Rifiuti di origine animale: i costi per lo smaltimento

I prezzi individuati servono per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018

Fissati i prezzi unitari massimi per lo smaltimento dei rifiuti di origine animali (carcasse) per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di  mutualizzazione nell'anno 2018 con la pubblicazione del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81.

Di seguito il testo integrale del D.M. 29 gennaio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 gennaio 2018 

Individuazione  dei  prezzi  unitari  massimi  di  alcune  produzioni
agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento  delle
carcasse animali, per la determinazione dei  valori  assicurabili  al
mercato agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nell'anno 2018. Secondo elenco. (18A02335)

            in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81


                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                     ALIMENTARI E FORESTALI


  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale

e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e

disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.

1083/2006 del Consiglio»;

  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

  Visto, in particolare, l'art. 36 del regolamento (UE) n.  1305/2013

che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di

premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle  piante  a

fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori  causate

da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni

parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e  per  gli

importi versati dai fondi di  mutualizzazione  per  il  pagamento  di

compensazioni  finanziarie  agli  agricoltori  in  caso  di   perdite

economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di

focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal

verificarsi di un'emergenza ambientale;

  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25

giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli

aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.

28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato

nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020

(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la

gestione dei rischi e delle crisi;

  Visto il Programma di sviluppo  rurale  nazionale  approvato  dalla

Commissione europea con decisione  n.  C(2015)8312  del  20  novembre

2015, modificato da ultimo  con  decisione  n.  C(2017)  7525  dell'8

novembre 2017, ed in particolare la sottomisura  17.1  «Assicurazione

del raccolto, degli animali e delle piante»  e  la  sottomisura  17.2

«Fondi di mutualizzazione per  le  avversita'  atmosferiche,  per  le

epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e  per  le

emergenze ambientali»;

  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al

comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni

assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato

alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il

mercato agricolo alimentare);

  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato

dal decreto  legislativo  18  aprile  2008,  n.  82,  concernente  la

normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi

finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'

naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I

che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi

assicurativi;

  Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo

29 marzo 2004, n. 102, come modificato  dal  decreto  legislativo  18

aprile 2008, n. 82, recante  le  modalita'  per  stabilire  i  prezzi

unitari per la determinazione dei  valori  assicurabili  con  polizze

agevolate;

  Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato  nel

sito internet del Ministero, con il quale a partire  dal  1°  gennaio

2015 si applicano le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  29

marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di  aiuto,  delle

tipologie  di  interventi  e   delle   condizioni   stabilite   dagli

orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore

agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020  e  dal  regolamento

(UE)  n.  702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,  e  le

disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio

2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo

2015,  relativo  alla  semplificazione  della  gestione   della   PAC

2014-2020  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   ed   in

particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;

  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto

ministeriale  12  gennaio  2015   e   successive   modificazioni   ed

integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano

assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione

individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative

agricole  agevolate   e   ai   fini   dell'adesione   ai   fondi   di

mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2

del Programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui

elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi

stabiliti dal presente decreto;

  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori

assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi

prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica

triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23

dicembre  2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter  del  decreto

legislativo n. 102/2004, ISMEA puo' procedere  alla  rilevazione  dei

prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;

  Visto  il  decreto  6  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017,  con

il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018;

  Visto il decreto 29 dicembre 2016,  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017,  con  il  quale

sono stati  stabiliti,  tra  l'altro,  i  costi  unitari  massimi  di

ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti  e

vigneti, serre, ombrai, reti antigrandine e serre per fungicoltura;

  Preso atto degli ulteriori prezzi medi di mercato delle  produzioni

agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2015 al 2017  ai  sensi

dell'art. 127, comma 3 della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 21

dicembre 2017;

  Esaminata  la   comunicazione   dell'AIA   (Associazione   italiana

allevatori) del 13 dicembre 2017, di aggiornamento dei costi  per  lo

smaltimento delle carcasse dei capi bovini, bufalini, equini,  suini,

ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni  stipulate

con le ditte autorizzate;

  Ritenuto di parametrare per l'anno 2018 gli importi  massimi  entro

cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione

dei valori  delle  produzioni  assicurabili  e  dei  valori  ai  fini

dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:

  alla media dei prezzi dei singoli  prodotti  o  individui  animali,

rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da ISMEA con  nota

21 dicembre 2017, per le produzioni vegetali, zootecniche e  per  gli

animali oggetto di abbattimento forzoso;

  ai costi per  lo  smaltimento  delle  carcasse  animali  comunicati

dall'AIA in data 13 dicembre 2017;

  ai costi di ripristino  delle  strutture  aziendali  ed  ai  valori

unitari  massimi  delle  altre  garanzie   applicabili   al   settore

zootecnico (mancati redditi), gia' stabiliti con  il  citato  decreto

ministeriale 29 dicembre 2016;

  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni

biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le

tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di

conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese

benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;



                              Decreta:

                               Art. 1
Prezzi unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili,  dei  costi  di

  ripristino delle strutture  aziendali,  dei  costi  di  smaltimento

  delle carcasse  animali  e  delle  altre  garanzie  applicabili  al

  settore zootecnico, con polizze agevolabili  e  per  l'adesione  ai

  fondi di mutualizzazione per l'anno 2018



  1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, dei costi di

ripristino delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento  delle

carcasse animali  e  delle  altre  garanzie  applicabili  al  settore

zootecnico,   utilizzabili   per   la   determinazione   dei   valori

assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di

mutualizzazione nell'anno 2018, sulla  base  del  Piano  assicurativo

agricolo 2018  citato  nelle  premesse,  sono  riportati  nell'elenco

allegato che fa parte integrante del presente decreto.

  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o

gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale

delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di

riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o

per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti

possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle

caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare

o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id

varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda

e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi,

di  cui  al  decreto  n.  162  del  12  gennaio  2015  e   successive

modificazioni ed integrazioni, nel Piano assicurativo  individuale  o

nel  piano  di   mutualizzazione   individuale,   e   devono   essere

riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di  adesione  alle

polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.

  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non

comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,

fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il

corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche

ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.

  5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve

essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo

certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'organismo   di

controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte

dell'autorita' competente.



                               Art. 2
                      Modalita' di determinazione
                 di ulteriori prezzi unitari massimi

  1. Nel termine di giorni quindici dalla data di  pubblicazione  del

presente decreto nel sito  internet  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, i soggetti interessati alla  stipula

delle polizze  agevolate  possono  segnalare  eventuali  esigenze  di

determinazione  di  prezzi  unitari   massimi   di   produzioni   non

riconducibili alle  tipologie  di  prodotto  contemplate  nell'elenco

allegato.

  2. La segnalazione deve avvenire  inviando  apposita  comunicazione

all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata

cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

  3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della

presenza dei  dati  conoscitivi  di  mercato  e  del  parere  tecnico

dell'ISMEA. I relativi prezzi  unitari  massimi  applicabili  per  la

determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  o  per

l'adesione ai fondi di  mutualizzazione,  per  l'anno  2018,  saranno

determinati entro trenta giorni a decorrere dal  termine  di  cui  al

comma 1 e approvati con successivo provvedimento.

  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana e nel sito internet del Ministero delle  politiche  agricole

alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

                                                      Allegato 
 
 Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate 
 - Anno 2018 
 
                  Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 29 gennaio 2018

Allegato

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