Rifiuti: in Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina in attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce e della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 , provvedimento, a lungo atteso, introduce nella legislazione italiana due delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto" sull'economia circolare. Gli altri provvedimenti attuativi sono:
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».
Per effetto della pubblicazione, sono modificate le seguenti parti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:
- titolo I «Gestione dei rifiuti» - Capo I «Disposizioni generali», con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto. Le misure sono in particolar modo finalizzate a «incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità» (nuovo art. 178-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116/2020);
- titolo I - «Gestione dei rifiuti» - Capo III «Servizio di gestione integrata dei rifiuti», con l'aggiunta del nuovo articolo 198-bis relativo al «Programma nazionale per la gestione dei rifiuti»;
- titolo II - «Gestione degli imballaggi», con particolare riferimento ad azioni mirate al riutilizzo degli imballaggi e all'adesione, da perte dei produttori, a consorzi;
- titolo VI - «Sistema sanzionatorio e disposizioni finali»;
- gli allegati C, D, E, F, I.
Inoltre, sono aggiunti i seguenti nuovi allegati:
- allegato L-ter «Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179»;
- allegato L-quater «Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)»;
- allegato L-quinquies «Elenco attivita' che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)».
Modifiche anche per il decreto del ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Il nuovo provvedimento entra in vigore dal 26 settembre 2020.
Approfondimenti a breve sulla Banca Dati degli articoli on-line di Ambiente&Sicurezza e sulla rivista.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
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Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio. (20G00135)
(in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020, n. 226)
Vigente al: 26-9-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 16;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' l'intesa
della Conferenza medesima, ai sensi dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni
di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m),
dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019, resi nella seduta del
26 giugno 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della
direttiva in materia di imballaggi, della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.
1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole «delle direttive comunitarie, in
particolare della direttiva 2008/98/CE,» sono aggiunte le seguenti:
«cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851»; le parole da
«prevenendo o riducendo gli impatti negativi» sono sostituite dalle
seguenti: «evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti
negativi»; dopo le parole «migliorandone l'efficacia» sono aggiunte
le seguenti: «e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali
per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la
competitivita' a lungo termine dell'Unione».
2. Al comma 1 dell'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, dopo le parole: «beni da cui originano i rifiuti,»
inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di concorrenza»;
3. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e' sostituito dal seguente:
«Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine
di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti, con uno o piu' decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte,
regimi di responsabilita' estesa del produttore. Con il medesimo
decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa
del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e
sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione dei
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali
prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita'
finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore
del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del
produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa
del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente
decreto.
2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con
i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per
incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti
volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad
assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita' di cui
all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali
misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti
all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente
durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati
rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati
per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le
misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei
prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della
potenzialita' di riciclaggio multiplo.
4. I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi sanitari,
ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il
corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti
nonche' di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono
l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni
relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilita' estesa
del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata.».
4. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di
responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di tutti i
pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento,
compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale,
le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,
i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali e, ove
applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il
riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli
obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli
obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE,
2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o
qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni
relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e
sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando
i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini
della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui
al comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori
e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita' e
proporzionalita' in relazione alla quota di mercato e
indipendentemente dalla loro provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la
corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai
detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa
del produttorecirca le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri
per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di
ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione
dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di rifiuti
a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,
in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti
corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei
prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta
stessa e gestione dei rifiuti sono piu' proficue e fornendo
un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche
nelle zone piu' svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per
soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del
produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari
verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per
valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli
obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in conformita'
del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento degli
obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e,
nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di
responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per
unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore, versano un contributo
finanziario affinche' lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore
immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro
successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento necessario per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei
rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla
vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita
delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da
cauzioni di deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di
cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei
prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma
del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia
di responsabilita' estesa del produttore, sia modulato, ove
possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in
particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita',
riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di sostanze
pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di
vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa
dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine
di garantire il buon funzionamento del mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di
gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali
costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti
interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di
responsabilita' estesa del produttore di cui alle direttive
2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura
finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma
3 puo' essere derogato, previa autorizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra
la necessita' di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la
sostenibilita' economica del regime di responsabilita' estesa, a
condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50
per cento dei costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da
produttori originali di rifiuti o distributori.
5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre la quota dei
costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di
responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio
2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli
obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e, in
particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel
Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e
la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi
comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali
anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al
comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli
accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a
favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e
ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente
articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti
responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite le modalita' di vigilanza e
controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e
controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' istituito il Registro
nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime
di responsabilita' estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione
che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere
agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di
responsabilita' estesa, questi designano una persona giuridica o
fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante
autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al
Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi
all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalita'
con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso
i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma
individuale e associata, con statuto e annessa documentazione
relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il
bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attivita'
di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di
ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente
contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che,
eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita' di
raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative
alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi
dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate
da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano
specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo;
entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita' del contributo ambientale
per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo
compongono.».
5. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «a singoli flussi di
rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «a flussi di rifiuti
specifici» e le parole «qualora cio' sia giustificato» sono
sostituite dalle seguenti: «qualora cio' sia previsto nella
pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita' che
rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II
o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole «a singoli flussi di
rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «a flussi di rifiuti».
6. L'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). - 1. Al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei
rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e
obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione
dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso
stabilite.
2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti comprende misure che:
a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo
sostenibili;
b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di
prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche
in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza
programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili
nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro
produzione;
c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde
evitare che tali materie diventino rifiuti;
d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di
sistemi che promuovono attivita' di riparazione e di riutilizzo, in
particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i
tessili e i mobili, nonche' imballaggi e materiali e prodotti da
costruzione;
e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di
proprieta' intellettuale, la disponibilita' di pezzi di ricambio, i
manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o
altri strumenti, attrezzature o software che consentano la
riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la
qualita' e la sicurezza;
f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla
produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria
manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in
considerazione le migliori tecniche disponibili;
g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione
primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e
in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei
servizi di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come contributo
all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre
del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di
vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite
alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento
entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti
comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione
dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e
delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le
disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di
ridistribuzione per il consumo umano, dando priorita' all'utilizzo
umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti
non alimentari;
i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose
in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici
armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello
dell'Unione;
l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti
che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al
riciclaggio;
m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della
dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e
acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la
dispersione di rifiuti da tali prodotti;
n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente
acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo
l'inquinamento acquatico di ogni tipo;
o) sviluppano e supportano campagne di informazione per
sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla
prevenzione della loro dispersione.
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo,
quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le
informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto
regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il
format e la modalita' di trasmissione stabiliti dalla medesima
Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE. L'attivita' di controllo e' esercitata in linea con gli
accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalita'
di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di
cui al comma 2.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle
misure sul riutilizzo.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei
rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla
base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafi
5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.».
7. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero
dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o,
laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano
modalita' autorizzative semplificate nonche' le misure necessarie,
comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta
differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in
particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per
facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e
riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei
rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai
sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali
operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o
infrastrutture.
2. I regimi di responsabilita' estesa del produttore adottano le
misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.
3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o
migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano
le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove
tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le
miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro
gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela
della salute umana e dell'ambiente.
4. Al fine di rispettare le finalita' del presente decreto e
procedere verso un'economia circolare con un alto livello di
efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le misure
necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine,
nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli
domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in
termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in
termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per
cento in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per
cento in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per
cento in peso.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti
o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di
favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con
strumenti economici, il principio di prossimita' agli impianti di
recupero.
6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i
Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per
l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei
centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite aree
adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati
alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni
riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere
individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di
rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da
destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione
e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato
autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.».
8. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e
la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato
livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in
uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualita'.
L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti in uscita
conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre
2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte,
anche mediante attivita' di compostaggio sul luogo di produzione,
oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI
EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.
3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono
oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunita'
realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative
da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti
di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze,
promuovono le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione,
anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo
199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono
la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di
rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprieta' di
biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono
raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo
standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per
gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla
menzione della conformita' ai predetti standard europei, elementi
identificativi del produttore e del certificatore nonche' idonee
istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel
circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da
poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei
comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo
organico.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la raccolta
differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da
applicare ai controlli di qualita' delle raccolte nonche' degli
impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.».
9. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla
lettera b);
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta
differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle
attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e
dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come
foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti
risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita'
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti
prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla
lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e
non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento
delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;
b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)
"rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
ristoranti, uffici, attivita' all'ingrosso, mense, servizi di
ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili
prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»;
c) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo
2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio che sono diventati rifiuti;»;
d) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le misure
volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la
responsabilita' finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il
prodotto diventa un rifiuto;»;
e) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n)
"gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero,
compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la
supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla
chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento,
selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o
sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi
incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di
origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno
depositati;»;
f) al comma 1, dopo la lettera t) e' introdotta la seguente:
«t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero
diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere
materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre
energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;
g) al comma 1, dopo la lettera u) e' introdotta la seguente:
«u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui
rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono
utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi
ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il
riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti,
essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;
h) al comma 1, la lettera bb) e' sostituita dalla seguente: «bb)
"deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei
rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero
e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi
dell'articolo 185-bis;»;
i) al comma 1, lettera ff), le parole «di qualita'» sono
sostituite dalle seguenti: «da rifiuti»;
l) al comma 1, dopo la lettera qq-bis) e' introdotta la seguente:
«qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di
degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di
compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e
da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della
parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.»;
m) al comma 1, la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: «ee)
"compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi
integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti
organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice
organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio
sul luogo di produzione;».
10. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Sono rifiuti urbani
i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' agricole,
agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali
se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio
se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,
nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e
dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se diversi da
quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.»;
c) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle
Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale
per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica
immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7
della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.».
11. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «sottoprodotti e
non rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «garantendo un elevato
livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo,
altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale
dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale».
12. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole «e la preparazione per il riutilizzo»
sono soppresse;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La persona
fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che
ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e' stato immesso
sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinche' il
materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa
applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le
condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la
normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.».
13. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, lettera f), le parole «nonche' gli sfalci e le
potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,»
sono soppresse;
b) al comma 2, lettera d), il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:«d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie
prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che non sono costituite ne' contengono sottoprodotti di origine
animale.».
14. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). - 1. Il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un
impianto di recupero o smaltimento e' effettuato come deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale
l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la
produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita' estesa
del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato dai distributori presso i locali
del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche' per le
filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di
legge, il deposito preliminare alla raccolta puo' essere effettuato
presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi
prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle
seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a
scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di
cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad
un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle
condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da
parte dell'autorita' competente.».
15. L'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti). - 1. Il
produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro
trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad
intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o
impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad
un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti,
pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti
all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo
212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore
iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono a vario
titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore
iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non
costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle
operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi
di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del produttore o
del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa
nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita'
di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato
in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con
riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006,
tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata
alla Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte
IV del presente decreto, la responsabilita' dei produttori dei
rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che
questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano
ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i
dati dell'impianto e del titolare, la quantita' dei rifiuti trattati
e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La
disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in cui sono definite, altresi', le modalita' per la verifica ed invio
della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.».
16. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti). - 1. Il
sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone delle procedure e
degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata
dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e
tenuta del registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e
193, sono effettuati secondo le modalita' dettate con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare
dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al
soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle
corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei
rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti
iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni
rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla
gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali
relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati
afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal
decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di
cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi
gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite
interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo
un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e
scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli
articoli 190 e 193 con l'indicazione altresi' delle modalita' di
compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale,
e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3,
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la
previsione di criteri di gradualita' per la progressiva
partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi
incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti
di cui alla lettera a), nonche' dei dati relativi ai percorsi dei
mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro
elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale
(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo
189;
e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della
documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le
modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro
elettronico nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo
nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico
nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione
dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo
188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire
all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati
digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo
6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i
suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato
cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile
direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui
alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita' tecniche
o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1
continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di
registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del
rifiuto.».
17. L'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti,
istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province
autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di organizzazione
del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino
all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle
attivita' di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e
costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui
alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla
disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita', dei
materiali prodotti all'esito delle attivita' di recupero nonche' i
dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le
attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con
un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui
all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno
piu' di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i
medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio,
ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la
comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente
alla quantita' conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti
informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal
ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati
trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni
dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei
rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne
assicura la pubblicita' anche attraverso la pubblicazione di un
rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro
elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, assicurano il
coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire
un'opportuna pubblicita' alle informazioni.
9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le
modalita' di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei
rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale, garantendone la precompilazione automatica.».
18. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque
effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di
tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono
indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita' prodotta, la
natura e l'origine di tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e
materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche',
laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di
cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e'
disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le disposizioni
relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le
modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro
cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei
rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti
all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma
3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 tramite i documenti contabili, con
analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo
212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese
e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti
esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01,
96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi,
siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando
obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono
adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario
di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al
trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti
dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di
detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui
all'articolo 183. Tale modalita' e' valida anche ai fini della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di
carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi
che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o,
comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli
organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei
registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le
modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro
di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco
dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento
di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita' di
raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso
la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui
all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati
per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica
devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura
dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non
presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto
che gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di
manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo
di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo.
Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri
possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo
del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione
all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico
nazionale di cui all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai
fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia
richiesta.».
19. L'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto dei rifiuti,
eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di
identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono
disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto
e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al
Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal
medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti
ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis,
comma 1, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro
esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,
sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve rimanere
presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo'
essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata
sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento
originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre
anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita' di
vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del
rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un
numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile
attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da
stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione
rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali
per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del
codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il
produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il
trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in
tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una
fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto
di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al
soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti
speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi
in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o di
trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' al
trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e
saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore
del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il
formulario di cui al presente articolo e' sostituito dai documenti
previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa
su territorio nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con
riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a
condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e
leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le sottoscrizioni
richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di
aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta
del presente decreto e non necessita di formulario di
identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla
medesima azienda agricola, ancorche' effettuati percorrendo la
pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi
non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi' considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi
al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di
cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di trasmissione al
Registro elettronico nazionale (REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di
un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o
detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse
unita' locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel
termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del
trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi
compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o
con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non
rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183,
comma 1, aa), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato
IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni
operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte
nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e'
responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione
dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura
e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili in
base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita' sanitaria
e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i
rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio
dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto
prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha
svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai
sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli
interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale,
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di
quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un
deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di
effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita'
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o
volume, il luogo di destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con
riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto,
al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di
funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato
dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero
di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.».
20. Dopo l'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 193-bis (Trasporto intermodale). - 1. Fermi restando gli
obblighi in materia di tracciabilita' e le eventuali responsabilita'
del trasportatore, dell'intermediario, nonche' degli altri soggetti
ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei
confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell'ambito di
attivita' intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche
all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i
rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da
parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo
trasporto, non rientra nelle attivita' di stoccaggio di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi
il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in
carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data
d'inizio dell'attivita' di deposito.
2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro
sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto, il soggetto al
quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non
oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore
nonche', se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso
equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i
ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione e'
tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il
successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel
rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilita'
per attivita' di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi
dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale
i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire
che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela
ambientale e sanitaria.
4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono
affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di
un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo
trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del
produttore dei rifiuti, in solido tra loro.».
21. Al comma 7 dell'articolo 194, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti e'
effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma
elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, la quale garantisce
l'interoperabilita' con il Registro elettronico nazionale di cui
all'articolo 188-bis.».
22. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' cosi' sostituito:
«Art. 194-bis (Procedure semplificate per il recupero dei
contributi dovuti per il SISTRI). - 1. Per il recupero dei contributi
per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso
o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure
semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva
degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o
accertamento concordato in contraddittorio.
2. L'esperimento delle procedure di cui al presente articolo
determina, all'esito della regolarizzazione della posizione
contributiva, l'estinzione delle sanzioni per il mancato pagamento e
non comporta l'obbligo di corrispondere interessi.
3. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti
dall'articolo 2946 del codice civile.».
23. L'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle more
dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma
2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di
adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.».
24. L'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «ed assimilati» sono
soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati»
sono soppresse;
b) al comma 2, lettera c) le parole «ed assimilati» sono
soppresse e la lettera g) e' soppressa;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i
propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono
computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio
dei rifiuti urbani.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione
integrata dei rifiuti.
1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti). -
1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica
di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente
decreto, ed e' approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i
criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome
si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei
rifiuti per tipo, quantita', e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di
impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di
settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle
derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati
alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei
flussi stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di
macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano
la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,
ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimita',
anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con
quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla
gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli
obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno
raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei
rifiuti, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate
nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti
medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche
per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con
finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del
territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e
strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano
promuovere ulteriormente il loro riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e
conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;
i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti
dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito
di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna
Regione e Provincia autonoma.
4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarieta' tra
Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti e' approvato entro 18 mesi dalla entrata in
vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6
anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e
sovranazionale.».
2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole «Per l'approvazione dei piani regionali»
sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e»; le parole «i medesimi uffici»
sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»;
b) al comma 3:
1. alla lettera a), prima della parola «tipo» sono inserite le
seguenti: «l'indicazione del»;
2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la
ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero
esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti
pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie prime
critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;»;
3. alla lettera e) prima della parola «politiche» sono inserite
le seguenti: «l'indicazione delle»;
4. la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) prevedono,
per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un sistema di
premialita' tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione
vigente;»;
5. la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) i criteri
per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei
rifiuti;»;
6. alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le parole
«ulteriori misure adeguate» sono inserite le seguenti: «anche per la
riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella
trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo»;
7. alla lettera r), il segno di interpunzione «.» e' sostituito
dal seguente: «;» e dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di
cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in
altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello
Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di
dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti
dispersi.»;
c) al comma 8, le parole «il 12 dicembre 2013.» sono sostituite
dalle seguenti: «18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale
di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei
contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono
adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai
sensi del comma 10.»;
d) al comma 10, le parole «, sentite le province interessate,
d'intesa tra loro o singolarmente,» e le parole «, nonche' alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa
vigente» sono soppresse;
e) al comma 11:
1. dopo la parola «mare» sono aggiunte le seguenti:
«esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,»;
2. le parole «dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui
al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di altri piani
regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti»;
3. dopo le parole «Commissione europea» sono aggiunte le
seguenti: «e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle
misure previste dai piani»;
f) al comma 12, dopo le parole «e dei» sono aggiunte le seguenti
«piani e»;
g) al comma 12-bis:
1. dopo la parola «informazioni» sono aggiunte le seguenti: «da
comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al
comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza.»;
2. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) per ogni
impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui
all'articolo 184-ter, ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata, quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di
materia recuperata.».
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono
miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano
compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di
riciclaggio e di altre operazioni di recupero.
6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo' derogare
nel caso di raccolta congiunta di piu' materiali purche' cio' sia
economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilita' che
siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni
di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di
qualita' comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta
differenziata delle singole frazioni.
6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata almeno per la
carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno,
nonche' per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti
organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi
compresi materassi e mobili.
6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare promuove, previa consultazione con le
associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire
la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', di quanto
residua dalle attivita' di costruzione e demolizione tramite la
rimozione selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno
per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e
ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»;
b) al comma 3-quater le parole «ed assimilati» sono soppresse.
4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi). - 1. Gli
obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il
riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo
calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che
sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le
necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per
consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso
dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie
operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per
eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal
successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta
qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale
sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o
sostanze.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani
riciclati e' misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di
riciclaggio.
3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati puo'
essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a
condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con
ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che
non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei
rifiuti comunicati come riciclati.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4,
lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'ISPRA tiene conto
delle seguenti disposizioni:
a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo
differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o
anaerobico e' computata come riciclata se il trattamento produce
compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di
contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il
prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso e' computato
come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per
l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente;
b) le quantita' di materiali di rifiuto che hanno cessato di
essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento
possono essere computati come riciclati a condizione che tali
materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri
fini. I materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuti da
utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da
incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica,
non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di
riciclaggio;
c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati
dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli
riciclati soddisfino i criteri di qualita' stabiliti con la decisione
di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019;
d) e' possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui
all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti
raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per
il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento;
e) e' possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione
per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se
gli obblighi di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in
conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore puo'
provare che la spedizione di rifiuti e' conforme agli obblighi di
tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione
ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli
obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.».
4-bis. Al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: «al presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 178-ter e al
presente articolo».
5. L'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le imprese tenute
ad aderire al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui
all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori
ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali
il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei
rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.»;
b) al comma 12, le parole «sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis»;
c) al comma 17, ultimo periodo, le parole «Capitolo 7082» sono
sostituite dalle seguenti: «Capitolo 7083 (spesa corrente
funzionamento registro)».
6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma
semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per
il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti,
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante
segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita'
massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in
base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.».
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo II - Gestione degli imballaggi.
1. Il testo dell'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' cosi' modificato:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Ambito di applicazione» sono
aggiunte le seguenti: «e finalita'»;
b) al comma 1, dopo le parole: «borse di plastica,» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' misure intese a prevenire la produzione di
rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli
imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di
imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento
finale di tali rifiuti,» e dopo le parole: «dalla direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio».
2. Il comma 1 dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato:
a) alla lettera e) le parole: «concepito e progettato» sono
sostituite dalle seguenti: «concepito, progettato e immesso sul
mercato»; le parole «un numero minimo di viaggi o rotazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «molteplici spostamenti o rotazioni», e
alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole:«,con le
stesse finalita' per le quali e' stato concepito»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis)
imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o piu' strati
di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e
formano una singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito, immagazzinato, trasportato e
svuotato in quanto tale;»;
c) le lettere da g) a p) sono abrogate;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente «1-bis. Ai fini del
presente titolo si applicano le definizioni di "rifiuto", "gestione
dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione",
"riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e
"smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis),
m), n), o), p), r), s), t), u) e z).».
3. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle
elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure
appropriate.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia
circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli
operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilita'
condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio
rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10,
del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli
utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi immessi sul
mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i
relativi sistemi di responsabilita' estesa del produttore, nel
rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture
di raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e che i
Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti
pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in
particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:
1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di
riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali
si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per
gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le
misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica;
f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della
direttiva 94/62/CE.
3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono
rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale.»;
c) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
norme tecniche UNI applicabili e» e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare,
ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della
decisione 97/129/CE della Commissione.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire un livello
rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di
imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta
sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo
degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.».
4. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito con il seguente:
«Art. 219-bis. (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di
imballaggi). - 1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad
assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di
restituzione con cauzione, nonche' dei sistemi per il riutilizzo
degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel
rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli
alimenti ne' la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della
normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette
finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi
e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di
riutilizzo attraverso, tra l'altro:
1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;
2) l'impiego di premialita' e di incentivi economici;
3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di
imballaggi;
4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai
consumatori.».
5. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 e' effettuato
su base nazionale con le seguenti modalita':
a) e' calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e
riciclati in un determinato anno civile. La quantita' di rifiuti di
imballaggio prodotti puo' essere considerata equivalente alla
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso
anno;
b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati e' calcolato
come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere
stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo,
cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di
scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per
garantire un riciclaggio di elevata qualita', sono immessi
nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze;
c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di
imballaggio riciclati e' misurato all'atto dell'immissione dei
rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti
di imballaggio riciclati puo' essere misurato in uscita dopo
qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:
1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi
con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che
non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei
rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualita' e di
tracciabilita' dei rifiuti di imballaggio e' assicurato dal sistema
previsto dall'articolo 188-bis.»;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo la quantita' di rifiuti di imballaggio
biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico puo'
essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost,
digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantita' di
contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il
prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno, puo' essere considerato
come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per
l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.
6-ter. La quantita' di materiali dei rifiuti di imballaggio che
hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione
preparatoria prima di essere ritrattati puo' essere considerata
riciclata, purche' tali materiali siano destinati al successivo
ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che
devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre
energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di
riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai
fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il
riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti,
proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti,
puo' essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i
metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualita'
stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della
Commissione del 17 aprile 2019.
6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato
membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere
considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali
rifiuti di imballaggio.
6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione
europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati
raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono
soddisfatti e se, in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore puo' provare
che la spedizione di rifiuti e' conforme agli obblighi di tale
regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori
dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente
equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale
dell'Unione.»;
c) Al comma 7 le parole «12, 16 e 17» sono sostituite dalle
seguenti: «12 e 16».
6. L'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili
della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili
ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantita' di
imballaggi immessi sul mercato nazionale.»;
b) al comma 5, le parole «Il recesso sara', in ogni caso,
efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento,
l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia
comunicazione al Consorzio.» sono sostituite dalle seguenti: «Il
recesso e' efficace dal momento del riconoscimento del progetto e
perde tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato
funzionamento del sistema.»;
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Sono a carico dei
produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorita'
nella gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi
secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e
terziari;
c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui
all'articolo 222, comma 1, lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle operazioni
di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C
del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
f) i costi per un'adeguata attivita' di informazione ai
detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui
sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di
prevenire la dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati
sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e
trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.».
7. Dopo l'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 221-bis (Sistemi autonomi). - 1. I produttori che non
intendono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223,
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione di un
sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente
personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto
da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonche'
allo "statuto tipo" di cui al comma 2.
2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata entro novanta
giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi
dell'articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del recesso da
uno dei sistemi collettivi gia' esistenti. Il recesso e', in ogni
caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare emette il provvedimento di
dichiarazione di idoneita' del progetto e ne da' comunicazione ai
suddetti sistemi collettivi dell'articolo 223.
3. Il progetto e' redatto secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicita' e contiene: a) un piano di raccolta che prevede una
rete articolata sull'intero territorio nazionale, b) un piano
industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento in grado di
conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle
norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve
essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente
titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le
modalita' di cui all'articolo 237. Nel progetto sono altresi'
individuate modalita' di gestione idonee a garantire che i
commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori,
siano informati sulle modalita' di funzionamento del sistema adottato
e sui metodi di raccolta, nonche' sul contributo applicato e su ogni
altro aspetto per loro rilevante.
4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento, una fase di
confronto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare al fine di definire la portata delle
informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione
di cui al comma 3.
5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, verificato
che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente
comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della
successiva istruttoria, comunica al proponente l'avvio del
procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati
progettuali non presentano un livello di dettaglio adeguato, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego,
dichiarando la non idoneita' del progetto.
6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA
e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni
dall'avvio del procedimento, conclusa l'istruttoria amministrativa
attestante l'idoneita' del progetto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
riconosciuto il sistema collettivo.
7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di idoneita' del
progetto, viene effettuata apposita attivita' di monitoraggio a cura
del Ministero con il supporto dell'Ispra, anche attraverso un congruo
numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento
stesso, volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e
la conformita' alle eventuali prescrizioni dettate. All'esito del
monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del
riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che attesta
il mancato funzionamento del sistema.
8. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei
sistemi collettivi gia' esistenti, e' sospeso a seguito
dell'intervenuta dichiarazione di idoneita' del progetto e sino al
provvedimento definitivo di cui al comma 7. La sospensione e'
comunicata al sistema collettivo di provenienza.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' revocare il riconoscimento nei casi in cui:
a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza,
efficacia ed economicita';
b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli
obiettivi di riciclaggio ove previsti;
c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione;
d) siano stati violati gli obblighi previsti dall'articolo 221,
commi 6, 7 e 8.
10. A seguito della comunicazione di non idoneita' del progetto di
cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui al comma 9, i
produttori hanno l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi
collettivi gia' esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai
sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a essi dovute
a decorrere dalla data della stessa comunicazione, si applicano le
sanzioni previste al Titolo VI.
11. I proponenti, al fine di garantire la continuita' della
raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma 7,
sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria a prima
richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, pari all'importo delle entrate previste
dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 3. Detta
garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al
comma 7.
12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi della
previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di
cui al presente Titolo entro il 31 dicembre 2024.».
8. L'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati
di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato
E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i
rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti
selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di
imballaggio. In particolare:
a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in
maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove
costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo
territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di
responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio di
concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni
di parita' tra loro;
b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del
trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre operazioni
preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo,
nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti
nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed
operante, ovvero i Comuni.
2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i
criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nonche'
dell'effettiva riciclabilita', sulla base delle determinazioni in
merito ai costi efficienti dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi
di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli
utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono
versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione
Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano
economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui
rifiuti (TARI).
3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro
il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di
costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche'
per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo,
nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi.
4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione
completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie
di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1,
paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, tramite specifici
accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.».
b) dopo il comma 5 sono introdotti i seguenti commi:
«5-bis. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della
tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche
amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta
differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di
recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, puo' attivare azioni
sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche
avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o
Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e
selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di
ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o
integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi
aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e
riciclaggio previsti dall'articolo 220, e' riconosciuto il valore
della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani
corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei
materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di
imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti
privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilita' e
capacita', a cui e' affidata la raccolta differenziata e conferiti i
rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino
all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del
servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilita'
oggettiva e documentata di aggiudicazione, e' riconosciuto il costo
del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove
opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di
imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri
prodotti.
5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano
la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle
campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera
g).».
9. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) al comma 3, lettera h), le parole «ripartisce tra i produttori
e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della
raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «ripartisce tra i produttori e gli
utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221,
comma 10, lettera b)»;
b) il comma 5 dell'articolo 224 e' sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui
all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un
accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive
modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto
di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i
gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province
italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale
ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e
2 del presente decreto legislativo;
2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai
fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti.
5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' costituito
da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun
materiale di cui all'Allegato E. Gli allegati tecnici prevedono i
corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualita', tenendo conto
delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che
sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un
soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti
sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito territoriali
ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni con oneri
posti a carico dei sistemi collettivi.».
