Risparmio energetico più semplice per le imprese del mezzogiorno

Le misure riguardano i cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva localizzata in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Semplificazioni in arrivo per accedere ai fondi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle imprese. Questa, in sostanza, la disposizione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2015 «Semplificazioni procedurali relative alle modalità di  completamento di  programmi agevolati ai  sensi  del  decreto  24  aprile   2015, riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza» (in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2016, n. 33).

Il provvedimento riguarda i cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità  produttiva localizzata nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che non risultino essere stati ultimati entro il termine del 31  dicembre 2015, per i quali il D.M. prevede uno slittamento del termine di ultimazione al 30 settembre 2016. Il tutto è subordinato alla possibilità di rideterminare le agevolazioni concepibili e alla presentazione di apposita domanda da parte delle imprese.

Di seguito gli articoli del D.M. 23 dicembre 2015, disponibile in versione integrale, completo di Allegati (pdf) alla fine della pagina.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2015 

Semplificazioni procedurali relative alle modalita' di  completamento
di  programmi  agevolati  ai  sensi  del  decreto  24  aprile   2015,
riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei
consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate
nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza. (16A00920)


in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2016, n. 33


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 134 del 12 giugno 2015, recante  i  termini,  le  modalita'  e  le
procedure per la concessione ed erogazione  di  agevolazioni  per  il
rafforzamento della competitivita' complessiva di imprese localizzate
nelle regioni ex Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia  e
Sicilia), attraverso  la  realizzazione  di  programmi  integrati  di
investimento finalizzati  alla  riduzione  e  alla  razionalizzazione
dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei  cicli  di  lavorazione
e/o  di  erogazione  dei  servizi  svolti  all'interno  di  un'unita'
produttiva;
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 dello  stesso  decreto  24
aprile 2015 che  prevede  che  le  agevolazioni  sono  concesse,  nel
rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre  2013,  recante  la  disciplina  per  l'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre  2013,  in  una  delle
seguenti forme alternative:
    per i soli  programmi  di  importo  inferiore  o  uguale  a  euro
400.000,00, nella forma di contributo  in  conto  impianti,  per  una
percentuale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;
    finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle  spese
ammissibili complessive pari al 75 per cento;
  Visto, inoltre, l'art. 5, comma 4, lettera d), dello stesso decreto
24 aprile 2015, che, per i programmi che accedono  alle  agevolazioni
nella forma di contributo in conto impianti, prevede la realizzazione
del programma di investimento e il pagamento  dell'ultimo  titolo  di
spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015;
  Visto, altresi', l'art.  5,  comma  4,  lettera  f),  dello  stesso
decreto 24 aprile 2015,  che,  per  i  programmi  che  accedono  alle
agevolazioni nella  forma  di  finanziamento  agevolato,  prevede  la
realizzazione  del  programma  di   investimento   e   il   pagamento
dell'ultimo titolo di  spesa  ad  esso  correlato  non  oltre  il  31
dicembre 2016;
  Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 2771  del  30
aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013
relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura  dei
programmi operativi  adottati  per  beneficiare  dell'assistenza  del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e  del
Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme  specifiche
applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria;
  Considerato   che   la   suddetta    decisione    e'    intervenuta
successivamente al richiamato decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 24 aprile 2015 e che  pertanto  e'  possibile,  rispetto  a
quanto previsto  dallo  stesso  provvedimento,  introdurre  ulteriori
disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di  assicurare  la
completa realizzazione del piu' ampio numero di iniziative e il pieno
utilizzo delle risorse di origine comunitaria;
  Tenuto conto delle difficolta' segnalate dalle  imprese  che  hanno
optato per l'agevolazione in forma di contributo in conto impianti in
merito al completamento dell'investimento entro il  predetto  termine
del 31 dicembre 2015;
  Ritenuto  opportuno  integrare,  sulla  base  della  sopra   citata
decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile  2015,
le disposizioni relative all'ultimazione dei programmi  che  accedono
alle  agevolazioni  nella  forma  di  contributo  in  conto  impianti
prevedendo la possibilita' di completare tali iniziative anche  oltre
il 31  dicembre  2015,  a  condizione  che  per  le  spese  sostenute
successivamente  alla  predetta  data  e  giustificate   da   fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente
sia richiesta dalle  imprese  beneficiarie,  in  luogo  del  predetto
contributo  in  conto  impianti,  una  agevolazione  nella  forma  di
finanziamento agevolato;

                              Decreta:

