Rifiuti e piano emergenza interna: i primi chiarimenti

Rifiuti e piano emergenza interna
Con la circolare n. 3058/2019, il minAmb ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 26-bis non si applicano agli impianti in regime "Seveso"

Primi chiarimenti su rifiuti e piano emergenza interna con la nota del ministero dell'Ambiente 13 febbraio 2019, n. 2730. Il tema è stato posto in evidenza dall’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto "decreto sicurezza"), introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in base al quale i gestori degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti sono stati chiamati a predisporre, appunto, uno specifico «piano di emergenza interna».

Con la circolare n. 3058/2019, il dicastero di via Colombo ha sostanzialmente precisato che «le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015» (cosiddetta disciplina Seveso). Questo perché le nuove misure disposte dall’art. 26-bis in parola, rappresentano «adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose».

Di seguito il testo della nota del ministero dell'Ambiente del 13 febbraio 2019, n. 273.

Per leggere l'approfondimento sulla nuova misura disposta dall'art. 26-bis del "D.L. sicurezza" clicca qui (accesso riservato agli abbonati).

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Nota del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2019, n. 2730

Oggetto: Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti

Come noto, l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entratain vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di  nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna”  (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si ritiene di dover fornire, con la presente, le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai  sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.

In primo luogo deve essere evidenziato che le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 nontrovano applicazione con riferimento agli impiantiche ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015. Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti. Le norme del d.lgs. n. 105/2015 riguardano inveceipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi . Da ciò deriva che, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nelpredisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose.

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art.26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefettocompetente.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni circa:

  • Ragione sociale e indirizzodell’impianto;
  • Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per lasicurezza;
  • Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degliaddetti;
  • Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
  • Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e diviabilità;
  • Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione
  • Relazione tecnica contenente almeno i seguentielementi:
  1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestioneadottate;
  2. descrizione degli impiantitecnici;
  3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
  • Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione orilascio/spandimento;
  • Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per ibeni;
  • Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo unincidente;
  • Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA,).

Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.

Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a garantire la massima divulgazione della presente presso gli operatori del settore e le rispettive strutture amministrative e di controllo.

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