Rifiuti: le semplificazioni per i metalli ferrosi e non ferrosi

Rifiuti
Resi più semplici il documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo e la tenuta del registro di carico e scarico

In arrivo le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

In particolare, nel decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° febbraio 2018 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018, n. 32) trovano spazio:

  • le semplificazioni del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo;
  • la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico;
  • le modalità per la raccolta e il trasporto occasionali.

Negli allegati sono riportati:

  • il fac-simile del FIR per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo;
  • le modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e annotazione nei registri di carico e scarico.

Di seguito il testo integrale del D.M. 1° febbraio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Clicca qui per leggere il commento al D.M. 1° febbraio 2018 a cura di Luciano Butti – B&P Avvocati (accesso riservato agli abbonati): https://www.ambientesicurezzaweb.it/rifiuti-non-pericolosi-di-metalli-semplificati-raccolta-e-trasporto/

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

e del mare 1° febbraio 2018 


Modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio

delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di

metalli ferrosi e non ferrosi. (18A00818)


          in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018, n. 32


                       IL DIRETTORE GENERALE

                   per i rifiuti e l'inquinamento

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme

in materia ambientale e, in particolare, la Parte quarta recante

norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti

inquinati;

Visto l'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

152 il quale dispone che «la microraccolta dei rifiuti, intesa

come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o

trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso

automezzo, dev'essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente

possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere

indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte   le   tappe

intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle

variazioni, nello spazio relativo alle   annotazioni   dev'essere

indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n.

145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti

del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli

15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22»;

Visto l'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che

prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita'

semplificate relative agli adempimenti   per   l'esercizio   delle

attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e

non ferrosi;

Visto l'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che

prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di

cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

individua le modalita' semplificate d'iscrizione per l'esercizio

dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi

e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi raccolti e

trasportati per poter usufruire dell'iscrizione   con   modalita'

semplificate;

                             Decreta:

                               Art. 1
                               Oggetto

In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge

4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalita'

semplificate relative agli adempimenti   per   l'esercizio   delle

attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di

metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le

modalita' di compilazione del formulario di identificazione rifiuti,

di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori nell'ambito

di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonche' le

modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e

scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

                              Art. 2
                       Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attivita'

di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi

e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi

dell'art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152

nonche' ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali

secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della

legge 4 agosto 2017, n. 124.

                              Art. 3
Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso
piu' produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo

1. Nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori svolta

con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e

non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione

conforme al modello di cui all'allegato «A». L'attivita' di raccolta

sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della

giornata in cui ha avuto inizio.

2. Il formulario di identificazione e' compilato secondo le

modalita' indicate nell'allegato «B».

3. Durante l'attivita' di raccolta e trasporto di cui al comma 1,

il   trasportatore   emette   quattro   copie   del   formulario   di

identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e

firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di

identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o

detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le

stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore

riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto, il proprio

nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e'

stato effettuato il prelievo.

5. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una

dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia

in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite

posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli

altri produttori o detentori intervenuti.

6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di

identificazione per cinque anni.

                               Art. 4
     Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico

I soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere all'obbligo di

tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in

ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione

rifiuti.

                               Art. 5
                   Raccolta e trasporto occasionali

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che

intendono svolgere attivita' di raccolta e trasporto occasionale di

rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di

provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente

competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,

il quale individua apposite modalita' che consentano la temporanea

iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita' alle norme che

disciplinano l'autotrasporto di cose.

2. Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attivita'

svolta per non piu' di quattro giornate annue, anche non consecutive,

e che non superi le cento tonnellate annue complessive.



                                                         Allegato «A»
                                                    (art. 3, comma 1)

             Parte di provvedimento in formato grafico

                                                         Allegato «B»
                                                   (art. 3, comma 2)

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI

RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

   Per la compilazione dell'allegato «A» si richiamano:

     allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile

1998, n. 145;

     circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998,   n.

Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla

compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei

formulari di accompagnamento dei rifiuti.

   Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione

si precisa quanto segue:

     il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso

totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel

singolo formulario e vi   annota/allega   l'elenco   dei   singoli

conferitori con i relativi pesi/volumi;

     nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori

maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilanione di un FIR

aggiuntivo;

     le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di

cui al campo [4] nonche' quelle relative al campo [8] sono inserite

esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

Allegati

D.M. 1° febbraio 2018

Allegato

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