Il comma 6 dell'articolo 206-bis, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il Conai insieme ad altri consorzi più altri soggetti debbano contribuire all'onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul ciclo dei rifiuti esercitate dal ministero dell'Ambiente allo scopo di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del testo unico ambientale.
Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2018, n. 43) è stata fissata la ripartizione del contributo dovuto per l'anno 2016 tra i soggetti indicati nell'allegato 1 al decreto stesso.
Di seguito il testo integrale del D.M. 12 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 dicembre 2017 Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18A01164) in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2018, n. 43 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed in particolare la parte IV, recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti; Visto l'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente; Visto in particolare il comma 6 del citato art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228»; Visto che il medesimo comma 6 del richiamato art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede altresi' che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti»; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti; Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza; Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (duemilioni) secondo le modalita' stabilite dal citato art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati; Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del riparto il valore della produzione, che, comune a tutti i soggetti obbligati, consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi; Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento, sulla base del criterio adottato, l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati; Acquisiti i bilanci dei consorzi e dei soggetti tenuti a farsi carico della parte proporzionale del predetto onere ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; Ritenuto di dover esonerare dal pagamento quei soggetti che per l'esiguita' dell'attivita' svolta non hanno richiesto l'espletamento di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione; Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; Decreta: Art. 1 Principi generali 1 . Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati. 3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 2 Soggetti obbligati 1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati in allegato. 2. Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti che hanno operato per meno di sei mesi nell'anno di riferimento e che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno cessato la propria attivita'. Art. 3 Riparto del contributo 1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e' determinato per l'anno 2016 in 2.000.000,00 di euro. 2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2016 e' individuato nell'allegato e si compone di una quota fissa pari all'1% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione indicato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d'esercizio. 3. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato quanto di loro spettanza entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla notifica del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la necessaria registrazione. Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico