Rifiuti di origine animale: novità per la combustione a fini energetici nel regolamento 2 giugno 2020, n. 2020/735, che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di farine di carne e ossa come combustibile (in G.U.C.E. L del 3 giugno 2020, n. 172).
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Per effetto, è sostituito il paragrafo 8 dell'articolo 6 e l'allegato III che reca indicazioni in merito a:
- tipologia di impianti;
- materie prime e relative prescrizioni;
- metodologia.
Di seguito il testo integrale del regolamento (UE) n. 142/2011.
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Regolamento (Ue) 2020/735 della Commissione del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione
(in G.U.C.E. L del 3 giugno 2020, n. 172)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002[1]GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1., in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 27, primo comma, lettera i),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione[2]Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le disposizioni relative all’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivati come combustibile negli impianti di combustione.
(2) Le farine di carne e ossa sono proteine animali ottenute dalla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2. Negli ultimi decenni le farine di carne e ossa sono state smaltite come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento a norma dell’articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Per un uso sostenibile delle fonti di energia, l’industria ha sviluppato una tecnologia per l’uso delle farine di carne e ossa come combustibile in dispositivi di combustione a norma dell’articolo 12, lettera e), del suddetto regolamento, al fine di utilizzare il calore generato da tale combustione.
(3) L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede le norme per il riconoscimento di impianti di combustione che utilizzano il letame di animali d’allevamento come combustibile. È necessario modificare tale articolo al fine di includere le norme relative all’uso delle farine di carne e ossa come combustibile.
(4) L’allegato III, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme sui tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione e prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti. È opportuno prevedere norme relative agli impianti di combustione in cui le farine di carne e ossa sono utilizzate come combustibile, inclusi i limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio. I limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio che si applicano agli impianti di combustione che utilizzano come combustibile il letame di pollame dovrebbero applicarsi anche agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW che utilizzano come combustibile le farine di carne e ossa al fine di rispettare le norme ambientali pertinenti.
(5) Il presente regolamento dovrebbe far salvi gli obblighi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)., che prevede un insieme completo di norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento dovuto alle attività industriali. Tale direttiva fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Le installazioni che trattano sottoprodotti di origine animale rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, purché la capacità di trattamento superi i 10 Mg al giorno. La direttiva impone a tutte le installazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione di detenere un’autorizzazione basata sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Le conclusioni sulle BAT, che fanno parte dei documenti di riferimento sulle BAT pubblicati dalla Commissione europea, fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione[4]Il documento di riferimento sulle BAT relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali è stato adottato dalla Commissione europea il 15 aprile 2005: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. Esso contiene disposizioni per la combustione delle farine di carne e ossa..
(6) La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1). ha introdotto valori limite di emissione nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW, coprendo tutti i tipi di combustibili solidi. Inoltre il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce misure e condizioni esaustive per la combustione di specifici sottoprodotti di origine animale in tali impianti. All’epoca non erano state tuttavia stabilite le misure e le condizioni per l’uso come combustibile di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati diversi dal letame di pollame in azienda. È pertanto necessario stabilire norme e disposizioni, compresi i valori limite specifici di emissione, per l’uso delle farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW nel quadro della normativa sui sottoprodotti di origine animale.
(7) Le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero essere sufficientemente rigorose da rispettare i limiti di emissione per gli altri combustibili solidi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193. Il presente regolamento garantisce inoltre che il possibile impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana derivante dall’incenerimento delle farine di carne e ossa non sia maggiore di quello derivante dalla combustione dei rifiuti.
(8) I valori limite di emissione per l’uso come combustibile di materiali diversi negli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale superiore a 50 MW sono stabiliti nella direttiva 2010/75/UE, che si applica in caso di uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, comprese le farine di carne e ossa come combustibile in tali impianti di combustione.
(9) È quindi opportuno modificare di conseguenza l’articolo 6 e l’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011.
