Sistemi tracciamento e pesatura rifiuti: da quando richiedere i contributi

Dal 1° marzo 2017 lo sportello per la presentazione delle domande d'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia") è esteso alla presentazione delle domande riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

Per le micro, piccole e medie imprese definiti i termini per richiedere i contributi per l'acquisto di sistemi tracciamento e pesatura rifiuti.

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 febbraio 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2017, n. 48) ha stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2017 lo sportello per la  presentazione delle domande d'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia") è esteso alla presentazione delle domande riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Una volta ricevuta la domanda di accesso ai finanziamenti, le banche/intermediari  finanziari trasmettono al Ministero dello sviluppo  economico le  relative  richieste  di   prenotazione   del contributo a partire dal 1° aprile 2017.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 febbraio 2017 

Fissazione del termine per la presentazione delle  domande  d'accesso

ai contributi per l'acquisto da parte di piccole e medie  imprese  di

impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di

investimenti in tecnologie digitali e in sistemi  di  tracciamento  e

pesatura dei rifiuti. (17A01536)

in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2017, n. 48

                        IL DIRETTORE GENERALE

                   per gli incentivi alle imprese

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive

modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,

n. 59»;

  Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e  successive

modifiche e integrazioni, che prevede, al comma  1,  l'accesso  delle

micro, piccole e medie imprese a finanziamenti,  concessi,  ai  sensi

del comma 2  del  medesimo  articolo,  a  valere  su  un  plafond  di

provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi

e prestiti, e ai contributi a tasso agevolato per  gli  investimenti,

anche mediante operazioni  di  leasing  finanziario,  in  macchinari,

impianti,  beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi  di

fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware,

software ed in tecnologie digitali;

  Visto il comma 8 dell'art. 2 del citato decreto-legge  n.  69/2013,

che determina l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e

autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla

concessione dei contributi di cui al comma 4;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013,  che

provvede alla disciplina attuativa delle misure di cui all'art. 2 del

predetto decreto-legge n. 69/2013;

  Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190

(legge  stabilita'  2015),  che  incrementa  l'importo  massimo   dei

finanziamenti di cui al comma 8 del citato art. 2  del  decreto-legge

n. 69/2013 e autorizza la spesa necessaria  a  far  fronte  all'onere

derivante dalla concessione dei relativi contributi;

  Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che dispone  che

i contributi di cui al piu' volte citato art. 2 del decreto-legge  n.

69/2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese  che

abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria,

non  necessariamente  erogato  a  valere  sul  plafond  di  provvista

costituito  presso  la  gestione  separata  della  Cassa  depositi  e

prestiti;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016,  che,

in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 3/2015, detta la

nuova disciplina di attuazione della misura, stabilendo le  modalita'

di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

  Vista la circolare n.  26673  del  23  marzo  2016,  del  direttore

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo

economico, recante termini e modalita' di presentazione delle domande

per la concessione e l'erogazione del contributo di  cui  all'art.  6

del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese n. 5434 del 2 settembre 2016 con il quale, ai sensi dell'art.

2, comma 3, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  e'

disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la chiusura dello sportello

per la presentazione delle domande di accesso ai  contributi  di  cui

all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge  n.  69/2013,  a  causa

dell'esaurimento   delle   risorse    finanziarie    complessivamente

disponibili;

  Visto l'art. 1, comma 52, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232

(legge di bilancio 2017), che proroga il termine per  la  concessione

dei finanziamenti per l'acquisto  di  nuovi  macchinari,  impianti  e

attrezzature di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge  n.

69/2013 al 31 dicembre 2018;

  Visto il comma 53 del medesimo  art.  1,  che  autorizza  la  spesa

necessaria a far fronte agli oneri derivanti  dalla  concessione  dei

contributi di cui all'art. 2, comma 4, del  citato  decreto-legge  n.

69/2013;

  Visto il comma 55 del medesimo art. 1, che, al fine di favorire  la

transizione del sistema produttivo  nazionale  verso  la  manifattura

digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza  del  sistema

imprenditoriale,  anche  tramite  l'innovazione  di  processo  o   di

prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media  dimensione

di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui  all'art.  2  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  per  l'acquisto  di  macchinari,

impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi  come  finalita'  la

realizzazione   di   investimenti   in   tecnologie,   compresi   gli

investimenti  in  big  data,  cloud  computing,   banda   ultralarga,

cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica,  realta'  aumentata,

manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID)  e  sistemi  di

tracciamento e pesatura dei rifiuti;

  Visto il comma  56  del  medesimo  art.  1,  che,  a  fronte  della

realizzazione di investimenti aventi le predette finalita' prevede la

maggiorazione del 30% del contributo di cui all'art. 2, comma 4,  del

citato decreto-legge n. 69/2013;

  Visto il comma 54 del medesimo art. 1, che riserva una  quota  pari

al 20 per cento delle risorse alla concessione dei contributi di  cui

al comma 56 dello stesso articolo;

  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese n. 7814 del 22 dicembre 2016 con il quale e' stata  disposta,

a partire dal 2 gennaio 2017, la riapertura dello  sportello  per  la

presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui  all'art.

2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013;

  Visto il comma 2 dell'art.  1  del  citato  decreto  del  direttore

generale per gli incentivi alle imprese n. 7814 del 22 dicembre 2016,

che rinvia a  un  successivo  provvedimento  dello  stesso  direttore

generale  l'individuazione  della  data  a  partire  dalla  quale  e'

possibile  presentare  le  domande  per  usufruire   del   contributo

maggiorato del 30 per cento, fissato dal citato art. 1, comma 56;

  Vista la circolare n. 14036 del 15  febbraio  2017,  del  direttore

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo

economico, che ridefinisce le istruzioni necessarie per  l'attuazione

degli interventi, ivi inclusi quelli relativi alla concessione  delle

agevolazioni per l'acquisto da parte di piccole e  medie  imprese  di

impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di

investimenti in tecnologie digitali e in sistemi  di  tracciamento  e

pesatura dei rifiuti di cui al piu' volte citato art. 1, comma 56;

  Considerata  la  necessita'  di  estendere   l'operativita'   dello

strumento ai  predetti  investimenti  in  tecnologie  digitali  e  ai

sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

                              Decreta:
                            
                              Art. 1

  1. A decorrere dal 1° marzo 2017 lo sportello per la  presentazione

delle domande d'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 2, comma

4, del decreto-legge n. 69/2013 di cui alle premesse e'  esteso  alla

presentazione delle domande riferite agli investimenti in  tecnologie

digitali e sistemi di tracciamento e pesatura  dei  rifiuti  ai  fini

della concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma  56,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  2. A fronte delle domande di accesso alle  agevolazioni  presentate

dalle micro, piccole e medie imprese a decorrere dalla data  indicata

al comma 1 secondo le modalita' previste al punto 9  della  circolare

del direttore generale per gli incentivi alle imprese  del  Ministero

dello  sviluppo  economico  n.  14036  del  15  febbraio   2017,   le

banche/intermediari  finanziari  trasmettono   al   Ministero   dello

sviluppo  economico  le  relative  richieste  di   prenotazione   del

contributo a partire dal 1° aprile 2017.

  3. Alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° marzo

2017 sono applicate, fermi restando  i  criteri,  le  modalita'  e  i

limiti definiti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  25  gennaio

2016, le disposizioni operative indicate nella circolare  di  cui  al

comma 2. Le medesime disposizioni operative sono applicate anche alle

domande presentate in data precedente, tenuto conto della fase a  cui

sono giunti i relativi procedimenti.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 16 febbraio 2017

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