                               Art. 1

Ambito di applicazione e termini per l'ultimazione degli investimenti
  per le iniziative che accedono alle  agevolazioni  nella  forma  di
  contributo in conto impianti
  1. Al fine di consentire la completa  realizzazione  dei  programmi
che accedono alle agevolazioni di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera
a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015,
finalizzati  alla  riduzione  e   alla   razionalizzazione   dell'uso
dell'energia primaria utilizzata nei  cicli  di  lavorazione  e/o  di
erogazione dei servizi svolti  all'interno  di  un'unita'  produttiva
localizzata nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che
non risultino essere stati ultimati entro il termine del 31  dicembre
2015 previsto all'art. 5, comma 4, lettera d), dello  stesso  decreto
24 aprile 2015, il termine di ultimazione puo' essere prorogato al 30
settembre   2016,   previa   rideterminazione   delle    agevolazioni
concedibili secondo quanto stabilito all'art. 2.
  2. Per termine  di  ultimazione  si  intende  la  data  dell'ultimo
pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore  probatorio
equivalente.
  3. Ai fini della proroga di cui al comma 1, le imprese beneficiarie
presentano un'apposita richiesta, redatta secondo lo  schema  di  cui
all'allegato n. 1 al presente decreto e presentata con le modalita' e
nei termini di cui al comma 5, in cui  dichiarano  l'ammontare  delle
spese  sostenute  alla  data  del  31  dicembre  2015  e   rinunciano
espressamente, per  le  spese  sostenute  oltre  tale  termine,  alla
concessione del contributo in conto  impianti  previsto  all'art.  7,
comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 24 aprile 2015, optando per una agevolazione nella forma di
finanziamento agevolato nella percentuale nominale massima  stabilita
all'art. 2, comma 2.
  4. Alla richiesta di cui al comma 3 e' allegata  una  dichiarazione
sostitutiva di  atto  notorio,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 2 al presente decreto, concernente i dati  utili  per
il calcolo della capacita' di rimborso del finanziamento agevolato di
cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 24  aprile  2015,  relativi  all'ultimo  esercizio
contabile chiuso  alla  data  di  presentazione  della  richiesta  di
proroga, per il quale sia stato approvato e  depositato  il  relativo
bilancio, ovvero, nel caso  di  imprese  individuali  e  societa'  di
persone, per cui sia stata presentata la relativa  dichiarazione  dei
redditi.  Tale  dichiarazione  e'   sottoscritta   digitalmente   dal
rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria  o   da   un   suo
procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del  collegio
sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei
revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e  periti
commerciali o  in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.
  5. La richiesta di cui al comma 3,  sottoscritta  digitalmente  dal
rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria  o   da   un   suo
procuratore speciale, e' trasmessa, unitamente alla dichiarazione  di
cui al comma 4, entro il 31 marzo 2016 al  Ministero  dello  sviluppo
economico,  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle   imprese,
all'indirizzo    di    posta    elettronica     certificata     (PEC)
poie-efficienza@pec.mise.gov.it.
  6.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  approvare   la
richiesta di cui al comma 3 solo previo svolgimento  delle  verifiche
relative alla  capacita'  di  rimborso  del  finanziamento  agevolato
previste dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico  24  aprile  2015.  Per  ciascuna  richiesta
approvata, con una specifica nota  del  Direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese, sono indicate le modalita' e i termini per la
presentazione  delle  richieste  di  erogazione  sulla   base   della
rideterminazione delle agevolazioni concedibili di  cui  all'art.  2,
fermo restando che la rendicontazione finale  di  spesa  deve  essere
presentata   entro   30   giorni   dal   termine    di    ultimazione
dell'investimento.
                               Art. 2
           Rideterminazione delle agevolazioni concedibili

  1. Per i programmi che beneficiano della proroga di cui all'art. 1,
comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in
rapporto agli obiettivi specifici fissati dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico  24  aprile  2015,  l'ammontare  complessivo
delle agevolazioni nella forma del contributo in  conto  impianti  e'
rideterminato, sulla base delle spese  sostenute  alla  data  del  31
dicembre 2015, giustificate da fatture  quietanzate  o  da  documenti
contabili di valore probatorio equivalente e ritenute  ammissibili  a
seguito dello svolgimento delle previste attivita' di verifica.
  2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni comprende  anche  una
quota di finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al
50 per cento delle spese sostenute  successivamente  al  31  dicembre
2015 e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 1.
  3. Il finanziamento agevolato  di  cui  al  comma  2,  deve  essere
restituito dall'impresa beneficiaria secondo le  modalita'  stabilite
all'art.  7,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 24 aprile 2015.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegati

Allegato 2

Allegato 1

D.M. 23 dicembre 2015

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