(10) Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità competenti di concedere agli impianti di combustione esistenti un periodo transitorio per ottemperare alle prescrizioni in materia di aumento controllato della temperatura del gas di scarico, purché durante il periodo transitorio tali emissioni non presentino rischi per la salute pubblica e animale né per l’ambiente. La normativa sui sottoprodotti di origine animale non impedisce agli Stati membri di applicare le pertinenti norme di calcolo per i valori limite di emissione di cui alla direttiva (UE) 2015/2193, quando le farine di carne e ossa sono bruciate con altri combustibili o rifiuti.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per l’uso del letame di animali d’allevamento o delle farine di carne e ossa come combustibile secondo quanto stabilito nell’allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:
a) la domanda di riconoscimento presentata dall’operatore all’autorità competente a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall’autorità competente o da un’organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l’impianto di combustione in cui il letame di animali d’allevamento o le farine di carne e ossa sono utilizzati come combustibile rispetta le prescrizioni di cui all’allegato III, capo V, lettera B, punto 3, per il letame, e lettera D, per le farine di carne e ossa, nonché lettera B, punti 4 e 5, per entrambi i combustibili, del presente regolamento, fatta salva la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di concedere una deroga al rispetto di determinate disposizioni in conformità all’allegato III, capo V, lettera C, punto 4;
b) la procedura di riconoscimento di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell’impianto di combustione, l’autorità competente o un’organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, per il letame, e lettera D, per le farine di carne e ossa nonché, ove applicabile, lettera C, punto 4, o lettera D, punto 5, del presente regolamento;
c) non è autorizzata la combustione delle farine di carne e ossa negli impianti di combustione di cui all’allegato III, capo V, lettere A, B e C, del presente regolamento.»
Articolo 2
L’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Nell’allegato III, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunta la seguente lettera D:
«D. Impianti di combustione nei quali sono utilizzate come combustibile le farine di carne e di ossa
1. Tipo di impianto:
impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW.
2. Materie prime:
farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 1 e 2, che devono essere utilizzate come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui al solo punto 3 o in una miscela di farine di carne e ossa, grasso fuso e letame.
3. Prescrizioni specifiche per le farine di carne e ossa utilizzate come combustibile:
a) le farine di carne e ossa sono conservate in modo sicuro nell’impianto di combustione in una zona di immagazzinaggio chiusa protetta dall’accesso di animali e non sono inviate ad altre destinazioni salvo autorizzazione dell’autorità competente in caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomale;
b) l’impianto di combustione deve essere dotato di:
i) un sistema automatico o continuo di gestione del combustibile per immettere il combustibile direttamente nella camera di combustione senza ulteriori manipolazioni;
ii) un bruciatore ausiliario che deve essere utilizzato durante le operazioni di avvio e di arresto per garantire che le prescrizioni relative alla temperatura di cui al capo IV, sezione 2, punto 2, siano soddisfatte in qualsiasi momento durante tali operazioni e fintantoché vi siano materiali incombusti nella camera di combustione.
4. Metodologia:
gli impianti di combustione nei quali sono utilizzate come combustibile le farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 1 o 2 rispettano le prescrizioni generali di cui al capo IV e le prescrizioni specifiche di cui al presente capo, lettera B, punti 4 e 5.
5. Deroga e periodo transitorio:
in deroga al punto 3, lettera b), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può concedere agli impianti di combustione in funzione al 3 giugno 2020 un ulteriore termine massimo di quattro anni per ottemperare al capo IV, sezione 2, punto 2, secondo comma.»
Note
1. | ↑ | GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. |
2. | ↑ | Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1). |
3. | ↑ | Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). |
4. | ↑ | Il documento di riferimento sulle BAT relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali è stato adottato dalla Commissione europea il 15 aprile 2005: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. Esso contiene disposizioni per la combustione delle farine di carne e ossa. |
5. | ↑ | Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1). |