Nuove regole sulla tracciabilità dei rifiuti tramite il SISTRI con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016, n. 120.
Il provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone misure, tra le altre, in materia di:
- gestione dei flussi di informazioni acquisiti;
- iscrizione;
- monitoraggio degli impianti di trattamento;
- coordinamento tra soggetti iscritti e non iscritti;
- procedure speciali;
- modalità operative semplificate;
- coordinamento con il catasto dei rifiuti.
Di seguito il testo del decreto n. 78/2016, disponibile anche in pdf, completo di allegati, alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e
ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in
attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00084)
in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016, n. 120
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta;
Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede
periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e
all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni
rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle
rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e
l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della
congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia
digitale»;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in
particolare, l'articolo 14-bis;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2014, recante
«Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del
trasporto intermodale nonche' specificazione delle categorie di
soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti
e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con
l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei
dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 2015,
recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato»;
Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di
categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni,
con legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia
per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e alla
congruita' dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione
del sistema SISTRI, alla stregua di quanto disposto dal citato
articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resi in data 17
dicembre 2015;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre 2015
e del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione
aziendale, e' eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo
del sistema;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone
occupate a qualsiasi titolo nell'unita' locale dell'ente o
dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a
tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I
lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita'
lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente
retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o
inferiore piu' vicino;
d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in
sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da
installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione
di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il
trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il dispositivo
USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 18;
e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI,
nonche' il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad
aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e'
attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente,
del dispositivo USB per l'interoperabilita';
i) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o
piu' attivita' che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva
l'obbligo o la facolta' di adesione al SISTRI;
l) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento,
all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente
originati rifiuti.
Art. 2
Procedure
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite
le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI,
l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare
nei casi in cui, in ragione delle peculiarita' degli stessi, si
richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con le medesime
modalita' si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma parte
integrante del presente regolamento, e alla revisione dell'entita'
dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base
volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli
importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di
riferimento.
2. La societa' concessionaria del servizio di gestione del SISTRI
predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le
guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la
pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it) previo
visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Art. 3
Gestione dei flussi di informazioni acquisiti
con il SISTRI
1. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di
informazioni contenuti nel SISTRI.
2. Al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attivita'
illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI
sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in
materia di rifiuti, nonche' alla repressione dei traffici illeciti e
degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo modalita' da
definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 4
Iscrizione al SISTRI
1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati
dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo.
2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi del
comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:
a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o
trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo
professionale, nonche' le imprese e gli enti che trasportano i
rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo
nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in
categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla
legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al
SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il
terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo
18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui
all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono
affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa
del successivo trasporto;
d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i
responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici
presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti
in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati
dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle
disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo.
Art. 5
Rifiuti urbani della Regione Campania
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti
agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui
all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta
comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 28
aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
Titolo II
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI
Art. 6
Procedure di adesione al SISTRI
1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si
iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al
verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, che intendono
aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale
volonta', compilando la sezione resa disponibile sul portale
informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta
l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con
riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal
completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa
manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi momento,
puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo.
3. I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non
iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese
quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui
non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si
iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole
unita' locali.
4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di
impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della
voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure
SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai
quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al
SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome
del soggetto gestore.
Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti e'
assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella
misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1, che forma parte
integrante del presente decreto.
2. Il contributo e' versato da ciascun operatore iscritto per
ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno
dell'unita' locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di
competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del
servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni
successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al
quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche
agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche
qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema
cartaceo.
3. Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia
certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo
dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso,
previa dichiarazione al SISTRI.
Art. 8
Consegna dei dispositivi
1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura
di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i
dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e
per l'inserimento dei dati.
2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per
ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna attivita'
di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e' disciplinata la dotazione
dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unita'
locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB
per ciascuna unita' operativa.
3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per
unita' locali e unita' operative gia' iscritte con le modalita' ed
alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Fino al termine indicato nel decreto di cui all'articolo 23,
comma 4, ciascun operatore che effettua l'attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per
ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le
officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonche' di un
dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di
rifiuti, associato alla black box.
5. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le
condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei
dispositivi USB per l'interoperabilita' corrispondendo gli importi
indicati nell'allegato 1.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei
dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento
dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di
commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione,
delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul
piano nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione
delle stesse.
7. Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' per i comuni della Regione Campania che
effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, alla
consegna dei dispositivi provvedono le Sezioni regionali e
provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai
sensi del comma 17, del predetto articolo 212.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei
dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per
l'interoperabilita' di cui al comma 5, avviene tramite servizio di
consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.
9. La consegna del dispositivo puo' comunque essere effettuata
direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore,
quando cio' si renda necessario in considerazione delle specifiche
circostanze del caso.
10. I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in
comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi
solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i medesimi
con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di
furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne
impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento.
Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti
al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la
sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata
nell'allegato 1.
11. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede
dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne
faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle
quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli
accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI,
e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale
o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili
in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia
richiesta.
12. Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi
degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al
concessionario del sistema SISTRI che provvedera' a proprie cura e
spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli
stessi.
13. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi con le
modalita' indicate all'articolo 18, comma 3.
Art. 9
Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al
SISTRI
1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonche'
di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico
dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare
l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la
sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono
riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I
relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la
sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.
3. In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano
tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature
medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una
valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non
procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo
impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di
effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui
all'articolo 12, comma 2, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni
variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il
rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio.
La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal
verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a
carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state
installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori
degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle
predette apparecchiature.
Art. 10
Informazioni da fornire al SISTRI
1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita'
mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro
cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le
modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede
SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale
informativo SISTRI (www.sistri.it).
3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni
relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione
degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a
seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore,
sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni
lavorativi dal completamento del trasporto.
