Per effetto è stata modificata la direttiva 2008/98/Ce sulla gestione dei rifiuti ed è stata abrogata la direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

Rifiuti da batterie: pubblicato il nuovo regolamento (Ue) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 sulla G.U.C.E. L del 28 luglio 2023, n. 191.

Il provvedimento, che riguarda anche le batterie funzionanti, modifica la direttiva 2008/98/Ce sulla gestione dei rifiuti e il regolamento (Ue) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e abroga la direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.

L'obiettivo

Come recita l'articolo 2, finalità del provvedimento è «contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie».

 

I principi

Fissati i requisiti in materia di:

  • sostenibilità e sicurezza (restrizioni relative alle sostanze; impronta di carbonio; contenuto riciclato; prestazioni e durabilità; rimovibilità e sostituibilità; sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio);
  • etichettatura, marcatura e informazioni sullo stato di salute e sulla durata.

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Gli obblighi

Profili di cogenza sono previsti per:

  • fabbricanti;
  • fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria;
  • rappresentanti autorizzati;
  • importatori;
  • distributori;
  • fornitori di servizi di logistica;
  • operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione.

La gestione dei rifiuti

Al capo VIII sono definiti:

  • l'autorità competente;
  • il registro dei produttori;
  • la responsabilità estesa del produttore (Epr) e la relativa organizzazione;
  • la raccolta;
  • i sistemi di restituzione su cauzione per le batterie;
  • la partecipazione delle autorità pubbliche, dei punti di raccolta volontari;
  • restrizioni e obblighi degli Stati membri;
  • il trattamento;
  • gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali;
  • la spedizione;
  • la preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione;
  • le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione;
  • i requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti;
  • la comunicazione alla Commissione.

Altre disposizioni

Fissate misure anche su:

  • la conformità ai requisiti di cui sopra;
  • la notifica degli organismi di valutazione della conformità;
  • strategie relative alla due diligence per le batterie;
  • il passaporto digitale della batteria;
  • la vigilanza del mercato dell’Unione e le relative procedure di salvaguardia;
  • appalti pubblici verdi e la procedura di modifica delle restrizioni relative alle sostanze;
  • la delega di potere e la procedura di comitato.

Entrata in vigore

L'art. 96 dispone che l'entrata in vigore è fissata il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024, a eccezione:

  • dell’articolo 11 che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
  • dell’articolo 17 e del capo VI che si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
  • del capo VIII che si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.
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Allegati

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