Rifiuti delle navi: le nuove misure sugli impianti di raccolta portuali sono riportate nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, che ha recepito la direttiva (Ue) 2019/883 (in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285).
Il provvedimento vale per:
- tutte le navi che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
- tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi ammesse di cui sopra.
Fissati anche:
- le caratteristiche degli impianti portuali di raccolta;
- il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti;
- le misure per la notifica anticipata dei rifiuti;
- le disposizioni per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- i sistemi di recupero dei costi;
- le esenzioni;
- le ispezioni, la comunicazione e lo scambio di informazioni;
- la formazione del personale;
- le sanzioni.
Di seguito il testo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 e dell'allegato 1 e A; i restanti allegati (2-3-4-5) sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.
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Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (21G00201)
(S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285)
Vigente al: 15-12-2021
Titolo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, ed in particolare la Parte II recante il
recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di
trasparenza finanziaria dei porti;
Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal
relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data
del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662
e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n.
438;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della
legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 13 ottobre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro
della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro della
difesa e il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi
1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente
marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi
che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di
garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la
disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei
rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera
nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da
diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e
le imbarcazioni galleggianti;
b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal
relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980,
n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982,
n. 438;
c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del
carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le
operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e
pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati
I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonche' i rifiuti
accidentalmente pescati;
d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti
durante le operazioni di pesca;
e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che
costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte,
nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico,
comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano
essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese
le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi
residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul
ponte dopo che questo e' stato spazzato o la polvere presente sulle
superfici esterne della nave;
f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di
raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia
in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a
fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine
viventi;
h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza
compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unita' navali, con scafo di
lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con
scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo
di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non
impegnati in attivita' commerciali;
i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state
apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente
per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio
all'interno della giurisdizione del porto;
l) «Autorita' competente» o «Autorita' competenti»: l'Autorita'
di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
m) «sufficiente capacita' di stoccaggio»: lo spazio necessario a
stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al
successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno
presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista
pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti
specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un
orario riconosciuto dalla Autorita' competente di cui alla lettera
l);
o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo
uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e
verso lo stesso porto senza scali intermedi;
p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso
porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul
traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima
internazionale (IMO);
r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti
dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo
conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo
interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo' sostare, non
necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali
intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico
pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.
2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono
considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3,
lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei
rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti
accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi
dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto
legislativo.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a:
a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che
fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione
delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle
navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi
possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi
statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi
di cui alla lettera a).
2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le
Autorita' competenti possono escludere la zona di ancoraggio
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare
che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di
applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a),
si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di
conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni
tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni
classe di unita'. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa
del 19 marzo 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della transizione ecologica, della salute, delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le
navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse
dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma
1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in
materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche
prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche
di ogni classe di unita'.
Titolo II
Impianti portuali di raccolta
Art. 4
Impianti portuali di raccolta
1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di
servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a
rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo,
in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove
adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari
precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il
rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi
e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per
la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti
portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o
galleggianti, e' commisurata alla tipologia ed al quantitativo di
rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto
conto:
a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;
c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.
3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorita'
competenti definiscono gli adempimenti e le modalita' operative
relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano
semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi.
Nel Piano sono altresi' definiti i criteri per la determinazione
delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali
di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli
impianti stessi da parte delle navi.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione
derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti
portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle
navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina
in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti
delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo
e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali
di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente
differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti
stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee
guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati
separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente
pescati.
5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi
alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione
incendi.
6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni
demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di
concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati
per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni,
l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti
portuali di raccolta, nonche' del relativo servizio di raccolta dei
rifiuti, avviene in conformita' alla legislazione nazionale e
comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni,
con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.
8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di
raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla
comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del
registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e
190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove
previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui
all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa
di attuazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con
decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle
procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le
modalita' di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle
eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche'
le modalita' di indagine su tutti i casi segnalati di presunta
inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo
Stato segnalante.
10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 e' previsto un
meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del
gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel
conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo e'
riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni
del codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e
tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte
delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi,
idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorita'
preposte ai controlli.
Art. 5
Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le Autorita' competenti predispongono, approvano e rendono
operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati
nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua
modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata la consultazione di
tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro
rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le
autorita' locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta,
le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita' estesa
del produttore e i rappresentanti della societa' civile.
2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e
dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il
Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del
decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano e' tempestivamente
comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il
Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei
rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente,
previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni,
nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per
la predisposizione e l'approvazione dello stesso.
4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita'
marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una
propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei
rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi
alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
comune, o l'autorita' d'ambito territoriale ottimale ove costituita,
cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione
dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di
interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la
regione predispone lo studio di cui all'articolo 19 della Parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e acquisisce ogni
altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di
raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue
modifiche sostanziali, l'Autorita' competente ne assicura l'adeguata
comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la
disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate
e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema di
raccolta e gestione delle navi».
