Su rifiuti e AIA rese definitive le misure urgenti in materia di cui al D.L. n. 92/2015, derivanti da recenti provvedimenti giudiziari che avevano interessato due stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (per approfondimenti si veda il commento pubblicato a pagina 64 del n. 15/2015 di Ambiente&Sicurezza).
È l'effetto dello "spostamento" degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 92/2015, nella legge n. 125/2015 (in S.O. n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188), di conversione del D.L. n. 78/2015 in materia di enti territoriali; l'articolo 3, relativo agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ha subito un analogo processo di trasferimento nella legge n . 132/2015, di conversione del D.L. n. 83/2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
Di seguito viene riportato lo stralcio dell’articolo 11 della legge n. 125/2015, con il quale sono state rese definitive le misure urgenti su rifiuti e AIA.
In fondo alla pagina è riportato il testo del D.L. n. 78/2015, coordinato con la legge n. 125/2015, il cui articolo 7 contiene disposizioni in materia di rifiuti.
Art. 11
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal
sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali
(omissis)
16.
(omissis)
16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite
le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile
detta produzione»;
b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le
seguenti: «preliminare alla raccolta»;
c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e' sostituita
dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati»
e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha
determinato la produzione dei rifiuti.».
16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito
alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,
nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni
previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle
autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui
al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in
quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio
dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni».