Rifiuti da eventi alluvionali: l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2024 relativa alla rimozione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, n. 37.
In particolare, il provvedimento regolamenta, tra gli altri:
- i principi generali e tipologia di interventi;
- le eventuali deroghe;
- il quadro conoscitivo dei materiali accentrati presso i siti di primo raggruppamento;
- l'utilizzo dei materiali e la gestione dei rifiuti;
- le disposizioni speciali per i materiali dell'alluvione derivanti dai corsi d'acqua;
- la tracciabilità dei materiali e dei rifiuti;
- le disposizioni straordinarie per l'utilizzo dei materiali;
- la procedura per l'erogazione dei finanziamenti;
- la modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti;
- i tempi di completamento degli interventi e il riconoscimento degli oneri.
Di seguito il testo dell'ordinanza.
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Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri - il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 9 gennaio 2024
Rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi
alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o,
comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni. (Ordinanza n.
17/2024). (24A00833)
(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, n. 37)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche
(omissis)
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' per la piu' celere
rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi
alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o,
comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi
dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
ed in continuita' con quanto disposto dall'ordinanza n. 992 del 8
maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile e dalle
discendenti ordinanze del Presidente della giunta
dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio
2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del
28 luglio 2023, i cui contenuti sono integralmente confermati.
2. Con la presente, ordinanza sono inoltre disciplinate le
modalita' per l'attuazione dei lavori di ripristino dei danni subiti
dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani,
necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione
Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023.
Art. 2
Principi generali e tipologia di interventi
1. Il piano da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna,
di cui al precedente art. 1, il cui valore complessivo e' stimato in
euro 38.625.000,00, di cui euro 22.070.000,00 per le attivita'
connesse alla piu' celere rimozione dei materiali e dei rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo
raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai
comuni ed euro 16.555.000,00 per i lavori di ripristino dei danni
subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti
urbani, e' costituito dall'insieme degli interventi riepilogati
nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente
ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano
devono:
a) presentare il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali
verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto
finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'.
2. In considerazione della tipologia di interventi in oggetto, il
piano potra' essere oggetto di successive integrazioni e
rimodulazioni, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 12
della presente ordinanza, nonche' delle eventuali ulteriori risorse
finanziarie che saranno rese disponibili in ragione delle gravi
situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito,
ovvero al fine di disciplinare le future fasi di gestione dei
materiali connesse con il processo di ricostruzione. Le eventuali
rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere
preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a
specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata
a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna
e alle quali e' assicurata idonea copertura finanziaria a valere
sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del
decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato
sara' allegato a una specifica determina del Commissario
straordinario e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente
del sito istituzionale del Commissario straordinario
(https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).
Art. 3
Deroghe
1. In considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la
realizzazione degli interventi di ripristino dei danni subiti dal
servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani di
cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata
incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei, vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, possono provvedere, in deroga alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,
,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20, al fine di assicurare le
piu' snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, in
tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessita'
degli interventi in argomento. Al riguardo, i soggetti attuatori
provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario,
e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di
cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla
conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente
ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilita' dei
progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non
oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei
servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un
soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato
di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito
con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato
in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a
pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali
necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal
presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli
interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente
alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono
essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si
intendono acquisiti con esito positivo.
2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza,
possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato
decreto legislativo:
a) 15, comma 2 e allegato 1.2, allo scopo di autorizzare, ove
strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del
progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti,
ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici.
L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero
per effetto dell'incremento delle esigenze di natura
tecnicoprogettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve
emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio
dei soggetti attuatori. In tal caso la nomina di RUP deve essere
comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario
indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed
acquisendone il preventivo parere di assenso;
b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei
requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo,
comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di
affidamento;
c) 37 e allegato 1.5, allo scopo di autorizzare le procedure di
affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
d) 41, 50, 52 e 1.13, allo scopo di:
1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a
professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o
insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti
necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle
esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze
emergenziali;
2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per
l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente ordinanza;
e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o
enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di
fattibilita' tecnico-economica approvato; in ogni caso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla
stazione appaltante con oneri eventualmente a carico
dell'affidatario;
f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione
della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, e consentita e
riferita ai seguenti casi:
1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro
500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti
in possesso di documentata professionalita', idonea all'esecuzione
delle prestazioni contrattuali richieste;
2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro
500.000,00,. I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00, I.V.A.
esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti,
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici ammessi;
3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro
1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino ad euro 2.000.000,00, I.V.A.
esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici ammessi;
4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di
ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14
del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa
consultazione di piu' operatori economici.
La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e
modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura
compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi
in trattazione;
g) 41, comma 4 e Allegato 1.8, allo scopo di autorizzare la
semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la
valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica
preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi
progetti;
h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte
anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e
velocizzare le relative procedure;
i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e
autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture di qualsiasi importo, in assenza del possesso della
qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di
committenza;
j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la
procedura per la scelta del contraente;
k) 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela
dell'incolumita' pubblica e privata, gli interventi di cui alla
presente ordinanza. Tale deroga, se necessario, potra' essere
utilizzata anche per l' individuazione dei soggetti cui affidare la
verifica preventiva della progettazione di cui all'allegato 1.7, art.
34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36;
1) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a 5 giorni,
per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in
sede di valutazione dell'offerta;
m) 116, comma 6, lettera b, limitatamente alla possibilita' di
consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti
appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purche' in
servizio;
n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un
termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessita'
degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a
decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;
o) 120, allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti
anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di
derogare ai termini previsti dell'art. 5, comma 11, dell'allegato
II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
p) 34, comma 2, dell'allegato 1.7, consentendo la possibilita' di
verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per
lavori di importo inferiore a 2.500.000,00 di euro I.V.A. esclusa.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano
mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre
idonee modalita' compatibili con il carattere di urgente necessita'
degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7,
lettera c), punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
4. Per la rimozione dei materiali e dei rifiuti di cui alla
presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, i soggetti attuatori possono procedere in deroga alle
seguenti disposizioni normative:
a) Codice civile, art. 941, limitatamente ai casi previsti al
successivo art. 6, al fine di garantire le piu' celeri modalita' per
il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua;
b) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale», con riferimento agli articoli 181, 182, 183, 184,
184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213 e 216,
sottoelencati dal punto 1) al punto 7), evidenziando che tali deroghe
sono gia' ricomprese nel piu' vasto impianto derogatorio di cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Dipartimento
della protezione civile, sulla base della quale, ai sensi dell'art.
191 del richiamato decreto legislativo, con ordinanze contingibili e
urgenti del. Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del
18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023,
n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del 28 luglio 2023, la regione ha
disciplinato ed avviato un temporaneo sistema di gestione, per far
fronte allo straordinario accumulo di materiali e rifiuti derivanti
dagli eventi alluvionali, che si intende, con la presente ordinanza,
portare a termine, assicurando continuita' con gli interventi gia'
realizzati e celerita' delle operazioni, ai fini della pubblica e
privata incolumita', come nelle previsioni dell'art. 20-decies, art.
1, comma I e 2, punto 2), lettera b) del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100:
1) 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero
dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti», limitando le operazioni
di preparazione e pretrattamento ai fini del riutilizzo, del,
recupero ovvero dello smaltimento dei rifiuti, alle sole attivita' di
caratterizzazione e di cessazione della qualita' di rifiuto,
disciplinate ai successivi articoli 4, 5 e 8 della presente
ordinanza, salvaguardando anche il principio di massimizzare il
riutilizzo dei materiali e ridurre i costi di gestione, di cui
all'art. 20-decies, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Tali deroghe si rendono necessarie per scongiurare la permanenza
della straordinaria quantita' di materiali e rifiuti derivanti dagli
eventi alluvionali presso i siti di primo raggruppamento, con
potenziali rischi per l'ambiente e per l'incolumita' privata e
pubblica, garantendo il carattere di celerita' delle operazioni di
rimozione di cui al richiamato art. 20-decies, comma 2, lettera b)
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
2) 183 «definizioni», 184 «classificazione», 185 «esclusione
dall'ambito di applicazione» e 185-bis «deposito temporaneo prima
della raccolta», confermando la classificazione di rifiuto urbano di
cui all'ordinanza del Presidente della giunta regionale, n. 66 del 18
maggio 2023, punto 1), che comprende «...rifiuti derivanti dagli
eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati,
compresi anche i fanghi - OMISSIS - nonche' dallo spazzamento delle
strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse
settiche, .ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti
sulle spiagge ...», ai fine di procedere celermente alla loro
raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento e le speciali
modalita' di gestione disciplinate dalla richiamata ordinanza al
punto 5), al fine di scongiurare la permanenza della straordinaria
quantita' di materiali e di rifiuti derivanti dagli eventi
alluvionali nei punti di raccolta, in prossimita' dei centri urbani,
delle aree urbanizzate e delle attivita' produttive, con potenziali
rischi all'incolumita' pubblica e privata;
3) 184-ter, «cessazione della qualifica di rifiuto»,
confermando le modalita' peculiari di cessazione della qualifica di
rifiuto gia' disciplinate alla richiamata ordinanza del Presidente
della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 4), e
prevedendo, in sostituzione di operazioni di ispezione visiva, lo
specifico protocollo di caratterizzazione elaborato dalla Regione
Emilia-Romagna d'intesa con ARPAE, di cui al successivo art. 4, comma
2 della presente ordinanza, al fine di rafforzare ogni
predisposizione utile in chiave di prevenzione e protezione
ambientale;
4) 188, «responsabilita' della gestione dei rifiuti»,
attribuendo ai comuni di origine dei materiali e dei rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi adempimenti
amministrativi, la responsabilita' di produttori, confermando quanto
gia' disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della
giunta Emilia-Romagna; n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1). Tale
deroga garantisce necessaria continuita' agli adempimenti
amministrativi posti in essere dai comuni nelle fasi iniziali
dell'emergenza, scongiurando ogni altra diversa soluzione che possa
inficiare la celere rimozione dei richiamati materiali e rifiuti;
5) 188-bis, «sistema di tracciabilita' dei rifiuti», 190
«registro cronologico di carico e scarico» e 193 «trasporto dei
rifiuti», consentendo alla Regione Emilia-Romagna di adottare un
sistema di tracciabilita' dedicato, come specificato al successivo
art. 7, in continuita' con gli adempimenti amministrativi gia' posti
in essere nelle fasi iniziali dell'emergenza e disciplinati alla
richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67
del 20 maggio 2023, punto 7), ad esclusione delle attivita' di
trattamento in impianto dei rifiuti che dovranno essere effettuate
nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita';
6) 208, «autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, 209 «rinnovo delle
autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
ambientale», 213 «autorizzazioni integrate ambientali», 214
«determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti
per l'ammissione alle procedure» e 216 «operazioni di recupero»,
consentendo ai titolari degli impianti presenti sul territorio
regionale, gia' autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti,
l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dei
predetti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
della capacita' annua di stoccaggio, nonche' di quella istantanea, al
solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali
ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone
la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del
Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8);
c) legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 «Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 13,
comma 1, al fine di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali e destinati a discarica, in
continuita' con quanto disposto dall'ordinanza n. 992 del 8 maggio
2023 del Dipartimento della protezione civile e dalla discendente
ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 125 del
28 luglio 2023 i cui contenuti sono integralmente confermati;
d) legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle
attivita' estrattive», articoli 11, 12 e 13, al fine di consentire
l'impiego dei materiali di cui alla presente ordinanza e
caratterizzati ai sensi del successivo art. 4, comma 2 della presente
ordinanza, per la sistemazione finale delle cave, come specificato al
successivo art. 8;
e) decreto ministeriale 26 maggio 2016 «Linee guida per il
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani», al fine di ricomprendere i rifiuti derivanti dall'alluvione
nelle frazioni neutre per la determinazione della produzione di
rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata, come
precisato al successivo art. 7, comma 2.
Art. 4
Quadro conoscitivo dei materiali accentrati
presso i siti di primo raggruppamento
1. Al fine di definire puntualmente i quantitativi e l'ubicazione
dei materiali oggetto della presente ordinanza, il sub-commissario
completa la ricognizione del materiale raccolto (fanghi, limi e
terre), non classificato ab origine come rifiuto, redigendone il
quadro complessivo. Nella ricognizione sono individuati anche i
materiali che i comuni hanno gia' riutilizzato, ovvero per i quali
abbiano gia' individuato una destinazione finale.
2. Allo scopo di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute,
sul materiale oggetto della ricognizione, ad eccezione di quello gia'
riutilizzato o per il quale sia gia' stato previsto un riutilizzo
finale entro sessanta giorni dalla ricognizione, e effettuata
un'apposita caratterizzazione secondo il protocollo stabilito da
ARPAE, in allegato «B» alla presente ordinanza, finalizzata a
favorire il reimpiego dello stesso. In esito alla ricognizione di cui
al comma 1, la regione, sentita ARPAE, potra' definire una soglia
volumetrica al di sotto della quale non si procedera' alla
caratterizzazione.
3. La caratterizzazione e svolta da un soggetto individuato
dall'Ente di governo dell'ambito territoriale (ATERSIR) che, a tal
fine, e soggetto attuatore ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con le procedure piu' idonee per
assicurare la massima celerita' del procedimento. La presente
ordinanza costituisce la base giuridica di riferimento per
l'attivazione, da parte di ATERSIR, delle procedure di attuazione
dell'attivita' di cui al presente comma, ivi compresa l'assunzione
del corrispondente impegno di spesa nei limiti delle risorse di cui
al successivo art. 12.
Art. 5
Utilizzo dei materiali e gestione dei rifiuti
1. Dell'esito della caratterizzazione, da eseguire secondo il
richiamato protocollo di ARPAE, e data tempestiva comunicazione alla
struttura di supporto al Commissario straordinario, al
sub-commissario, al comune, e ad ARPAE. Il comune, qualora sia
confermata l'idoneita' dei materiali al riutilizzo, ne provvede alla
destinazione finale in qualita' di soggetto attuatore.
2. In caso di comprovata impossibilita' da parte del comune di
individuare la destinazione finale per tali materiali, lo stesso ne
informa la regione che lo supporta in tale attivita'. Ove anche la
regione non sia in grado di individuare, nell'ambito degli strumenti
tecnico-operativi disponibili, la destinazione finale per tali
materiali, la stessa ne da' comunicazione alla struttura di supporto
al Commissario straordinario che interessera' gli organi competenti
per l'individuazione di idonee soluzioni.
3. Qualora il materiale, all'esito della caratterizzazione, non
risulti idoneo per il riutilizzo, e' classificato come rifiuto urbano
e alla sua gestione si provvede in ossequio all'art. 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14
settembre 2011, n. 148, e all'art. 25, comma 4, del decreto-legge del
24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
4. Nel caso in cui detta inidoneita' sia dovuta esclusivamente alla
presenza di frazioni estranee, superiori ai valori previsti alla
Tabella b) del richiamato protocollo stabilito da ARPAE, il materiale
sara' sottoposto alle operazioni per la cessazione della qualifica di
rifiuto e, in esito alle stesse, previa ulteriore verifica dei soli
predetti valori, avviato ai possibili utilizzi, corredato da apposita
dichiarazione di conformita'.
5. Per i fanghi, limi e terre classificati ab origine come rifiuti,
la caratterizzazione di cui al richiamato protocollo stabilito da
ARPAE e effettuata in esito alle operazioni per la cessazione della
qualifica di rifiuto; anche avvalendosi di un soggetto all'uopo
individuato.
