Rifiuti dalle navi: modifiche al D.Lgs. n. 197/2021 sono state apportate dal decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2024, n. 82.
In particolare, sono stati modificati:
- il titolo I - Disposizioni generali;
- il titolo II - Impianti portuali di raccolta;
- il titolo III - Conferimento dei rifiuti delle navi;
- il titolo IV - Misure esecutive.
Di seguito il testo del decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46.
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Decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa
agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti
delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE. (24G00061)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2024, n. 82)
Vigente al: 23-4-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione
europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020»,
e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di
trasparenza finanziaria dei porti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione,
del 21 gennaio 2022, recante modalita' di applicazione della
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della
sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della Commissione,
del 21 gennaio 2022, recante modalita' di applicazione della
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di
selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione,
del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per determinare che una
nave produce minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo
ambientalmente sostenibile e compatibile in conformita' alla
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione,
del 21 gennaio 2022, recante modalita' di applicazione della
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato
per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati;
Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal
relativo Protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980,
n. 662, e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno
1982, n. 438;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico»;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
«Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e in particolare, la Parte II recante
recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
«Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della navigazione (Navigazione marittima)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta dell'8 febbraio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, della salute, della difesa e
dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 197
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «e le acque reflue» sono
sostituite dalle seguenti: «, le acque reflue e i sedimenti»;
2) alla lettera m), dopo le parole: «corso del viaggio» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, sulla base del metodo di calcolo
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione
del 21 gennaio 2022»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «ad esclusione delle
navi» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle» e
dopo le parole: «navi militari e da guerra,» sono inserite le
seguenti: «delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento
civile,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma l, lettera
a)» sono inserite le seguenti: «aventi dislocamento a pieno carico
superiore alle 660 tonnellate»;
3) il comma 4 e' abrogato.
Art. 2
Modifiche al Titolo II del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 4, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«I gestori dei suddetti impianti possono sottoscrivere appositi
accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al
titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, per la gestione di specifiche categorie di
rifiuti.»;
2) al comma 5, le parole: «sicurezza e di prevenzione incendi»
sono sostituite dalle seguenti: «salute, prevenzione e protezione,
formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche' di prevenzione
incendi e di ogni altro rischio connesso all'attivita' svolta»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,
il seguente: «I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla
procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152
del 2006, di competenza regionale.»;
2) al comma 4, le parole: «predispone lo studio» sono
sostituite dalle seguenti: «svolge le attivita'», le parole:
«all'articolo 19 della Parte Seconda» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,» e la parola:
«acquisisce» e' sostituita dalla seguente: «provvede ad»;
3) al comma 5, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: «L'Autorita' competente comunica le medesime informazioni
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura
l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui
al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorita' marittima, sul
sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.».
Art. 3
Modifiche al Titolo III del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, alinea, le parole: «all'Autorita' competente»
sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' marittima» e le
parole: «o al soggetto da questa indicato» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «L'Autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;
3) al comma 6, le parole: «all'Autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' marittima»;
b) all'articolo 7, comma 5, all'alinea, le parole: «L'Autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «dall'Autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure
relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti,
sentita l'Autorita' marittima»;
2) al comma 6, le parole: «l'Autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure
relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti,
sentita l'Autorita' marittima,»;
3) al comma 8, le parole: «le Autorita' competenti» sono
sostituite dalle seguenti: «le Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure
relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti,
sentite le Autorita' marittime,» e le parole: «in modo tale da
assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la
rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei
proventi tra gli impianti portuali interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi
tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di
assicurare il corretto conferimento dei rifiuti»;
4) al comma 9, le parole: «l'Autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' di Sistema Portuale o,
laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure
relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti,
sentita l'Autorita' marittima»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 2, le parole: «l'Autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' marittima» e dopo le parole:
«il porto» sono aggiunte le seguenti: «di conferimento»;
2) al comma 4, le parole: «Le Autorita' competenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime».
Art. 4
Modifiche al Titolo IV del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10
dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera
provvede alle attivita' ispettive nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «nei
propri porti» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti nazionali»;
c) all'articolo 13, comma 2, all'alinea, le parole: «Le Autorita'
competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita'
marittime».;
d) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, le parole: «Le Autorita'
competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime»;
e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «Il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla
Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.