Rifiuti da impianti Tm o Tmb: come si gestiscono correttamente? Sul tema si è pronunciato il Mase in risposta a un interpello ambientale della Regione Lazio.
La necessità di un chiarimento sul tema nasce da esigenze istruttorie emerse nel corso di accertamenti effettuati dalle competenti autorità ispettive in impianti di competenza della Regione.
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Di seguito i testi dell'interpello e del successivo parere ministeriale.
Interpello ambientale della Regione Lazio 20 maggio 2024, n. 91612
Oggetto: Istanza di interpello ex art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).
Visto l’art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. che ha introdotto la facoltà da parte dei Soggetti e/o Enti legittimati ad inviare a Codesto Ministero istanze di chiarimento di ordine generale sulla applicazione della normativa statale in materia ambientale, con la presente la scrivente Direzione regionale e il sottoscritto dott. Vito Consoli, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente delegato dal Presidente Regionale, intende porre all’attenzione di codesto Ministero un interpello relativo alla corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti intermedi, cc.dd. TM o TMB.
La necessità di un chiarimento in tal senso nasce da esigenze istruttorie emerse nel corso di accertamenti effettuati dalle competenti autorità ispettive in impianti di competenza della scrivente Direzione regionale le cui attività di trattamento generano due diversi flussi di rifiuti in uscita:
- i rifiuti c.d. “autoprodotti”, decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzione e/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita (output);
- i rifiuti in uscita propriamente detti (output) consistenti, nel caso di impianti TM o TMB, in CSS (combustibile solido secondario), frazione organica stabilizzata e scarti.
Tra le autorizzazioni di competenza regionale è emerso, nel corso delle attività di controllo da parte dei competenti organi territoriali, la necessità di specificare le modalità di gestione operativa dei flussi suddetti. Più nello specifico, per i rifiuti c.d. autoprodotti l’autorizzazione indica che gli stessi siano gestiti secondo le modalità operative e i limiti temporali del deposito temporaneo prima della raccolta, a differenza dei rifiuti in uscita che rappresentano il prodotto delle operazioni di trattamento autorizzate, per i quali tale indicazione non è esplicitamente richiamata.
Pertanto, posto che l’autorizzazione regionale prescrive che gli output siano stoccati in attesa del definitivo recupero/smaltimento presso aree definite senza indicare tempi e/o modalità specifiche, diverse rispetto a quelle previste a livello nazionale per il deposito temporaneo prima della raccolta, rifacendosi per tali limiti a quelli imposti dalle vigenti normative antincendio, ovvero a quanto espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
Richiamata la definizione di “nuovo produttore” di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, let.f) D.Lgs. n.152/2006 secondo la quale si definisce tale “chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti” e quella di deposito temporaneo di cui all’art. 183 cit., let. bb) definito come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis”.
Tenuto conto che il rifiuto Combustibile Solido Secondario (CSS), codice EER 191210 decadente dall’attività di impianti TM e/o TMB, ai fini della sua classificazione come CSS deve rispondere a determinate caratteristiche chimiche e fisiche, oltre che rispettare specifici standard di cui alla relativa normativa tecnica UNI e risulta classificato come rifiuto speciale come espressamente definito dall’art. 183 comma 1 lettera cc) (“combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale).
Ritenuto pertanto che per produrre il rifiuto codice EER 191210 dai rifiuti in ingresso all’impianto ne sia stata modificata, attraverso il trattamento effettuato complessivo compresa la raffinazione, la natura o la composizione al fine di rispondere alle caratteristiche stabilite dalle norme di riferimento e poter classificare il rifiuto con il codice EER 191210.
Tutto quanto premesso, si chiede a codesto spettabile Ministero di voler rispondere al seguente quesito:
• se, per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, i rifiuti prodotti prevalentemente dall’attività di trattamento dei rifiuti codice EER 200301 e codificati in uscita in particolare con il codice EER 191210 (CSS), che ha natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all’art. 185- bis D.Lgs. n.152/2006, potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di “nuovo produttore” prima indicato e quindi produttore nel luogo di produzione ai fini del trasporto degli stessi in un impianto terzo di recupero e/o smaltimento;
• in caso affermativo se, ferma restando la necessità di distinzione tra i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e quelli gestiti in messa in riserva/stoccaggio istantaneo, all’interno dell’atto autorizzativo, tenuto conto che l’attività di deposito temporaneo ...non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente... ai sensi del comma 3 dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., debbano essere comunque riportate specifiche limitazioni volumetriche e/o quantitative con riferimento, oltre che a quanto indicato nei limiti del deposito temporaneo, anche da dalle normative antincendio, ovvero da quanto espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 luglio 2024, n. 131178
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).
Quesito
L’interpello in oggetto è stato presentato, ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, dalla Regione Lazio al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti intermedi, cc.dd. TM o TMB.
Le suddette attività di trattamento generano due diversi flussi di rifiuti:
a) i rifiuti c.d. autoprodotti, decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzione e/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita;
b) i rifiuti in uscita cd. output consistenti in CSS (combustibile solido secondario), frazione organica stabilizzata e scarti.
Al fine di specificare, all’interno delle autorizzazioni regionali, le modalità di gestione operativa dei rifiuti in uscita, cd. output, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) se, per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, i rifiuti prodotti prevalentemente dall’attività di trattamento dei rifiuti codice EER 200301 e codificati in uscita in particolare con il codice EER 191210 (CSS), che hanno natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n.152/2006, potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di “nuovo produttore” e quindi produttore nel luogo di produzione ai fini del trasporto degli stessi in un impianto terzo di recupero e/o smaltimento;
2) in caso affermativo se, ferma restando la necessità di distinzione tra i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e quelli gestiti in messa in riserva/stoccaggio istantaneo, all’interno dell’atto autorizzativo, tenuto conto che l’attività di deposito temporaneo ...non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente... ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 3, del D.lgs. n.152/2006, debbano essere comunque riportate specifiche limitazioni volumetriche e/o quantitative con riferimento, oltre che a quanto indicato nei limiti del deposito temporaneo, anche da dalle normative antincendio, ovvero da quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
Riferimenti normativi
Con riferimento ai quesiti proposti, il quadro normativo di riferimento è il seguente:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Il deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito all’articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, si configura nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, presso il luogo di produzione, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta. Tale istituto rappresenta una deroga alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità competente ma, ai sensi dell’articolo 208, comma 17, del D.lgs. n. 152 del 2006 sono comunque “fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187” del medesimo decreto.
Conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841).
Pertanto, in merito al primo quesito posto, ai rifiuti esitanti da un’operazione di recupero non sembra possibile applicare l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione - e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti.
Le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” di cui alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, contengono i criteri operativi e gestionali da applicarsi, tra gli altri, anche agli stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il loro successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Il capitolo 5 della suddetta circolare riporta esplicitamente che spetta all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.Lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.