Rifiuti e riavvio a messa in riserva (R13): un interpello ambientale

Rifiuti e riavvio a messa in riserva
Il parere al Mase è stato richiesto dalla Provincia di Viterbo

Rifiuti e riavvio a messa in riserva (R13): in un interpello ambientale la Provincia di Viterbo ha chiesto al Mase se «possa ritenersi possibile autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12 e pertanto il rilascio di un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:

  • presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;
  • invio del rifiuto a lavorazione R12;
  • da questa attività R12 deriverebbe un rifiuto codice Eer della tipologia 19;
  • ripresa in carico del rifiuto in R13;
  • successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre materia  prima seconda».

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Di seguito il testo dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Provincia di Viterbo 20 giugno 2023, n. 100727

Interpello ex art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 in merito alle attività di messa in Riserva R13 a seguito di lavorazione in R12 allegato C parte IV, D.Lgs. 152/06.
Normativa di rilievo: Allegato C parte I V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- Operazioni di recupero

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

la scrivente Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del Territorio, con nota pec Prot. n. 3948 del 02/02/2023 ha avviato un procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 di revisione dell'atto autorizzativo vigente R.U. 1940 del 15/10/2020 di rinnovo autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii. per l'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di a della ditta l a srl.

Nello specifico la ditta è attualmente autorizzata alla lavorazione di un quantitativo di 92.000 t/a per le operazioni di:

  • R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
  • R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
  • R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
  • R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.

In fase di revisione dell'atto autorizzativo, nell'ambito di un confronto preliminare con il tecnico della ditta Recuperi Materie Prime, è nata la richiesta da parte della ditta stessa ad essere autorizzata ad effettuare una messa in Riserva (R13) a valle dell'operazione R12 di miscelazione di due rifiuti.

Nello specifico la ditta prenderebbe in carico il rifiuto in ingresso in R13; successivamente il rifiuto viene inviato a lavorazione R12; da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto Codice EER della tipologia 19 che la ditta vorrebbe rimettere in carico come R13. Successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell'ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa ni riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia prima seconda.

L'ufficio "Gestione Rifiuti" della Provincia, nell'ambito del predetto confronto, ha rappresentato alla ditta perplessità in merito all' accoglimento della richiesta atteso che la stessa definizione dell'operazione R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli auna delle operazioni indicate da R1 a R11" sembrerebbe impedire di fatto di avviare di nuovo il rifiuto, anche se con un codice CER diverso, in operazione di messa in riserva (R13).

L'Ufficio ha ritenuto inoltre che tale modalità di gestione del rifiuto potrebbe generare interferenze negative in termini di tracciabilità del rifiuto stesso.

Tuttavia la carenza di specifico divieto sul punto e la discordante opinione dei tecnici della ditta, induce al presente interpello ex art. 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi al fine di poter disporre di autorevole criterio interpretativo per l'esercizio delle attività autorizzatorie di competenza.

Nello specifico pertanto si richiedono specifici chiarimenti in merito alla circostanza se nell'ambito del quadro normativo di riferimento Allegato C parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- Operazioni di recupero, ovvero altra disposizione che codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica volesse segnalare, possa ritenersi possibile autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12 e pertanto il rilascio di un autorizzazione che, in accoglimento della richiesta della ditta istante; consenta un seguente ciclo di lavorazione:

•          presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;

•          invio del rifiuto a lavorazione R12;

•          da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto Codice EER della tipologia 19;

•          ripresa in carico del rifiuto in R13;

•          successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell'ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia prima seconda.

Si confida in un celere riscontro della presente istanza, anche in considerazione della circostanza che le disposizioni di cui all'art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 sono state previste proprio come misure di accelerazione e snellimento delle procedure.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 marzo 2024, n. 43443
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alle attività di messa in riserva R13 a seguito di lavorazione in R12 allegato C parte IV, D. Lgs. 152/06.
Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Provincia di Viterbo ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un ciclo di lavorazione in base all’attribuzione dei codici R contenute nell’Allegato C, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Operazioni di recupero, e in particolare

- se possa ritenersi possibile autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12 e pertanto il rilascio di un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:

-  presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;
-  invio del rifiuto a lavorazione R12;
-  da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto Codice EER della tipologia 19;
-  ripresa in carico del rifiuto in R13;
-  successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia prima seconda.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambientale" e, in particolare:

  • articolo 183, comma 1, lettera t) per la definizione di “recupero” come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero»
  • articolo 183, comma 1, lettera t-bis) per la definizione di “recupero di materia” quale “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”;
  • allegato C, alla parte IV recante le “Operazioni di recupero”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

In considerazione delle definizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettere t) e t-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, un’operazione volta a consentire ai rifiuti di tornare a svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali, è qualificabile come recupero e può consistere nel “recupero di materia” ovvero nel “recupero di energia”.

Tali operazioni, identificate da un codice compreso tra R1 e R13, sono elencate nell’allegato C della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, che tuttavia, come precisato al secondo periodo della definizione di “recupero” risulta non esaustivo.

In particolare, con riferimento al codice R12, di cui all’allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è opportuno segnalare la presenza di una nota (7), associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.”

Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al quesito posto, fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota (7) alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla "mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Considerato quanto sopra si evidenzia che le Autorità competenti sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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