6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale,
l'Autorita' competente puo' approvare un unico piano di raccolta dei
rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il
fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita' degli impianti
portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al
comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi
nella medesima Autorita' di sistema portuale sono ubicati in regioni
diverse, l'Autorita' puo' approvare un solo piano di raccolta.
7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di
rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di
significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il
piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' soggetto a nuova
approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche
strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove
infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti
portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se
durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono
verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione puo'
consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione
degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.
8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati
soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da
diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i
loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di
gestione dei rifiuti comunale e se e' garantito che le informazioni
relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione
degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi
portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le
caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more
dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche
di cui al primo periodo, l'esenzione e' comunque applicabile
dall'Autorita' competente con provvedimento motivato. Il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica
annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica
nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
Titolo III
Conferimento dei rifiuti delle navi
Art. 6
Notifica anticipata dei rifiuti
1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave,
l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra
nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e
preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto
(«notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni
in esso contenute all'Autorita' competente o al soggetto da questa
indicato:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto
di scalo e' noto;
b) non appena e' noto il porto di scalo, qualora questa
informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al piu'
tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del
viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono
riportate per via elettronica nel sistema informativo, di
monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita'
al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono
disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno
fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a
disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri.
4. L'Autorita' competente trasmette, in modo tempestivo, le
informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta,
agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto,
di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.
6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che
ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i
rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono
le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita'
competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti
prodotti dalle stesse ed i residui del carico.
7. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di
rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di
raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 1.
8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di
assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate
con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di
provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a
bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da
alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che
richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle
disposizioni sanitarie.
Art. 7
Conferimento dei rifiuti delle navi
1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato,
prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a
bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le
pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione
MARPOL.
2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di
raccolta o l'Autorita' competente cui i rifiuti sono stati conferiti
o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e
preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui
all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta
di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza
personale o che sono ubicati in localita' remote, a condizione che il
nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via
elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
applicazione di cui all'articolo 13.
3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave,
l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005
comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena
riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in
essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio
e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto
legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta
di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due
anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al
registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di
gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a
disposizione delle autorita' degli Stati membri.
4. Fatto salvo il comma 1, una nave puo' procedere verso il
successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa
autorizzazione dell'Autorita' marittima che, avvalendosi
dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo
ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti
condizioni:
a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e
3 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di stoccaggio
dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che
saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al
successivo porto di scalo;
b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196
del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di
stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati
e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave
fino al successivo porto di scalo;
c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di
24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona
sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. L'Autorita' competente chiede alla nave di conferire, prima
della partenza, tutti i propri rifiuti se:
a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le
informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema
informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13
o nel GISIS, non puo' essere accertato che nel successivo porto di
scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non e' noto.
6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu' rigorose a
carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.
7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di
mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si
applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai
rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla
revisione del decreto del Ministro della sanita' 22 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202
del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla
distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di
trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione e'
effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria,
semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di
adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more
dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma,
le regioni possono definire speciali forme di gestione di tali
rifiuti.
8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato
immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1,
lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della
Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo
1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446, le
autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione
sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre
2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
9. Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o privati deputati
alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei
singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle
imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi
dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
la definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e conferimento
dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche' di quelli raccolti
nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le
Autorita' competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela
ambientale e sanitaria.
Art. 8
Sistemi di recupero dei costi
1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento
dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono
recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che
approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui
all'allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorita'
competente e sono calcolate in conformita' alle disposizioni
dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo
che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un
incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di
cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi
nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei
costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal
conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come
stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del
totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti
nell'anno precedente, con la possibilita' di tenere conto anche dei
costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;
c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento
dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi
dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa
diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza
ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il
caso in cui il volume superi la massima capacita' di stoccaggio
dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente
decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo
regime, incluso il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente
pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di
cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di
tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da
sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione
dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali
disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.
e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di
lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti
a viscosita' elevata, le Autorita' competenti possono accordare
adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei
sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in
base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.
3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta
e' recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti
effettivamente conferiti dalla nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti
elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale
orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:
a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave, in particolare
quando una nave e' adibita al trasporto marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della
nave dimostrano che la nave produce minori quantita' di rifiuti e li
gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti,
facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i
costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente
utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state
calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani
di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed,
eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia
della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorita'
competente determina le modalita' per la prestazione di adeguata
garanzia finanziaria e la relativa entita'.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di
raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantita'
dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare
precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico
di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della
citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del
modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre
di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente
comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva
comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019.
8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali
frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici
criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da
applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale
da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo
la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione
dei proventi tra gli impianti portuali interessati.
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per
un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in
considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave,
nonche' della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti
prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole
non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La disposizione di
cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi
portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di
durata pari o superiore ad un mese, ad attivita' di lavori, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi
infrastrutturali e la cantieristica.
