Rifiuti: nuove indicazioni sulla marcatura dei prodotti di plastica monouso con il regolamento di esecuzione 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020, pubblicato in G.U.C.E. L del 18 dicembre 2020, n. 428.
In particolare, si tratta di disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato alla direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
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Le specifiche armonizzate dettagliate negli allegati riguardano:
- gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi;
- le salviette umidificate;
- i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco;
- tazze e bicchieri per bevande.
Di seguito il testo dell'articolato del regolamento 2020/2151; in fondo alla pagina sono disponibili gli allegati in pdf.
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Regolamento di esecuzione 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente
(in G.U.C.E. L del 18 dicembre 2020, n. 428)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente[1]GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1., in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce prescrizioni generali applicabili alla marcatura di determinati prodotti di plastica monouso che spesso sono smaltiti in modo inadeguato. Scopo della marcatura è informare i consumatori sulla presenza di plastica nei prodotti, sui metodi di smaltimento dei rifiuti da evitare per i prodotti in questione e sull’impatto ambientale derivante dalla dispersione dei rifiuti o da altri metodi inappropriati di smaltimento dei rifiuti dei prodotti.
(2) A norma della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione è tenuta a stabilire specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D del suo allegato. Le specifiche armonizzate relative all’ubicazione, alle dimensioni e al progetto grafico della marcatura dovrebbero tenere conto dei diversi gruppi di prodotti contemplati. Per garantire che ciascun elemento della marcatura sia pienamente visibile, occorre specificare il formato, i colori, la risoluzione minima e le dimensioni dei caratteri da utilizzare.
(3) La Commissione ha esaminato le marcature esistenti individuate mediante un’indagine online presso i portatori di interessi e una panoramica del mercato, al fine di comprendere il meccanismo di valutazione e i requisiti delle marcature e il loro impatto.
(4) La Commissione ha consultato gruppi rappresentativi di consumatori e ha effettuato una prova sul campo per accertarsi che le marcature siano efficaci e facilmente comprensibili e non contengano informazioni fuorvianti.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Imballaggio
Ai fini del presente regolamento, per «imballaggio» si intende l’imballaggio per la vendita e l’imballaggio multiplo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
Articolo 2
Specifiche di marcatura armonizzate
1. Le specifiche di marcatura armonizzate per gli assorbenti igienici, per i tamponi e per gli applicatori di tamponi figurano nell’allegato I.
2. Le specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate, ossia le salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico, figurano nell’allegato II.
3. Le specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco figurano nell’allegato III.
4. Le specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande figurano nell’allegato IV.
Articolo 3
Lingue
La dicitura della marcatura è riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1 |
2. | ↑ | Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). |
3. | ↑ | Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). |