Rifiuti da reti fognarie: i chiarimenti del Mite in risposta a una richiesta di chiarimento dell'albo nazionale gestori ambientali.
In particolare, l'Anga ha chiesto se il documento di trasporto di cui all’articolo 230, comma 5, DLgs. n. 152/2006, previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta, sia obbligatorio ovvero se lo stesso possa essere alternativo al formulario di identificazione previsto al comma 1 dell’art. 193 del medesimo decreto.
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Di seguito la risposta del ministero della Transizione ecologica.
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Nota del ministero della Transizione ecologica - direzione generale economia circolare 30 giugno 2022, n. 81850
Oggetto: criticità interpretative Articolo 230, c. 5, Dlgs 152/2006 - riscontro nota prot. Mite/ 62074 del 18.05.2022
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto, con la quale codesto Albo Nazionale ha richiesto un chiarimento in merito al documento di trasporto di cui all’articolo 230, comma 5 del Dlgs. 152/2006, previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta, se debba cioè intendersi obbligatorio ovvero se lo stesso possa essere alternativo al formulario di identificazione previsto al comma 1 dell’art.193 del medesimo decreto, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 230, comma 5, del Dlgs 152/2006, come modificato dall’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) del DL 77/2021, ha introdotto un documento di trasporto per accompagnare il rifiuto proveniente da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, attribuendo altresì alla competenza dell’Albo Gestori ambientali la predisposizione e l’adozione di tale modello.
Con Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021, codesto Albo Nazionale, in conformità alla ratio della norma, finalizzata ad una semplificazione dell’adempimento diretto ad una particolare tipologia di rifiuti (da pulizia manutentiva di reti fognarie ecc.), ha definito ed approvato il modello unico e i contenuti del formulario di trasporto ai sensi del citato articolo 230, comma 5 del Dlgs 152/2006.
Tale modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del Dlgs 152/2006, in quanto derivante dall’applicazione di una disposizione a carattere speciale.
Pertanto, il modello di cui sopra dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.