10. L'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e
accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti
contenenti amianto). - 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli
178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni
nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare
quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e
direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14
marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto
legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE)
2018/849;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e
relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e
direttiva (UE) 2018/849.».
11. L'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. Al fine
di migliorare la qualita' dell'ambiente e per contribuire alla
transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione
adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire
la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata,
nonche' a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre
forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di
tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e
dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo.
I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o
collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente
decreto legislativo, gia' istituiti ovvero riconosciuti ovvero in
corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale
senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei
produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che
immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in
condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al
commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni
di raccolta e di gestione nelle aree piu' proficue.
2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla
partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il
rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione,
garantiscono la continuita' dei servizi di gestione dei rifiuti
sull'anno solare di riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli
obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonche' adeguata
attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di
prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei
rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi.
3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari
ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo
di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilita'
finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali
servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori
interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi
che operano per loro conto e le autorita' pubbliche; a tal fine, i
produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il
contributo ambientale secondo le modalita' di cui al comma 4.
4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unita'
o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la
copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in
conformita' ai principi di cui all'articolo 178, al netto degli
introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime
ottenute dal prodotto, nonche' da eventuali cauzioni di deposito non
reclamate. Esso e' modulato, ove possibile, per singoli prodotti o
gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza,
riparabilita', riutilizzabilita' e riciclabilita', nonche' della
presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul
ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato
interno.
5. Il contributo e' inoltre impiegato per accrescere l'efficienza
della filiera, mediante attivita' di ricerca scientifica applicata
all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e
sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.
6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, e il bilancio con relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti:
a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che
partecipano al sistema;
b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti
raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;
c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale;
d) le finalita' per le quali e' utilizzato il contributo
ambientale;
e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di
rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco
degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano
sull'intero territorio nazionale;
f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e
interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento
degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro di
costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del prodotto
e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da mostrare tutte
le componenti di costo associate al contributo ambientale
effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal
contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. E'
fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai
consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo
ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne
determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio
successivo.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato, provvede a
nuova determinazione. I sistemi collettivi si conformano alle
indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato
nell'esercizio finanziario successivo.
8. Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo
esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime
che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla
parte quarta del presente decreto legislativo. La presente
disposizione si applica con efficacia retroattiva.
9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai principi e
criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio
2023.
10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi collettivi
esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare una apposita istanza di
riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma
individuale ovvero collettiva, avente personalita' giuridica di
diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto conforme
ai principi del presente decreto, nonche' allo statuto tipo. Il
riconoscimento e' effettuato secondo le modalita' contenute
nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico
applicabile.».
12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «10. Le utenze non
domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma
1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo
non inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del
servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di
riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale.».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali - Capo I
Sanzioni.
1. L'articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi
prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a
diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il
registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a
diecimila euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a
un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure
minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i
rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di
unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre
i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da
prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o
senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso
di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur
formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma
corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei
registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture
contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente
incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire
le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di
mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione
dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di
cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente
disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri
cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di
produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o
coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano
la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo
incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la
comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di
cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo
incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la
comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti
dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis,
commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante
del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso
di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui
al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione
si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo
di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la
mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo
188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di
cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila
euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro
per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei
dati informativi con le tempistiche e le modalita' ivi definite
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel
caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni
dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1
dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta
alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati,
comunicata con le modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati
agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma
5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5,
secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla
trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono
applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini
della tracciabilita', con esclusione degli errori materiali e
violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti
ai fini della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.».
Art. 5
Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato.
1. All'allegato I, paragrafo 4.2, del decreto del Ministro
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e
successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del
28 aprile 2008, dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti:
«45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a
riciclaggio (EER 200199);
45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER
200303);
45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)».
Art. 6
Disposizioni finali
1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate
in materia di responsabilita' estesa del produttore entro il 5
gennaio 2023.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche
statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni
successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' indicare le modifiche che
devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni
successivi alla comunicazione.
3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del
comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano
ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei
trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in
caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle
modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata
comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine
di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel
termine di cui al comma 3.
5. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.
Art. 7
Abrogazioni e modifiche
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 188-ter, 230,
comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
d) il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49.
2. All'articolo 230, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e' soppresso il seguente periodo: «I soggetti che
svolgono attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie
aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1,
lettera f).».
3. Ai fini dell'istituzione del Registro elettronico nazionale di
cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, e' autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2020, ai cui
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bisdella
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Allegati.
1. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato:
a. le voci «R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio
e altre trasformazioni biologiche; R4 - Riciclaggio /recupero dei
metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre
sostanze inorganiche;" sono sostituite dalle seguenti: "R3 -
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche (**); R4 - Riciclaggio /recupero dei
metalli e dei composti metallici (***); R5 - Riciclaggio/recupero di
altre sostanze inorganiche (****)»;
b. dopo la voce R13 sono inseriti i seguenti capoversi:
«(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la
gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come
sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di
riempimento.
(***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di
sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del
suolo risultante in un recupero del suolo.».
2. L'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
Allegato D - Elenco dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti.
Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come
pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico,
cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come
pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB,
conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a),
della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi
composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio,
niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco,
zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come
pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosita'
dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in
rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente
sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene,
dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non
sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e
che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o
lungo periodo.
Valutazione e classificazione.
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si
applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,
HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia
per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza e'
presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non
viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di
concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto
e' stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I
alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i
risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti
sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le
esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti
contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o
generico a «sostanze pericolose», e' opportuna solo quando questo
rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel
rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8
e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di
pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
una caratteristica di pericolo puo' essere valutata utilizzando
la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato
nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,
eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o
altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana;
i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani
policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-
clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il
lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone,
aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB
in quantita' superiori ai limiti di concentrazione di cui
all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come
pericolosi;
i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle
leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze
pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti
pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e
contrassegnati con un asterisco (*);
se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di
pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le
seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n.
1272/2008:
1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla
classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J,
L, M, P, Q, R, e U;
1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura
delle miscele: note 1, 2, 3 e 5;
dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo
di rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata voce di
pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei rifiuti. Tutte le
altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate
rifiuti non pericolosi.
Elenco dei rifiuti.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti
specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i
rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue:
identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre
riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che
e' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba
classificare le proprie attivita' in capitoli diversi. Per esempio,
un costruttore di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia
nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento
superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici
contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di
metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti),
in funzione delle varie fasi della produzione;
se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si
presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il
rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante
i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti
non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che
corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. L'allegato E della parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' modificato come segue: dopo le parole «35% in peso
per il legno» sono inserite le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2025
almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sara'
riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto
concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di
imballaggio:
50% per la plastica;
25% per il legno;
70% per i metalli ferrosi;
50% per l'alluminio;
70% per il vetro;
75% per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti
di imballaggio sara' riciclato;
entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i
seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
55% per la plastica;
30% per il legno;
80% per i metalli ferrosi;
60% per l'alluminio;
75% per il vetro;
85% per la carta e il cartone.
Il calcolo del livello rettificato, di cui all'articolo 219, comma
5-bis, e' effettuato come segue:
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i
rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed
entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti,
di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema
di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalita' degli
imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi ai materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il
31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la medesima quota
media nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e
riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi
di cui sopra costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio,
rispetto alla totalita' degli imballaggi per la vendita, costituiti
da tale materiale, immessi sul mercato.
Non si tengono in considerazione piu' di cinque punti percentuali
di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello
rettificato degli obiettivi.
Ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio di cui al
presente allegato, relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da
conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030,
nonche' di quelli relativi al legno contenuto nei rifiuti di
imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31
dicembre 2030, possono essere prese in considerazione le quantita' di
imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.».
4. L'allegato F della Parte IV del decreto legislative 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Allegato F - Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la
riutilizzabilita' e la recuperabilita' (in particolare la
riciclabilita') degli imballaggi:
gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il
peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per il prodotto imballato
quanto per il consumatore;
gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in
modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il recupero, compreso
il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne
al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei
rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio;
gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli
nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti
del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio. I seguenti
requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
1) le proprieta' fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni
di impiego normalmente prevedibili;
2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare
ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi
un rifiuto;
Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio:
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del
materiale:
l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire
il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le
norme in vigore nella Unione europea. La determinazione di tale
percentuale puo' variare a seconda del tipo di materiale che
costituisce l'imballaggio;
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I
rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono
avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di
ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost:
i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la
raccolta separata differenziata e il processo o l'attivita' di
compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili:
i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura
tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o
biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli
imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati
biodegradabili.».
5. L'allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dall'Allegato III della direttiva
2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del
Consiglio, dell'8 giugno 2017.
* Sotto la voce HP6 «Tossicita' acuta» al secondo capoverso le
parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione»
sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da
prendere in considerazione».
6. Dopo l'Allegato L-bis della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Allegato L-ter (esempi di strumenti economici e altre misure per
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 179).
1. tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e
l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il
riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di
gestione dei rifiuti meno preferibile;
2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui
produttori di rifiuti sulla base della quantita' effettiva di rifiuti
prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei
rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;
3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare
quelli alimentari;
4. regimi di responsabilita' estesa del produttore per vari tipi di
rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il
profilo dei costi e la governance;
5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la
raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;
6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture
per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;
7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore
gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;
8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la
gerarchia dei rifiuti;
9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la
diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il
riutilizzo o riciclati;
10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie
avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento
dei rifiuti;
12. incentivi economici per le autorita' locali e regionali, volti
in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e
intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel
contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;
13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla
raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei
rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e
integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;
14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le
autorita' pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei
rifiuti;
15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte
le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di
accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti
da parte delle aziende.».
7. Dopo l'Allegato L-ter della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
«Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera b-ter), punto 2).
Frazione |
Descrizione |
EER |
RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attivita' agricole e
connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
8. Dopo l'allegato L-quater della Parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 del presente articolo,
e' inserito il seguente:
«Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffe', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui
all'articolo 2135 del codice civile.
Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a
cui sono analoghe.».
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma
3 dell'articolo 7, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorita'
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.