Rifiuti di origine animale: i costi di smaltimento delle carcasse animali

Pubblicato il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020

Rifiuti di origine animale: i costi di smaltimento delle carcasse animali nel decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2020, n. 174, all'articolo 3 reca la determinazione dei costi con polizze agevolabili per l'anno 2020.

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Di seguito l'articolo 3 del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020.

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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020

Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni
vegetali e zootecniche, dei costi di ripristino delle strutture
aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali,
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020
- secondo elenco. Integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno
2019

(in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2020, n. 174)

(omissis)

Art. 3

Costi di smaltimento carcasse animali assicurabili
con polizze agevolabili per l'anno 2020

1. Sono approvati i costi massimi di smaltimento delle carcasse
animali delle specie appartenenti alla categoria 1, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1069/2009, utilizzabili per la determinazione dei
valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020, e riportati
nell'allegato 3 al presente decreto.
2. I costi massimi di smaltimento delle carcasse animali di cui al
comma 1 sono soggetti ad una maggiorazione per le aziende ubicate nei
territori dei comuni al di sopra dei 600 mt, ovvero per la Regione
Piemonte, al di sopra dei 700 mt.
3. Sono approvati i costi massimi di smaltimento delle carcasse
animali delle specie appartenenti alla categoria 2, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1069/2009, utilizzabili per la determinazione dei
valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020, e riportati
nell'allegato 4 al presente decreto.

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