4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le
informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio
nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di
iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei
dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli
obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attivita'
lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono
compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale
dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento
di diversi soggetti, l'attivita' del cantiere e' calcolata per
ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.
7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il
produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di
movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla
spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di
destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'articolo
3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del
regolamento medesimo.
Art. 11
Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI
e soggetti non iscritti al SISTRI
1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi
aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato
dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del
produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal
produttore stesso.
2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti
stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della
Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare
l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo.
3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al
SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto,
secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore
di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il
soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del
formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di
conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti
speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia
previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che
riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella
propria registrazione cronologica quando abbia aderito
volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
Titolo III
PROCEDURE SPECIALI
Art. 12
Procedure di emergenza
1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della
scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre
temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti
degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione
della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua
dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal
soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva
della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno
dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima
della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate
su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da
scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le
informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere
inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno
procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e
secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 2,
comma 1.
2. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia
possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di
connettivita' ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal
delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di
altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.
3. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del
SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI sono
tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita
Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal
portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati
relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque
giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
Art. 13
Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti
1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da
altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la scheda
SISTRI - Area registro cronologico e' compilata dal delegato della
sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che
gestisce l'attivita'.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti
d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica
della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo
di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale
dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una
copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione, da
scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistri.it) accedendo all'area
autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha
effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano
le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di
rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma
1.
4. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente
assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede
dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la
compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione. Con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinate le
procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di
produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.
Art. 14
Disposizioni specifiche per i trasportatori
1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere
al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima
dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare
disponibile per le annotazioni.
2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia
cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione relativa ai
rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa
in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di
trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i
rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne
identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti
inserisce come allegato nel sistema SISTRI.
3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite
procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di microraccolta
e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
4. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il
noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli
adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti
di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel
piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti,
le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai
vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal
soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal
produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve essere
iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.
Art. 15
Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani
1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro
cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita
da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui
all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della
Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti
iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la
scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore,
e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei
rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore
dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.
3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani
possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa,
un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti
conferita da ciascun comune.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Art. 16
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi
del produttore dei rifiuti
1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di
posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di
accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o
smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato
ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi
al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei
rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al
presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta
circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel
portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.
2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le
procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti
alla compilazione telematica delle schede SISTRI.
Art. 17
Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI
1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it e'
attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da
inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center
gratuito.
2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti
giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi
incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di
un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma
scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non
oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro
delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo
aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali
e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti
nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita'
interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia,
devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette
variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei
dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per
l'interoperabilita' rilasciati al precedente operatore, con le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede
di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla
comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente
dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione
anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.
5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti
dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva
variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il SISTRI
richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare
i dati comunicati.
6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente
articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono
comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale
dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la
restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di
installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore
di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.
7. Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al presente
articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 18
Disposizioni in materia di interoperabilita'
1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di
tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano
accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di
interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione,
possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per
l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e'
abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita'
soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali o
unita' operative che operano attraverso il predetto software
gestionale.
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il
servizio di interoperabilita'.
3. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di
accreditamento del sistema gestionale al servizio di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere
custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere
preventivamente comunicata al SISTRI.
4. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.
Titolo V
MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE
Art. 19
Delega della gestione operativa
1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che
aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilita' delle
informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di
cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti
indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare
le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di servizi, che
sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La
compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico puo'
essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della
movimentazione dei rifiuti.
2. I soggetti che producono rifiuti in quantita' non superiore a
duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione
trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve
essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti
predetti.
Art. 20
Convenzione con il gestore del servizio di raccolta
o con la piattaforma di conferimento
1. I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente
iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al
servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di
raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente
regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio
pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di
conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta del
servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a
iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma.
3. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del
produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico
dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o
smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al
produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI - Area
movimentazione.
4. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono
all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso
la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede
SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.
Titolo VI
CATASTO DEI RIFIUTI
Art. 21
Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale
gestori ambientali e al SITRA
1. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei
rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi
informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AgID).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard
per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i dati
relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal
SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti,
attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard
per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.
5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di
tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai
sensi del predetto articolo.
6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per
lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a
rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.
Art. 22
Catasto telematico dei rifiuti
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via
informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto
telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle
seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le
informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal
SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita'
previste dal comma 2 dell'articolo 21;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano
all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal
rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e
la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice
fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto
dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza
dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano
ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso
della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le
autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente
all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate
all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La comunicazione e'
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni relative alla
tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della
predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della trasmissione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione europea
previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di
rifiuti.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
Art. 23
Disposizioni transitorie
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52,
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento,
fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, si applicano le procedure indicate nei
manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI
(www.sistri.it), previo visto di approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del sistema di
tracciabilita' informatica dei rifiuti assicurano:
a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema,
attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione di strumenti
idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilita' dei
rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e
scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalita'
off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonche' la
generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della
corrispondente documentazione;
c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese
attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso
alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile,
l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
d) la garanzia di interoperabilita' con i sistemi gestionali
utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro
societa' di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le
imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
e) la sostenibilita' dei costi;
f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e
formazione per le imprese.
4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono
disciplinati termini e modalita' per la sospensione degli obblighi di
installazione e di utilizzo delle black box di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad
esse collegati previa verifica di sostenibilita' tecnico-economica
condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale
concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il
medesimo decreto e' disciplinata la rimodulazione dei contributi
dovuti dalla categoria dei trasportatori.
Art. 24
Oneri informativi per cittadini e imprese
1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono
riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente
decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.