Art. 9
Esenzioni
1. L'Autorita' Marittima puo' esentare una nave che fa scalo dagli
obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano
prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e
regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e
il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave
che:
1) e' comprovato da un contratto firmato con un porto o con
un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei
rifiuti;
2) e' stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della
nave ed e' stato accettato dal porto in cui hanno luogo il
conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto dell'Unione o
un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle
informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema
informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13
e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza
marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo
o sull'ambiente marino.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorita' competente in cui e'
situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al
formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le
condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione
stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono
riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo,
di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
4. Le Autorita' competenti assicurano il monitoraggio e la corretta
applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a
esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il
pagamento.
5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il
successivo porto di scalo se e' presente un'insufficiente capacita'
di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati
accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto
della nave fino al successivo porto di scalo.
Titolo IV
Misure esecutive
Art. 10
Ispezioni
1. Le Autorita' marittime provvedono a ispezioni, anche casuali,
per qualsiasi nave per verificarne la conformita' al presente
decreto.
2. Alle attivita' ispettive si applicano le tariffe previste dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre
2020.
Art. 11
Modalita' di ispezione
1. L'Autorita' marittima, ai fini della verifica dell'osservanza
delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per
cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri
porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo
corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio
precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
applicazione di cui all'articolo 13.
2. L'Autorita' marittima seleziona le navi da ispezionare mediante
il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di
esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
11 della direttiva (UE) 2019/883.
3. L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi
e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave
inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti
all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza.
4. L'Autorita' marittima se accerta che una nave ha lasciato il
porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto
informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto di
scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla
verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.
5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di ispezione atte a
verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche
da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate
per un massimo di dodici passeggeri.
Art. 12
Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione
1. L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono
agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di
informazioni tra gli Stati membri, in conformita' agli articoli 13 e
14.
Art. 13
Comunicazione e scambio di informazioni
1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul
sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet»,
di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto
legislativo n. 196 del 2005.
2. Le Autorita' competenti assicurano che le seguenti informazioni
siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221:
a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di
ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato,
insieme a un identificativo del porto in questione;
b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei
rifiuti di cui all'allegato 2;
c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei
rifiuti di cui all'allegato 3;
d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui
all'allegato 5.
3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A
sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione
per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E' consentita la
consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali
anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e
deroghe concesse.
Art. 14
Registrazione delle ispezioni
1. Le Autorita' competenti assicurano che le informazioni relative
alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni
relative ai casi di non conformita' e ai provvedimenti di fermo
emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle
ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14
della direttiva (UE) 2019/883, non appena:
a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure
c) sia stata concessa un'esenzione.
Art. 15
Formazione del personale
1. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali
provvedono affinche' tutto il personale riceva la formazione idonea
per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti,
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla
sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le
Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono
altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati
per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.
Art. 16
Sanzioni
1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli
adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli
obblighi di tracciabilita'.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave
che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a
euro diecimila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave,
diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro
trentamila. La violazione e' segnalata dall'Autorita' marittima al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un
peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i
rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformita'
all'articolo 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro centocinquanta a euro novecento.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione
ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli
impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.
6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu'
favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito
dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle violazioni
commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti
sanzionatori per i quali non sia stata notificata
ordinanza-ingiunzione.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Clausola di cedevolezza
1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle
disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.
Art. 19
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' abrogato.
2. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali» sono
soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(articolo 5)
Disposizioni per i piani di raccolta
e di gestione dei rifiuti nei porti
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono
riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno
scalo in un porto e sono elaborati in conformita' delle dimensioni
del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono
includere i seguenti elementi:
a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di
raccolta in funzione delle necessita' delle navi che abitualmente
fanno scalo nel porto;
b) una descrizione del tipo e della capacita' degli impianti
portuali di raccolta;
c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta
dei rifiuti delle navi;
d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;
e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle
presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
f) una descrizione della procedura per le consultazioni
permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei
rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate;
nonche'
g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti
conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono
includere:
a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e
le formalita' per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali
di raccolta;
b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto;
c) una descrizione degli impianti e dei processi di
pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;
d) una descrizione delle modalita' di registrazione dell'uso
effettivo degli impianti portuali di raccolta;
e) una descrizione delle modalita' di registrazione dei
quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;
f) una descrizione delle modalita' di gestione nel porto dei
diversi flussi di rifiuti.
Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e
smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di
gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto
ambientale di queste attivita'. Tale conformita' si presume se le
procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio (1) .
(1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22
dicembre 2009, pag. 1).
Allegato 2 [VEDI SOTTO]
Allegato 3 [VEDI SOTTO]
Allegato 4 [VEDI SOTTO]
Allegato 5 [VEDI SOTTO]
Allegato A
(Art. 5, comma 5)
--------------------------------------------------------------------- INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, l'Autorita' competente fornisce al comandante della nave nella lingua ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente: --------------------------------------------------------------------- a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico; --------------------------------------------------------------------- b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura; --------------------------------------------------------------------- c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria; --------------------------------------------------------------------- d) l'elenco dei gestori delle attivita' di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico; --------------------------------------------------------------------- e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti; --------------------------------------------------------------------- f) la descrizione delle procedure per il conferimento; --------------------------------------------------------------------- g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione; --------------------------------------------------------------------- h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta. ---------------------------------------------------------------------