Art. 6
Disposizioni speciali per i materiali
dell'alluvione derivanti dai corsi d'acqua
1. I materiali derivanti dagli eventi alluvionali a seguito del
crollo delle arginature o trasportati dalle acque depositatisi anche
su fondi privati, ove ritenuto necessario da parte dell'Autorita'
idraulica, saranno utilizzati per gli interventi di ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua. A tal fine l'Autorita' idraulica
ne da' comunicazione ai proprietari interessati, entro 45
(quarantacinque) giorni dall'emanazione della presente ordinanza.
2. Rientra tra le buone pratiche richiamate al punto 6) della
richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna,
n. 78 del 1° giugno 2023, il riutilizzo dei materiali dell'alluvione
derivanti da corsi d'acqua per i soli interventi di cui al comma 1,
anche attraverso la valorizzazione in compensazione, nel caso di
eccedenza degli stessi.
Art. 7
Tracciabilita' dei materiali e dei rifiuti
derivanti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di mantenere la completa tracciabilita' dei materiali e
dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali in tutte le fasi
gestionali e l'ammissione al pagamento degli oneri sostenuti, i
comuni e i concessionari del servizio pubblico, per quanto di
competenza, sono tenuti a fornire le informazioni richieste sulla
base di specifico documento tecnico elaborato dalla regione, in
collaborazione con ARPAE, fermo restando che le attivita' di
trattamento in impianto dei rifiuti dovranno essere effettuate nel
rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilita'.
2. I rifiuti urbani derivanti dall'evento calamitoso sono da
considerarsi frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di
raccolta differenziata di cui al decreto 26 maggio 2016 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani».
Art. 8
Disposizioni straordinarie per l'utilizzo dei materiali
1. Il materiale oggetto della presente ordinanza, in esito alle
attivita' di caratterizzazione, e utilizzato nei lavori di cui
all'ordinanza del Presidente della giunta regione
dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera b),
tra cui la sistemazione finale delle cave, in deroga agli atti di
autorizzazione all'attivita' estrattiva.
Art. 9
Procedura per l'erogazione dei finanziamenti
1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori,
assumendone piena responsabilita', dovranno assicurare, nell'ambito
delle specifiche attivita', la predisposizione e l'invio, attraverso
posta elettronica certificata (da inviare all'indirizzo pec:
commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (format
in allegato «C-1» per l'acconto del 40% e in allegato «C-2» per il
saldo del 60%, ivi inclusa la documentazione elencata in ciascuno di
essi) alla struttura di supporto al Commissario straordinario, ove si
attestano:
a) l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei
lavori di ripristino dei danni alla rete ed alle infrastrutture del
servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti urbani
necessari a superare lo stato di emergenza, segnalati dalla Regione
Emilia Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 (compresi nel
citato allegato «A»);
b) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto delle
prestazioni affidate, affinche' sia dato corso ai conseguenti
pagamenti, ivi compreso il nesso di causalita' tra l'evento
calamitoso e gli interventi eseguiti confermando, altresi', che essi
non sono stati ricompresi:
1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a
seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione
civile;
2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma
urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario
alla ricostruzione;
3) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica di cui
all'ordinanza n. 8/2023, riferita alla sola Regione Emilia-Romagna,
nonche' nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e
ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di cui
all'ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, riferita alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche;
c) la regolarita' amministrativa e fiscale, relativamente a tutti
gli atti procedimentali adottati;
d) l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative e delle
verifiche di congruita' tecnico-economica dei servizi di cui alla
presente ordinanza, relativamente alle spese connesse con la gestione
dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali;
e) il rispetto delle norme ambientali con le eventuali deroghe di
cui alla presente ordinanza;
f) i codici identificativi gara e i codici unici di progetto
oltre che, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciamento
finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'indicazione
del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il
pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al
Commissario straordinario;
g) il rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilita'
di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario, ricevuta
la comunicazione di cui al comma 1 e la relativa documentazione
probatoria da parte dei soggetti attuatori, verificata la completezza
della documentazione trasmessa, procedera' al trasferimento delle
risorse richieste sui conti correnti bancari o postali indicati dai
soggetti attuatori responsabili degli interventi, in coerenza con
quanto indicato nella presente ordinanza.
3. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta
della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto
attuatore dovra' trasmettere eventuale ulteriore necessaria
documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di
rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 10
Modalita' di rendicontazione dei finanziamenti
ricevuti ed attivita' di controllo e verifica
1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al
pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per
gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato
dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, ai
pagamenti delle prestazioni oggetto di intervento.
2. A seguito delle operazioni di cui al precedente comma, con
cadenza mensile, ciascun soggetto attuatore sara' tenuto a comunicare
alla struttura di supporto al Commissario straordinario, il resoconto
completo di tutti i pagamenti effettuati, comprensivo dei relativi
mandati di pagamento, debitamente quietanzati.
3. Non e autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi
d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte
alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e
successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri
derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalita'
rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti
contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con
provvedimento amministrativo.
4. Gli interventi finanziati con le modalita' previste dalla
presente ordinanza non escludono:
a) la responsabilita' del soggetto attuatore in ordine al
rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di
contratti pubblici e di altre normative di settore;
b) i controlli previsti dalla normativa regionale e da altre
normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente
competenti.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di
verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente al
trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori - da parte di
personale tecnico della struttura di supporto al Commissario
straordinario, ovvero dagli organi di vigilanza competenti in
materia.
6. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che
provvede alle necessarie azioni di rettifica, informando il
Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive
intraprese, sino al superamento delle criticita' rilevate. Al termine
di tali azioni, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione
al Commissario straordinario che si riserva la facolta' di verificare
gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.
Art. 11
Tempi di completamento degli interventi
e riconoscimento degli oneri
1. Non potranno essere riconosciuti a carico della gestione
commissariale oneri connessi ai materiali non indicati nel quadro
complessivo di cui all'art. 4, comma 1, ad esclusione di quelli
derivanti dalle operazioni di cessazione della qualifica di rifiuto.
2. Non saranno riconosciuti a carico della gestione commissariale
oneri per il riutilizzo dei materiali successivamente alla data del
30 giugno 2024.
3. Dalla gestione commissariale non potra' essere riconosciuto
alcun onere per la raccolta dei rifiuti dalle strade e dalle aree
pubbliche derivanti dagli eventi alluvionali dopo la data del 15
febbraio 2024.
4. La gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali deve
essere completata entro il 30 giugno 2024.
Art. 12
Risorse finanziarie
1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza per la piu' celere
rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi
alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o
comunque nei luoghi allo scopo individuati da comuni nonche' per i
lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e
dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di
emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione
del 8 settembre 2023 (citato allegato «A»), pari a complessivi euro
38.625.000,00 nell'E.F. 2024, si provvede a valere sulle risorse
assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100.
Art. 13
Vigilanza
1. ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti
nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il
rispetto delle modalita' di attuazione del piano di gestione dei
materiali e dei rifiuti di cui alla presente ordinanza.
Art. 14
Efficacia e obblighi di pubblicita'
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di
pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione
Amministrazione trasparente
(https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e comunicata
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della
protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.
Allegati:
Allegato «A»: Servizi per la piu' celere rimozione dei materiali
e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i
siti di primo raggruppamento o comunque nei luoghi allo scopo
individuati dai comuni e interventi per il ripristino dei danni
subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti
urbani, necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla
Regione Emilia-Romagna con nota dell'8 settembre 2023;
Allegato «B»: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e
accertamento delle qualita' ambientali dei materiali secondo
protocollo ARPAE;
Allegato «C-1»: Istanza di erogazione del finanziamento (acconto
del 40%) per i servizi connessi alla gestione dei materiali e dei
rifiuti derivanti dall'alluvione e per i lavori di ripristino dei
danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione
rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati
dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023
ed attivita' di gestione dei materiali derivanti dagli eventi
alluvionali;
Allegato «C-2»: Istanza di erogazione del finanziamento (saldo
del 60%) per i servizi connessi alla gestione dei materiali e dei
rifiuti derivanti dall'alluvione e per i lavori di ripristino dei
danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione
rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati
dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023
ed attivita' di gestione dei materiali derivanti dagli eventi
alluvionali.