo per accedere ai fondi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle imprese. Questa, in sostanza, la disposizione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2015 «Semplificazioni procedurali relative alle modalità di completamento di programmi agevolati ai sensi del decreto 24 aprile 2015, riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza» (in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2016, n. 33).
Il provvedimento riguarda i cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva localizzata nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che non risultino essere stati ultimati entro il termine del 31 dicembre 2015, per i quali il D.M. prevede uno slittamento del termine di ultimazione al 30 settembre 2016. Il tutto è subordinato alla possibilità di rideterminare le agevolazioni concepibili e alla presentazione di apposita domanda da parte delle imprese.
Di seguito gli articoli del D.M. 23 dicembre 2015, disponibile in versione integrale, completo di Allegati (pdf) alla fine della pagina.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2015
Semplificazioni procedurali relative alle modalita' di completamento
di programmi agevolati ai sensi del decreto 24 aprile 2015,
riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei
consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate
nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza. (16A00920)
in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2016, n. 33
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 134 del 12 giugno 2015, recante i termini, le modalita' e le
procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il
rafforzamento della competitivita' complessiva di imprese localizzate
nelle regioni ex Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di
investimento finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione
dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione
e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita'
produttiva;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 dello stesso decreto 24
aprile 2015 che prevede che le agevolazioni sono concesse, nel
rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, in una delle
seguenti forme alternative:
per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro
400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti, per una
percentuale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;
finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese
ammissibili complessive pari al 75 per cento;
Visto, inoltre, l'art. 5, comma 4, lettera d), dello stesso decreto
24 aprile 2015, che, per i programmi che accedono alle agevolazioni
nella forma di contributo in conto impianti, prevede la realizzazione
del programma di investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di
spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 4, lettera f), dello stesso
decreto 24 aprile 2015, che, per i programmi che accedono alle
agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato, prevede la
realizzazione del programma di investimento e il pagamento
dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31
dicembre 2016;
Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 2771 del 30
aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013
relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei
programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del
Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme specifiche
applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria;
Considerato che la suddetta decisione e' intervenuta
successivamente al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 aprile 2015 e che pertanto e' possibile, rispetto a
quanto previsto dallo stesso provvedimento, introdurre ulteriori
disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di assicurare la
completa realizzazione del piu' ampio numero di iniziative e il pieno
utilizzo delle risorse di origine comunitaria;
Tenuto conto delle difficolta' segnalate dalle imprese che hanno
optato per l'agevolazione in forma di contributo in conto impianti in
merito al completamento dell'investimento entro il predetto termine
del 31 dicembre 2015;
Ritenuto opportuno integrare, sulla base della sopra citata
decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015,
le disposizioni relative all'ultimazione dei programmi che accedono
alle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti
prevedendo la possibilita' di completare tali iniziative anche oltre
il 31 dicembre 2015, a condizione che per le spese sostenute
successivamente alla predetta data e giustificate da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente
sia richiesta dalle imprese beneficiarie, in luogo del predetto
contributo in conto impianti, una agevolazione nella forma di
finanziamento agevolato;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e termini per l'ultimazione degli investimenti
per le iniziative che accedono alle agevolazioni nella forma di
contributo in conto impianti
1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi
che accedono alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015,
finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso
dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di
erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva
localizzata nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che
non risultino essere stati ultimati entro il termine del 31 dicembre
2015 previsto all'art. 5, comma 4, lettera d), dello stesso decreto
24 aprile 2015, il termine di ultimazione puo' essere prorogato al 30
settembre 2016, previa rideterminazione delle agevolazioni
concedibili secondo quanto stabilito all'art. 2.
2. Per termine di ultimazione si intende la data dell'ultimo
pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente.
3. Ai fini della proroga di cui al comma 1, le imprese beneficiarie
presentano un'apposita richiesta, redatta secondo lo schema di cui
all'allegato n. 1 al presente decreto e presentata con le modalita' e
nei termini di cui al comma 5, in cui dichiarano l'ammontare delle
spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015 e rinunciano
espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla
concessione del contributo in conto impianti previsto all'art. 7,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 aprile 2015, optando per una agevolazione nella forma di
finanziamento agevolato nella percentuale nominale massima stabilita
all'art. 2, comma 2.
4. Alla richiesta di cui al comma 3 e' allegata una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui
all'allegato n. 2 al presente decreto, concernente i dati utili per
il calcolo della capacita' di rimborso del finanziamento agevolato di
cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 24 aprile 2015, relativi all'ultimo esercizio
contabile chiuso alla data di presentazione della richiesta di
proroga, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo
bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di
persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei
redditi. Tale dichiarazione e' sottoscritta digitalmente dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo
procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del collegio
sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei
revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.
5. La richiesta di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo
procuratore speciale, e' trasmessa, unitamente alla dichiarazione di
cui al comma 4, entro il 31 marzo 2016 al Ministero dello sviluppo
economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese,
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
poie-efficienza@pec.mise.gov.it.
6. Il Ministero dello sviluppo economico puo' approvare la
richiesta di cui al comma 3 solo previo svolgimento delle verifiche
relative alla capacita' di rimborso del finanziamento agevolato
previste dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 24 aprile 2015. Per ciascuna richiesta
approvata, con una specifica nota del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese, sono indicate le modalita' e i termini per la
presentazione delle richieste di erogazione sulla base della
rideterminazione delle agevolazioni concedibili di cui all'art. 2,
fermo restando che la rendicontazione finale di spesa deve essere
presentata entro 30 giorni dal termine di ultimazione
dell'investimento.
Art. 2
Rideterminazione delle agevolazioni concedibili
1. Per i programmi che beneficiano della proroga di cui all'art. 1,
comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in
rapporto agli obiettivi specifici fissati dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 24 aprile 2015, l'ammontare complessivo
delle agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti e'
rideterminato, sulla base delle spese sostenute alla data del 31
dicembre 2015, giustificate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a
seguito dello svolgimento delle previste attivita' di verifica.
2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni comprende anche una
quota di finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al
50 per cento delle spese sostenute successivamente al 31 dicembre
2015 e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 1.
3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 2, deve essere
restituito dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' stabilite
all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 aprile 2015.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.