Rifiuti nucleari: i contributi compensativi 2020 per i comuni e le province che ospitano gli impianti sono stati resi noti con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 22 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2022, n. 23).
Il provvedimento fissa:
- i criteri di ripartizione;
- la suddivisione di 13.759.392,93 euro tra gli enti aventi diritto;
- la modalità di erogazione delle somme.
Di seguito il testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 22 dicembre 2021; l'allegato, recante l'elenco dei siti e dei contributi stanziati, è disponibile a fine pagina in pdf.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 22 dicembre 2021
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2020 a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni).
(Delibera n. 91/2021). (22A00506)
(Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2022, n.23)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante
«Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, e, in particolare, l'art. 4 il quale:
a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo
del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in
esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite
al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale
all'allocazione dei rifiuti radioattivi;
b) al comma 1-bis prevede che l'assegnazione annuale del
contributo e' effettuata con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base
delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;
Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 prevede
che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato
il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa
provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il
contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione
alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto;
Considerato, altresi', che l'ammontare complessivo annuo del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.
6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante
«Proroga e definizione di termini» convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' definito mediante la
determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito
complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora
prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi,
con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concernente la legge finanziaria 2005, il quale stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio
dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti
dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa
elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;
Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concernente la legge finanziaria 2006, che conferma, fra l'altro,
quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'ISPRA, al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,
che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorita' di
regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione;
Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del
2014 dispone che le funzioni dell'autorita' di regolamentazione
competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare,
rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in
vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il
funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in
particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative
di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che
ne assume le funzioni e i compiti;
Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo l'ISIN
nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorita' di
regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, che erano gia' posti in capo al Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, e, in particolare:
a) il comma 2-ter il quale prevede che le amministrazioni, che
emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, associano negli atti stessi il Codice unico di progetto, di
seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure,
della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti;
b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari di
progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali,
dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e,
in particolare, l'art. 2 con cui il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della
transizione ecologica»;
Vista la nota n. 2021-0020675 del 2 settembre 2021, con la quale la
Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha
comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento
delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2020,
pari a 13.759.392,93 euro, determinate in sede di contabilizzazione
dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;
Vista la nota prot. n. 24047 del 4 novembre 2021, con la quale il
Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica ha
trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di seguito DIPE, il decreto del 4 novembre 2021 del Ministro della
transizione ecologica recante la ripartizione percentuale, per l'anno
2020, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni
e delle province e la proposta di riparto finanziario, nonche' la
relazione predisposta dall'ISIN nell'ottobre 2021 posta a base della
proposta medesima;
Considerato che con il citato decreto del 4 novembre 2021 e'
approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2020, del
contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche'
dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il
sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge
n. 314 del 2013, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13
del 2009;
Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le
quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei
criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari
italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in
particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante
ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi
all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);
Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;
Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante
«Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle citta'
metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando
le unioni e fusioni di comuni;
Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata
legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Citta'
metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia
di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le
funzioni;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229» (c.d. «decreto clima»), convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che,
al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in
materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I
adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni
unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio
2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente
delibera svolto ai sensi del regolamento interno del CIPESS,
approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come da ultimo
modificato con delibera CIPE del 15 dicembre 2020, n. 79, per
rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo
sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica
nazionale;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della transizione ecologica;
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse
dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione
dell'impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314
del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure
compensative per l'anno 2020, pari a 13.759.392,93 euro, salvo
conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in
favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata
tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo
censimento della popolazione (anno 2011).
3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA
agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal sistema di
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da
ciascun ente locale interessato.
3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione
dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.
3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie
devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei
finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di
efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli
investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali,
dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale
del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
3.4. Il Ministro della transizione ecologica e' chiamato a
relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2023, sullo stato
di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con
particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di
destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti
beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero della transizione
ecologica.